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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1720 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Pellegrino
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta NT C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Cleto Pellegrino
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in NT Parte_1
data 5.8.2000 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Corigliano
Calabro (CS), Anno 2000 - Numero 289 - Parte I - Serie A); dalla loro unione sono nati tre figli: , nata a [...] il [...], Persona_1 [...]
, nato il [...] in [...], maggiorenni ed Persona_2
autonomi economicamente e nato il [...]. Persona_3 Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 12/9/2024,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del resistente, questi si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 11/06/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali alle condizioni concordate tra le parti,
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti, presenti personalmente hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo, in base al quale: “ La casa coniugale sarà assegnata al sig. che vi abiterà con il figlio NT R_
, che, sebbene maggiorenne, ancora studia e non è completamente
[...]
autonomo economicamente;
I coniugi reciprocamente rinunciano ad ogni forma di mantenimento, considerato che: la sig.ra allo stato non svolge alcuna attività lavorativa;
Parte_1
il sig. , pur percettore di reddito, sarà assegnatario della casa coniugale e CP_1
provvederà al mantenimento e cura del giovane;
Persona_3
La sig.ra è autorizzata a ritirare i suoi effetti personali, mentre Parte_1
tutti gli altri mobili ed arredi rimangono nella casa coniugale fino a quando vi rimarrà il figlio;
R_
Considerata la maggiore età dei figli, saranno gli stessi a stabilire i rapporti con i genitori, che potranno incontrarsi quando e come vogliono;
Spese compensate.”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e NT
. Parte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative. Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1720 Registro
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e NT
i quali hanno contratto matrimonio in data 5.8.2000 (atto Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Corigliano Calabro (CS),
Anno 2000 - Numero 289 - Parte I - Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/6/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice Relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1720 Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 avente a oggetto: separazione giudiziale pendente
TRA
(c.f.: ) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Pellegrino
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta NT C.F._2 procura in atti, dall'Avv. Cleto Pellegrino
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio in NT Parte_1
data 5.8.2000 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Corigliano
Calabro (CS), Anno 2000 - Numero 289 - Parte I - Serie A); dalla loro unione sono nati tre figli: , nata a [...] il [...], Persona_1 [...]
, nato il [...] in [...], maggiorenni ed Persona_2
autonomi economicamente e nato il [...]. Persona_3 Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, depositato in data 12/9/2024,
ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, Parte_1 rappresentando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Fissata l'udienza per la prima comparizione delle parti, disposta la rinnovazione della notifica nei confronti del resistente, questi si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 11/06/2025 con la quale ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi con l'adozione dei provvedimenti conseguenziali alle condizioni concordate tra le parti,
All'esito della prima udienza di comparizione, le parti, presenti personalmente hanno chiesto che la causa fosse decisa in conformità all'accordo, in base al quale: “ La casa coniugale sarà assegnata al sig. che vi abiterà con il figlio NT R_
, che, sebbene maggiorenne, ancora studia e non è completamente
[...]
autonomo economicamente;
I coniugi reciprocamente rinunciano ad ogni forma di mantenimento, considerato che: la sig.ra allo stato non svolge alcuna attività lavorativa;
Parte_1
il sig. , pur percettore di reddito, sarà assegnatario della casa coniugale e CP_1
provvederà al mantenimento e cura del giovane;
Persona_3
La sig.ra è autorizzata a ritirare i suoi effetti personali, mentre Parte_1
tutti gli altri mobili ed arredi rimangono nella casa coniugale fino a quando vi rimarrà il figlio;
R_
Considerata la maggiore età dei figli, saranno gli stessi a stabilire i rapporti con i genitori, che potranno incontrarsi quando e come vogliono;
Spese compensate.”
All'esito, il Giudice relatore si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Nel merito la domanda di separazione è fondata e deve essere, pertanto, accolta.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza dei coniugi, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi e NT
. Parte_1
In ordine alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di poter recepire nella presente sentenza gli accordi raggiunti dalle parti perché non contrari a norme imperative. Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'esito della lite, le spese del giudizio sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile iscritta al n. 1720 Registro
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e NT
i quali hanno contratto matrimonio in data 5.8.2000 (atto Parte_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Corigliano Calabro (CS),
Anno 2000 - Numero 289 - Parte I - Serie A) secondo le condizioni tra gli stessi concordate, di cui in parte motiva, da intendersi in questa sede interamente trascritte;
2. COMPENSA interamente le spese di lite.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato trascritto di procedere all'annotazione della sentenza.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in data 30/6/2025.
La Giudice rel.- est. Il Presidente
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola