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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/12/2025, n. 2791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2791 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dott. EF LL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 894 del R.G.A.C. dell'anno 2019, vertente
TRA
(c.f. , con l'avvocato Francesco Parte_1 C.F._1
Bonaparte
-appellante-
E
IN PERSONA DEL L.R.P.T. (p.i. Controparte_1
, con l'avvocato Filippo Mungo P.IVA_1
-appellata-
avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di AT;
responsabilità extracontrattuale.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza del 4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Pag. 1 a 9 1. Con atto di citazione notificato in data 21/6/2016, adiva il Parte_1
Giudice di Pace di AT, esponendo: che, in data 23/7/2015, alle ore 20:00 circa, mentre si trovava a percorrere in sella alla propria bicicletta la S.P. in località Triton del comune di
Sellia Marina, veniva urtata, subito dopo il passaggio a livello (direzione di marcia S.S. 106
– mare), da una vettura non identificata (Fiat Uno di colore grigio) che percorreva lo stesso senso di marcia, la quale con lo specchietto la urtava da dietro, facendola cadere a terra;
che l'incidente doveva ascriversi esclusivamente alla responsabilità del conducente il mezzo non identificato, che non solo cagionava il sinistro, ma ometteva di prestare soccorso, dandosi alla fuga;
che, in conseguenza dell'accaduto, l'attrice riportava gravi lesioni fisiche, tali da dover ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale di AT;
che veniva inoltrata richiesta di risarcimento alla quale impresa designata dal Controparte_1
Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada;
che, tuttavia, l'istanza restava senza riscontro, sicché si rendeva necessario il ricorso all'Autorità Giudiziaria.
Nel giudizio di prime cure, si costituiva la predetta compagnia assicurativa, eccependo l'infondatezza nel merito dell'avversa domanda, sia sotto il profilo dell'an, sia sotto quello del quantum debeatur.
Espletata istruttoria orale, con la sentenza n. 2051/2018, il Giudice di Pace di
AT rigettava la pretesa attorea, ritenendo che non fossero stati provati i fatti costitutivi dell'azione risarcitoria fatta valere, e condannava parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
La sentenza è stata appellata, ora, da , che ne ha chiesto la riforma, Parte_1 sulla base dei motivi articolati nell'atto di citazione introduttivo dell'odierna fase, deducendo, sostanzialmente, l'erroneità della sentenza gravata nella valutazione del compendio probatorio versato in atti, l'inesistenza del concorso di colpa e l'omessa motivazione sulla richiesta di c.t.u. medico-legale.
L'appellata ha eccepito l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello, nonché la sua infondatezza nel merito.
Disposta c.t.u. medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
4/11/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data,
Pag. 2 a 9 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica).
2. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione – sollevata dalla
Compagnia assicurativa appellata – di inammissibilità del gravame ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., atteso che l'appellante ha sufficientemente descritto le parti della decisione di primo grado censurate, nonché le critiche ad essa, e ha altresì indicato le modifiche richieste. Ciò considerato, inoltre, che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto
2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass., S.U., sent. n. 27199/2017).
L'appello è, dunque, ammissibile.
3. Il gravame è, tuttavia, infondato, dovendo essere condivisa, in questa sede, la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure, circa la lacuna probatoria sulla dinamica dell'evento descritto dall'attrice ed il conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio – gravante sulla stessa – dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere.
Preliminarmente, è necessario premettere che l'odierna appellante ha fondato la propria domanda nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ritenendo la fattispecie sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 283, lett. a), d.lgs. n. 209/2005 (sinistro cagionato da veicolo non identificato).
Ciò posto, occorre chiarire che nella controversia in esame, avendo ad oggetto un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, è onere dell'attore provare la verificazione del
Pag. 3 a 9 danno ingiusto, il nesso causale fra la condotta illecita e tale danno, nonché la colpa o il dolo del danneggiante, come risulta dal combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c.
In punto di diritto, giova puntualizzare che in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, il danneggiato che promuove azione di risarcimento nei confronti del Parte_2
deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del
[...] conducente dell'altro veicolo non identificato (Cass. 10/06/2005, n. 12304 e 01/08/2001, n.
10484), dimostrando le modalità dell'evento dannoso (Cass. 19/09/1992, n. 10762).
Nella suddetta ipotesi, infatti, la prova del fatto storico deve essere valutata in maniera più rigorosa, in quanto l'impresa designata diviene contraddittore senza avere la materiale possibilità di provare una diversa dinamica del sinistro rispetto a quella prospettata dall'attore, se non attraverso l'allegazione e valutazione di rilievi eventualmente svolti al momento del sinistro dai competenti organi di polizia giudiziaria (Trib. Bari, 10.4.2008, n.
917).
In altre parole, secondo la giurisprudenza, è onere del danneggiato che agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, dimostrare non soltanto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, ma altresì che quest'ultimo sia rimasto sconosciuto (si confronti, in tal senso ed ex multis, Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860).
In quest'ottica, la giurisprudenza ha precisato come la prova a carico del danneggiato debba riguardare innanzitutto la presenza di un veicolo non identificato e, in secondo luogo, la circostanza che la mancata identificazione sia dipesa da impossibilità incolpevole.
L'imposizione, a carico del danneggiato, di un onere di diligenza nell'identificazione del veicolo al quale deve ascriversi il sinistro, ovvero del suo conducente, è conforme alla finalità perseguita dal legislatore di impedire eventuali frodi (si cfr. Cass., sentenza n.
24449/2005, cit.), che potrebbero verificarsi con l'imputazione a carico di ipotetici conducenti rimasti sconosciuti sia di danni derivati da altri fatti meramente accidentali, sia di danni cagionati da veicoli noti e dichiarati non identificati al fine di evitare conseguenze penali al conducente, ovvero la conseguenza rappresentata dall'inasprimento dei premi assicurativi.
Pag. 4 a 9 Naturalmente, il suddetto onere probatorio ben può essere assolto anche attraverso il ricorso a presunzioni, purché rispondenti ai requisiti previsti dalla legge. Ed invero, la giurisprudenza del Supremo Collegio ha evidenziato come il fatto che il veicolo investitore sia rimasto non identificato rappresenti circostanza che, in via presuntiva e secondo l'id quod plaerumque accidit, può ritenersi dimostrata dal fatto che, dopo che l'incidente sia stato denunciato alle competenti autorità di polizia, le indagini da queste ultime compiute ovvero disposte dall'Autorità Giudiziaria per l'identificazione del veicolo danneggiante, abbiano avuto esito negativo.
Irrilevante è, per contro, l'astratta possibilità di identificare il veicolo rimasto sconosciuto, mediante indagini articolate e complesse da parte dello stesso danneggiato, spesso impossibilitato a procedervi a causa delle lesioni patite, ovvero poiché non idoneo a compierle (si cfr. ancora Cass. civ., sez. III, 8 marzo 1990, n. 1860).
Pertanto, ribadendo che non può addebitarsi al danneggiato l'onere di svolgere direttamente indagini articolate o complesse, ulteriori rispetto alla denuncia dell'accaduto alle autorità competenti ed alla messa a disposizione di queste ultime di tutti gli elementi informativi disponibili, è necessario evidenziare che sussiste, tuttavia, un minimum di comportamento esigibile dal danneggiato, il cui adempimento consente di ritenere sussistente la prova dell'impossibilità incolpevole dell'identificazione.
Orbene, l'istruttoria espletata non ha consentito di ritenere con ragionevole e tranquillante certezza che il sinistro si sia verificato a causa della condotta dolosa o colposa di conducente di autoveicolo rimasto non identificato.
Innanzitutto, occorre evidenziare che nel caso in esame non sussiste una relazione descrittiva del luogo del sinistro a firma delle forze dell'ordine. Sulla base di quanto finora esposto non può, dunque, ritenersi coerente con il sistema previsto dall'art. 283, comma 1, lettera a), del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 il comportamento del danneggiato che, investito da un c.d. veicolo pirata (ovvero, comunque, rimasto infortunato a seguito di un sinistro stradale verificatosi a causa della condotta, dolosa o colposa, ascrivibile a carico del conducente di un veicolo rimasto privo di identificazione), ometta di rendere noto il fatto alle autorità competenti o, comunque, di far intervenire sul luogo del sinistro le forze dell'ordine per accertare i fatti.
Pag. 5 a 9 Inoltre, dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. referto di Pronto Soccorso del 23/7/2015) è possibile desumere come l'appellante, al momento del suo accesso presso il Presidio Ospedaliero di AT, non abbia riferito ai sanitari del predetto nosocomio che l'incidente stradale nel quale era rimasta coinvolta era stato cagionato da un veicolo non identificato ed il cui conducente non si era fermato per prestarle soccorso (essendosi limitata a dichiarare di essere “caduta dalla bicicletta” – cfr. doc. allegato al fascicolo di parte attrice in primo grado).
D'altronde, deve rilevarsi che la tipologia di lesioni che l'appellante ha dedotto di avere riportato (contusione distorsione polso dx con frattura parcellare scafoide carpale, distorsione dito mano dx, ematoma coscia sx), non possono ritenersi di gravità tale da aver comportato, a carico della danneggiata, la radicale impossibilità di effettuare le suddette segnalazioni ai sanitari che ebbero a prestargli le cure del caso (tenendo anche conto del fatto che l'accesso al Pronto Soccorso è avvenuto con assegnazione al paziente di un codice
“verde”, che viene attribuito ai soggetti che presentano condizioni di urgenza differibile).
Dunque, alla stregua degli elementi documentali sopra menzionati, deve ritenersi che l'appellante, nell'immediatezza dell'evento dannoso dedotto in giudizio, oltre a non riferire alle Autorità competenti (sanitarie e di polizia) alcun elemento utile ai fini del venire in rilievo dell'obbligo di referto o di denuncia, nemmeno provvide ad indicare la sussistenza di un'ipotesi di omissione di soccorso, così di fatto precludendo, a queste ultime, la concreta possibilità di attivarsi tempestivamente allo scopo di coltivare spunti investigativi che avrebbero potuto condurre alla identificazione del veicolo investitore, nonché del suo conducente.
Orbene, tale circostanza, indipendentemente dalla attendibilità dei testimoni escussi in primo grado, a parere di questo giudicante preclude in radice la possibilità di accoglimento della domanda risarcitoria, giacché l'appellante, con il suo comportamento, quanto meno colposo, non collaborò in modo alcuno con le competenti Autorità per la identificazione dell'autovettura che, in base alla prospettazione contenuta nell'atto di citazione, aveva determinato l'investimento e non può - per tale ragione - opporre alla convenuta impresa designata la circostanza della mancata identificazione del veicolo danneggiante. Non va, poi, sottaciuto che non è stata neppure presentata alcuna denuncia-querela successivamente al
Pag. 6 a 9 fatto, così precludendo definitivamente ogni possibilità di svolgere indagini dirette ad individuare l'asserito colpevole.
Alle suddette circostanze, deve, inoltre aggiungersi che le dichiarazioni rese dalle testi addotte da parte attrice, e (neppure indicate come persone Parte_3 CP_2 informate dei fatti nella denuncia di sinistro inviata al Fondo di Garanzia ed alla Consap), escusse all'udienza del 24/1/2017, appaiono generiche sulle circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il sinistro, non essendo stato specificata, ad esempio, la velocità alla quale viaggiava il veicolo pirata, né risultando addotte le cause che hanno impedito di rintracciare quantomeno il numero di targa dell'auto investitrice, dovendo, anzi, sul punto, essere condivise le argomentazioni del Giudice di Pace, il quale, ricostruendo gli esiti dell'istruttorie orale, ha correttamente evidenziato che “la presunta auto investitrice, poteva facilmente essere identificata, proprio per il contesto spazio-temporale, descritto dal teste
non circolavano altri veicoli, “è passata solo l'auto Fiat Uno…”, e, per le Pt_3 condizioni della circolazione e/o di viabilità, nel senso che il suddetto ed unico veicolo è passato “dopo l'apertura del passaggio a livello”, quindi, non circolava certamente a velocità sostenuta, ciò che avrebbe consentito di individuarne la targa, peraltro, prontamente avvistabile per un ciclista, rispetto al conducente di un'autovettura” (cfr. pag.
4 della sentenza di primo grado).
Siffatto ragionamento non risulta efficacemente scalfito dall'atto d'appello, tenuto conto, altresì, che le condizioni della non apparivano di gravità tale da rendere Pt_1 impossibile almeno il tentativo di identificazione del mezzo.
Inoltre, nel caso di specie non risultano depositati in atti i rilievi fotografici ritraenti il luogo teatro del presunto investimento e ciò anche al fine di consentire all'adito Tribunale di valutare la corretta visuale del sinistro da parte dei testi escussi.
Alla luce di tutti i richiamati elementi, non avendo parte appellante assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e non essendo emersa in maniera sufficientemente rigorosa la ricostruzione della dinamica del sinistro dedotta dall'istante, difetta nel caso in esame la prova dell'operatività della fattispecie regolata dall'art. 283 lett. a) del d.lgs. n. 209 del 2005, a nulla rilevando né i certificati medici allegati da parte appellante, che nulla dicono sulla dinamica dell'incidente, né la compatibilità tra le modalità dell'impatto e le
Pag. 7 a 9 lesioni riportate, per come accertato dal CTU, atteso che, anche in tal caso, l'ausiliare ha riportato nell'elaborato quanto riferito dalla stessa appellante (cfr. pag. 4).
Dalle considerazioni finora sviluppate discende, dunque, il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
4. Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi € 2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge, sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del presente giudizio (da € 5.201,00 ad € 26.000,00), diminuiti fino al minimo per le fasi di studio (€ 460,00), introduttiva (€ 389,00), istruttoria/trattazione (€
840,00) e decisionale (€ 851,00), in ragione del valore e del grado di difficoltà della controversia.
Analogamente, seguono la soccombenza le spese di c.t.u., liquidate con decreto del
23/1/2024.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.P.R. n. 115/2002, atteso il contenuto della pronuncia, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, c. 1 bis.
P.Q.M.
il Tribunale di AT, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. EF LL, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la sentenza n. 2051/2018 del Giudice di Pace di Parte_1
AT, nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna parte appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio d'appello, liquidate in € 2.540,00 per onorari, oltre accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di c.t.u.
Ai sensi dell'art. 13, c. 1, D.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di
Pag. 8 a 9 contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma dello stesso art. 13, c. 1 bis.
Si comunichi.
AT, 22/12/2025 (provvedimento depositato tramite l'applicativo Consolle)
Il Giudice
EF LL
Pag. 9 a 9