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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3169/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 3169/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 14.03.2024 da:
, Controparte_1
e da
, entrambi con gli avv.ti SPADARO CP_2 Parte_1
BARBARA e ZANARDI ALESSANDRO, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“Voglia il Tribunale di Padova, verificate le condizioni di legge e ottenuta
conferma del persistere della volontà dei coniugi sottoscritti nel presente ricorso
per l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia, giusta 2
dichiarazione resa dai coniugi ai sensi di legge e depositata in una alla busta
telematica contenente la presente nota e, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Controparte_1
, in data 24.01.2015 a Padova (PD), trascritto nel Controparte_3
registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2015, Parte I, n.
10, ordinando all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Padova di effettuare le
relative trascrizioni e annotazioni, alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI:
1) Il figlio minore , di anni sette, viene affidato ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Il padre e la
madre eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo
di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative
all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Limitatamente
alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la
responsabilità genitoriale separatamente, in corrispondenza dei rispettivi periodi
di permanenza con . Persona_1
2) La casa famigliare è di proprietà della signora che continuerà ad CP_1
abitarla insieme al figlio . Persona_1
3) Quanto al mantenimento del figlio , i coniugi convengono che il Persona_1
signor verserà alla signora entro il 15 di ogni mese tramite CP_2 CP_1
bonifico bancario, quale contributo al mantenimento dei figli la somma di €
300,00, aggiornabile, annualmente, secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento 3
nella misura del 100% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Padova.
4) Il diritto a percepire l'intero assegno unico per il figlio spetterà alla madre,
signora se ne avrà diritto in presenza delle condizioni di legge. CP_1
5) Le detrazioni fiscali per il figlio saranno usufruite dal padre Persona_1
sig. nella misura del 100%. CP_2
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vuole, previo accordo con
la madre e nel rispetto delle esigenze ed impegni scolastici, impegnandosi a
collaborare alla loro gestione. In ogni caso, il padre terrà con sé il figlio tutti i
venerdì dalle 19.00, orario in cui andrà a prenderlo all'allenamento di calcio, fino
alle 19.00 del sabato, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
a weekend
alternati, la permanenza con il padre si protrarrà fino alle 19.00 della domenica;
Quanto alle principali festività, i genitori concordano quanto segue: a. festività
natalizie: ciascun genitore terrà con sé il figlio, ad anni alterni, la settimana di
Natale (dal 25 dicembre al 30 dicembre) e la settimana di capodanno (dal 31
dicembre al 6 gennaio); b. festività pasquali: ciascun genitore trascorrerà con il
figlio la metà delle vacanze pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo; c. il figlio trascorrerà le ulteriori festività (e gli
eventuali ponti festivi) con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza. d.
Quanto, infine, alle vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio PE
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio di
[...]
ciascun anno.
7) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non
avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. 4
8) I coniugi chiedono sentenza di scioglimento del matrimonio.”
Per il P.M.: “Visto”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Controparte_1 Controparte_3
contratto matrimonio civile in data 24.01.2015 a Padova (PD), trascritto nel relativo
Registro, parte I, n. 10, anno 2015; dall'unione coniugale è nato un figlio: PE
nato a [...] in data [...].
[...]
Le parti, in data 14.03.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 07.05.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 289/2024, pubblicata l'08.06.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data,
per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 17.02.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 07.05.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1 al 3 e dei 5
punti 6 e 7 delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dall'1 al 3 e dei punti 6 e 7 delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento ai punti 4 e 5 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione di accordi nascenti dal matrimonio,
costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Quanto, infine, al punto 8 delle rassegnate conclusioni, vertendo lo stesso su questioni procedurali, nulla va disposto in merito.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Controparte_1 [...]
contratto in data 24.01.2015 a Padova (PD) e Controparte_3
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10,
parte I, anno 2015;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
6
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dall'1 al 3 e dei punti 6 e 7
delle conclusioni rassegnante in punto scioglimento del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.02.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati: dott. ssa Barbara De Munari Presidente dott. ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott. ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. al n° 3169/2024, promosso congiuntamente con ricorso depositato in data 14.03.2024 da:
, Controparte_1
e da
, entrambi con gli avv.ti SPADARO CP_2 Parte_1
BARBARA e ZANARDI ALESSANDRO, come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Oggetto: domanda cumulativa di separazione e divorzio.
Conclusioni congiunte dei coniugi in ordine al divorzio:
“Voglia il Tribunale di Padova, verificate le condizioni di legge e ottenuta
conferma del persistere della volontà dei coniugi sottoscritti nel presente ricorso
per l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia, giusta 2
dichiarazione resa dai coniugi ai sensi di legge e depositata in una alla busta
telematica contenente la presente nota e, accogliere le seguenti
CONCLUSIONI:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e Controparte_1
, in data 24.01.2015 a Padova (PD), trascritto nel Controparte_3
registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova dell'anno 2015, Parte I, n.
10, ordinando all'Ufficiale di Sato Civile del Comune di Padova di effettuare le
relative trascrizioni e annotazioni, alle seguenti condizioni:
CONDIZIONI:
1) Il figlio minore , di anni sette, viene affidato ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocazione prevalente e residenza presso la madre. Il padre e la
madre eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera condivisa, assumendo
di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli, relative
all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto, in ogni caso, delle
capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Limitatamente
alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la
responsabilità genitoriale separatamente, in corrispondenza dei rispettivi periodi
di permanenza con . Persona_1
2) La casa famigliare è di proprietà della signora che continuerà ad CP_1
abitarla insieme al figlio . Persona_1
3) Quanto al mantenimento del figlio , i coniugi convengono che il Persona_1
signor verserà alla signora entro il 15 di ogni mese tramite CP_2 CP_1
bonifico bancario, quale contributo al mantenimento dei figli la somma di €
300,00, aggiornabile, annualmente, secondo l'indice ISTAT, oltre al pagamento 3
nella misura del 100% delle spese straordinarie, così come disciplinate dal
Protocollo del Tribunale di Padova.
4) Il diritto a percepire l'intero assegno unico per il figlio spetterà alla madre,
signora se ne avrà diritto in presenza delle condizioni di legge. CP_1
5) Le detrazioni fiscali per il figlio saranno usufruite dal padre Persona_1
sig. nella misura del 100%. CP_2
6) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio quando vuole, previo accordo con
la madre e nel rispetto delle esigenze ed impegni scolastici, impegnandosi a
collaborare alla loro gestione. In ogni caso, il padre terrà con sé il figlio tutti i
venerdì dalle 19.00, orario in cui andrà a prenderlo all'allenamento di calcio, fino
alle 19.00 del sabato, quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
a weekend
alternati, la permanenza con il padre si protrarrà fino alle 19.00 della domenica;
Quanto alle principali festività, i genitori concordano quanto segue: a. festività
natalizie: ciascun genitore terrà con sé il figlio, ad anni alterni, la settimana di
Natale (dal 25 dicembre al 30 dicembre) e la settimana di capodanno (dal 31
dicembre al 6 gennaio); b. festività pasquali: ciascun genitore trascorrerà con il
figlio la metà delle vacanze pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di
Pasqua o il lunedì dell'Angelo; c. il figlio trascorrerà le ulteriori festività (e gli
eventuali ponti festivi) con ciascun genitore, secondo il principio dell'alternanza. d.
Quanto, infine, alle vacanze estive, il padre trascorrerà con il figlio PE
15 giorni, anche non consecutivi, da concordare entro il mese di maggio di
[...]
ciascun anno.
7) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non
avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento. 4
8) I coniugi chiedono sentenza di scioglimento del matrimonio.”
Per il P.M.: “Visto”.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti e hanno Controparte_1 Controparte_3
contratto matrimonio civile in data 24.01.2015 a Padova (PD), trascritto nel relativo
Registro, parte I, n. 10, anno 2015; dall'unione coniugale è nato un figlio: PE
nato a [...] in data [...].
[...]
Le parti, in data 14.03.2024, hanno proposto congiuntamente domanda di separazione e successivo divorzio.
In seguito all'udienza di comparizione dei coniugi del 07.05.2024, svoltasi in trattazione scritta, la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la
Sentenza n. 289/2024, pubblicata l'08.06.2024, passata in giudicato, alle condizioni indicate in ricorso e il procedimento rimesso sul ruolo con Ordinanza in pari data,
per la pronuncia in ordine alla domanda di scioglimento del matrimonio.
Le parti, con note scritte, depositate in data 17.02.2025, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, sopra riportate.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3
n. 2, lett. b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi, svoltasi in trattazione scritta, del 07.05.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi con riferimento ai punti dall'1 al 3 e dei 5
punti 6 e 7 delle rassegnate conclusioni congiunte, relative alla domanda di scioglimento del matrimonio sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse della prole, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337bis e ss.
c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse relativamente ai punti dall'1 al 3 e dei punti 6 e 7 delle rassegnate conclusioni congiunte.
Con riferimento ai punti 4 e 5 delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che gli stessi, pur essendo volti alla definizione di accordi nascenti dal matrimonio,
costituiscono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Quanto, infine, al punto 8 delle rassegnate conclusioni, vertendo lo stesso su questioni procedurali, nulla va disposto in merito.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così
decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Controparte_1 [...]
contratto in data 24.01.2015 a Padova (PD) e Controparte_3
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 10,
parte I, anno 2015;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia nei relativi registri;
6
3) Prende atto delle condizioni relativamente ai punti dall'1 al 3 e dei punti 6 e 7
delle conclusioni rassegnante in punto scioglimento del matrimonio;
4) Nulla sulle spese.
Padova, così deciso nella Camera di Consiglio del 25.02.25
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari