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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 4225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4225 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 1341/2020 promossa da:
, per il tramite dell'avv. Concetta Pungitore in qualità di Parte_1
Amministratore di sostegno specificamente autorizzato con decreto del Giudice Tutelare
del Tribunale di Roma del 21.11.2019, con il patrocinio dell'avv. Luca Valvo;
RICORRENTE
contro
CP_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: annullamento del matrimonio IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte, l'attore ha convenuto in giudizio per chiedere di annullare il matrimonio celebrato tra le parti il CP_1
30.04.2019 in Roma. Nell'atto introduttivo del giudizio è stato rappresentato come il SI.
sia un soggetto affetto da “schizofrenia simpex in fase difettuale e residuale” e Pt_1
abbia una “sindrome psico-organica attualmente di grado lieve” causata da un pregresso ematoma subdurale;
viene riportato, dunque, che al momento della celebrazione egli versasse in una situazione di incapacità di intendere e di volere. A tal proposito, viene specificato che alla data del matrimonio tale condizione di incapacità fosse stata già accertata con una relazione peritale depositata il 29.11.2018 all'interno di un procedimento penale -
n.r.g. 38609/2018 - contro la SI.ra per il reato ex art. 643 cod. pen. e, inoltre, Persona_1
che quest'ultima fosse stata già rinviata a giudizio per circonvenzione d'incapace. Sempre
nell'atto introduttivo si legge come l'amministratrice di sostegno, avv. Concetta Pungitore,
si sia recata in diverse occasioni presso l'abitazione del e abbia avuto modo di Pt_1
appurare come i due non abbiano mai convissuto.
ritualmente citata in giudizio, non si è costituita. Pertanto, con ordinanza CP_1
del 09.12.20 è stata dichiarata contumace.
In sede di istruttoria, precisamente con ordinanza del 07.03.2021, è stata disposta l'acquisizione di una relazione peritale onde accertare se il SI. fosse in condizione Pt_1
di intendere e volere al momento della celebrazione del matrimonio;
inoltre, è stata ammessa l'escussione della testimone , cugina del in riferimento Testimone_1 Pt_1
all'effettiva convivenza con la SI.ra CP_1
All'udienza cartolare del 30.01.23 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ora, l'azione di annullamento del matrimonio rimedia alla violazione di una delle condizioni richieste a garanzia della libertà e responsabilità dell'atto di autonomia matrimoniale, condizioni tra le quali si annovera la piena capacità di comprendere il
SInificato giuridico e sociale del vincolo matrimoniale. Ai sensi dell'art. 120 cod. civ. il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che,
quantunque non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio.
Affinché si configuri tale eventualità rileva qualsiasi causa da cui derivi la condizione di incapacità, a prescindere dal fatto che derivi da un'infermità mentale medicalmente certificata.
Nel caso all'attenzione del Tribunale, invero, è stata raggiunta la piena prova in riferimento tanto al fatto che il sia affetto da un disturbo clinicamente accertato, quanto alla Pt_1
circostanza per cui tale disturbo abbia irrimediabilmente compromesso la capacità di comprendere il SInificato del vincolo matrimoniale.
In primo luogo, la consulenza tecnica disposta all'interno del presente giudizio non si è
discostata dal quadro clinico come delineato nella relazione peritale disposta nel 2018 (a firma del dott. c.t.u della Procura della Repubblica) nel contesto del procedimento Per_2
penale contro la SI.ra il c.t.u., dott.ssa , infatti, ha confermato che CP_1 Persona_3
il SI. sia affetto da schizofrenia simplex in fase difettuale e residuale ed ha Pt_1
appurato che, negli anni, il disturbo è stato contraddistinto da un viraggio peggiorativo della sintomatologia schizofrenica. Tale circostanza, in uno alle terapie, ai traumi e agli eventi intercorsi negli anni, ha sensibilmente minato la situazione mnesico-cognitiva del soggetto.
In secondo luogo, la medesima relazione peritale ha evidenziato come “anche nell'Aprile
2019, si trovava in una condizione di menomazione cognitiva, con deficit di memoria, attenzione,
concentrazione uniti ad un pensiero semplice, povero nei contenuti, correlabile alla diagnosi di
schizofrenia simplex”; la dott.ssa infatti, ha ritenuto di condividere ciò che, già alla Per_3
fine del 2018, il dott. aveva stabilito riguardo al SI. ovverosia l'alta Per_2 Pt_1
probabilità che questi “possa essere stato indotto a compiere atti pregiudizievoli da persone che,
conseguentemente, possono avere approfittato di una tale sua palese condizione di svantaggio nonché
della sua incapacità di comprendere, quantomeno appieno, le conseguenze degli atti che andava a
compiere”. Su tale scorta, il perito ha concluso nel senso che “al momento della celebrazione del
matrimonio il SI a causa della patologia cronica ed invalidante di cui da decenni Parte_1 era affetto, non fosse pienamente capace di intendere e di volere, ed in particolare di autodeterminarsi
in maniera libera e consapevole al compimento dell'atto”.
Tale conclusione, di per sé già sufficiente a ritenere integrato l'onere probatorio, è suffragata da ulteriori elementi. Infatti, da diversi documenti depositati in giudizio è possibile evincere l'influenza dello stato di incapacità ai fini del vincolo matrimoniale.
Nella relazione peritale della dott.ssa viene riportato l'esame della documentazione Per_3
medica del Colonna relativa ai controlli operati per l'apertura dell'amministrazione di sostegno. In particolare, viene citata una cartella clinica del 25.10.2019 del Centro di Salute
Mentale in cui i medici riscontravano la marcata incapacità di autodeterminarsi in maniera libera e consapevole e la possibilità che il Colonna fosse facilmente condizionabile;
nella citata cartella i medici del Centro avevano scritto che il soggetto “si era sposato senza
comunicare nulla a nessuno, in ciò spinto e conSIliato da amici. Appare preoccupato e reticente per
timore di essere rimproverato dalla moglie, e dice, dal di lei avvocato. Non gli sono chiare le
implicazioni economiche dei fatti”.
Ancora, finanche il giudice tutelare, nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno,
ha rilevato che “in uno spazio di tempo inferiore all'anno, dunque, l'amministrando è passato dalla
convinta affermazione di avere un rapporto meramente amicale con la al contrarre CP_1
matrimonio con la medesima, peraltro in pendenza di un procedimento penale che la vede oggi
imputata di un reato particolarmente grave nei suoi stessi confronti”.
Simili considerazioni, acquisite nei diversi procedimenti che vedono coinvolte le parti e depositate in atti, sono confermate anche dalla prova testimoniale assunta all'interno del presente giudizio all'udienza del 17.07.21.
In tale sede, la SI.ra , cugina del ha affermato di non aver mai Testimone_1 Pt_1
visto nessuno convivere col cugino nonostante si recasse frequentemente nella casa di lui e di aver appreso del matrimonio attraverso un incontro casuale. La SI.ra ha Tes_1
ricordo che - in tal occasione - il cugino fosse contrariato per aver rivelato la notizia del matrimonio e, sebbene fosse davanti alla disse di aver fatto una “sciocchezza”. A CP_1
questo incontro sarebbe dovuto seguire un appuntamento, fissato alla domenica successiva,
per parlare della cosa ma da tale momento il SI. si è reso irraggiungibile. Pt_1 Ebbene, tutte le evidenze citate muovono nella direzione di ritenere che il SI. Parte_1
al momento della celebrazione del matrimonio, fosse incapace di intendere e di
[...]
volere e, all'occasione, fosse condizionato da terzi.
A nulla rileva l'animus della Difatti, anche se si ritenesse che il condizionamento CP_1
non sia stato operato da controparte, secondo il prevalente orientamento di legittimità “il
matrimonio può essere impugnato, ai sensi dell'art. 120 c.c., per la mera incapacità di intendere e di
volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e
volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il SInificato e le conseguenze dell'impegno
assunto, senza che abbia rilievo il pregiudizio dell'incapace o il vantaggio dell'altro contraente, né il
dolo o la malafede di quest'ultimo, poiché la nullità del matrimonio è prevista a tutela dell'integrità
del consenso dei coniugi, che l'ordinamento vuole formato in piena libertà e consapevolezza” (Cfr.
Cass. 20862 del 21/07/2021).
Pertanto, il Collegio ritiene accertata l'incapacità di intendere e di volere del al Pt_1
momento del matrimonio e accoglie la domanda di annullamento del matrimonio celebrato tra le parti.
La natura costitutiva della pronuncia e la contumacia della resistente impongono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- Annulla il matrimonio contratto a Roma il 30.04.2019 tra e Parte_1 [...]
con ordinazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del CP_1
Comune di Roma, anno 2019, atto n. 29, parte 1, serie 35;
- Spese irripetibili.
Così deciso in Roma il 18/02/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi