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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/11/2025, n. 5743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5743 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
S E N T E N Z A
il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 3260/2024, pubblicata il 3 ottobre 2024, iscritto al n. 1572/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, e pendente
T R A la (c.f. , nuova denominazione di Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Milano, al viale Scarampo 15, in persona del Parte_2
Procuratore dott. in virtù dei poteri conferitigli con scrittura Parte_3
privata autenticata da Notaio in data 20 Persona_1
febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060 (ALL. A), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RG 3141/2020 nel quale è stata emessa la sentenza n. 3620/2024 pubblicata il 03.10.2024 e non notificata, dall'avv. Paolo
Bonalume (c.f.: ) APPELLANTE C.F._1
E il (c.f.: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., APPELLATO INTIMATO REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. nella contumacia del convenuto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava: a) la domanda principale proposta dalla nei confronti del Controparte_2
per il pagamento dell'importo di 11.235,00 €, fondato su 3 fatture rimaste impagate degli anni 2013 e 2016, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica fornita da EN a tale ente, credito poi ceduto dalla prima alla oltre interessi di mora ed anatocistici, ed oltre ulteriori sanzioni previste dal d.lgs n. 231/2002 ed indicate nell'atto introduttivo, nonché b) la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. indirizzata al medesimo ente.
Sosteneva il Tribunale che la non aveva dato prova del contratto originario stipulato tra l'EN ed il per il quale era richiesta la forma scritta CP_1
ad substantiam, né aveva dato prova dell'impegno di spesa sotteso all' obbligazione assunta, sicché doveva ritenersi la nullità di tale contratto, con il conseguente rigetto sia della domanda principale, sia di quella subordinata, per il fatto che era risultata infondata l'azione contrattuale verso il e per il fatto CP_1
che la stante la natura sussidiaria dell'azione intrapresa, avrebbe potuto esperire azione nei confronti di persona diversa dall'arricchito, cioè del funzionario del Comune.
Con atto di citazione notificato il 2 aprile 2025 ha proposto appello la rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia la Corte d'Appello di Napoli, previa riforma della sentenza impugnata n. 3620/2024 pubblicata il 03.10.2024 nel giudizio RG 3141/2020 e non notificataIN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di Parte_1
nei confronti del : e, per l'effetto, condannare il
[...] Controparte_1
al pagamento in favore di dei predetti Controparte_1 Parte_1
importi. - € 9.203,10 in linea capitale residuale portata dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. A;
-gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo originariamente azionato (i.e. euro 11.235,10), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
-gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5,
Pag. 2 di 6 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
-€ 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. A;
-€ 579,90 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui al precedente punto, portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. B;
-gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma
IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente punto, scaduti da al meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
-€ 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi. In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del delle diverse somme, a titolo Controparte_1
di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
relativo pagamento in favore di In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato Controparte_1
arricchimento ex art. 2041 c.c. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Pag. 3 di 6 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
Con tale impugnazione la ha sostenuto: 1) di avere prodotto in giudizio, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, i contratti originari da cui derivava il suo credito;
2) che non era necessario l'impegno di spesa per la fornitura di beni ritenuti necessari all'ente pubblico e che l'EN non avrebbe potuto sospendere, per i quali l'ente medesimo avrebbe potuto fare ricorso alla procedura dei debiti fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2001 (cd. t.u.e.l., testo unico degli enti locali);
3) che il sebbene non costituito in giudizio, aveva riconosciuto l'utilità CP_1
del servizio di somministrazione, non solo non rifiutando le prestazioni continuative di energia elettrica, ma anche pagandole parzialmente, sicché non poteva ritenersi che, per il suo non contestato arricchimento, esso non pagasse alcunché.
Nessuno si è costituito in appello per il appellato, sebbene CP_1
ritualmente chiamato in giudizio.
All'udienza del 21 ottobre 2025, nessuno è comparso per l'appellante e la
Corte ha rinviato la causa ex art. 348, co. 2, c.p.c. all'udienza collegiale dell'11 novembre 2025, con provvedimento ritualmente comunicata all'appellante in pari data;
anche a tale udienza, nessuno è comparso per l'appellante e per l'appellato e la Corte ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
Va, pertanto, dichiarata, in via preliminare la contumacia del CP_1
appellato.
Va poi dichiarata l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c., nulla dovendosi provvedere sulle spese stante la contumacia dell'appellato.
Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3620/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 3 ottobre 2024 proposto da con citazione notificata il 2 aprile 2025 al Parte_1
, così provvede: Controparte_1
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
3. nulla per le spese;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 14 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. Paolo Celentano
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(già Prima Sezione Civile Bis)
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Paolo Celentano - Presidente -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di definire con la pronuncia della presente
S E N T E N Z A
il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere n. 3260/2024, pubblicata il 3 ottobre 2024, iscritto al n. 1572/2025 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, e pendente
T R A la (c.f. , nuova denominazione di Parte_1 P.IVA_1 [...]
con sede in Milano, al viale Scarampo 15, in persona del Parte_2
Procuratore dott. in virtù dei poteri conferitigli con scrittura Parte_3
privata autenticata da Notaio in data 20 Persona_1
febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060 (ALL. A), rappresentata e difesa, in forza di procura allegata all'atto di citazione introduttivo del giudizio avanti al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RG 3141/2020 nel quale è stata emessa la sentenza n. 3620/2024 pubblicata il 03.10.2024 e non notificata, dall'avv. Paolo
Bonalume (c.f.: ) APPELLANTE C.F._1
E il (c.f.: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., APPELLATO INTIMATO REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. nella contumacia del convenuto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava: a) la domanda principale proposta dalla nei confronti del Controparte_2
per il pagamento dell'importo di 11.235,00 €, fondato su 3 fatture rimaste impagate degli anni 2013 e 2016, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica fornita da EN a tale ente, credito poi ceduto dalla prima alla oltre interessi di mora ed anatocistici, ed oltre ulteriori sanzioni previste dal d.lgs n. 231/2002 ed indicate nell'atto introduttivo, nonché b) la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. indirizzata al medesimo ente.
Sosteneva il Tribunale che la non aveva dato prova del contratto originario stipulato tra l'EN ed il per il quale era richiesta la forma scritta CP_1
ad substantiam, né aveva dato prova dell'impegno di spesa sotteso all' obbligazione assunta, sicché doveva ritenersi la nullità di tale contratto, con il conseguente rigetto sia della domanda principale, sia di quella subordinata, per il fatto che era risultata infondata l'azione contrattuale verso il e per il fatto CP_1
che la stante la natura sussidiaria dell'azione intrapresa, avrebbe potuto esperire azione nei confronti di persona diversa dall'arricchito, cioè del funzionario del Comune.
Con atto di citazione notificato il 2 aprile 2025 ha proposto appello la rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia la Corte d'Appello di Napoli, previa riforma della sentenza impugnata n. 3620/2024 pubblicata il 03.10.2024 nel giudizio RG 3141/2020 e non notificataIN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di Parte_1
nei confronti del : e, per l'effetto, condannare il
[...] Controparte_1
al pagamento in favore di dei predetti Controparte_1 Parte_1
importi. - € 9.203,10 in linea capitale residuale portata dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. A;
-gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo originariamente azionato (i.e. euro 11.235,10), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo;
-gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5,
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Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
-€ 120,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. A;
-€ 579,90 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte della convenuta, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui al precedente punto, portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. B;
-gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma
IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui al precedente punto, scaduti da al meno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo;
-€ 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte dell' convenuto ha generato gli interessi. In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti del delle diverse somme, a titolo Controparte_1
di: a. sorte capitale;
b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale;
d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte capitale;
e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi;
g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi;
che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
relativo pagamento in favore di In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore al pagamento in favore di di tutte le somme che risulteranno dovute dal a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato Controparte_1
arricchimento ex art. 2041 c.c. IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Pag. 3 di 6 REPUBBLICA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
Con tale impugnazione la ha sostenuto: 1) di avere prodotto in giudizio, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale, i contratti originari da cui derivava il suo credito;
2) che non era necessario l'impegno di spesa per la fornitura di beni ritenuti necessari all'ente pubblico e che l'EN non avrebbe potuto sospendere, per i quali l'ente medesimo avrebbe potuto fare ricorso alla procedura dei debiti fuori bilancio ex art. 194 d.lgs. 267/2001 (cd. t.u.e.l., testo unico degli enti locali);
3) che il sebbene non costituito in giudizio, aveva riconosciuto l'utilità CP_1
del servizio di somministrazione, non solo non rifiutando le prestazioni continuative di energia elettrica, ma anche pagandole parzialmente, sicché non poteva ritenersi che, per il suo non contestato arricchimento, esso non pagasse alcunché.
Nessuno si è costituito in appello per il appellato, sebbene CP_1
ritualmente chiamato in giudizio.
All'udienza del 21 ottobre 2025, nessuno è comparso per l'appellante e la
Corte ha rinviato la causa ex art. 348, co. 2, c.p.c. all'udienza collegiale dell'11 novembre 2025, con provvedimento ritualmente comunicata all'appellante in pari data;
anche a tale udienza, nessuno è comparso per l'appellante e per l'appellato e la Corte ha assegnato la causa a sentenza senza termini.
Va, pertanto, dichiarata, in via preliminare la contumacia del CP_1
appellato.
Va poi dichiarata l'improcedibilità dell'appello ex art. 348, comma 2, c.p.c., nulla dovendosi provvedere sulle spese stante la contumacia dell'appellato.
Deve, invece, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02, in considerazione della dichiarazione di improcedibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 3620/2024 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere pubblicata il 3 ottobre 2024 proposto da con citazione notificata il 2 aprile 2025 al Parte_1
, così provvede: Controparte_1
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
1. dichiara la contumacia del;
Controparte_1
2. dichiara l'improcedibilità dell'appello;
3. nulla per le spese;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 14 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Giuseppa D'Inverno dr. Paolo Celentano
Pag. 5 di 6 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
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