Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 782
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Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tardività del ricorso introduttivo

    Il giudice di primo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, non avendo il ricorrente fornito la prova della data di ricezione dell'atto impugnato. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che il ricorrente non abbia adempiuto all'onere di documentare la data di notifica dell'atto impugnato, né nel termine assegnato né successivamente, rendendo impossibile accertare la tempestività del ricorso.

  • Rigettato
    Mancata esibizione della documentazione relativa alla notifica dell'atto impugnato

    La Corte di appello ha ordinato al ricorrente di esibire copia autentica della documentazione relativa alla notifica dell'impugnato invito al pagamento, assegnando un termine perentorio. Tale adempimento non è stato eseguito dal ricorrente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 782
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 782
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo