Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2420/2024
TRIBUNALE DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
Il G.D. dott.ssa Concetta Serino,
nel procedimento cautelare ex art. 703 c.p.c. iscritto al r.g. n. 2420/2024,
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'Avv. Maria Letizia Bortone e dall'Avv. Katia Truglio ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in Fondi via San Bartolomeo n. 43,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in Controparte_1 C.F._2 allegato alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Paolo Centola ed elettivamente dom.to presso il suo studio in Latina, Via Custoza n. 3,
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 04.03.2025, con termine per note conclusionali ha emesso la seguente
ORDINANZA
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 703 c.p.c., depositato in data 07.06.2024, Parte_1
asserendo di essere proprietaria e posseditrice del bene immobile sito in Fondi, Viale
Vittorio Emanuele III n. 21, e precisamente: a) dell'appartamento al primo piano di circa 100 mq, con annessa soffitta al terzo piano di circa 40 mq, censito in Catasto Fabbricati del Comune di
Fondi al Foglio 22, p.lla 397, sub 33, cat. A/3, classe 2^, vani 7,5, b) della corte esclusiva di mq 72 ca, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Fondi al Foglio 22, p.lla 397 sub. 41, piano T., cat.
C/6.
Adduceva che sin dal proprio acquisto, aveva avuto accesso alla corte esclusiva (fg. 22, p.lla 397 sub 41), sia mediante l'utilizzo del cancello sito su Via Vico II Cesare Battisti, sia mediante l'attraversamento dell'area cortilizia di proprietà comune che, dipartendosi dal cancello sito su Viale
Vittorio Emanuele III n. 15, giungeva sino ai due cancelli interni delimitanti l'area di proprietà della sig.ra e dei sigg.ri e e di aver sempre liberamente transitato, Pt_1 Parte_2 Pt_1 CP_2
Lamentava che, nel mese di gennaio del 2024, esattamente in data 11/01/2024, , Controparte_1
proprietario del bene immobile sito in Fondi, Viale Vittorio Emanuele III n. 15, ovvero del locale commerciale (concesso in locazione ad un'attività di ristorazione), avente il proprio accesso nell'area cortilizia comune innanzi evidenziata, sull'assunto di essere proprietario esclusivo di tale corte, senza alcun preavviso ed in modo del tutto arbitrario, aveva sostituito il lucchetto della catena apposta al cancello sito in Viale Vittorio Emanuele III n. 15, montandone uno nuovo ed omettendo di consegnarle copia della relativa chiave, impedendo in tal modo l'esercizio del compossesso da sempre esercitato sull'area cortilizia in oggetto da parte della stessa.
Concludeva chiedendo: “Voglia ordinare a l'immediata reintegra di Controparte_1 [...]
nel pieno compossesso, per sé ed i suoi aventi causa, dell'area cortilizia che, Pt_1
dipartendosi dal cancello sito in Fondi, Viale Vittorio Emanuele III n. 15 giunge sino ai due cancelli dai quali si accede all'area di proprietà esclusiva della stessa, meglio descritta nella narrativa del presente atto, mediante la consegna alla Ricorrente di copia delle chiavi del lucchetto apposto, unitamente alla catena, a chiusura del cancello sito su Viale Vittorio Emanuele III n. 15.”.
Il resistente, regolarmente evocato in giudizio, si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l'insussistenza del dedotto spoglio, nonché la decadenza dell'azione di reintegrazione per essere la sostituzione del lucchetto del cancello intervenuta a maggio 2023 e non a gennaio 2024 e l'inesistenza di un compossesso in capo alla ricorrente dell'area cortilizia.
Precisava che la sostituzione delle chiavi del lucchetto del cancello sito su Viale Vittorio Emanuele
III, 15, in data 12.05.2023, era avvenuta ad opera di , sua affittuaria dal Persona_1
01/05/2022 e titolare del locale pizzeria Plug che affacciava sull'area cortilizia in contesa.
Precisava che la signora procedeva a sostituire le chiavi del lucchetto del cancello in data _1
12.05.2023, in seguito alla scoperta del transitare clandestino della ricorrente nell'area cortilizia ed alla riconducibilità a quest'ultima del danneggiamento di tavolini e sedie della pizzeria, e pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale: “in via preliminare e pregiudiziale respingere il ricorso per rentegrazione nel possesso per intervenuta decadenza dall'azione in quanto proprosta dalla ricorrente dopo un anno dal presunto spoglio. Nel merito, respingere la domanda di reitegrazione in quanto totalmente infondata e priva dei presupposti di legge e priva di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto” .
All'udienza del 16.07.2024 comparivano le parti le quali venivano sentite dal Giudice designato e, terminata l'istruttoria tramite acquisizione documentale e escussione dei sommari informatori dalle sesse indicati, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava con termine di giorni trenta per note.
Ciò premesso, il vittorioso esperimento dell'azione di spoglio presuppone il ricorrere di tre condizioni, il possesso anteriore, lo spoglio con relativo elemento soggettivo sia in ordine all'animus che all'individuazione del suo autore materiale o morale, l'esercizio entro l'anno dal sofferto spoglio.
Occorre, quindi, verificare, in concreto, essendo oggetto di contestazione e in relazione al principio della ragione più liquida, se la situazione di fatto lamentata dal ricorrente risponda a tutti i requisiti richiesti per il positivo esito dell'azione intrapresa.
Sul punto va detto che la prospettazione dei fatti di cui all'atto introduttivo individua il resistente quale responsabile materiale del dedotto spoglio, essendo individuato quale soggetto che avrebbe sostituito le chiavi del cancello.
Deve, tuttavia, rilevarsi che la riconducibilità al resistente della condotta contestata, configurante l'asserito spoglio, non risulta provata all'esito dell'istruttoria.
Quest'ultimo, infatti, in sede di costituzione ha contestato di essere stato l'esecutore materiale o morale dello spoglio e ha dedotto e confermato all'udienza di comparizione di non aver mai sostituito le chiavi del cancello, essendo autore materiale del dedotto spoglio l'affittuaria e non avendo in alcun modo partecipato alla condotta contestata.
Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha agito nei confronti del allegando che CP_1
sarebbe stato lui a cambiare il lucchetto del cancello che affaccia sulla Piazza Vittorio Emanuele III,
15.
Ha, poi, nel proseguo del giudizio, individuato lo stesso come autore morale per essere consapevole e per trarre un vantaggio dalla situazione posta in essere dall'autore materiale, ovvero il su Per_2
mandato di avendo approvato gli atti da questi perpetrati. _1
La parte deduce che l'approvazione da parte del è facilmente accertabile e riconoscibile in CP_1
ragione anche della condotta processuale da questi tenuta, a nulla rilevando che egli si dichiari estraneo al fatto materiale dello spoglio.
Tali asserzioni non sono, tuttavia, condivisibili, in quanto la difesa della parte e la richiesta di rigetto della domanda non possono essere interpretati come adesione o approvazione alla condotta di spoglio da altri perpetrata, visto che la parte ha in primo luogo contestato il suo difetto di legittimazione e, in secondo luogo, eccepito in via preliminare e nel merito la sua inammissibilità e infondatezza. L'interesse a resistere in giudizio deriva dalla sua evocazione e dall'esercizio del diritto di difesa anche in ordine alle spese processuali, per cui non può in alcun modo interpretarsi come condotta di acquiescenza.
Si tenga conto che l'area oggetto di causa viene utilizzata esclusivamente dalla IG.ra _1
(titolare del ristorante pizzeria PLUG BISTROT), in virtù del contratto di locazione
[...]
commerciale del 7.1.2022.
A ciò si aggiunga pure che è stata la IG.ra (e non il IG. a contestare (anche per _1 CP_1 il tramite del suo personale dipendente) alla IG.ra l'illegittimo attraversamento di detta area Pt_1
cortilizia e che fu proprio la IG.ra – dopo essersi accorta del passaggio Persona_1
clandestino della IG.ra (avvenuto ad Aprile 2023) – a diffidare formalmente (in data Pt_1
4.5.2023) la IG.ra “a non voler più transitare nell'area cortilizia concessa in locazione dal Pt_1
IG. alla Plug Bistrot, nonchè a voler risarcire i danni subiti…” (all. 2 fascicolo parte CP_1
opposta).
D'altronde la stessa ricorrente, interrogata sul punto alla prima udienza di comparizione, riferisce che gli sarebbe stato riferito dal che era stato lui ad aver cambiato le chiavi e che non era CP_1 stato l'affittuario dell'immobile, ma non precisa le circostanze di luogo e di tempo in cui sarebbe accaduto ciò.
Nel ricorso, invece, nulla precisa indicandolo come autore materiale della sostituzione della serratura del cancello, senza null'altro allegare o dedurre sul punto, se non la data i n cui avveniva, ma non precisando come era venuta a conoscenza di tale condotta.
Il resistente, invece, nella compara contestava la circostanza e alla prima udienza dichiarava: “Del cambio delle chiavi non ho mai ricevuto richiesta di autorizzazione né preventivo avviso, mi è stato solo comunicato dagli affittuari che mi hanno dato la copia nuova di esse, anzi preciso che
l'inquilino mi ha riferito quanto sopra ma non so di preciso come sono andate le cose”.
Quanto alla restante attività istruttoria, invece, il sommario informatore , escusso Testimone_1 all'udienza del 22.10.2024, dichiarava: “Da un certo momento l'architetto mi disse che non riusciva ad accedere al cancello, ma non so quale dei due cancelli. Io una mattina vidi il CP_1 che stava davanti al cancello sulla piazza con un signore con una catena e poi l'architetto disse che non riusciva più ad entrare”.
Tale versione dei fatti, tuttavia, non è neppure mai stata allegata dalla ricorrente né in sede di atto introduttivo né in sede di escussione alla prima udienza. La stessa, infatti, non ha allegato o riferito di aver saputo del dedotto spoglio dal sommario informatore innanzi indicato.
Il sommario infornatore , sentito alla medesima udienza, poi, dichiarava: “le chiavi Persona_3
del cancello sulla piazza le abbiamo avute sempre io e la mia compagna e la prima volta che cambiai le chiavi le diedi al , poi a gennaio 2024, quando ho cambiato la catena con CP_1 lucchetto, non le ho date più a nessuno. L'architetto qualche volta l'ho vista passare dal cancello di cui alle foto 4, del fascicolo di parte ricorrente, ove parcheggia l'auto.”.
Riferiva, poi, di aver cambiato un'altra volta la catena con il lucchetto a gennaio 2024 per non fare più entrare l'architetto perché aveva spostato dei tavolini.
La sommaria informatrice dichiarava: “Le chiavi le hanno e , Persona_4 _1 Per_3 dipendente e compagno di . Io non le ho, il l'ho visto ogni tanto al ristorante o in Pt_3 CP_1
giro per Fondi, so che non ha le chiavi del cancello perché a gennaio 2024 è stata cambiata da
la serratura e so che non hanno dato le chiavi neppure al proprietario (il quale prima le Per_3 aveva), in quanto si era arrabbiata con perché a settembre l'architetto doveva _1 Per_3
fare dei lavori e diede le chiavi agli operai (che conosceva) e si arrabbiò perché Per_3 _1
poi non le restituirono, così entrambi decisero di cambiare le chiavi, anzi lo decise e _1
chiese ad di procedere materialmente al cambio del lucchetto. Non mi risulta aver mai visto Per_3
la ricorrente passare dal cancello in oggetto (sulla piazza) utilizzando chiavi ma so che fino a maggio 2023 le aveva perché so che passava da lì. Questo mi è stato riferito da e _1
. Tes_2 invece, riferiva: “A gennaio 2024 so che è stato cambiato il lucchetto, non so Parte_4
da chi. Un operaio che lavorava per , , disse che aveva visto il in tarda Pt_1 Tes_1 CP_1 mattinata cambiare il lucchetto con un'altra persona.”
Trattasi, quindi, di testimonianza de relato.
Il sommario informatore di parte resistente , escussa alla medesima udienza del Persona_5
Udienza del 19/11/2024, dichiarava: “Non ho mai visto il usare il cancello. Lo vedo CP_1
spesso in piazza, ma non so se ha una moto. Le chiavi del cancello le ha la signora e vedo _1
che apre sempre lei con le chiavi. A maggio 2023 ricordo che stavo sulla piazza (perché mi avevano scaricato i costumi e li stavo portando dentro) e ho visto che stava cambiando le _1
chiavi, anzi lo stava facendo il suo compagno, che è un suo dipendente. Qualche settimana prima avevo visto dei tavolini per terra e ho dedotto che stessero cambiano le chiavi perché c'era stato qualche vandalo.”.
All'udienza del 04/02/2025 il sommario informatore di parte ricorrente , riferiva che Testimone_3 la ricorrente gli aveva detto che l'11 gennaio 2024 il cancello non si apriva e che era stato cambiato il lucchetto dicendogli che era stato il e di averlo più di una volta aprire e chiudere il CP_1 cancello sulla piazza, l'ultima volta a fine gennaio o inizi febbraio 2024.
Il sommario informatore escusso alla medesima udienza dichiarava: “So che sono Testimone_4
state cambiate le chiavi al cancello perché un giorno ho sentito litigare e per la _1 Per_3 questione delle chiavi perché avevano visto qualcuno che aveva buttato delle sedie nel vialetto e credo che fosse l'architetto che oggi vedo in udienza. So che non voleva più passasse _1
nessuno e invece ancora non aveva cambiato le chiavi per non far passare nessuno. So che Per_3
lui lo ha fatto poi. Il signore che vedo in aula è il proprietario del locale. Penso che il lucchetto lo ha cambiato . Non so se il ha le chiavi del cancello”. Per_3 CP_1
All'udienza del 04/03/2025 il sommario informatore di parte ricorrente riferiva Parte_5
che ad un certo punto a gennaio 2024 le aveva detto che il aveva cambiato il Pt_1 CP_1
lucchetto senza dargli le chiavi, ma di non averlo mai visto che lo faceva, ma di aver visto colo che apriva il cancello e entrava con le chiavi.
Tanto detto, quindi, all'esito dell'istruttoria non risulta provato che l'autore morale o materiale del fatto lesivo sia il resistente.
Nessuno, infatti, dei sommari informatori ha avuto cognizione diretta del cambio di serratura che avrebbe determinato l'impedimento al passaggio della ricorrente per cui è causa né risulta un'allegazione sul punto chiara e precisa.
A fronte di tale quadro deve invece dirsi che altri sommari infornatori confermano la versione di parte resistente circa l'individuazione della tramite il come autore morale e _1 Per_6
materiale dello spoglio.
Né, d'altronde, la circostanza che il sia nel possesso delle chiavi sostituite significa che vi CP_1
sia stata adesione alla condotta altrui (o almeno essa non risulta provata) né la circostanza dell'utilizzo del passaggio significa che lo stesso si sia profittato o avvantaggiato del dedotto spoglio.
Il resistente, infatti, non ha né può avere alcuna modificazione al suo esercizio del passaggio nell'area oggetto di contesa per effetto del cambio della serratura e delle chiavi e dell'impedimento dell'accesso alla resistente, in quanto avrebbe e ha comunque continuato a usufruirne perché le chiavi sono state allo stesso consegnate, come pacificamente ammesso all'udienza in cui è stato sentito.
Non sussiste, infatti, alcun effetto di vantaggio in suo favore per effetto del fatto che sia stato impedito il compossesso della ricorrente sull'area, potendo continuare ad usufruirne.
Né il semplice fatto di essere venuto a conoscenza del cambio delle chiavi o di frequentare la zona o i luoghi può essere interpretata, in assenza di prova di altri elementi, come adesione alla condotta dell'affittuaria.
Un soggetto può essere considerato autore morale dello spoglio, infatti, se non ne sia il mandante né lo abbia autorizzato, quando abbia tratto vantaggio dall'illecito possessorio altrui, cioè sia stato consapevole di giovarsi della situazione posta in essere dallo spogliatore. E, ancora, deve considerarsi autore morale dello spoglio non solo colui che lo abbia commissionato ovvero autorizzato, ma anche colui che ex post abbia utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio, sostituendo il proprio possesso a quello dello spogliato, facendo propri gli effetti della lesione possessoria e traendone un vantaggio, senza che rilevi la mera adesione morale all'azione altrui (Cass. n. 96 del 1984).
Ne deriva che non vi è prova che il ha assunto il ruolo di autore morale quale utilizzatore CP_1
ex post a proprio vantaggio il risultato dello spoglio né può per il solo fatto che sia rimasto inerte attribuirsi alcun significato ulteriore, non costituendo la condotta di uso del bene da sola come atto di adesione o di approvazione o di utilizzazione dei vantaggi conseguiti alla lesione possessoria.
Il ricorso va, dunque, rigettato.
Le spese vanno poste a carico di parte ricorrente, vista la soccombenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 669 bis e ss. e 703 c.p.c.,
- rigetta il ricorso proposto,
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore del resistente, che liquida in € Parte_1
3.000,00, oltre a iva, spese generali e c.p.a.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Latina, 04.04.2025
Il G.D.
Dott.ssa Concetta Serino