Art. 2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro, sentite le regioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, si provvede alla equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto della specificita' delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanita' e del tesoro, sentite le regioni e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, si provvede alla equiparazione delle qualifiche del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali a quelle del personale del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto della specificita' delle funzioni esplicate dagli istituti stessi e salvaguardando le posizioni giuridiche acquisite.