CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Presidente e Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
TROPINI MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 171/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5020300067/2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5020300067/2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Estinzione del giudizio . Spese di lite compensate.
Resistente/Appellato: Estinzione del giudizio. Spese di lite compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10/5/2024 la Sas Ricorrente_1 di Nominativo_1 corrente in NT , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnava tempestivamente davanti a questa Corte l'avviso di accertamento n. TL5020300067/2024 alla stessa notificato , ad iniziativa dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Imperia. Con tale avviso quest'ultima aveva invero accertato per l'anno d'imposta
2017, successivamente ad un già esperito contraddittorio tra le parti, ed a seguito di una proposta di adesione rifiutata dalla stessa ricorrente, maggiori operazioni rilevanti ai fini IVA per € 157.397,55 , con conseguente determinazione di un maggior reddito d'impresa pari ad € 33.053,48 e, quindi, di maggiori imposta dirette , ai fini IVA, pari ad € 25.258,38 ed ai fini IRAP , pari ad € 869,00. Le doglianze della ricorrente esclusivamente si sostanziavano , dunque, nell'affermare la nullità dell'atto impugnato per aver l'Ufficio notificato l'avviso in questa sede impugnato oltre il termine di legge collocabile, nel caso di specie, al 31/12/2023, mentre l'atto impugnato risultava essere stato notificato solo il successivo 25/3/2024. L'Ufficio, infatti , anche nella fattispecie, avrebbe ritenuto applicabile ( a dire della ricorrente in maniera illegittima, tenuto conto di un orientamento giurisprudenziale di merito ormai di recente consolidatosi) la proroga di giorni 85 , prevista dall'art 67 comma 1 del D.L. 17/3/2020, oltre la scadenza naturale sopra richiamata. Con l'introdotto ricorso si insisteva dunque per l'annullamento del'atto impugnato, con il favore delle spese di lite.
L'Ufficio si costituiva in regolare contraddittorio , ribadendo la propria interpretazione normativa già espressa in altre occasioni, secondo la quale la proroga de qua richiamata dalla ricorrente , sarebbe stata introdotta dal legislatore, in occasione dei noti eventi pandemici, da una disposizione avente carattere generale, non applicabile solo agli accertamenti in scadenza nell'indicato , ristretto periodo , bensì comportante l'inevitabile slittamento , per eguale lasso temporale, di tutti i termini in corso al momento dell'intervento legislativo di portata eccezionale. In merito , l'Ufficio , con la propria memoria, diffusamente argomentava a sostegno della propria interpretazione , che ribadiva come corretta , concludendo quindi per la reiezione del ricorso con il favore delle spese.
Nelle more della definizione del giudizio, le parti raggiungevano tuttavia un accordo conciliativo , così come da nota in data 16/01/2026 , depositata in atti dallo stesso Ufficio.
All'odierna udienza fissata per la discussione del ricorso , questa Corte prendeva dunque atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della richiamata nota in data 16/01/026 depositata in atti dall'Ufficio , questa Corte, alla luce della partecipata conciliazione della lite , non può dunque che emettere consequenziale pronunzia di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, non par dubbio che sussistano sicuramente i presupposti per una integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale. Spese di lite interamente compensate tra le parti. Il Presidente Est. Giovanni Maria Bocchiardo
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di IMPERIA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BOCCHIARDO GIOVANNI MARIA, Presidente e Relatore
BOERI MAURIZIO, Giudice
TROPINI MARIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 171/2024 depositato il 28/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Imperia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5020300067/2024 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5020300067/2024 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Estinzione del giudizio . Spese di lite compensate.
Resistente/Appellato: Estinzione del giudizio. Spese di lite compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 10/5/2024 la Sas Ricorrente_1 di Nominativo_1 corrente in NT , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, impugnava tempestivamente davanti a questa Corte l'avviso di accertamento n. TL5020300067/2024 alla stessa notificato , ad iniziativa dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale di Imperia. Con tale avviso quest'ultima aveva invero accertato per l'anno d'imposta
2017, successivamente ad un già esperito contraddittorio tra le parti, ed a seguito di una proposta di adesione rifiutata dalla stessa ricorrente, maggiori operazioni rilevanti ai fini IVA per € 157.397,55 , con conseguente determinazione di un maggior reddito d'impresa pari ad € 33.053,48 e, quindi, di maggiori imposta dirette , ai fini IVA, pari ad € 25.258,38 ed ai fini IRAP , pari ad € 869,00. Le doglianze della ricorrente esclusivamente si sostanziavano , dunque, nell'affermare la nullità dell'atto impugnato per aver l'Ufficio notificato l'avviso in questa sede impugnato oltre il termine di legge collocabile, nel caso di specie, al 31/12/2023, mentre l'atto impugnato risultava essere stato notificato solo il successivo 25/3/2024. L'Ufficio, infatti , anche nella fattispecie, avrebbe ritenuto applicabile ( a dire della ricorrente in maniera illegittima, tenuto conto di un orientamento giurisprudenziale di merito ormai di recente consolidatosi) la proroga di giorni 85 , prevista dall'art 67 comma 1 del D.L. 17/3/2020, oltre la scadenza naturale sopra richiamata. Con l'introdotto ricorso si insisteva dunque per l'annullamento del'atto impugnato, con il favore delle spese di lite.
L'Ufficio si costituiva in regolare contraddittorio , ribadendo la propria interpretazione normativa già espressa in altre occasioni, secondo la quale la proroga de qua richiamata dalla ricorrente , sarebbe stata introdotta dal legislatore, in occasione dei noti eventi pandemici, da una disposizione avente carattere generale, non applicabile solo agli accertamenti in scadenza nell'indicato , ristretto periodo , bensì comportante l'inevitabile slittamento , per eguale lasso temporale, di tutti i termini in corso al momento dell'intervento legislativo di portata eccezionale. In merito , l'Ufficio , con la propria memoria, diffusamente argomentava a sostegno della propria interpretazione , che ribadiva come corretta , concludendo quindi per la reiezione del ricorso con il favore delle spese.
Nelle more della definizione del giudizio, le parti raggiungevano tuttavia un accordo conciliativo , così come da nota in data 16/01/2026 , depositata in atti dallo stesso Ufficio.
All'odierna udienza fissata per la discussione del ricorso , questa Corte prendeva dunque atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce della richiamata nota in data 16/01/026 depositata in atti dall'Ufficio , questa Corte, alla luce della partecipata conciliazione della lite , non può dunque che emettere consequenziale pronunzia di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, non par dubbio che sussistano sicuramente i presupposti per una integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale. Spese di lite interamente compensate tra le parti. Il Presidente Est. Giovanni Maria Bocchiardo