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Articolo 4 della Legge 6 marzo 2006, n. 125
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Legge 6 marzo 2006, n. 125
Articolo 4 della Legge 6 marzo 2006, n. 125
Versione
30 marzo 2006
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 30 marzo 2006
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