Art. 18.
La seconda, parte del secondo comma dell'art. 45 e' sostituita dalla seguente:
"Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere fino a 15; di quattro, da 16 in poi"
La seconda, parte del secondo comma dell'art. 45 e' sostituita dalla seguente:
"Il numero delle preferenze e' di tre, se i deputati da eleggere fino a 15; di quattro, da 16 in poi"