Ordinanza collegiale 13 gennaio 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 20/12/2025, n. 1470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1470 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01470/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01400/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1400 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Bacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, 97;
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia e Raffaele Tedone, con domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- del diritto al beneficio economico contemplato all'art. 6- bis del decreto-legge n. 387 del 1987, come convertito, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita (TFS), mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei n. 6 scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’INPS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. EN EV e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente, appartenente alla forze di polizia (Polizia di Stato), già cessato dal servizio, a seguito di maturato pensionamento, con ricorso depositato come previsto in rito, deduceva l’errato calcolo del TFS liquidato, per omesso riconoscimento dei n. 6 scatti contributivi, in virtù dell’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, con il quale sono riconosciuti n. 6 aumenti periodici, in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ex art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
2.- Si costituiva l’intimato INPS, il quale depositava documenti e resisteva; segnatamente, l’Istituto ribadiva che la maggiorazione non competesse, in caso di dimissioni volontarie e/o che non potesse riguardare il calcolo del TFS (trattamento di fine servizio), ma la sola misura della pensione.
3.- Alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, il difensore dell’INPS chiedeva un rinvio; il ricorso veniva introitato in decisione.
4.- Il ricorso è fondato.
In via preliminare, va ricordato che, nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 73, co. 1-bis, c.p.a. “ […] Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza […] ”. Ad avviso del Collegio non sussistono i margini per un simile rinvio.
Sul merito dell’impugnativa, pacifico tra le parti è che non siano stati conteggiati i n. 6 opinati scatti aggiuntivi alla base pensionabile, ex art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165.
In diritto, parte ricorrente lamenta, nella sostanza, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, dell’art. 6- bis decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, dell’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, per le forze di polizia del “comparto civile”, e dell’art. 1911 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, per le forze di polizia del “comparto militare”, nonché l’eccesso di potere per illogicità e arbitrarietà degli atti emanati.
Invero la sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231, ha chiarito che i n. 6 scatti stipendiali, nella determinazione del TFS, competa a tutto il personale delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, quando la cessazione dal servizio sia avvenuta per il raggiungimento del limite di età, per permanente inabilità al servizio, per decesso e, a domanda, qualora al momento della stessa siano stati compiuti i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile.
La spettanza del calcolo degli ulteriori scatti si ricava dall’attenta ricostruzione e disamina delle fonti normative, lette in combinazione sistematica.
Nel caso di specie, va precisato che il d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, reca, claris verbis , una disciplina di “[…] armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego ”. Ciò sulla base dell’art. 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell’art. 1, commi 97, lett. g) , e 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Orbene, l’art. 4 (Maggiorazione della base pensionabile) , comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 dispone: “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3 ”.
Dunque, i n. 6 scatti in discussione, nella legislazione attualmente vigente, come sopra richiamata, sono: a) quelli citati dall’art. 32, comma 9- bis , della legge 19 maggio 1986, n. 224, ovverosia concernenti tutti gli ufficiali delle forze armate cessati dal servizio a far data dal 1° gennaio 1985; b) quelli di cui all'art. 1, comma 15- bis , del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ossia quelli ulteriormente estesi ai sotto-ufficiali di tutte le forze armate, che siano però cessati dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti.
Tuttavia, v’è da rammentare che l’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ha esteso il beneficio in questione anche al personale della Polizia di Stato e delle forze di polizia equiparato. Più specificamente, esso, nel testo sostituito dall'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, dispone: “ 1. Al personale della Polizia di Stato […], che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile […]” .
L’art. 1911 ( Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio ), comma 3, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell'ordinamento militare”) ha poi precisato: “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”. Vanno ricompresi sia i militari dell’arma dei Carabinieri (art. 155 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante “ Codice dell'ordinamento militare ”) sia quelli della Guardia di finanza (art. 1, co. 2, legge 23 aprile 1959, n. 189; art. 1 d.lgs. 19 marzo 2001, n. 68).
La disciplina nel complesso esaminata attribuisce, in base ai requisiti previsti e alle condizioni sancite, il diritto ad una maggiorazione della base pensionabile definita, ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, quale misura compensativa per il peculiare servizio prestato dal personale considerato dall’art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165. Quest’ultima disciplina normativa reca invero disposizioni di “armonizzazione” del regime previdenziale e del trattamento di fine servizio del personale delle forze armate e delle forze di polizia ed equiparato, nell’esercizio di una consentibile discrezionalità del legislatore, in materia di diritti patrimoniali e di quiescenza, in ragione della gravosità e peculiarità del lavoro svolto dal predetto personale del pubblico impiego.
Precisa il difensore del ricorrente che l'inclusione della maggiorazione dei n. 6 scatti stipendiali (art. 4 d.lgs. n. 16 del 1997), a base del calcolo del TFS “ […] al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ” (art. 6- bis decreto-legge n. 387 del 1987, come convertito), costituisce la fattispecie che riguarda il proprio assistito.
Non hanno pregio le difese dell’Istituto, in quanto effettuano una parziale lettura delle norme citate; infatti, l’art. 6- bis decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nel statuire l’attribuzione dei n. 6 statti de quibus , è molto chiaro nel riferirlo “ […] ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante […] ”, così come l’art. 1911 ( Attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio ), comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha precisato: “ Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
L’ambito di operatività abbraccia pure il personale che cessi dal servizio a domanda, in quanto ciò è stato previsto dall’art. 21 legge 7 agosto 1990, n. 232, che contempla appunto “ anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile […] ”.
Le ulteriori, sopra citate norme, che si richiamano tra loro a vicenda e in via incrociata, confermano l’interpretazione fornita dal Collegio.
Né ha pregio l’argomento che l’INPS tenta di trarre dall’art. 6- bis , comma 2, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Esso, dopo aver previsto che “ Le disposizioni […] si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile ”; aggiunge che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ”. Da ciò l’Istituto desume una qualche forma di preclusione al riconoscimento del diritto.
Ma, al contrario, la disposizione appena riportata può solo significare che, qualora i benefici siano domandati in ritardo, rispetto al loro maturare, scaturiranno in ritardo; e, in effetti, nessuna decadenza espressa da siffatto diritto soggettivo è comminata da alcuna disposizione normativa, né potrebbe ragionevolmente esserlo. In materia di diritti patrimoniali dei pubblici impiegati, non può operare alcuna decadenza, se non nel senso che l’eventuale ritardo di proposizione della domanda, per l’attribuzione di un diritto, da presentarsi, alla stregua della disciplina in concreto, entro un dato termine, non può che determinare che la sua istruttoria amministrativa, per averne riconoscimento (con i tempi necessari), varrà per l’anno seguente a quello della domanda presentata in ritardo, ma non può aversi, per ciò solo, alcuna decadenza definitiva, perché non v’è comminatoria espressa di alcuna decadenza o di prescrizione breve.
Nel senso della riconoscibilità dell’anelata maggiorazione oramai è la giurisprudenza prevalente ( ex multis : T.A.R. Puglia, sez. III, 4 ottobre 2024, n. 1044; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 25 luglio 2024, n. 274; T.A.R. Puglia, sez. III, 23 luglio 2024, n. 894; T.A.R. Puglia, sez. III, 19 luglio 2024, n. 882; T.A.R. Puglia, sez. II, 4 ottobre 2023, n. 1184; T.A.R. Puglia, sez. II, 4 ottobre 2023, n. 1182; Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2985; Cons. St., sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; T.A.R. Milano, sez. IV, 13 maggio 2021 n. 1184; T.A.R. Friuli Venezia-Giulia, sez. I, 13 aprile 2021, n. 124; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 1° luglio 2021, n. 114; T.A.R. Campania, sez. VI, 12 novembre 2021, n. 7221, T.A.R. Sicilia, sez. Catania, sez. III, 20 dicembre 2021, n. 3844; T.A.R. Valle d'Aosta, 16 febbraio 2022, n. 14; T.A.R. Lazio, sez. III- quater , 2 marzo 2022, n. 2445; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, sez. I, 14 aprile 2022, n. 83).
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il provvedimento INPS impugnato va annullato nei limiti dell’interesse e sono accertate le differenze spettanti, nella misura in cui non risulti liquidato il beneficio di cui all’art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165, in base ai requisiti e alle condizioni di legge, essendone accertata la spettanza, oltre ai domandati interessi, nei limiti previsti dall’art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, dall'art. 22, comma 36, legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall’art. 45, comma 6, legge 23 dicembre 1998, n. 448 (T.A.R. Lazio, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 183).
Ciò, nell’esercizio della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nel pubblico impiego a regime pubblicistico (art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; art. 133, comma 1, lett. i) , del codice del processo amministrativo).
6.- Le spese del giudizio vanno comunque compensate per la peculiarità delle questioni poste, tenuto conto dei diversi orientamenti succedutisi in materia, definitisi in senso favorevole alla tesi del ricorrente solo in epoca successiva alla proposizione del ricorso, come peraltro osservato dal ricorrente nell’ultima memoria depositata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto azionato nei sensi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI LA, Presidente
EN EV, Primo Referendario, Estensore
EN Mennoia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN EV | VI LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.