Articolo 1804 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1803Articolo 1792
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2015
Art. 1804. Incentivi al personale addetto al controllo del traffico aereo 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in possesso del massimo grado di abilitazione di controllore del traffico aereo in corso di validita', ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui all'articolo 970, e' corrisposto, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta un premio nei seguenti importi:
a) 10.329,14 euro per il primo biennio, da corrispondere per meta' all'atto di assunzione della ferma e per meta' dopo dodici mesi; b) 6.197,48 euro per il secondo biennio, da corrispondere in unica soluzione; c) 7.230,40 euro per il terzo biennio, da corrispondere in unica soluzione; d) 9.296,22 euro per il quarto biennio, da corrispondere in unica soluzione; e) 10.329,14 euro per il quinto biennio, da corrispondere in unica soluzione.
((30)) --------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 260) che "Gli importi dei premi previsti dagli articoli 1803, comma 1, lettere da a) ad e), 1804, comma 1, lettere da a) ad e), e 2161, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'".
Entrata in vigore il 1 gennaio 2015
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