Articolo 970 del Codice della navigazione
Articolo 969Articolo 971
Versione
21 aprile 1942
>
Versione
29 maggio 2006
Art. 970.
(( (Decadenza e prescrizione del diritto di regresso).)) ((Nel caso previsto dall'articolo 968, l'esercente decade dal diritto di regresso verso gli altri obbligati se non notifica a costoro entro tre mesi l'intimazione ricevuta dal terzo danneggiato.

Il diritto medesimo si prescrive con il decorso di un anno dal giorno del pagamento del risarcimento al terzo danneggiato.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente