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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/07/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Cinzia Alcamo - Consigliere
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 176/2023 promossa
Da ALERMO, in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv.. Francesca Lubrano.
APPELLANTE IN RIASSUNZIONE
Contro
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, ,
[...] Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e rappresentati e difesi dall'avv. Francesco CP_8 Controparte_9
Billetta.
APPELLATI E contro e CP_10 Controparte_11
CONTUMACI
All'udienza del 23 maggio 2024 le parti costituite hanno concluso come da verbale in atti. IN FATTO
Con sentenza n. 2406/2014 del 23/10/2014 il Tribunale di Palermo condannava Pt_2
l' a corrispondere ai dirigenti medici sopra nominati : CP_12
€ 34.959,09 a € 23.908,92 a;
€ 23.902,90 a CP_10 Controparte_1 CP_2
€ 23.902,80 a € 23.905,31 a;
€ 11.245,51 a
[...] CP_8 Controparte_9
; € 15.965,55 a;
€ 15.967,85 a;
€ Controparte_4 Controparte_6 Controparte_3
15.969,88 a;
€ 13.432,06 a;
€ 4.204,85 a Controparte_7 Controparte_5 [...]
. CP_11
Somme indebitamente trattenute dall'ente a causa della traslazione integrale sul compenso corrisposto nell'ambito del “Progetto Obiettivo Prestazionale Incentivato” dell'importo dovuto per la tassazione Irap e per la contribuzione previdenziale ed assicurativa. La sentenza di primo grado, gravata di appello da parte dell' veniva CP_12 confermata da questa Corte di Appello – in diversa composizione – con sentenza n.
168/2017 del 31/3/2017. Sul ricorso proposto dalla stessa , con sentenza n. 35698 del 5/12/2022 la CP_12
Corte di Cassazione ha annullato la sentenza del Tribunale di Palermo. La causa è stata riassunta dall' con ricorso depositato in data 28/02/2023. CP_12
Si sono costituti i dirigenti medici appellati – ad eccezione di e CP_10 [...]
– indi la causa, previo rinnovo della c.t.u. contabile, è stata decisa come da CP_11 dispositivo in atti. IN DIRITTO Deve anzitutto dichiararsi la contumacia di e , CP_10 Controparte_11 regolarmente citati e non comparsi.
Ciò posto, la controversia in esame scaturisce dalla decisione dell'allora (oggi Parte_3 Contr
di di fare gravare esclusivamente sui dirigenti che avevano preso parte al CP_12
“Progetto Obiettivo Prestazionale Incentivato con risorse specifiche ” autorizzato ai sensi dell'art. 58 comma 9 del CCNL della Dirigenza medica, con delibera del D.G. n. 633 del 2006, gli oneri fiscali per Irap e contributi generati dagli introiti percepiti da parte dei soggetti beneficiari. La sentenza del Tribunale di Palermo aveva accolto la domanda dei lavoratori e, considerato che la delibera n. 633 del 2006 prevedeva l'integrale finanziamento delle prestazioni oggetto del progetto con le risorse introitate dai soggetti convenzionati, attraverso una ripartizione dei ricavi per il 25% a copertura delle spese generali, e per il restante 75% da accreditare all'equipe, e da suddividersi tra gli operatori secondo le indicazioni del responsabile dell'Unità Operativa, aveva condannato la convenuta al pagamento in favore di ciascun lavoratore delle somme illegittimamente trattenute, Contr avendo ritenuto poco persuasiva la tesi dell' secondo cui con tale previsione si era voluto stabilire che sulla quota del 75% accreditata all'equipe sarebbero gravati anche gli oneri fiscali e previdenziali di competenza del datore di lavoro, nonché l'IRAP, previsione che invece, a detta del Tribunale, comportando di per sé una clausola di traslazione Contr dell'onere economico gravante sull' avrebbe dovuto essere ben esplicitata.
La sentenza della Corte di Appello ha confermato la sentenza del Tribunale sia pure correggendo l'inquadramento della prestazione professionale espletata per avere ritenuto che l'attività esercitata in conformità alla delibera dirigenziale n. 633 del 2006, in quanto prestata durante il normale orario di lavoro (come previsto dal regolamento aziendale per l' , e solo ove occorrente al di fuori dello stesso, a beneficio economico non solo dei Org_1 professionisti convenzionati ma anche del datore di lavoro, non aveva integrato una prestazione resa in regime di Progetto Obiettivo Prestazionale Incentivato ex articolo 58, comma 9, del CCNL, bensì fosse accostabile a quella delle attività libero - professionali espletate dai medici ospedalieri in regime di intramoenia (ALPI). Accogliendo il ricorso proposto dalla la S.C. ha enunciato il seguente CP_12 principio di diritto , cui questa Corte è chiamata oggi a dare applicazione. In relazione alla modalità di determinazione delle percentuali del 25% diretta a coprire le spese generali dell' e del 75% diretta a remunerare la prestazione dei dirigenti CP_13 medici, con riguardo alla ricaduta dell'IRAP, contributi previdenziali ed infortunistici sulle parti, dovevano trovare applicazione i principi già enunciati da altra sentenza della Corte di Cassazione ( n. 20010 del 2022) nella quale si era affermato che in tema di attività libero professionale svolta “intra moenia”, l'imposta regionale sulle attività produttive grava, ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la traslazione integrale a carico del dipendente;
analogamente, il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP, non può gravare sul solo personale medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero professionale.
6. Per i contributi previdenziali ed assistenziali e quelli relativi alla copertura assicurativa gestita dall' , trova applicazione l'art. 2115 cod. civ. Come questa Corte ha già affermato, secondo il CP_14 disposto dell'art. 2115, terzo comma, cod. civ., è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza e che non è possibile che le parti intervengano su eventuali CP_ obblighi del datore di lavoro di corrispondere all' i contributi assicurativi . Trattandosi di un principio enunciato per relationem ad altra pronuncia della S.C. è d'uopo esporre il percorso logico tracciato dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 20010 del 2022. Ha osservato la S.C. che attraverso la previsione dell'attività libero professionale intramuraria il legislatore, da un lato, ha inteso incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare le capacità del sanitario, nell'interesse degli utenti e della collettività dall'altro ha dettato una serie di prescrizioni volte principalmente ad impedire che l'intra moenia possa pregiudicare l'attività istituzionale e risolversi in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario nazionale (…) Venendo al tema che più specificamente rileva nella fattispecie, ossia quello dell'incidenza dell'IRAP dovuta dalle sui compensi corrisposti al personale per le prestazioni rese in Pt_1 regime libero professionale, occorre ribadire in premessa il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui l'imposta regionale sulle attività produttive, che presuppone "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi" (art. 2 della L. n. 446/1997), grava sull'azienda sanitaria e non sul dipendente che rende la prestazione (Cass. n. 199/2016; Cass. 2333/2016; Cass. n. 155/2020). Ciò implica che, come affermato dalle pronunce citate, l'ammontare dell'imposta non può essere oggetto di "traslazione", nel senso che l' non può pretendere di porla ad esclusivo carico del Pt_1 dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell'ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio.
5.1. Il principio, qui ribadito, va, peraltro, correttamente inteso, perché dallo stesso non discende l'assoluta irrilevanza dell'ammontare dell'imposta ai fini della determinazione delle tariffe e delle quote rispettivamente spettanti all' e al sanitario che rende la Pt_1 prestazione professionale. Si è già detto, nel ricostruire il quadro normativo e contrattuale, che l'attività libero professionale in regime di intra moenia non può risolversi in un aggravio di costi per il Servizio Sanitario Nazionale, tenuto, quanto agli aspetti contabili della gestione, al rispetto del principio del necessario pareggio. Tutte le disposizioni richiamate nei punti che precedono obbligano le aziende e le parti collettive a tener conto, dapprima in sede di contrattazione decentrata e, poi, nell'adozione degli atti datoriali che le indicazioni concordate recepiscono, dell'ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti, che gravano sull' ossia di tutte le voci di spesa che, a livello contabile, derivano, Pt_1 direttamente o indirettamente, dall'attività intramuraria, fra le quali rientra il maggior importo dell'imposta che l' è tenuta a versare in conseguenza dell'aumento della base imponibile Pt_1 determinata ai sensi della L. n. 446 del 1997, art. 10 bis. Quell'importo va apprezzato sia nella determinazione delle tariffe, che devono essere satisfattive delle spese e delle quote rispettivamente spettanti alle parti del rapporto, sia nella ripartizione di quanto incassato per effetto dell'attività intramuraria, ripartizione che deve essere effettuata sulla quota che residua dopo avere assicurato la copertura delle spese. Ha concluso allora in quale caso la Corte dettando le seguenti coordinate ermeneutiche. a)l'imposta regionale sulle attività produttive grava ai sensi della L. n. 446 del 1997, sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio e, pertanto, non sono legittimi atti unilaterali del datore di lavoro pubblico o pattuizioni collettive che ne prevedano la "traslazione" a carico del dipendente;
b) la determinazione delle tariffe e la ripartizione dei compensi inerenti alle attività libero professionali rese dai dirigenti sanitari in regime di intra moenia, ché le stabiliscono in Controparte_16 conformità alle previsioni della contrattazione nazionale (che a sua volta rinvia a quella integrativa decentrata), devono tener conto dei costi diretti ed indiretti sostenuti dalle stesse, ivi Pt_1 compreso il maggior esborso a titolo di IRAP derivante dall'aumento della base imponibile per effetto dell'attività libero professionale, importo che va detratto dal quantum ripartibile in quote fra le parti del rapporto;
c) le non possono unilateralmente modificare i criteri di Controparte_16 quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata;
d) il maggiore esborso, non previsto né prevedibile, derivato dalla maggiorazione dell'aliquota IRAP non può gravare sul solo personale medico e sanitario e deve essere ripartito fra il dipendente e l'azienda in rapporto alle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi dell'attività libero professionale.”. Recependo le indicazioni vincolanti che emergono dalla lettura coordinata dei punti di motivazione sopra riportati , questa Corte di Appello ha quindi dato mandato al c.t.u. di rideterminare le somme accertate nel giudizio di primo grado siccome indebitamente trattenute dall' sui compensi erogati al personale medico , previo ribaltamento su Pt_3 tali crediti dell'Irap commisurata alla quota dei compensi a quello spettanti (75%) dei maggiori proventi derivanti dall'attività intramuraria e con detrazione dalla predetta quota di riparto degli oneri contributivi a carico dei lavoratori.
Si è in tal modo inteso dare applicazione ai su enunciati atti di indirizzo nel senso che, Org mentre l'onere fiscale dell' , pur gravando contabilmente e fiscalmente sulla struttura sanitaria, doveva addossarsi proporzionalmente alle quote di rispettiva pertinenza dei maggiori introiti (25% a carico dell' e 75% a carico dei lavoratori) quanto all'onere Pt_3 contributivo il principio ricavabile dall'art. 2115 comma 3° c.c. in ragione del quale è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza e che non è possibile che le parti intervengano su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere CP_ all' i contributi assicurativi , non poteva consentirsi una distribuzione dell'onere previdenziale inosservante della disposizione imperativa sicchè, fermo restando l'obbligo direttamente gravante sul datore di lavoro di versare la contribuzione previdenziale ed assicurativa anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro (artt. 2115 comma 2° c.c.) non poteva essere consentito al lavoratore di locupletarsi dell' importo corrispondente alla quota dei contributi (8,85% Cpdel e 0,35% Fondo credito) sullo stesso gravante. Le considerazioni che precedono hanno dettato la scelta della Corte di non dare corso alla Contr richiesta dell' , reiterata anche in sede di discussione, di detrarre dagli importi CP_1 riconosciuti a credito anche la quota contributiva (23,80% Cpdel e 1,92% gravante sull'ente . All'esito del ricalcolo operato dal c.t.u. gli importi a credito dei dirigenti medici sono stati rideterminanti nelle minori misure che seguono:
€ 19.292,14 a € 16.139,69 a;
€ 16.139,69 a CP_10 Controparte_1 CP_2
€ 16.139,69 a € 16.139,69 a;
€ 4.808,62 a
[...] CP_8 Controparte_9
; € 8.050,31 a;
€ 8.050,31 a;
€ Controparte_4 Controparte_6 Controparte_3
8.050,31 a;
€ 8.050,31 a;
€ 1.878,85 a Controparte_7 Controparte_5 [...]
. CP_11
Dal momento che nelle more l' ha provveduto a liquidare i maggiori importi a suo CP_12 tempo quantificati dalla sentenza di primo grado , si è generato un controcredito a favore Contr dell' pari alla differenza netta tra quanto riconosciuto dalla sentenza del tribunale di Palermo e quanto accertato dalla odierna c.t.u.. Del che va pronunciata condanna nei confronti dei lavoratori in uno agli interssi legali Contr decorrenti dalla data di notificazione della domanda di rimborso formulata dall' in seno al ricorso per riassunzione fino al soddisfo. Opportunamente - e di ciò va fatta emenda rispetto alle somme riportate erroneamente in dispositivo nella sola sorte capitale – vi sarà la necessità di ragguagliare gli importi Contr spettanti ai medici ai valori accertati alla data della liquidazione effettuata dall' ( novembre 2014) con il conseguente incremento sui sopra quantificati crediti della quota di interessi legali che il c.t.u. ha peraltro determinato fino allo stesso mese di novembre 2014. Alla riforma della sentenza di primo grado nei sensi sopra precisati, segue la regolamentazione delle spese processuali delle spese processuali le quali, tenuto conto dell'esito globale della controversia, possono essere compensate in misura di 1/3 relativamente a tutti i gradi del giudizio mentre la restante parte liquidata come in Contr dispositivo va posta a carico dell' soccombente. CP_1 Con limitato riferimento alla posizione degli appellati e sussistono CP_11 tuttavia giusti motivi, stante la non costituzione risultante nel giudizio di cassazione CP_1 CP_1 ( ) e nel giudizio di rinvio (lo stesso ed il per disporre relativamente CP_11 ai predetti gradi e distintamente per ciascuno dei due appellati la integrale compensazione. Andranno poste definitivamente a carico dell' i costi delle cc.tt.u.u CP_12 espletate nell'arco dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte , decidendo quale giudice di rinvio, in riforma della sentenza n. 2406/2014 emessa dal Tribunale di Palermo in data 23 ottobre 2014, dichiara che gli appellati avevano diritto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall' n.6 sul Pt_3 compenso incentivante per le prestazioni aggiuntive intra-murarie in misura pari a:
- € 19.292,14 a favore di CP_10
- € 16.139,69 a favore di;
Controparte_1
- € 16.139,69 a favore di Controparte_2
- € 16.139,69 a favore di CP_8
- € 16.139,69 a favore di;
Controparte_9
- € 4.808,62 a favore di;
Controparte_4
- € 8.050,31 a favore di;
Controparte_6
- € 8.050,31 a favore di;
Controparte_3
- € 8.050,31 a favore di;
Controparte_7
- € 8.050,31 a favore di;
Controparte_5
- € 1.878,85 a favore di . Controparte_11
Condanna per l'effetto gli appellati sopra indicati a restituire all' gli CP_12 CP_12 importi netti risultanti dalla differenza tra quanto liquidato loro dall' di in CP_12 CP_12 esecuzione della sentenza di primo grado e le somme sopra indicate, oltre interessi legali dalla data della domanda di rimborso formulata dall' fino al soddisfo. CP_12
Compensa in misura di un terzo le spese del giudizio di primo grado e del giudizio di appello e condanna l' di al pagamento in favore di tutte le odierne parti CP_12 CP_12 appellate della restante parte che liquida, rispettivamente, in complessivi € 5.000,00 per il giudizio di primo grado ed € 3.000,00 per il giudizio di appello.
Compensa in misura di un terzo le spese del giudizio di cassazione e condanna l' di CP_12
al pagamento della restante parte in favore di , CP_12 Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, , e che Controparte_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_11 liquida in complessivi € 6.000,00. Compensa in misura di un terzo le spese del giudizio di rinvio e condanna l' CP_12
al pagamento della restante parte in favore di ,
[...] Controparte_1 CP_2
, , , ,
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, e che liquida in complessivi € Controparte_7 CP_8 Controparte_9
4.000,00. Compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione nei confronti di
[...]
e le spese del giudizio di rinvio nei confronti dello stesso e di CP_10 CP_10
. Controparte_11
Pone definitivamente a carico dell' le spese delle cc.tt.uu. espletate nel Controparte_12 giudizio di primo grado e nel giudizio di rinvio. Palermo 23 maggio 2024
Il Presidente est.
Michele De Maria