CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/12/2025, n. 2137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2137 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2540/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2540/2023 con OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
D'AR TE MA PE contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
RU EA
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze pubblicata in data 26 novembre 2023 nel giudizio iscritto al N. 12513/2022 R.G.
CONCLUSIONI
In data 27 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale rifor- ma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 26.11.2023 nel procedimento avente n. R.G. 12513/2022,
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruoc- co difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappre- sentata (Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D.
Lgs. n. 82/2005);
- In via preliminare subordinata, dichiarare improcedibile la domanda del ricor- rente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2005;
- Sempre in via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcito- rio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infon- date in fatto e in diritto: o per insussistente violazione della normativa che riserva agli
2 agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finan- ziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nulli- tà virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n.
33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007);
- Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruoc- co, alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimen- Parte_1 to dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, oltre al rimborso della tassa di re- gistro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in pre- stito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno Parte_1 derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il con- tratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
- In via gradatamente subordinata, salvo gravame, ridurre le spese di lite liqui- date per il giudizio di primo grado nell'importo complessivo di € 1.700,00, oltre acces- sori e spese, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell'appellato, ovvero dell'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione della differenza illegit- timamente percepita;
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di ri- getto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudi- zio.”
Per : Controparte_1
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
3 1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamen- to.
2) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Parte_1
esponendo:
[...]
- che il 22 novembre 2023, in occasione dell'acquisto di mobilio, aveva sottoscritto tramite il venditore, convenzionato con un contratto di apertura di Parte_1 linea di credito con carta “revolving”;
- che tale contratto era nullo per violazione delle norme sul collocamento e distri- buzione dei prodotti finanziari ed in particolare dell'art. 3 D.lgs. 347/1999, essendo stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, esercente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi
(U.I.C.) ex art. 3 D. Lgs. 347/1999;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare l'assenza/inesistenza della procura alle lite, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, contestando nel merito le domande, formulando, in ipotesi, domanda riconvenzionale di risarcimento del “danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dalla ricorrente stessa, nell'averle taciuto la causa di invalidità del contrat- to (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento, per anni, e addirittura dopo l'iscrizione al ruolo del presente procedimento … la linea di credito revolving (art. 1227 c.c.)”.
Parte ricorrente depositava nuova procura alle liti.
4 Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 ter c.p.c. pubblicata in data 26 no- vembre 2023 così statuiva:
“- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto di finanzia- mento revolving stipulato fra il ricorrente e;
Parte_1
- DICHIARA l'obbligo del signor di restituire esclusivamen- Controparte_1 te le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
- RESPINGE la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta;
- ORDINA a di rimborsare le spese di lite diretta- Parte_1 mente in favore dell'avvocato EA RU, compensi che si liquidano in €
1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per tratta- zione ed istruttoria ed € 1.500,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed esborsi per € 145,50”.
Per quanto rileva in questa sede osservava tra l'altro il Tribunale:
“Sull'eccezione di inesistenza della procura alle liti del ricorrente sollevata dal re- sistente va ritenuto che nel caso di specie non possa parlarsi di “inesistenza” della pro- cura, ma di mera nullità, posto che il documento allegato in formato pdf – che reca in- dicazione del nome e cognome della parte con il segno grafico della firma elettronica
“yousign” e autentica del difensore – attesta che vi è stata una sottoscrizione del docu- mento digitale da parte del ricorrente, seppure prodotto dal difensore in un formato diverso dall'originale nativo digitale;
che quindi , a fronte dell'eccezione, va assunta la sanabilità del vizio alla quale ha provveduto il ricorrente prima dell'udienza tramite deposito di procura alle liti rinnovata, con firma autografa sia della parte che del di- fensore […] infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata pre- ceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, considerato come il
D.L.vo 28/2010 abbia previsto tale condizione con riferimento alle controversie rien- tranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la cau- sa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo. In particolare va ri- cordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie fi- nanziarie, per le quali, invece, è prevista la condizione di procedibilità in esame, consi-
5 derato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermedia- ri finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel Testo
Unico Finanziario (D.L.vo 58/1998)”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
1) violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle li- ti espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis;
2) improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
3) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta re- volving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
4) errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del ben- ché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomen- tativo;
5) inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già ver- sate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi;
6) sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.;
7) sulla eccessiva ed irragionevole determinazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa, senza attività istruttoria, veniva trat- tenuta in decisione in data 27 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate
6 come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo (Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent.
21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione appli- cabile ratione temporis) parte appellante in sintesi deduce: “il ricorso introduttivo di primo grado era in effetti totalmente privo di una procura alla lite rilasciata dal signor in favore dell'avv. Andrea Ruocco, posto che quella allegata era to- Controparte_1 talmente priva di firma riconducibile alla ricorrente. La stampigliatura in corsivo
“ ” che essa reca non vale quale firma olografa (non essendo tale), né Controparte_1 quale firma digitale, né quale firma elettronica qualificata o avanzata (di cui non pos- siede alcun requisito), ma neppure come “firma elettronica semplice”, come erronea- mente ritenuto dal Tribunale. L'art. 24 del Regolamento UE eIDAS (electronic IDentifi- cation Authentication and Signature) n. 910/2014 e l'art. 20 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82/2005) attribuiscono infatti valore legale alla firma digitale (o firma elettronica qualificata o avanzata) a condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco. Tale condizione non risulta qui sod- disfatta. La richiamata stampigliatura si limita infatti a riportare il nome del sito
“YOUSIGN” (che peraltro dichiaratamente non fornisce servizi di firma digita- le/elettronica avanzata) senza alcun elemento che la possa ricondurre alla persona del ricorrente di cui nessuno ha verificato l'identità e senza che, cliccando su tale stampi- gliatura, sia possibile reperire alcun certificato o altra forma di attestazione dell'avvenuta identificazione né di apposizione di alcun tipo di firma […] tale documen- to non contiene alcuna firma digitale, né elettronica qualificata o avanzata, né sempli- ce […] In sostanza la stampigliatura “ ” che reca sotto la dizione “Cer- Controparte_1 tified by yousign” è una mera scansione, statica, che non consente alcun accesso al re- lativo certificato, difatti inesistente, né altra verifica: si tratta in altre parole di un me- ro segno grafico non riconducibile ad alcun genere di sottoscrizione neppure apparente
7 […] con la conseguenza che la stessa è da ritenersi inesistente e non semplicemente nul- la”.
Il motivo è infondato.
3.1. La procura allegata al ricorso introduttivo, su supporto analogico, recava il nominativo del ricorrente con la indicazione “certifed by IG”, la certificazione dell'autografia da parte del difensore e l'ulteriore sottoscrizione digitale dello stesso di- fensore.
Parte ricorrente a fonte dell'eccezione di controparte, depositava nuova procura, della quale non è contestata la validità.
Si tratta quindi di stabilire se l'originaria procura era semplicemente nulla oppure radicalmente inesistente, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto ante- riormente all'entrata in vigore del D. lgs. 149/2022 e quindi vale il principio di diritto enunziato dalle Sezioni Unite: “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” (vedi Cass. S.U. 21/12/2022, n.37434; vedi an- che Cass. 09/10/2023, n.28251: “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anterio- re alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza”).
8 Ritiene la Corte che la procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio non pos- sa qualificarsi come “inesistente”.
La categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito, è una categoria residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dalla corte di legittimità.
Il principio di diritto in precedenza richiamato è stato affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ad una fattispecie concreta nella quale la costituzione era avvenuta nella totale assenza materiale della procura (la questione di massima sottoposta dalla Seconda
Sezione aveva ad oggetto l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. “anche nel caso in cui un av- vocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna pro- cura da quest'ultima rilasciata in suo favore”); in motivazione la Corte richiama altri precedenti nei quali è stata ritenuta totalmente inesistente la necessaria procura alle liti
(“Cass. n. 24257/2018 ha affermato che in tema di opposizione a sanzione amministra- tiva, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore […] la già cita- ta sentenza n. 10414/2017 delle S.U., la quale ha affermato che nel giudizio dinanzi al
Consiglio Nazionale Forense intrapreso, personalmente, da un avvocato privo di "ius postulandi", perché non iscritto nell'albo speciale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 33, (nelle specie in quanto radiato) o sospeso dall'esercizio della professione, non è ap- plicabile l'art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009”).
Nella fattispecie per cui è causa, viceversa, la procura non è materialmente assente e quella allegata non può considerarsi giuridicamente inesistente.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata depositata una pro- cura alle liti che risultava apparentemente sottoscritta dalla parte conferente con il soft- ware IG (che, all'epoca, restituiva una firma digitale semplice e non qualificata) ed era autenticata digitalmente dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
In particolare, la procura consiste in un documento, denominato “mandato”, pro- dotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato “pdf.p7m”, dunque firmato digitalmente dal difensore della stessa ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata la procura, l'indicazione del luogo e della data del nome e cognome del ricorrente, poi la
9 dicitura “E' autentica” e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stam- pigliatura della certificazione “IG”, infine il nome e cognome del difensore e la raf- figurazione della firma digitale del medesimo difensore.
In sostanza il difensore ha estratto copia analogica del documento sottoscritto con firma elettronica semplice, ha apposto la sua autentica e ne ha poi “trasmessa copia au- tenticata con firma digitale” come previsto dall'art. 83 c.p.c. per la procura rilasciata ab origine “su supporto cartaceo”.
Questo in fatto, la procura alle liti non può dirsi inesistente ma soltanto nulla.
Corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art.24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE
910/14, cd, reg. eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma de qua, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla e non inesistente. Cont Infatti, in termini generali, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS. Ad esempio, il considerando 49 del regolamento stabilisce che “Il presente rego- lamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non do- vrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al di- ritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i re- quisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”. E il successivo art.25, co.1 del regolamento prevede che “A una firma elettronica non posso- no essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudi- ziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”.
10 L'art. 20, comma 1-bis, C.A.D. (codice dell'amministrazione digitale: d.lgs. n. 82 del
2005) dispone «il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera mani- festa e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore pro- batorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicu- rezza, integrità e immodificabilità»
L'art. 83 c.p.c. attribuisce poi al difensore, sia pure entro i limiti ivi specificati, un potere di “autentica minore” (vedi, tra le altre, Cass 05/07/2024, n.18381: “in tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, co- me "autentica minore", ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sotto- scrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso pro- prio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da al- tro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non è necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura”). Cont Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudi- zio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettro- nica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art.82, co.3, terzo periodo.
E tale conclusione rimane ferma anche quando, come nel caso di specie, il difenso- re estragga copia per immagine di un documento sottoscritto con firma elettronica sem- plice, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, produca il tutto con busta telema- tica allegata al ricorso introduttivo.
11 In sintesi il documento prodotto in primo grado pur non costituendo una valida procura (difettando una firma digitale nativa ovvero una firma autografa su supporto cartaceo ex art. 83 c.p.c. ed il potere di autentica conferito dall'ordinamento essendo sta- to esercitato al di fuori dei limiti prescritti) risulta comunque sufficiente, avuto riguardo alle caratteristiche come in precedenza riassunte, per ritenere almeno l'esistenza, nella sua materialità dell'avvenuto conferimento di un mandato difensivo, con possibile sana- toria ex 182 c.p.c. anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte con D. Lgs.
149/2022.
4. Con il secondo motivo (“improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010”) parte appellante in sintesi deduce: “Non pare infatti potersi dubitare sul fatto che la controversia in esame rientri a pieno titolo in quelle relative ai “contratti bancari e fi- nanziari”, per le quali l'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 dispone l'obbligatorio e preventivo esperimento del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Ed invero, il contratto oggetto di causa risulta disciplinato del TUB, in par- ticolare dal Tit. VI, Capo II – “Credito ai consumatori” (artt. 121 e ss.), con ciò rien- trando a tutti gli effetti nell'ambito dei contratti bancari soggetti all'esperimento di mediazione obbligatoria, lasciato qui inadempiuto nonostante l'eccezione prontamente sollevata dalla sin dal suo primo atto difensivo. La fattispecie dedotta rientra Pt_1 pertanto – e per soggetto bancario legittimato passivo e per natura e tipologia del con- tratto dedotto – nel novero delle materie assoggettate all'obbligo del previo esperimen- to del tentativo di mediazione, obbligo qui disatteso”.
Il motivo è fondato.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di cre- dito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(T.U.B.).
12 Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di cre- dito (art. 1842 c.c.): messa a disposizione – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta re- volving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel
Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti banca- ri» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta di- sposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibili- tà per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile al- la disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenu- ta proprio negli artt. 121 e seguenti T.U.B. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di cre- dito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tem- pestivamente sollevata da ritenendo che «la causa non rientra[sse] fra Parte_1 quelle relative ai contratti bancari».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui,
«allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ri- tenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità del- la sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare
13 l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)» (Cass. n.
28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, im- ponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della media- zione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di proce- dibilità risulti integrata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso l'ordinanza ex 702 Parte_2 Controparte_1 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze pubblicata in data 26 novembre 2023 nel giudizio iscritto al N. 12513/2022 R.G., così provvede:
- rigetta il primo motivo di appello;
- in accoglimento del secondo motivo di appello dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
- rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2540/2023 con OGGETTO: AN (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
D'AR TE MA PE contro
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
RU EA
APPELLATO
1 PROVVEDIMENTO IMPUGNATO: ordinanza ex 702 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze pubblicata in data 26 novembre 2023 nel giudizio iscritto al N. 12513/2022 R.G.
CONCLUSIONI
In data 27 novembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle se- guenti conclusioni.
Per Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie in fatto e in diritto, in accoglimento del presente appello e in totale rifor- ma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze in data 26.11.2023 nel procedimento avente n. R.G. 12513/2022,
- In via preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso e la domanda avversaria per assenza/inesistenza insanabile di procura alla lite in favore dell'avv. Andrea Ruoc- co difettando in essa ogni riconducibilità alla parte ricorrente apparentemente rappre- sentata (Regolamento UE eIDAS n. 910/2014 e Codice dell'Amministrazione Digitale D.
Lgs. n. 82/2005);
- In via preliminare subordinata, dichiarare improcedibile la domanda del ricor- rente per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2005;
- Sempre in via preliminare subordinata, dichiarare improponibile/inammissibile ab origine il ricorso avversario ex art. 100 c.p.c. per assenza di interesse all'azione, stante altresì l'intervenuta prescrizione di ogni ipotetico diritto restitutorio o risarcito- rio, e per palese malafede di controparte che ricorre all'espediente del frazionamento dei giudizi;
- In via incidentale, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del
D. Lgs. n. 374/1999, rilevante nel presente giudizio, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, con richiesta di rimessione della questione alla Corte Costituzionale;
- In via subordinata nel merito, respingere le domande avversarie siccome infon- date in fatto e in diritto: o per insussistente violazione della normativa che riserva agli
2 agenti in attività finanziaria la promozione e conclusione dei contratti di natura finan- ziaria (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) e/o in ogni caso per insussistenza della nullità del contratto di finanziamento mediante carta revolving in quanto l'asserita violazione della riserva di legge non comporterebbe in ogni caso nulli- tà virtuale perché relativa ad elemento estrinseco al contratto (Cass. SS.UU n.
33719/2022, n. 8472/2022 e n. 26724 del 2007);
- Conseguentemente, condannare la parte appellata, ovvero l'avv. Andrea Ruoc- co, alla restituzione di quanto corrisposto da in adempimen- Parte_1 to dell'ordinanza impugnata a titolo di spese di lite, oltre al rimborso della tassa di re- gistro per € 200,00;
- In via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dei primi due motivi di appello qui dedotti, disporre la compensazione in tutto o – in subordine – in parte del diritto invocato dal ricorrente “di restituire soltanto le somme ricevute in pre- stito al tasso legale” con l'opposto diritto di ad essere risarcita del danno Parte_1 derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta da controparte stessa, nell'averle taciuto per anni la causa di invalidità del contratto (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento (ed ancor oggi) il con- tratto stesso ed accedendo al relativo credito (art. 1227 c.c.);
- In via gradatamente subordinata, salvo gravame, ridurre le spese di lite liqui- date per il giudizio di primo grado nell'importo complessivo di € 1.700,00, oltre acces- sori e spese, o in quella diversa misura ritenuta di giustizia, con conseguente condanna dell'appellato, ovvero dell'avv. Andrea Ruocco, alla restituzione della differenza illegit- timamente percepita;
- In ogni caso, condannare l'appellato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ovvero, in via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di ri- getto dell'appello, disporre la compensazione delle spese del presente grado di giudi- zio.”
Per : Controparte_1
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
3 1) Rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamen- to.
2) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario.”
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. conveniva davanti al Tribunale di Firenze Controparte_1 Parte_1
esponendo:
[...]
- che il 22 novembre 2023, in occasione dell'acquisto di mobilio, aveva sottoscritto tramite il venditore, convenzionato con un contratto di apertura di Parte_1 linea di credito con carta “revolving”;
- che tale contratto era nullo per violazione delle norme sul collocamento e distri- buzione dei prodotti finanziari ed in particolare dell'art. 3 D.lgs. 347/1999, essendo stato promosso e concluso tramite il rivenditore dei beni, esercente convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano dei Cambi
(U.I.C.) ex art. 3 D. Lgs. 347/1999;
- che, in conseguenza della nullità, gli interessi dovevano computarsi al tasso legale.
Parte ricorrente chiedeva “accertare e dichiarare la nullità del contratto di finan- ziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.”.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo in via preliminare l'assenza/inesistenza della procura alle lite, l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione, contestando nel merito le domande, formulando, in ipotesi, domanda riconvenzionale di risarcimento del “danno derivante dalla condotta contraria a buona fede tenuta dalla ricorrente stessa, nell'averle taciuto la causa di invalidità del contrat- to (art. 1338 c.c.) e/o nell'aver concorso a cagionare il danno utilizzando a piacimento, per anni, e addirittura dopo l'iscrizione al ruolo del presente procedimento … la linea di credito revolving (art. 1227 c.c.)”.
Parte ricorrente depositava nuova procura alle liti.
4 Il Tribunale di Firenze con ordinanza ex 702 ter c.p.c. pubblicata in data 26 no- vembre 2023 così statuiva:
“- ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, DICHIARA nullo il contratto di finanzia- mento revolving stipulato fra il ricorrente e;
Parte_1
- DICHIARA l'obbligo del signor di restituire esclusivamen- Controparte_1 te le somme in capitale ricevute al tasso legale di volta in volta vigente;
- RESPINGE la domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta;
- ORDINA a di rimborsare le spese di lite diretta- Parte_1 mente in favore dell'avvocato EA RU, compensi che si liquidano in €
1.000,00 per la fase di studio, € 900,00 per fase introduttiva, € 1.000,00 per tratta- zione ed istruttoria ed € 1.500,00 per la decisoria, oltre rimborso 15% IVA e CPA come per legge ed esborsi per € 145,50”.
Per quanto rileva in questa sede osservava tra l'altro il Tribunale:
“Sull'eccezione di inesistenza della procura alle liti del ricorrente sollevata dal re- sistente va ritenuto che nel caso di specie non possa parlarsi di “inesistenza” della pro- cura, ma di mera nullità, posto che il documento allegato in formato pdf – che reca in- dicazione del nome e cognome della parte con il segno grafico della firma elettronica
“yousign” e autentica del difensore – attesta che vi è stata una sottoscrizione del docu- mento digitale da parte del ricorrente, seppure prodotto dal difensore in un formato diverso dall'originale nativo digitale;
che quindi , a fronte dell'eccezione, va assunta la sanabilità del vizio alla quale ha provveduto il ricorrente prima dell'udienza tramite deposito di procura alle liti rinnovata, con firma autografa sia della parte che del di- fensore […] infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stata pre- ceduta dall'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, considerato come il
D.L.vo 28/2010 abbia previsto tale condizione con riferimento alle controversie rien- tranti in alcune materie tassativamente indicate, fra le quali non è riconducibile la cau- sa in esame, vertente su un rapporto di finanziamento al consumo. In particolare va ri- cordato come i contratti di finanziamento non siano riconducibili alle controversie fi- nanziarie, per le quali, invece, è prevista la condizione di procedibilità in esame, consi-
5 derato come queste ultime riguardino solo il contenzioso intercorrente con intermedia- ri finanziari in relazione a operazioni negoziali che trovano la loro disciplina nel Testo
Unico Finanziario (D.L.vo 58/1998)”.
L'appello.
2. Proponeva appello formulando i seguenti motivi Parte_1 di impugnazione:
1) violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle li- ti espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent. 21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis;
2) improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010;
3) errata applicazione della normativa in materia di collocamento e distribuzione dei prodotti finanziari (art. 3 D. Lgs. n. 347/1999 e art. 2 D.M. 13.12.2001 n. 485) nella parte in cui è stata dichiarata la nullità del contratto di finanziamento tramite carta re- volving. Violazione del principio di irretroattività della legge ex art. 11 delle preleggi;
4) errata declaratoria di nullità del contratto ex art. 1218 c.c. per mancanza del ben- ché minimo requisito ed in ogni caso per mancanza di motivazione e percorso argomen- tativo;
5) inammissibilità dell'azione avversaria per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in dipendenza della prescrizione dell'azione di ripetizione delle somme già ver- sate, ovvero per violazione del principio di economia processuale attraverso l'espediente della frammentazione dei giudizi;
6) sulla domanda riconvenzionale subordinata svolta in primo grado dall'odierna appellante ai sensi degli artt. 1338 e 1227 c.c.;
7) sulla eccessiva ed irragionevole determinazione delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio parte appellata, che contestava le censure mosse nei con- fronti del provvedimento impugnato.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa, senza attività istruttoria, veniva trat- tenuta in decisione in data 27 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti, precisate
6 come in epigrafe, a seguito di trattazione scritta, previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c.
Motivi della decisione
3. Con il primo motivo (Violazione del principio di insanabilità dell'assenza/inesistenza di procura alle liti espresso da Cass. civ., Sez. Unite, Sent.
21/12/2022 n. 37434 sulla base dell'art. 182, II comma, c.p.c. nella formulazione appli- cabile ratione temporis) parte appellante in sintesi deduce: “il ricorso introduttivo di primo grado era in effetti totalmente privo di una procura alla lite rilasciata dal signor in favore dell'avv. Andrea Ruocco, posto che quella allegata era to- Controparte_1 talmente priva di firma riconducibile alla ricorrente. La stampigliatura in corsivo
“ ” che essa reca non vale quale firma olografa (non essendo tale), né Controparte_1 quale firma digitale, né quale firma elettronica qualificata o avanzata (di cui non pos- siede alcun requisito), ma neppure come “firma elettronica semplice”, come erronea- mente ritenuto dal Tribunale. L'art. 24 del Regolamento UE eIDAS (electronic IDentifi- cation Authentication and Signature) n. 910/2014 e l'art. 20 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 82/2005) attribuiscono infatti valore legale alla firma digitale (o firma elettronica qualificata o avanzata) a condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco. Tale condizione non risulta qui sod- disfatta. La richiamata stampigliatura si limita infatti a riportare il nome del sito
“YOUSIGN” (che peraltro dichiaratamente non fornisce servizi di firma digita- le/elettronica avanzata) senza alcun elemento che la possa ricondurre alla persona del ricorrente di cui nessuno ha verificato l'identità e senza che, cliccando su tale stampi- gliatura, sia possibile reperire alcun certificato o altra forma di attestazione dell'avvenuta identificazione né di apposizione di alcun tipo di firma […] tale documen- to non contiene alcuna firma digitale, né elettronica qualificata o avanzata, né sempli- ce […] In sostanza la stampigliatura “ ” che reca sotto la dizione “Cer- Controparte_1 tified by yousign” è una mera scansione, statica, che non consente alcun accesso al re- lativo certificato, difatti inesistente, né altra verifica: si tratta in altre parole di un me- ro segno grafico non riconducibile ad alcun genere di sottoscrizione neppure apparente
7 […] con la conseguenza che la stessa è da ritenersi inesistente e non semplicemente nul- la”.
Il motivo è infondato.
3.1. La procura allegata al ricorso introduttivo, su supporto analogico, recava il nominativo del ricorrente con la indicazione “certifed by IG”, la certificazione dell'autografia da parte del difensore e l'ulteriore sottoscrizione digitale dello stesso di- fensore.
Parte ricorrente a fonte dell'eccezione di controparte, depositava nuova procura, della quale non è contestata la validità.
Si tratta quindi di stabilire se l'originaria procura era semplicemente nulla oppure radicalmente inesistente, posto che il giudizio di primo grado è stato introdotto ante- riormente all'entrata in vigore del D. lgs. 149/2022 e quindi vale il principio di diritto enunziato dalle Sezioni Unite: “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma 2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite” (vedi Cass. S.U. 21/12/2022, n.37434; vedi an- che Cass. 09/10/2023, n.28251: “l'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anterio- re alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza”).
8 Ritiene la Corte che la procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio non pos- sa qualificarsi come “inesistente”.
La categoria dell'inesistenza, non prevista espressamente dal codice di rito, è una categoria residuale e di stretta interpretazione, così come ripetutamente affermato dalla corte di legittimità.
Il principio di diritto in precedenza richiamato è stato affermato dalle Sezioni Unite con riferimento ad una fattispecie concreta nella quale la costituzione era avvenuta nella totale assenza materiale della procura (la questione di massima sottoposta dalla Seconda
Sezione aveva ad oggetto l'applicabilità dell'art. 182 c.p.c. “anche nel caso in cui un av- vocato abbia agito in rappresentanza di una parte senza che in atti esista alcuna pro- cura da quest'ultima rilasciata in suo favore”); in motivazione la Corte richiama altri precedenti nei quali è stata ritenuta totalmente inesistente la necessaria procura alle liti
(“Cass. n. 24257/2018 ha affermato che in tema di opposizione a sanzione amministra- tiva, il ricorso in appello proposto dalla parte personalmente è inesistente e, come tale, non sanabile con il successivo deposito di procura conferita al difensore […] la già cita- ta sentenza n. 10414/2017 delle S.U., la quale ha affermato che nel giudizio dinanzi al
Consiglio Nazionale Forense intrapreso, personalmente, da un avvocato privo di "ius postulandi", perché non iscritto nell'albo speciale di cui al R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 33, (nelle specie in quanto radiato) o sospeso dall'esercizio della professione, non è ap- plicabile l'art. 182 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. n. 69 del 2009”).
Nella fattispecie per cui è causa, viceversa, la procura non è materialmente assente e quella allegata non può considerarsi giuridicamente inesistente.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata depositata una pro- cura alle liti che risultava apparentemente sottoscritta dalla parte conferente con il soft- ware IG (che, all'epoca, restituiva una firma digitale semplice e non qualificata) ed era autenticata digitalmente dal difensore, Avv. Andrea Ruocco.
In particolare, la procura consiste in un documento, denominato “mandato”, pro- dotto nel fascicolo telematico di parte ricorrente, in formato “pdf.p7m”, dunque firmato digitalmente dal difensore della stessa ricorrente, che contiene un foglio ove è riportata la procura, l'indicazione del luogo e della data del nome e cognome del ricorrente, poi la
9 dicitura “E' autentica” e ancora il nome e cognome del ricorrente con sottostante stam- pigliatura della certificazione “IG”, infine il nome e cognome del difensore e la raf- figurazione della firma digitale del medesimo difensore.
In sostanza il difensore ha estratto copia analogica del documento sottoscritto con firma elettronica semplice, ha apposto la sua autentica e ne ha poi “trasmessa copia au- tenticata con firma digitale” come previsto dall'art. 83 c.p.c. per la procura rilasciata ab origine “su supporto cartaceo”.
Questo in fatto, la procura alle liti non può dirsi inesistente ma soltanto nulla.
Corretto il rilievo dell'appellante che quella in esame non è una firma elettronica qualificata o avanzata, riconducibile alla categoria della “firma digitale” come definita nell'art.24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (e a monte nel regolamento UE
910/14, cd, reg. eIDAS), in quanto non risulta rispettata la condizione che l'autore venga identificato e verificato in modo inequivoco sulla base di un certificato rilasciato da un ente certificatore qualificato, non è altrettanto corretto l'assunto che la firma de qua, e cioè una firma elettronica semplice (infra, FES), autenticata dal difensore, non possa stabilire quel collegamento minimo necessario per potersi discorrere di una procura alle liti nulla e non inesistente. Cont Infatti, in termini generali, la è una modalità di firma digitale che non è priva di validità giuridica e di valore probatorio, così come risulta dallo stesso regolamento eIDAS. Ad esempio, il considerando 49 del regolamento stabilisce che “Il presente rego- lamento dovrebbe stabilire il principio secondo il quale alla firma elettronica non do- vrebbero essere negati gli effetti giuridici per il motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della firma elettronica qualificata. Tuttavia, spetta al di- ritto nazionale definire gli effetti giuridici delle firme elettroniche, fatto salvo per i re- quisiti previsti dal presente regolamento secondo cui una firma elettronica qualificata dovrebbe avere un effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa”. E il successivo art.25, co.1 del regolamento prevede che “A una firma elettronica non posso- no essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudi- ziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate”.
10 L'art. 20, comma 1-bis, C.A.D. (codice dell'amministrazione digitale: d.lgs. n. 82 del
2005) dispone «il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera mani- festa e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore pro- batorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicu- rezza, integrità e immodificabilità»
L'art. 83 c.p.c. attribuisce poi al difensore, sia pure entro i limiti ivi specificati, un potere di “autentica minore” (vedi, tra le altre, Cass 05/07/2024, n.18381: “in tema di procura alle liti, la certificazione del difensore dell'autografia della sottoscrizione, co- me "autentica minore", ha soltanto la funzione di attestare l'appartenenza della sotto- scrizione a una determinata persona e non va intesa come autenticazione in senso pro- prio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da al- tro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, con la conseguenza che non è necessario che il difensore attesti che la sottoscrizione è avvenuta in sua presenza, né che il difensore assuma su di sé, all'atto dell'autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura”). Cont Pertanto, se la può avere tali effetti (ad esempio, può essere prodotta nel giudi- zio tra il cliente e il difensore per dimostrare il conferimento dell'incarico), è evidente che una procura alle liti firmata con firma elettronica semplice, e non con firma elettro- nica qualificata o avanzata, non può essere considerata inesistente, ma tutt'al più nulla per violazione del disposto dell'art.82, co.3, terzo periodo.
E tale conclusione rimane ferma anche quando, come nel caso di specie, il difenso- re estragga copia per immagine di un documento sottoscritto con firma elettronica sem- plice, apponendo la sua firma per autentica e, quindi, produca il tutto con busta telema- tica allegata al ricorso introduttivo.
11 In sintesi il documento prodotto in primo grado pur non costituendo una valida procura (difettando una firma digitale nativa ovvero una firma autografa su supporto cartaceo ex art. 83 c.p.c. ed il potere di autentica conferito dall'ordinamento essendo sta- to esercitato al di fuori dei limiti prescritti) risulta comunque sufficiente, avuto riguardo alle caratteristiche come in precedenza riassunte, per ritenere almeno l'esistenza, nella sua materialità dell'avvenuto conferimento di un mandato difensivo, con possibile sana- toria ex 182 c.p.c. anche nel testo anteriore alle modifiche introdotte con D. Lgs.
149/2022.
4. Con il secondo motivo (“improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010”) parte appellante in sintesi deduce: “Non pare infatti potersi dubitare sul fatto che la controversia in esame rientri a pieno titolo in quelle relative ai “contratti bancari e fi- nanziari”, per le quali l'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 dispone l'obbligatorio e preventivo esperimento del procedimento di mediazione a pena di improcedibilità della domanda giudiziale. Ed invero, il contratto oggetto di causa risulta disciplinato del TUB, in par- ticolare dal Tit. VI, Capo II – “Credito ai consumatori” (artt. 121 e ss.), con ciò rien- trando a tutti gli effetti nell'ambito dei contratti bancari soggetti all'esperimento di mediazione obbligatoria, lasciato qui inadempiuto nonostante l'eccezione prontamente sollevata dalla sin dal suo primo atto difensivo. La fattispecie dedotta rientra Pt_1 pertanto – e per soggetto bancario legittimato passivo e per natura e tipologia del con- tratto dedotto – nel novero delle materie assoggettate all'obbligo del previo esperimen- to del tentativo di mediazione, obbligo qui disatteso”.
Il motivo è fondato.
La presente controversia ha ad oggetto un contratto di apertura di una linea di cre- dito utilizzabile mediante rilascio di carta di credito cosiddetta revolving che, secondo quanto dedotto con lo stesso atto introduttivo del giudizio, sarebbe per legge riservato al soggetto esercente in via professionale l'agenzia in attività finanziaria e tale non sarebbe il fornitore di beni e servizi che promuova o concluda contratti compresi nell'esercizio delle attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993
(T.U.B.).
12 Il contratto in questione risulta riconducibile al tipo negoziale dell'apertura di cre- dito (art. 1842 c.c.): messa a disposizione – in sostanza, la banca mette a disposizione del cliente una somma di denaro che questi può utilizzare, mediante associata carta re- volving, e restituire attraverso rimborsi rateali che, detratto l'importo dovuto a titolo di interessi, ricostituiscono il plafond, fruibile per nuovi impieghi – che è ricompreso nel
Capo XVII («Dei Contratti bancari») del Titolo III, Libro IV del codice civile.
Si tratta, pertanto, obbiettivamente, di una controversia relativa a «contratti banca- ri» soggetta a mediazione ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28 del 2010, visto che detta di- sposizione, prevedendo «l'esperimento della mediazione come condizione di procedibili- tà per i contratti bancari […], contiene un chiaro richiamo non altrimenti alterabile al- la disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario
(d.lgs. n. 385/1993)» (da ultimo, Cass. n. 26821 del 2024, in motivazione).
Alla luce di tale ultimo rilievo, non può sottrarre la controversia alla mediazione obbligatoria il richiamo alla disciplina del credito ai consumatori, essendo essa contenu- ta proprio negli artt. 121 e seguenti T.U.B. e applicabile ai «contratti di credito comunque denominati» (artt. 121, comma 1, lettera c, e 122, comma 1), comprese le aperture di cre- dito (argomentandosi dall'art. 122, comma 2).
Ha dunque errato il Tribunale nel disattendere l'eccezione d'improcedibilità tem- pestivamente sollevata da ritenendo che «la causa non rientra[sse] fra Parte_1 quelle relative ai contratti bancari».
Tanto considerato, deve trovare applicazione il principio giurisprudenziale per cui,
«allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ri- tenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello;
in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità del- la sentenza [nella specie, dell'ordinanza], non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare
13 l'improcedibilità della domanda giudiziale (così Cass. n. 12896 del 2021)» (Cass. n.
28695 del 2023, in motivazione).
La fondatezza del motivo dedotto, dunque, comporta la nullità dell'ordinanza, im- ponendo la rimessione della causa sul ruolo onde consentire lo svolgimento della media- zione e poi esaminare il merito della controversia, nel caso in cui la condizione di proce- dibilità risulti integrata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso l'ordinanza ex 702 Parte_2 Controparte_1 ter c.p.c. del Tribunale di Firenze pubblicata in data 26 novembre 2023 nel giudizio iscritto al N. 12513/2022 R.G., così provvede:
- rigetta il primo motivo di appello;
- in accoglimento del secondo motivo di appello dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata;
- rimette la causa sul ruolo come da separato provvedimento;
- spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
14