Sentenza 23 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di reati venatori, i richiami vivi privi di anello di identificazione inamovibile rientrano fra i mezzi "vietati" per la caccia, il cui utilizzo - diversamente dall'impiego di richiami "non autorizzati", sanzionato solo in via amministrativa - integra la fattispecie prevista dall'art. 30 lettera h), legge 11 febbraio 1992, n. 157.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/10/2013, n. 46228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46228 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 23/10/2013
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - rel. Consigliere - N. 3079
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 20819/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO VA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 19/6/2012 del Tribunale di Lucca, che lo ha condannato alla pena di 1.200,00 Euro di ammenda, oltre la confisca del richiamo in sequestro, perché colpevole del reato previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 1, lett. h), per avere esercitato la caccia con mezzi vietati (richiami vivi), reato commesso fino al 21/10/2009;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, VOLPE Giuseppe, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso o, in subordine, rimettersi gli atti alle Sezioni Unite Penali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19/6/2012, emessa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il Tribunale di Lucca ha condannato il sig. RO alla pena di 1.200,00 Euro di ammenda, oltre la confisca del richiamo in sequestro, perché colpevole del reato previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 1, lett. h), per avere esercitato la caccia con mezzi vietati in relazione alla previsione dell'art. 5, comma 7, della medesima legge (richiami vivi, privi dell'apposito anello di identificazione), reato commesso fino al 21/10/2009.
2. Osserva, in estrema sintesi, il Tribunale che l'art. 5, comma 7, citato rappresenta un divieto di ordine generale che integra il precetto penale al di là della previsione dell'art. 21; il divieto di utilizzo di richiami vivi privi di anello di identificazione rende tale condotta non riconducibile alla previsione dell'art. 31, che sanziona in via amministrativa l'uso di richiami "non autorizzati", dovendosi intendere come tali soltanto quelli astrattamente autorizzabili ma non autorizzati nel caso concreto. Osserva, infine, che il richiamo operato dall'art. 31 all'art. 5 è limitato al primo comma di quest'ultima disposizione, concernente la disciplina regionale, mentre qui si è in presenza di violazione del comma settimo, disposizione a carattere generale.
3. Avverso tale decisione il sig. RO propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando l'errata applicazione della legge, ex art. 606 c.p.p., lett. b), con riguardo alla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, posto che:
a. la sentenza si fonda su una interpretazione giurisprudenziale ormai abbandonata dalla Corte di cassazione. Inoltre, la lett. h), all'art. 30, comma 1, sanziona, da un lato, il ricorso a "mezzi vietati" e, dall'altro, l'uso di "richiami vietati" da identificarsi per espresso rinvio con quelli previsti dall'art. 21, comma 1, lett. r);
b. La sentenza risulta dunque violare il principio di legalità ex art. 1 cod. pen.;
c. Risulta violare anche il principio di specialità ex art. 15 cod. pen.;
d. Risulta errata la interpretazione dell'espressione "mezzo vietato", dal momento che il giudicante ricomprende in essa anche i richiami, che invece sono destinatari di apposita previsione e sono distinti fra richiami non rispettosi dell'art. 5, il cui uso è soggetto a sanzione amministrativa, e richiami vietati ai sensi dell'art. 21, il cui uso è soggetto a sanzione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato, dovendosi ritenere corretta la interpretazione che la sentenza impugnata ha fornito della disciplina applicabile al caso in esame.
2. Appare opportuno trascrivere di seguito i commi rilevanti delle due disposizioni che sono da considerarsi integrative della fattispecie penale prevista dalla L. n. 157 del 1992, art. 30 e sulle quali si fondano le argomentazioni della sentenza impugnata e del ricorrente:
Art. 5. (Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi). 7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire. 9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.
Art. 21 (Divieti).
p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
3. La lettura coordinata delle due disposizioni rende evidenti, a parere della Corte, alcune conclusioni: a) la dizione "divieti" riportata nella rubrica dell'art. 21 e il contenuto di tale articolo non esauriscono il catalogo delle condotte vietate;
b) l'art. 5, infatti, contiene la indicazione di altre condotte espressamente vietate;
c) con riferimento all'utilizzo dei richiami vivi, merita attenzione la lettera p) dell'art. 21, che opera un espresso e generale richiamo alla disciplina dell'art. 5, così che i limiti fissati da questa ultima disposizione vengono a determinare il perimetro delle forme lecite di utilizzo e delle forme conseguentemente vietate;
d) l'utilizzo di richiami vivi non identificati mediante anello (e dunque da ritenersi di provenienza vietata ai sensi dell'art. 5, commi 8 e 9) è condotta vietata sia alla luce dell'art. 5, comma 7 sia alla luce del richiamo operato dall'art. 21, lett. p); e) la previsione della lett. r), art. 21 aggiunge una ulteriore ipotesi di divieto, che e mira con ogni evidenza a prevenire o punire pratiche crudeli che possono avere ad oggetto anche richiami vivi regolarmente inanellati;
f) in tale ultima ipotesi, non casualmente, l'art. 30, lett. h), prevede la obbligatoria confisca dei richiami.
4. Quanto appena osservato impone di concludere che l'ipotesi prevista dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, lett. h), sia applicabile al caso in esame, dovendosi ricondurre fra i "mezzi vietati" anche il ricorso a richiami vivi non inanellati, e dunque, di provenienza non legittima, la cui detenzione non risulta autorizzata.
5. Ad analoga conclusione è pervenuta la recente sentenza di questa Sezione, n. 7949 del 20/9/2012, Pesenti, secondo la quale: "Il tenore inequivoco dell'espressione contenuta nella L. n. 157 del 1992, art. 5, comma 7 permette di ritenere inclusa tra le condotte penalmente rilevanti in modo indifferenziato tutte quelle vietate dalla legge". La complessiva motivazione di tale decisione, che conferma i principi affermati da Sez. 3, n. 8880 del 4.7.1996, Zaghis, e Sez. 3, n. 7756 del 28.4.2000, Medaglia, appare da preferire a quella adottata da altra sentenza con cui questa Sezione è pervenuta a diverse conclusioni;
il riferimento è alla sentenza n. 11581 del 4/2/2009, Canaglia, richiamata dal ricorrente, che motiva affermando: ".... Ora, benché il capo di imputazione faccia riferimento all'art. 30, comma 1, lett. h, L. citata, la condotta in concreto contestata al ricorrente (e ritenuta sussistente dal Giudice) consiste nello esercizio della caccia con richiami non autorizzati;
essi, per il disposto dell'art. 5, comma 7, sono da individuarsi in quelli non identificabili mediante anello inamovibile e numerato secondo le nome regionali. Per questa condotta, che non ha rilevanza penale, la L. n. 157 del 1992, art. 31, comma 1, lett. h) prevede una sanzione amministrativa che, nel caso, è già stata irrogata".
6. Ritiene, infatti, il Collegio, che la sentenza ora citata non affronti in modo convincente la complessiva formulazione normativa e non consideri la differenza terminologica fra "richiami non autorizzati" e "richiami" di cui "è vietato" l'impiego.
7. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2013