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Sentenza 26 luglio 2024
Sentenza 26 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/07/2024, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
n. R.G. 1712/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
Carla Romana RAINERI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Silvia BRAT Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1712/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA EMILIA, 101 VOGHERA presso lo studio dell'avv. DONDONI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro
Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO presso gli uffici dell'
AVVOCATURA DELLO STATO MILANO, che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1507/2021 del Tribunale di Pavia pubblicata in data 2/12/2021
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano per le motivazioni di cui in premessa contrariis reiectis voglia così giudicare in totale riforma della Sentenza n. 1507/2021 In via preliminare Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa lo spirare del termine prescrizionale quinquennale e, per l'effetto, revocare l'ingiunzione di pagamento n. 67/2021 notificata in data 14.06.2021; Nel merito Revocare l'ingiunzione di pagamento n. 67/2021 notificata in data 14.06.2021 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra in forza della predetta Parte_1 ingiunzione. in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze che precedono, per le motivazioni di cui in premessa rideterminare l'importo della sanzione nel minimo edittale. in via istruttoria Si chiede ammettersi prova per testi dei Sigg. e sulle circostanze in seguito Testimone_1 Testimone_2 capitolate e precedute dal rituale “Vero che” eventualmente epurate da giudizi e/o valutazioni nonché a prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti che dovessero formare oggetto di prova testimoniale: 1) “Vero che la Sig. si occupa del Parte_1 mantenimento e della cura di a far tempo dall'anno 1995?” 2) “Vero che nel Parte_2 corso degli anni gli esemplari risvegliatisi dal letargo non sempre coincidevano con il numero iniziale degli stessi?” 3) “Vero che negli inverni freddi della fine degli anni '90 ed inizi degli anni 2000 (1996 - 1999 – 2006 – 2012 - 2013) gli esemplari risvegliatisi dal letargo era in numero esiguo rispetto a quello iniziale?”; 4) “Vero che la Sig.ra
ha sempre denunciato la nascita egli esemplari in suo possesso”? Con Parte_1 vittoria di spese di entrambi i gradi del Giudizio.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così giudicare: In via principale: rigettare l'appello avversario con conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese e degli onorari di lite. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello compensare le spese di lite alla luce della particolarità della controversia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 della l. n. 689/81 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 67/2021. Il Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia Gruppo di Pavia Nucleo Cites le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,00 (oltre € 9,50 per spese di notifica) per avere omesso di denunciare la morte di alcuni esemplari di rettili1, 1 Esemplari di tataruga -ST RM e ST marginata. pagina 2 di 9 ricompresi nell'Appendice I della CITES e nell'Allegato A del Regolamento (CE) n.
338/97 e s.m.i. La condotta omissiva contestata veniva ricondotta alla violazione dell'art. 5, comma 2, della l. n. 150/92. L'illecito amministrativo era stato accertato e contestato con verbale del 1/8/2020, all'esito del sopralluogo condotto da personale in forza al Nucleo Cites nel comune di Valle Salimbene (PV), via Milano n. 6, presso l'allevamento di cui era Parte_1 titolare.
Gli operanti accertavano la presenza in loco di un numero di esemplari inferiore a quello stimato in base alla documentazione esibita dalla , attestante la legale Pt_1 acquisizione o la nascita degli esemplari2.
Per quello che in questa sede interessa, la esibiva due denunce di nascita del Pt_1
10/9/2019, riportanti lo stesso numero di protocollo (n. 3725), di complessive trenta ST RM. Gli operanti accertavano la presenza quarantuno esemplari ST RM senza marcatura, di cui solo otto nate nel 2019.
Con l'ordinanza ingiunzione opposta - considerato che l'art. 5, comma 2, della l. n. 150/1992 prescriveva che ” coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante inclusi nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i. e hanno l'obbligo di comunicare le variazioni del luogo di custodia e l'eventuale decesso degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato – ora Carabinieri Forestali a seguito dell'entrata in vigore del Decreto L.vo 177/2016 – o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano”
- il Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia Gruppo di Pavia Nucleo Cites contestava a la violazione di tale disposizione, per avere omesso di Parte_1 denunciare l'intervenuto decesso dei rettili non rinvenuti. L'opponente avanti al Tribunale di Pavia aveva essenzialmente contestato vizi procedurali, lamentando la violazione del diritto all'accesso agli atti del procedimento amministrativo, la violazione del termine di giorni 90 dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento sanzionatorio, la decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio per decorso del termine quinquennale;
nel merito, aveva contestato l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge, in ragione dei divieti di circolazione imposti dalla legislazione di emergenza conseguente all'epidemia Covid- 19. L'Amministrazione si era costituita per il tramite dei propri funzionari, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta. 2 Denunce di nascita dall'anno 2004 e segnalazione di ritrovamento del 18/7/2000. pagina 3 di 9 Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Pavia ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza opposta. L'omissione contestata è stata ricondotta allo schema dell'illecito permanente. Il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sul verbale di accertamento e ha ritenuto infondata la prospettata inesigibilità della condotta “atteso che le omissioni contestate si sono protratte per un tempo di molto antecedente rispetto al periodo di maggiori restrizioni agli spostamenti”3.
ha interposto appello insistendo, preliminarmente, sull'intervenuta Parte_1 violazione del diritto di difesa. Ha contestato la natura permanente dell'illecito ascritto, concludendo che il Tribunale di Pavia non aveva correttamente applicato le regole sull'onere della prova che, nel caso concreto, imponevano all'amministrazione di provare l'epoca del decesso dei rettili. Si è costituito il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e, in caso di accoglimento, la declaratoria di compensazione delle spese di lite, alla luce della particolarità della controversia.
In conformità all'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte, il appellato ha CP_1 depositato la relazione n. 365/023 del Gruppo di Pavia Nucleo Cites, con cui ha dato atto:
- delle modalità di conteggio degli esemplari rinvenuti al momento del sopralluogo del 1/8/2020;
- dell'acquisizione della copia fotografica dei documenti esibiti dalla , Pt_1 attestanti le denunce di nascita, detenzione o ritrovamento degli esemplari;
- delle dichiarazioni rese dalla circa il decesso di esemplari nati nel 2019, Pt_1 senza che fosse stata inoltrata la relativa denuncia;
- che l'istanza di accesso agli atti, inoltrata in data 29/6/2021 dal difensore della
, era stata accolta con comunicazione del 23/7/2021; al richiedente era stato Pt_1 fornito l'elenco della documentazione, di cui poteva chiedere l'estrazione di copia, e che non risultava alcuna richiesta da parte dell'interessata.
All'esito della discussione tenutasi all'odierna udienza, è stata pronunciata sentenza con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. 3 Pag. 2 della sentenza impugnata. pagina 4 di 9 La Corte ritiene utili procedere, preliminarmente, all'esame della normativa applicabile al caso concreto ed alla verifica della sussistenza dell'illecito amministrativo contestato.
La l. n. 150/92 disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/3/1973, di cui alla l. n. 874/75, e del regolamento CEE n. 3626/82. Contempla le disposizioni per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili, che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. L'art. 5, nella formulazione in vigore dal 29/5/2015, aveva previsto che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della l. n. 68/2015, coloro che detenevano “ esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti ufficiali rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta. Il secondo comma prevedeva, inoltre, che “E' fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia e l'avvenuto decesso degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo”. Le disposizioni hanno imposto un regime rigoroso in relazione a tutta la movimentazione (acquisti, vendita, decessi o semplici cessioni anche a titolo gratuito) degli esemplari protetti e previsto un rigido controllo da parte dell'autorità amministrativa. Per meglio tutelate l'incolumità e la salute pubblica, il legislatore non ha previsto differenziazioni tra lo spostamento o il decesso dell'esemplare, poiché ciò che si è voluto sanzionare è ogni movimentazione non sottoposta al controllo dell'autorità amministrativa.
La condotta omissiva imputata a ha riguardato la violazione del II comma Parte_1 dell'art. 5 cit., in riferimento ad alcuni esemplari, in premessa identificati, e di cui non è controversa la loro appartenenza ad una specie inclusa nell'Appendice I della CITES e nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i., e di cui l'appellante ha omesso la denuncia di decesso4. 4 Cfr. dichiarazioni dalla riportate nel secondo verbale del 20/10/2020. Pt_1 pagina 5 di 9 non ha presentato querela di falso avverso il verbale di accertamento né ha Pt_3 contestato il contenuto delle dichiarazioni rese, così come riportate dagli operanti. Dalla nota depositata dal Ministero appellato, è emerso che la ha presenziato agli Pt_1 accertamenti e che ha fornito spontaneamente la documentazione, attestante l'acquisto o la provenienza degli esemplari. Sulla base della documentazione consegnata, gli operanti hanno accertato il numero di esemplari dichiaratamente nati presso l'allevamento sino al 2019 e che avrebbero dovuto essere reperiti presso l'allevamento. Il verbale di accertamento riporta la significativa discrepanza tra il numero degli esemplari denunciati e quelli effettivamente rinvenuti (n. 44) e le dichiarazioni rese da : “ delle tartarughe denunciate nel 2019 sono sopravvissute al letargo solo Parte_1
n. 8 (otto) presenti” e che“ dalla data di denuncia di detenzione del Persona_1
1995 ha sempre provveduto a presentare correttamente le denunce di nascita al competente ufficio. Relativamente all'obbligo di marcatura o di denuncia di decesso dichiara di non essere stata a conoscenza dell'adempimento e che pertanto negli anni, non ha mai provveduto in tal senso in buona fede”. Il Nucleo Cites ha dato conto che le otto ST RM rinvenute, per grandezza, erano riconducibili a quelle di cui alla denuncia di nascita del 10/9/2019 prot. n. 3725 e hanno ritenuto integrata la violazione amministrativa di cui all'art. 5, comma 2, l. n. 150/1992 nella mancata dichiarazione di decesso degli esemplari nati nel 2019, non sopravvissuti all'autunno inverno 2019-2020.
La Corte condivide le conclusioni dell'amministrazione e del Giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dell'illecito contestato. Il verbale di accertamento e constatazione, per giurisprudenza pacifica, ha fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o, comunque, che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento discrezionale o quanto alle dichiarazioni a lui rese5. Gli operanti hanno attestato l'assenza di parte degli esemplari ed è pacifico che la Pt_1 non ha provveduto ad adempiere all'obbligo di denuncia del loro decesso. La disposizione contestata non prevede termini per adempiere a tale obbligo, che deve ritenersi operativo dal momento del verificarsi dell'evento (morte o spostamento dell'esemplare) e, in difetto di presentazione della denuncia, deve considerarsi violato all'atto dell'accertamento da parte degli operanti. La contestazione dell'illecito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non è stata fondata sulla presunzione di morte degli esemplari ma sulla constatazione oggettiva che gli esemplari, denunciati come nati presso l'allevamento, non risultavano essere 5 Cass. sez. V civ. ord. n. 24461/2018. pagina 6 di 9 più presenti e che del loro destino la aveva omesso di dare comunicazione agli Pt_1 uffici preposti, come doveva. La Corte ritiene integrato anche l'elemento soggettivo della colpa, sotto il profilo della negligenza. Per l'art. 3 della l. n. 689/81 è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, che si presume sino a prova contraria. Con l'opposizione la si è limitata ad invocare la buona fede, esimente che, nel caso Pt_1 in esame, non può trovare applicazione. La è un operatore del settore da un ventennio e, con l'ordinaria diligenza, ben Pt_1 poteva avere una completa conoscenza della normativa di riferimento e degli obblighi che doveva adempiere.
La , con l'appello, ha reiterato i motivi di opposizione relativi agli asseriti vizi Pt_1 procedurali, che il Giudice di primo grado ha ritenuto di non riscontrare. L'amministrazione ha documentato che, con nota prot. n. 753 del 23/7/2021, il Nucleo Cites di Pavia ha dato riscontro positivo alla richiesta di accesso agli atti, inoltrata dalla difesa della . Pt_1
La circostanza che a quella data il ricorso in opposizione era già stato depositato non assume rilievo. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria. La verifica da parte del giudice dell'opposizione investe la legittimità formale e sostanziale dell'ordinanza ingiunzione e, in sede giurisdizionale, la ha avuto la Pt_1 possibilità di esaminare tutta la documentazione utilizzata nel procedimento sanzionatorio ed è stata messa nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa. L'eccepita impossibilità di adempiere all'obbligo di denuncia, a causa degli impedimenti negli spostamenti legati alla legislazione emergenziale Covid-19, risulta priva di pregio. L'art. 5, comma 2, della l. n. 150/92 non richiede alcuna forma tipicizzata per la denuncia e la sua presentazione. Per mera completezza, la Corte osserva che l'accertamento è intervenuto in epoca non coperta dalle disposizioni emergenziali.
La contestazione sull'illegittimità del verbale di accertamento non risulta di facile comprensione. La metodologia utilizzata dagli operanti, per il conteggio oggetto di accertamento, è stata illustrata dall'amministrazione, con la nota da ultimo depositata, ed alcuna contestazione è stata sollevata dalla , presente agli accertamenti. Pt_1
pagina 7 di 9 Per il valore probatorio del verbale di constatazione e di accertamento si rinvia a quanto osservato in premessa.
La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della l. n. 241/90, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di novanta giorni, è incompatibile con il procedimento regolato dalla l. n. 689/81, che delinea un procedimento di carattere contenzioso, caratterizzato da fasi i cui tempi risultano scanditi in modo da consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine più ampio6.
La Corte condivide le conclusioni del Tribunale di Pavia in ordine alla natura permanente dell'illecito contestato. Come già osservato, la natura omissiva della condotta descritta all'art. 5, comma 2, della l. n. 150/92 si protrae nel tempo e viene meno solo con l'accertamento da parte degli operanti. Per gli illeciti di tipo permanente, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo, sotto il profilo temporale, al momento di cessazione della permanenza, cui è equiparato, nel caso in cui non vi sia la prova di tale cessazione, quello dell'accertamento della violazione7.
Ne consegue che la decorrenza del termine ex art. 28 l. n. 689/81 deve ricondursi al memento dell'accertamento da parte degli appartenenti al Parte_4
[...]
Termine che risulta rispettato, poiché l'accertamento è datato 1/8/2020 e la notifica dell'ordinanza ingiunzione è del 14/6/2021.
La motivazione posta dal Tribunale di Pavia, a sostegno del rigetto della richiesta di riduzione della sanzione amministrativa, comminata ai sensi del comma 6 dell'art. 5 l. n. 150/92, non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, che si è limitata a riproporre la domanda solo nelle conclusioni. La Corte considera i parametri dell'art. 11 l. n. 689/81 rispettati e la sanzione comminata adeguata alla condotta omissiva della , che da tempo è risultata inserita nel settore. Pt_1
La sentenza impugnata, conclusivamente, deve essere confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento ex art. 147/2022, dato dal valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da contro il Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 1507/2021 del Controparte_1
Tribunale di Pavia pubblicata in data 2/12/2021, così dispone:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le ulteriori spese del grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quarter, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012. Così deciso in Milano il 15/2/2023 Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Carla Romana Raineri
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 Cass. ss.uu. n. 9561/2006. 7 Cass. sez. II civ. n. 18592/2012. 8 Cass. sez. VI civ. n. 14592/2019. pagina 8 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile
Carla Romana RAINERI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. Silvia BRAT Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1712/2022 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA EMILIA, 101 VOGHERA presso lo studio dell'avv. DONDONI DAVIDE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro
Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore, C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA FREGUGLIA, 1 MILANO presso gli uffici dell'
AVVOCATURA DELLO STATO MILANO, che lo rappresenta e difende ex lege
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 1507/2021 del Tribunale di Pavia pubblicata in data 2/12/2021
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano per le motivazioni di cui in premessa contrariis reiectis voglia così giudicare in totale riforma della Sentenza n. 1507/2021 In via preliminare Accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa lo spirare del termine prescrizionale quinquennale e, per l'effetto, revocare l'ingiunzione di pagamento n. 67/2021 notificata in data 14.06.2021; Nel merito Revocare l'ingiunzione di pagamento n. 67/2021 notificata in data 14.06.2021 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dalla Sig.ra in forza della predetta Parte_1 ingiunzione. in subordine nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze che precedono, per le motivazioni di cui in premessa rideterminare l'importo della sanzione nel minimo edittale. in via istruttoria Si chiede ammettersi prova per testi dei Sigg. e sulle circostanze in seguito Testimone_1 Testimone_2 capitolate e precedute dal rituale “Vero che” eventualmente epurate da giudizi e/o valutazioni nonché a prova contraria sui capitoli ex adverso dedotti che dovessero formare oggetto di prova testimoniale: 1) “Vero che la Sig. si occupa del Parte_1 mantenimento e della cura di a far tempo dall'anno 1995?” 2) “Vero che nel Parte_2 corso degli anni gli esemplari risvegliatisi dal letargo non sempre coincidevano con il numero iniziale degli stessi?” 3) “Vero che negli inverni freddi della fine degli anni '90 ed inizi degli anni 2000 (1996 - 1999 – 2006 – 2012 - 2013) gli esemplari risvegliatisi dal letargo era in numero esiguo rispetto a quello iniziale?”; 4) “Vero che la Sig.ra
ha sempre denunciato la nascita egli esemplari in suo possesso”? Con Parte_1 vittoria di spese di entrambi i gradi del Giudizio.
per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così giudicare: In via principale: rigettare l'appello avversario con conferma della sentenza di primo grado e condanna al pagamento delle spese e degli onorari di lite. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello compensare le spese di lite alla luce della particolarità della controversia”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 22 della l. n. 689/81 ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza ingiunzione prot. n. 67/2021. Il Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia Gruppo di Pavia Nucleo Cites le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 10.000,00 (oltre € 9,50 per spese di notifica) per avere omesso di denunciare la morte di alcuni esemplari di rettili1, 1 Esemplari di tataruga -ST RM e ST marginata. pagina 2 di 9 ricompresi nell'Appendice I della CITES e nell'Allegato A del Regolamento (CE) n.
338/97 e s.m.i. La condotta omissiva contestata veniva ricondotta alla violazione dell'art. 5, comma 2, della l. n. 150/92. L'illecito amministrativo era stato accertato e contestato con verbale del 1/8/2020, all'esito del sopralluogo condotto da personale in forza al Nucleo Cites nel comune di Valle Salimbene (PV), via Milano n. 6, presso l'allevamento di cui era Parte_1 titolare.
Gli operanti accertavano la presenza in loco di un numero di esemplari inferiore a quello stimato in base alla documentazione esibita dalla , attestante la legale Pt_1 acquisizione o la nascita degli esemplari2.
Per quello che in questa sede interessa, la esibiva due denunce di nascita del Pt_1
10/9/2019, riportanti lo stesso numero di protocollo (n. 3725), di complessive trenta ST RM. Gli operanti accertavano la presenza quarantuno esemplari ST RM senza marcatura, di cui solo otto nate nel 2019.
Con l'ordinanza ingiunzione opposta - considerato che l'art. 5, comma 2, della l. n. 150/1992 prescriveva che ” coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante inclusi nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i. e hanno l'obbligo di comunicare le variazioni del luogo di custodia e l'eventuale decesso degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato – ora Carabinieri Forestali a seguito dell'entrata in vigore del Decreto L.vo 177/2016 – o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano”
- il Comando Regione Carabinieri Forestale Lombardia Gruppo di Pavia Nucleo Cites contestava a la violazione di tale disposizione, per avere omesso di Parte_1 denunciare l'intervenuto decesso dei rettili non rinvenuti. L'opponente avanti al Tribunale di Pavia aveva essenzialmente contestato vizi procedurali, lamentando la violazione del diritto all'accesso agli atti del procedimento amministrativo, la violazione del termine di giorni 90 dall'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento sanzionatorio, la decadenza dell'Amministrazione dal potere sanzionatorio per decorso del termine quinquennale;
nel merito, aveva contestato l'impossibilità di adempiere agli obblighi di legge, in ragione dei divieti di circolazione imposti dalla legislazione di emergenza conseguente all'epidemia Covid- 19. L'Amministrazione si era costituita per il tramite dei propri funzionari, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta. 2 Denunce di nascita dall'anno 2004 e segnalazione di ritrovamento del 18/7/2000. pagina 3 di 9 Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Pavia ha rigettato il ricorso, confermando l'ordinanza opposta. L'omissione contestata è stata ricondotta allo schema dell'illecito permanente. Il Giudice di primo grado ha fondato il proprio convincimento sul verbale di accertamento e ha ritenuto infondata la prospettata inesigibilità della condotta “atteso che le omissioni contestate si sono protratte per un tempo di molto antecedente rispetto al periodo di maggiori restrizioni agli spostamenti”3.
ha interposto appello insistendo, preliminarmente, sull'intervenuta Parte_1 violazione del diritto di difesa. Ha contestato la natura permanente dell'illecito ascritto, concludendo che il Tribunale di Pavia non aveva correttamente applicato le regole sull'onere della prova che, nel caso concreto, imponevano all'amministrazione di provare l'epoca del decesso dei rettili. Si è costituito il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello e, in caso di accoglimento, la declaratoria di compensazione delle spese di lite, alla luce della particolarità della controversia.
In conformità all'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte, il appellato ha CP_1 depositato la relazione n. 365/023 del Gruppo di Pavia Nucleo Cites, con cui ha dato atto:
- delle modalità di conteggio degli esemplari rinvenuti al momento del sopralluogo del 1/8/2020;
- dell'acquisizione della copia fotografica dei documenti esibiti dalla , Pt_1 attestanti le denunce di nascita, detenzione o ritrovamento degli esemplari;
- delle dichiarazioni rese dalla circa il decesso di esemplari nati nel 2019, Pt_1 senza che fosse stata inoltrata la relativa denuncia;
- che l'istanza di accesso agli atti, inoltrata in data 29/6/2021 dal difensore della
, era stata accolta con comunicazione del 23/7/2021; al richiedente era stato Pt_1 fornito l'elenco della documentazione, di cui poteva chiedere l'estrazione di copia, e che non risultava alcuna richiesta da parte dell'interessata.
All'esito della discussione tenutasi all'odierna udienza, è stata pronunciata sentenza con lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato. 3 Pag. 2 della sentenza impugnata. pagina 4 di 9 La Corte ritiene utili procedere, preliminarmente, all'esame della normativa applicabile al caso concreto ed alla verifica della sussistenza dell'illecito amministrativo contestato.
La l. n. 150/92 disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/3/1973, di cui alla l. n. 874/75, e del regolamento CEE n. 3626/82. Contempla le disposizioni per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili, che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. L'art. 5, nella formulazione in vigore dal 29/5/2015, aveva previsto che entro 90 giorni dall'entrata in vigore della l. n. 68/2015, coloro che detenevano “ esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti ufficiali rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta. Il secondo comma prevedeva, inoltre, che “E' fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia e l'avvenuto decesso degli esemplari stessi al più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo”. Le disposizioni hanno imposto un regime rigoroso in relazione a tutta la movimentazione (acquisti, vendita, decessi o semplici cessioni anche a titolo gratuito) degli esemplari protetti e previsto un rigido controllo da parte dell'autorità amministrativa. Per meglio tutelate l'incolumità e la salute pubblica, il legislatore non ha previsto differenziazioni tra lo spostamento o il decesso dell'esemplare, poiché ciò che si è voluto sanzionare è ogni movimentazione non sottoposta al controllo dell'autorità amministrativa.
La condotta omissiva imputata a ha riguardato la violazione del II comma Parte_1 dell'art. 5 cit., in riferimento ad alcuni esemplari, in premessa identificati, e di cui non è controversa la loro appartenenza ad una specie inclusa nell'Appendice I della CITES e nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 e s.m.i., e di cui l'appellante ha omesso la denuncia di decesso4. 4 Cfr. dichiarazioni dalla riportate nel secondo verbale del 20/10/2020. Pt_1 pagina 5 di 9 non ha presentato querela di falso avverso il verbale di accertamento né ha Pt_3 contestato il contenuto delle dichiarazioni rese, così come riportate dagli operanti. Dalla nota depositata dal Ministero appellato, è emerso che la ha presenziato agli Pt_1 accertamenti e che ha fornito spontaneamente la documentazione, attestante l'acquisto o la provenienza degli esemplari. Sulla base della documentazione consegnata, gli operanti hanno accertato il numero di esemplari dichiaratamente nati presso l'allevamento sino al 2019 e che avrebbero dovuto essere reperiti presso l'allevamento. Il verbale di accertamento riporta la significativa discrepanza tra il numero degli esemplari denunciati e quelli effettivamente rinvenuti (n. 44) e le dichiarazioni rese da : “ delle tartarughe denunciate nel 2019 sono sopravvissute al letargo solo Parte_1
n. 8 (otto) presenti” e che“ dalla data di denuncia di detenzione del Persona_1
1995 ha sempre provveduto a presentare correttamente le denunce di nascita al competente ufficio. Relativamente all'obbligo di marcatura o di denuncia di decesso dichiara di non essere stata a conoscenza dell'adempimento e che pertanto negli anni, non ha mai provveduto in tal senso in buona fede”. Il Nucleo Cites ha dato conto che le otto ST RM rinvenute, per grandezza, erano riconducibili a quelle di cui alla denuncia di nascita del 10/9/2019 prot. n. 3725 e hanno ritenuto integrata la violazione amministrativa di cui all'art. 5, comma 2, l. n. 150/1992 nella mancata dichiarazione di decesso degli esemplari nati nel 2019, non sopravvissuti all'autunno inverno 2019-2020.
La Corte condivide le conclusioni dell'amministrazione e del Giudice di primo grado in ordine alla sussistenza dell'illecito contestato. Il verbale di accertamento e constatazione, per giurisprudenza pacifica, ha fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ. relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale, come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o, comunque, che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento discrezionale o quanto alle dichiarazioni a lui rese5. Gli operanti hanno attestato l'assenza di parte degli esemplari ed è pacifico che la Pt_1 non ha provveduto ad adempiere all'obbligo di denuncia del loro decesso. La disposizione contestata non prevede termini per adempiere a tale obbligo, che deve ritenersi operativo dal momento del verificarsi dell'evento (morte o spostamento dell'esemplare) e, in difetto di presentazione della denuncia, deve considerarsi violato all'atto dell'accertamento da parte degli operanti. La contestazione dell'illecito, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non è stata fondata sulla presunzione di morte degli esemplari ma sulla constatazione oggettiva che gli esemplari, denunciati come nati presso l'allevamento, non risultavano essere 5 Cass. sez. V civ. ord. n. 24461/2018. pagina 6 di 9 più presenti e che del loro destino la aveva omesso di dare comunicazione agli Pt_1 uffici preposti, come doveva. La Corte ritiene integrato anche l'elemento soggettivo della colpa, sotto il profilo della negligenza. Per l'art. 3 della l. n. 689/81 è sufficiente la coscienza e volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, che si presume sino a prova contraria. Con l'opposizione la si è limitata ad invocare la buona fede, esimente che, nel caso Pt_1 in esame, non può trovare applicazione. La è un operatore del settore da un ventennio e, con l'ordinaria diligenza, ben Pt_1 poteva avere una completa conoscenza della normativa di riferimento e degli obblighi che doveva adempiere.
La , con l'appello, ha reiterato i motivi di opposizione relativi agli asseriti vizi Pt_1 procedurali, che il Giudice di primo grado ha ritenuto di non riscontrare. L'amministrazione ha documentato che, con nota prot. n. 753 del 23/7/2021, il Nucleo Cites di Pavia ha dato riscontro positivo alla richiesta di accesso agli atti, inoltrata dalla difesa della . Pt_1
La circostanza che a quella data il ricorso in opposizione era già stato depositato non assume rilievo. Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria. La verifica da parte del giudice dell'opposizione investe la legittimità formale e sostanziale dell'ordinanza ingiunzione e, in sede giurisdizionale, la ha avuto la Pt_1 possibilità di esaminare tutta la documentazione utilizzata nel procedimento sanzionatorio ed è stata messa nelle condizioni di esercitare il diritto di difesa. L'eccepita impossibilità di adempiere all'obbligo di denuncia, a causa degli impedimenti negli spostamenti legati alla legislazione emergenziale Covid-19, risulta priva di pregio. L'art. 5, comma 2, della l. n. 150/92 non richiede alcuna forma tipicizzata per la denuncia e la sua presentazione. Per mera completezza, la Corte osserva che l'accertamento è intervenuto in epoca non coperta dalle disposizioni emergenziali.
La contestazione sull'illegittimità del verbale di accertamento non risulta di facile comprensione. La metodologia utilizzata dagli operanti, per il conteggio oggetto di accertamento, è stata illustrata dall'amministrazione, con la nota da ultimo depositata, ed alcuna contestazione è stata sollevata dalla , presente agli accertamenti. Pt_1
pagina 7 di 9 Per il valore probatorio del verbale di constatazione e di accertamento si rinvia a quanto osservato in premessa.
La disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della l. n. 241/90, secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di novanta giorni, è incompatibile con il procedimento regolato dalla l. n. 689/81, che delinea un procedimento di carattere contenzioso, caratterizzato da fasi i cui tempi risultano scanditi in modo da consentire, anche nell'interesse dell'incolpato, il rispetto di un termine più ampio6.
La Corte condivide le conclusioni del Tribunale di Pavia in ordine alla natura permanente dell'illecito contestato. Come già osservato, la natura omissiva della condotta descritta all'art. 5, comma 2, della l. n. 150/92 si protrae nel tempo e viene meno solo con l'accertamento da parte degli operanti. Per gli illeciti di tipo permanente, la giurisprudenza di legittimità ha dato rilievo, sotto il profilo temporale, al momento di cessazione della permanenza, cui è equiparato, nel caso in cui non vi sia la prova di tale cessazione, quello dell'accertamento della violazione7.
Ne consegue che la decorrenza del termine ex art. 28 l. n. 689/81 deve ricondursi al memento dell'accertamento da parte degli appartenenti al Parte_4
[...]
Termine che risulta rispettato, poiché l'accertamento è datato 1/8/2020 e la notifica dell'ordinanza ingiunzione è del 14/6/2021.
La motivazione posta dal Tribunale di Pavia, a sostegno del rigetto della richiesta di riduzione della sanzione amministrativa, comminata ai sensi del comma 6 dell'art. 5 l. n. 150/92, non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante, che si è limitata a riproporre la domanda solo nelle conclusioni. La Corte considera i parametri dell'art. 11 l. n. 689/81 rispettati e la sanzione comminata adeguata alla condotta omissiva della , che da tempo è risultata inserita nel settore. Pt_1
La sentenza impugnata, conclusivamente, deve essere confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico dell'appellante soccombente, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento ex art. 147/2022, dato dal valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da contro il Parte_1 [...] avverso la sentenza n. 1507/2021 del Controparte_1
Tribunale di Pavia pubblicata in data 2/12/2021, così dispone:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le ulteriori spese del grado, che liquida in € 3.966,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito;
c) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quarter, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012. Così deciso in Milano il 15/2/2023 Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Carla Romana Raineri
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 Cass. ss.uu. n. 9561/2006. 7 Cass. sez. II civ. n. 18592/2012. 8 Cass. sez. VI civ. n. 14592/2019. pagina 8 di 9