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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 782/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4269/2023 depositato il 27/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LI IZ SP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IZ Tribunale Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della IZ Tribunale Messina - Indirizzo_1 Difeso da
Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 322/2023 emessa dalla Corte di IZ Tributaria Primo grado MESSINA sez. 1
e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello
contro
LI IZ S.p.a. e contro il Ministero della IZ, Giudice di Pace di Messina, per la riforma della sentenza della Corte di IZ Tributaria di Primo Grado di Messina n.322/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'atto di invito al pagamento (numero Registro Recupero Crediti 2589/2020) emesso il 10/11/2020 per l'importo complessivo di € 264,00 in conseguenza dell'omesso versamento del contributo unificato dovuto per la causa iscritta il 31/07/2020 al Ruolo Generale del Tribunale di Messina con il n.3071/2020.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (notificato alle controparti il 21/02/2022) Ricorrente_1 deduceva che l'impugnato invito al pagamento gli era stato notificato il 21/12/2021.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio in favore di LI IZ.
In particolare il giudice di primo grado ha osservato:
“Deve rilevarsi pregiudizialmente l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.546/1992 del ricorso. L'Ric._1, su cui incombeva il relativo onere (Cass. n.23060/2019 e n.15003/2018), non ha fornito la prova della data di ricezione dell'atto impugnato, necessaria ai fini della valutazione della tempestività del reclamo. Indicativa e sintomatica è al riguardo la circostanza che il sollecito rechi la data del 10/11/2020”.
Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- censurato la sentenza di primo grado, ribadendo che tra la data della notifica dell'impugnato avviso al pagamento e la data della proposizione del ricorso è decorso un termine inferiore a 60 giorni ed evidenziando che le controparti non hanno mai contestato la tardività dell'impugnazione;
- insistito per l'annullamento dell'impugnato invito al pagamento;
- riproposto i motivi d'impugnazione formulati nell'originario ricorso.
Le due parti appellate, ognuna con proprie controdeduzioni, hanno chiesto entrambe la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Con ordinanza n.3319/2025 dei 24-26/11/2025, questa Corte, visti gli artt.21, comma 1, e 22, comma 5, del
D.Lgs. n.546/1992, ha:
- ordinato all'appellante Ricorrente_1 di esibire in giudizio copia autentica della documentazione relativa alla notifica nei suoi confronti dell'impugnato invito al pagamento;
- assegnato ad Ricorrente_1, per l'esecuzione di tale adempimento, termine perentorio di giorni quindici, dal ricevimento della notifica della stessa ordinanza;
- rinviato la trattazione dell'appello all'udienza del 26/01/2026, ore 09,00.
L'ordinanza n.3319/2025:
- è stata regolarmente comunicata a tutte le parti il 26/11/2025, ed in particolare ad Ricorrente_1 mediante p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 indicato nel suo appello;
- non è stata eseguita da Ricorrente_1.
Alla pubblica udienza del 26/01/2026 nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art.21, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, il cui rispetto costituisce condizione dell'azione d'impugnazione.
L'inutile decorso di tale termine è rilevabile anche d'ufficio (Cass. n.24518/2024).
Secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini dalla controparte, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cass. n.13348/2025).
Nel corso dei due gradi del giudizio Ricorrente_1 non ha adempiuto l'onere di documentare la data della notifica dell'impugnato invito al pagamento.
Nel processo tributario, qualora sia sollevata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza del termine perentorio (60 giorni) previsto dall'art.21, comma 1, del D.Lgs.
n.546/1992, il giudice è tenuto a disporre, ai sensi dell'art.22, comma 5, dello stesso decreto n.546/1992, l'esibizione degli originali degli atti stessi, al fine di verificare la tempestività, o meno, dell'impugnazione
(Cass. n.26559/2022 e n.25107/2020).
Con l'ordinanza n.3319/2025 questa Corte ha ordinato ad Ricorrente_1 di esibire in giudizio copia autentica della documentazione relativa alla notifica nei suoi confronti dell'impugnato invito al pagamento.
Tale istruttoria non è stata eseguita da Ricorrente_1 né nel termine perentorio assegnatogli con l'ordinanza n.3319/2025, né successivamente.
Alla luce di tale situazione processuale la sentenza di primo grado deve essere confermata poiché non è possibile:
- accertare l'effettiva data della notifica ad Ricorrente_1 dell'atto da lui impugnato;
- verificare la tempestività dell'originario ricorso da lui proposto al giudice di primo grado.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 200,00 in favore di ognuna delle due parti appellate.
P.Q.M.
Conferma la sentenza della Corte di IZ Tributaria di Primo Grado di Messina n.322/2023, appellata da Ricorrente_1.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 200,00 sia in favore di LI IZ S.p.a., sia in favore del Ministero della IZ, Giudice di Pace di Messina.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
DO AR
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4269/2023 depositato il 27/09/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
LI IZ SP
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministero Della IZ Tribunale Messina - Indirizzo_1
Difeso da
Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della IZ Tribunale Messina - Indirizzo_1 Difeso da
Difensore_3
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 322/2023 emessa dalla Corte di IZ Tributaria Primo grado MESSINA sez. 1
e pubblicata il 13/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello
contro
LI IZ S.p.a. e contro il Ministero della IZ, Giudice di Pace di Messina, per la riforma della sentenza della Corte di IZ Tributaria di Primo Grado di Messina n.322/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'atto di invito al pagamento (numero Registro Recupero Crediti 2589/2020) emesso il 10/11/2020 per l'importo complessivo di € 264,00 in conseguenza dell'omesso versamento del contributo unificato dovuto per la causa iscritta il 31/07/2020 al Ruolo Generale del Tribunale di Messina con il n.3071/2020.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (notificato alle controparti il 21/02/2022) Ricorrente_1 deduceva che l'impugnato invito al pagamento gli era stato notificato il 21/12/2021.
La C.G.T. di Primo Grado di Messina ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha condannato Ricorrente_1 al pagamento delle spese del giudizio in favore di LI IZ.
In particolare il giudice di primo grado ha osservato:
“Deve rilevarsi pregiudizialmente l'inammissibilità per tardività, ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. n.546/1992 del ricorso. L'Ric._1, su cui incombeva il relativo onere (Cass. n.23060/2019 e n.15003/2018), non ha fornito la prova della data di ricezione dell'atto impugnato, necessaria ai fini della valutazione della tempestività del reclamo. Indicativa e sintomatica è al riguardo la circostanza che il sollecito rechi la data del 10/11/2020”.
Con l'appello Ricorrente_1 ha:
- censurato la sentenza di primo grado, ribadendo che tra la data della notifica dell'impugnato avviso al pagamento e la data della proposizione del ricorso è decorso un termine inferiore a 60 giorni ed evidenziando che le controparti non hanno mai contestato la tardività dell'impugnazione;
- insistito per l'annullamento dell'impugnato invito al pagamento;
- riproposto i motivi d'impugnazione formulati nell'originario ricorso.
Le due parti appellate, ognuna con proprie controdeduzioni, hanno chiesto entrambe la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
Con ordinanza n.3319/2025 dei 24-26/11/2025, questa Corte, visti gli artt.21, comma 1, e 22, comma 5, del
D.Lgs. n.546/1992, ha:
- ordinato all'appellante Ricorrente_1 di esibire in giudizio copia autentica della documentazione relativa alla notifica nei suoi confronti dell'impugnato invito al pagamento;
- assegnato ad Ricorrente_1, per l'esecuzione di tale adempimento, termine perentorio di giorni quindici, dal ricevimento della notifica della stessa ordinanza;
- rinviato la trattazione dell'appello all'udienza del 26/01/2026, ore 09,00.
L'ordinanza n.3319/2025:
- è stata regolarmente comunicata a tutte le parti il 26/11/2025, ed in particolare ad Ricorrente_1 mediante p.e.c. all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 indicato nel suo appello;
- non è stata eseguita da Ricorrente_1.
Alla pubblica udienza del 26/01/2026 nessuno è comparso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
L'art.21, comma 1, del D.Lgs. n.546/1992, fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario un termine di decadenza di 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, il cui rispetto costituisce condizione dell'azione d'impugnazione.
L'inutile decorso di tale termine è rilevabile anche d'ufficio (Cass. n.24518/2024).
Secondo i principi generali in materia di esercizio di azioni sottoposte a termini di decadenza, grava sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, anche in difetto della proposizione di eccezione nei termini dalla controparte, e tale onere risulta soddisfatto dalla produzione della documentazione dimostrativa della data di notifica dell'atto impugnato (Cass. n.13348/2025).
Nel corso dei due gradi del giudizio Ricorrente_1 non ha adempiuto l'onere di documentare la data della notifica dell'impugnato invito al pagamento.
Nel processo tributario, qualora sia sollevata la questione relativa all'ammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per inosservanza del termine perentorio (60 giorni) previsto dall'art.21, comma 1, del D.Lgs.
n.546/1992, il giudice è tenuto a disporre, ai sensi dell'art.22, comma 5, dello stesso decreto n.546/1992, l'esibizione degli originali degli atti stessi, al fine di verificare la tempestività, o meno, dell'impugnazione
(Cass. n.26559/2022 e n.25107/2020).
Con l'ordinanza n.3319/2025 questa Corte ha ordinato ad Ricorrente_1 di esibire in giudizio copia autentica della documentazione relativa alla notifica nei suoi confronti dell'impugnato invito al pagamento.
Tale istruttoria non è stata eseguita da Ricorrente_1 né nel termine perentorio assegnatogli con l'ordinanza n.3319/2025, né successivamente.
Alla luce di tale situazione processuale la sentenza di primo grado deve essere confermata poiché non è possibile:
- accertare l'effettiva data della notifica ad Ricorrente_1 dell'atto da lui impugnato;
- verificare la tempestività dell'originario ricorso da lui proposto al giudice di primo grado.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 200,00 in favore di ognuna delle due parti appellate.
P.Q.M.
Conferma la sentenza della Corte di IZ Tributaria di Primo Grado di Messina n.322/2023, appellata da Ricorrente_1.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 200,00 sia in favore di LI IZ S.p.a., sia in favore del Ministero della IZ, Giudice di Pace di Messina.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
DO AR