TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12378/2024 pendente tra:
Parte attrice/opponente: Parte_1
C.F. , con l'avv. SABBADINI MARCO ( )
[...] P.IVA_1 C.F._1
VIA BRIGNOLE DE FERRARI, 6/8 16125 GENOVAe l'avv. MUSCOLO GIUSEPPE MARIA ( ; C.F._2
Parte convenuta/opposta: , C.F. , con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ACCATTATIS ANTONIO, C.F. ; C.F._3
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2147/2024 il Tribunale di Genova ha ingiunto a il pagamento in favore Parte_1 Parte_2
di di € 125.884,96 oltre interessi e spese, per prestazioni Controparte_1
contrattuali fatturate tra gennaio e maggio 2024.
1 ha proposto opposizione, deducendo di vantare crediti superiori Pt_1
verso per contributi consortili (€ 105.000) e fatture (€ CP_1
25.521,40), chiedendo compensazione e condanna dell'opposta per la differenza.
si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_1
formulando domanda di compensazione di un suo ulteriore credito rispetto ad un importo a debito nei confronti dell'opponente.
L'opposizione è infondata.
Le fatture poste a base del decreto ingiuntivo risultano emesse in esecuzione di contratti sottoscritti tra le parti e autorizzate per iscritto da
HUB 21, come comprovato dalle mail prodotte e non disconosciute. La
stessa opponente, con PEC del 9 maggio 20 24, ha riconosciuto un debito di € 123.428,27 verso . CP_1
Quanto alla fattura n. 148/2023 (€ 24.400), non inclusa nel monitorio, la mancata azione non implica rinuncia;
l'opposta ha legittimamente chiesto compensazione in questa sede.
È ammissibile la compensazione tra il credito di per la fattura CP_1
n. 148/2023 (€ 24.400 oltre interessi commerciali) e il credito di HUB 21
nei confronti della prima in relazione alle fatture nn. 117/23, 118/23,
119/23, 13/24 e 22/24 (totale € 25.521,40).
Non è provata, invece, l'esistenza e l'esigibilità dei contributi consortili allegati dall'opponente, atteso che il regolamento prodotto è privo di
2 sottoscrizione ed in ogni caso non sufficiente a fornire adeguata dimostrazione del quantum asseritamente dovuto dalla parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la compensazione del credito di nei confronti CP_1
di per € 24.400,00 (oltre interessi commerciali) fino alla Pt_1
concorrenza del debito di nei confronti di per CP_1 Pt_1
€ 25.521,40;
- condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in euro 4.300,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Alessandro Ranaldi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 12378/2024 pendente tra:
Parte attrice/opponente: Parte_1
C.F. , con l'avv. SABBADINI MARCO ( )
[...] P.IVA_1 C.F._1
VIA BRIGNOLE DE FERRARI, 6/8 16125 GENOVAe l'avv. MUSCOLO GIUSEPPE MARIA ( ; C.F._2
Parte convenuta/opposta: , C.F. , con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ACCATTATIS ANTONIO, C.F. ; C.F._3
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2147/2024 il Tribunale di Genova ha ingiunto a il pagamento in favore Parte_1 Parte_2
di di € 125.884,96 oltre interessi e spese, per prestazioni Controparte_1
contrattuali fatturate tra gennaio e maggio 2024.
1 ha proposto opposizione, deducendo di vantare crediti superiori Pt_1
verso per contributi consortili (€ 105.000) e fatture (€ CP_1
25.521,40), chiedendo compensazione e condanna dell'opposta per la differenza.
si è costituita, chiedendo il rigetto dell'opposizione e CP_1
formulando domanda di compensazione di un suo ulteriore credito rispetto ad un importo a debito nei confronti dell'opponente.
L'opposizione è infondata.
Le fatture poste a base del decreto ingiuntivo risultano emesse in esecuzione di contratti sottoscritti tra le parti e autorizzate per iscritto da
HUB 21, come comprovato dalle mail prodotte e non disconosciute. La
stessa opponente, con PEC del 9 maggio 20 24, ha riconosciuto un debito di € 123.428,27 verso . CP_1
Quanto alla fattura n. 148/2023 (€ 24.400), non inclusa nel monitorio, la mancata azione non implica rinuncia;
l'opposta ha legittimamente chiesto compensazione in questa sede.
È ammissibile la compensazione tra il credito di per la fattura CP_1
n. 148/2023 (€ 24.400 oltre interessi commerciali) e il credito di HUB 21
nei confronti della prima in relazione alle fatture nn. 117/23, 118/23,
119/23, 13/24 e 22/24 (totale € 25.521,40).
Non è provata, invece, l'esistenza e l'esigibilità dei contributi consortili allegati dall'opponente, atteso che il regolamento prodotto è privo di
2 sottoscrizione ed in ogni caso non sufficiente a fornire adeguata dimostrazione del quantum asseritamente dovuto dalla parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando:
- rigetta l'opposizione;
- dichiara la compensazione del credito di nei confronti CP_1
di per € 24.400,00 (oltre interessi commerciali) fino alla Pt_1
concorrenza del debito di nei confronti di per CP_1 Pt_1
€ 25.521,40;
- condanna parte attrice a rifondere alla controparte le spese del giudizio, liquidate in euro 4.300,00, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Così deciso il 23/12/2025
Il Giudice
dott. Alessandro Ranaldi
3