Decreto cautelare 26 luglio 2022
Ordinanza cautelare 6 ottobre 2022
Sentenza 13 marzo 2023
Decreto collegiale 23 marzo 2023
Decreto collegiale 17 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 13/03/2023, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 00138/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 273 del 2022, proposto da
AN ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Presutti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Di Sciascio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LA PO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 0073218/22 del 15/07/2022 della ASL di Teramo, con la quale è stata respinta l’istanza di autotutela del 06/07/2022 della ricorrente;
- della Deliberazione D.G. della ASL di Teramo n. 1287 del 30 giugno 2022 di rettifica della graduatoria definitiva nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 477 della graduatoria ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con un punteggio per titoli di 5,224 ed un punteggio complessivo di 50,224, in luogo di un punteggio per titoli di 18,724 ed un punteggio complessivo di 63,724 con la relativa collocazione in graduatoria;
- della Deliberazione D.G. della ASL di Teramo n. 946 del 17 maggio 2022 di approvazione della graduatoria definitiva nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 479 della graduatoria ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con un punteggio per titoli di 5,224 ed un punteggio complessivo di 50,224, in luogo di un punteggio per titoli di 18,724 ed un punteggio complessivo di 63,724 con la relativa collocazione in graduatoria;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 18 dell’11/05/2022 di redazione della graduatoria provvisoria, nella parte in cui la ricorrente è collocata al posto 479 della graduatoria ASL Lanciano-Vasto-Chieti, con un punteggio per titoli di 5,224 ed un punteggio complessivo di 50,224, in luogo di un punteggio per titoli di 18,724 ed un punteggio complessivo di 63,724 con la relativa collocazione in graduatoria;
- del verbale della Commissione esaminatrice n. 7 del 29/12/2021 di valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente;
- della scheda di valutazione dei titoli nella parte in cui vengono attribuiti alla ricorrente 4,5 punti per titoli di servizio in luogo di 18,00;
- si opus sit, della Deliberazione DG della ASL di Teramo n. 1953 del 7 dicembre 2020, nella misura in cui possa essere ritenuta lesiva della posizione della ricorrente secondo quanto esposto nel presente ricorso;
- di ogni altro atto, antecedente conseguenziale e connesso a quelli sopra richiamati lesivi degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale di Teramo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2023 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente svolge il servizio di OSS fin dall’11/07/2005, alle dipendenze della “Cooperativa KCS Caregiver Cooperativa Sociale” presso la RSA Pubblica di Villa San Romualdo in Castilenti (TE) di proprietà della ASL n. 4 di Teramo, che l’aveva data in gestione privata alla suddetta Cooperativa Sociale.
Con domanda del 23/07/2020 compilata in modalità telematica partecipava al concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Operatori Socio Sanitari cat. B – livello economico Bs – Ruolo Tecnico per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti e Avezzano-Sulmona-L’Aquila (CODICE CONCORSO C17), indetto con Bando pubblicato nel BURA n. 13 Speciale (Concorsi) del 07/02/2020 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – concorsi n.48 del 23/06/2020.
Con il gravame in epigrafe la ricorrente insorge avverso la graduatoria definitiva stilata dalla ASL n. 4 di Teramo e tutti gli atti ad essa correlati nella parte in cui vengono attribuiti alla ricorrente 5,224 punti per titoli e 50,224 punti totali, in luogo di 18,724 punti per titoli e 63,724 punti totali per la graduatoria Asl Lanciano-Vasto-Chieti.
Il ricorso è assistito dai seguenti motivi di ricorso:
1. – “Violazione dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. violazione e falsa applicazione dell’art. 71 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 11 del bando di concorso”;
2. – “Eccesso di potere per errore incolpevole indotto dall’amministrazione procedente. violazione dell’art. 6 della dell’art. 11 del bando di concorso”;
3. – “Eccesso di potere per errore riconoscibile dall’amministrazione procedente. violazione dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del bando di concorso”;
4. – “Violazione degli artt. 3 e 97 cost. violazione del principio di imparzialità dell’azione amministrativa, del principio di eguaglianza e parità di trattamento e del principio di correttezza e buona fede. eccesso di potere per disparità di trattamento” .
Si è costituita l’Amministrazione intimata resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Con Decreto n. 125/2022, venivano concesse le misure cautelari monocratiche richieste dalla ricorrente.
Con ordinanza n. 179/2022 veniva concessa la sospensiva dei provvedimenti impugnati. Con ordinanza n. 5551/2022, il Consiglio di Stato ha confermato, in sede d’appello, la citata ordinanza cautelare.
All’udienza pubblica dell’8 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.§. In primo luogo il collegio ritiene di dover respingere l’eccezione di tardività sollevata dall’Amministrazione resistente la quale afferma, in modo generico, che la graduatoria sarebbe solo un atto confermativo di altri atti adottati in precedenza.
L’eccezione si dimostra infondata in quanto si tenta di voler far risalire la lesione dell’interesse della ricorrente addirittura agli atti endoprocedimentali di attribuzione dei punteggi e relegare la graduatoria finale ad atto meramente confermativo.
L’Amministrazione cerca di traslare in un contesto assolutamente diverso gli approdi giurisprudenziali in tema di provvedimento di esclusione da gara o concorso. Il collegio deve rilevare l’evidente differenza tra atto di esclusione, immediatamente lesivo e, per questo, immediatamente impugnabile, e verbale di attribuzione di un punteggio che, in quanto atto endoprocedimentale non è immediatamente lesivo e, conseguentemente, non può essere impugnato in via autonoma.
2.§. Nel merito il ricorso è fondato.
2.§.1. Con il primo motivo di ricorso si sostiene l’illegittimità della graduatoria impugnata perché la Commissione esaminatrice ha valutato il servizio che la ricorrente ha svolto alle dipendenze della Cooperativa KCS Caregiver Cooperativa Sociale presso la RSA Pubblica di Villa San Romualdo in Castilenti, come servizio prestato “presso case di cura convenzionate o accreditate” attribuendole soltanto 0,300 punti per anno, invece di valutarlo quale servizio svolto “presso altre pubbliche amministrazioni” ed attribuirle il punteggio corretto di 1,200 per anno.
Ai sensi dell’art. 11 del Bando in esame, infatti, “sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti (punti 1,200 per anno)”; mentre, “il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate è valutato per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza con i punteggi di cui sopra”.
La Commissione esaminatrice avrebbe dovuto procedere ad attribuire 1,200 punti per ogni anno di servizio alla sig.ra ON a prescindere dalla circostanza che tale servizio sia stato qualificato dalla concorrente all’atto della domanda telematica quale “servizi presso privati”.
La censura è fondata.
Come già sostenuto in sede cautelare, con ordinanza n. 179/2022 confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5551/2022, la formulazione del bando adottato dall’Amministrazione ha indotto in errore la parte ricorrente, ledendo i principi di imparzialità e buon andamento. L’errore nel quale è incorsa la ricorrente, che ha interpretato l’espressione “presso” come “in qualità di dipendente di”, non è imputabile alla ricorrente stessa.
Nel caso in esame, all’atto di presentazione della domanda, la ricorrente ha espressamente dichiarato di avere reso il servizio fin dall’11/07/2005 alle dipendenze della Cooperativa KCS Caregiver Cooperativa Sociale presso la RSA di Villa San Romualdo in Castilenti (TE) di proprietà della ASL n. 4 di Teramo.
Tale dato doveva essere sufficiente alla Commissione esaminatrice per qualificare il servizio prestato quale “servizio svolto presso altre pubbliche amministrazioni”, a prescindere dalla qualificazione indebitamente richiesta alla ricorrente in sede di presentazione della domanda.
L’ambiguità della formulazione del bando è confermata dalla circostanza che l’Amministrazione procedente, con Deliberazione D.G. n. 1287 del 30 giugno 2022, ha precisato che la suddetta espressione doveva essere interpretata come “all’interno di” e che il lavoro svolto presso le Cooperative sociali che gestiscono RSA pubbliche deve essere valutato con servizio svolto presso altre PA.
Il collegio non ravvisa elementi per discostarsi da quanto ha già affermato in fattispecie analoga in relazione alla quale si è ritenuto che: “Il gravato provvedimento è, pertanto, illegittimo perché, in difetto di istruttoria, omette di considerare che le ricorrenti hanno effettivamente prestato servizio presso una pubblica amministrazione e ciò comporta, ai fini della valutazione dei titoli, l’applicazione del punteggio per intero previsto per i servizi prestati “presso pubbliche amministrazioni” ai sensi dell’art. 6 dell’Avviso” (TAR Abruzzo – L’Aquila, n. 148/2021).
3.§. Per i motivi predetti, assorbita ogni altra censura, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla nella parte di interesse i provvedimenti impugnati;
2) condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere, Estensore
Maria Colagrande, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Gabriele Perpetuini | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO
Ai sensi dell'art. 86, comma 3, del C.P.A, così come disposto nel decreto collegiale n. 382/2023 del 17.07.2023, si provvede ad apportare alla presente sentenza la seguente correzione: - nel dispositivo della sentenza in epigrafe, dopo le parole “condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 3000,00, oltre accessori come per legge”, si aggiungano le seguenti parole “con distrazione in favore del difensore anticipatario”;