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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
FA PA a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 27.09.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA C.
Nella causa di primo grado iscritta al n.6166 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Urbani, giusta delega Parte_1
in atti – OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Lauro, giusta Controparte_1
delega in atti – OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.12.2019 la sig.ra notificava al sig. Controparte_1 Pt_1
atto di precetto per la somma complessiva di € 26.535,48 in forza
[...]
della sentenza del 10.01.2019 emessa dalla Corte d'Appello di Roma.
Il sig. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. presso il Parte_1
Tribunale di Tivoli deducendo: a) l'erroneità dei criteri di calcolo;
2) la liberatoria resa dalla creditrice nell'ambito del processo penale instauratosi nei confronti del marito per omessa corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento;
3) la mancata indicazione della somma di Euro
27.604,40, già percepita nell'ambito del separato procedimento di pignoramento presso terzi attivato sull'abitazione di proprietà dell'opponente sita in LO Sabina, Loc. Cascanelle e concessa a terzi in locazione.
Tanto premesso, insisteva per la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto, previa sospensione del titolo, con vittoria di spese.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la creditrice affermando: “MOTIVI IN FATTO E DIRITTO La creditrice opposta, nell'atto di precetto notificato all'ex convivente, ha detratto le somme che le risultano essere state corrisposte nel corso degli anni, pari ad euro 47.050,00, cosi come indicato nell'atto. La differenza dovuta, alla data del mese di novembre 2019, è quella indicata. Se controparte ritiene inesatti gli importi, dovrà documentalmente dimostrare gli ulteriori pagamenti, poiché l'onere probatorio, sul punto, spetta al debitore e non certamente al creditore, che non può offrire o documentare una prova negativa. Notiamo che l'opponente nulla ha prodotto in merito. Relativamente alla cessione del credito del canone di locazione, probabilmente controparte si riferisce ad una precedente esecuzione, definitasi con l'allegata ordinanza di assegnazione 31 ottobre 2012 del Tribunale di Tivoli. Anche esaminando tale documento, vi é la prova che il debito si riferisce ad altro pregresso periodo storico, cosi come la sentenza di assoluzione depositata dall'opponente, che concerne episodi risalenti agli anni 2010 — 2014, fuori dal perimetro degli importi precettati. Solo per completezza di esposizione, si fa presente che, successivamente, è stato condannato dal Parte_1
Tribunale di Tivoli, con sentenza parzialmente confermata dalla Corte di
Appello di Roma, impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, con udienza fissata per lo scorso 3 dicembre 2019 e della quale non ne conosciamo l'esito
(si allegano le due sentenze). Ciò, per quanto possa interessare al Tribunale,
è sintomatico comunque di una condotta inadempiente posta in essere dal debitore il quale, per quanto riferito dalla opposta, sin dal 2018 versa, saltuariamente e mai puntualmente, la minore somma di euro 150,00 mensili, a suo piacimento. Il contratto di locazione dell'immobile di
LO (doc. 3 produzione avversaria), nulla prova rispetto al merito del giudizio, se non la capacità reddituale dell'opponente di poter far fronte alla propria obbligazione. Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale Ill.mo rigettare
l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze ed onorari”.
All'udienza dell'08.07.2020 l'avv. parte opponente depositava sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di Cassazione del 11 maggio 2020, pubblicata il di assoluzione del signor rispetto al reato di mancata Pt_1
corresponsione degli alimenti oggetto del precetto opposto, sottolineando che la Corte aveva rilevato tra l'altro che la signora aveva CP_1
sottoscritto una attestazione, depositata nel secondo grado di giudizio, nella quale dichiarava di aver ricevuto dal signor tutte le mensilità dovute. Pt_1
Ammesso il deposito della sentenza n. 14404 del 11.5.2020, in quanto successiva alla data della citazione e ritenuto necessario stimolare il contraddittorio delle parti su tale documento sopravvenuto, la causa veniva rinviata all'udienza del 14 ottobre 2020 con termine per note e documenti e repliche. Depositati in giudizio memorie ex art. 183 c.p.c. solo ad opera dell'attore sig. , la causa veniva rinviata all'udienza del Parte_1
09/11/2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori e decisione sulla sospensione del titolo. In tale sede il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
All'esito, con ordinanza resa in data 13.02.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per l'escussione testimoniale della sig.ra
[...]
, citata dall'opponente. CP_2
Pertanto, completata l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.09.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione appare fondata.
Esiste un errore aritmetico quanto all'indicazione dell'importo di Euro
73.000,00 anziché euro 72.500,00 nel calcolo delle mensilità dovute nel periodo novembre 2007 – novembre 2019 (500 x 145 mensilità = 72.500)
Va poi dato atto della deposizione resa dalla testimone , Controparte_2
la quale in relazione al cap. 1 della memoria istruttoria di parte opponente, ha confermato di avere versato alla sig.ra le somme che avrebbe CP_1
dovuto corrispondere al quale proprietario dell'immobile sito in Pt_1
LO Sabina, Loc. Cascanelle, condotto in locazione dalla medesima testimone: “è vero quanto mi si legge;
ero titolare di un contratto di locazione, e queste somme rappresentano il corrispettivo della locazione;
preciso che sono stata chiamata dal Tribunale e il giudice ha assegnato le somme che dovevo a alla sig.ra , sul cap. 2 “Confermo e Pt_1 CP_1
riconosco la mia firma in calce al doc. 1 (memoria 183 co. 6 c.p.c. n. 2) che mi viene esibito”; la somma versata ammonta a complessivi Euro 24.604,40
(v. dichiarazione a firma della testimone in data 03.09.2017).
Non possono invece computarsi a deconto dall'atto di precetto, le somme percepite nel periodo che va dal 01.14.2014 al 26.06.2015 in quanto riconosciute quali acconti percepiti dalla e versati direttamente dal CP_1
debitore (laddove nel suddetto atto di precetto non si è invece fatto alcun cenno ai versamenti eseguiti per il tramite del PPT).
In conclusione, detraendo l'importo di Euro 500,00 e di Euro 24.604,40, dal totale intimato nell'atto di precetto (Euro 25.950), si ottiene che l'importo effettivamente dovuto dal alla data di notifica del precetto era pari a Pt_1
Euro 845,60 (25.950 – 25.104,40).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Accerta e dichiara che alla data di notifica dell'atto di precetto,
l'importo effettivamente dovuto dal Sig. alla Sig.ra Parte_1
era pari a Euro 845,60; Controparte_1
3) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 2.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
FA PA a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi in data 27.09.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA C.
Nella causa di primo grado iscritta al n.6166 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia Urbani, giusta delega Parte_1
in atti – OPPONENTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Lauro, giusta Controparte_1
delega in atti – OPPOSTA
OGGETTO : OPPOSIZIONE A PRECETTO
CONCLUSIONI : Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 09.12.2019 la sig.ra notificava al sig. Controparte_1 Pt_1
atto di precetto per la somma complessiva di € 26.535,48 in forza
[...]
della sentenza del 10.01.2019 emessa dalla Corte d'Appello di Roma.
Il sig. proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. presso il Parte_1
Tribunale di Tivoli deducendo: a) l'erroneità dei criteri di calcolo;
2) la liberatoria resa dalla creditrice nell'ambito del processo penale instauratosi nei confronti del marito per omessa corresponsione delle somme dovute a titolo di mantenimento;
3) la mancata indicazione della somma di Euro
27.604,40, già percepita nell'ambito del separato procedimento di pignoramento presso terzi attivato sull'abitazione di proprietà dell'opponente sita in LO Sabina, Loc. Cascanelle e concessa a terzi in locazione.
Tanto premesso, insisteva per la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto, previa sospensione del titolo, con vittoria di spese.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la creditrice affermando: “MOTIVI IN FATTO E DIRITTO La creditrice opposta, nell'atto di precetto notificato all'ex convivente, ha detratto le somme che le risultano essere state corrisposte nel corso degli anni, pari ad euro 47.050,00, cosi come indicato nell'atto. La differenza dovuta, alla data del mese di novembre 2019, è quella indicata. Se controparte ritiene inesatti gli importi, dovrà documentalmente dimostrare gli ulteriori pagamenti, poiché l'onere probatorio, sul punto, spetta al debitore e non certamente al creditore, che non può offrire o documentare una prova negativa. Notiamo che l'opponente nulla ha prodotto in merito. Relativamente alla cessione del credito del canone di locazione, probabilmente controparte si riferisce ad una precedente esecuzione, definitasi con l'allegata ordinanza di assegnazione 31 ottobre 2012 del Tribunale di Tivoli. Anche esaminando tale documento, vi é la prova che il debito si riferisce ad altro pregresso periodo storico, cosi come la sentenza di assoluzione depositata dall'opponente, che concerne episodi risalenti agli anni 2010 — 2014, fuori dal perimetro degli importi precettati. Solo per completezza di esposizione, si fa presente che, successivamente, è stato condannato dal Parte_1
Tribunale di Tivoli, con sentenza parzialmente confermata dalla Corte di
Appello di Roma, impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione, con udienza fissata per lo scorso 3 dicembre 2019 e della quale non ne conosciamo l'esito
(si allegano le due sentenze). Ciò, per quanto possa interessare al Tribunale,
è sintomatico comunque di una condotta inadempiente posta in essere dal debitore il quale, per quanto riferito dalla opposta, sin dal 2018 versa, saltuariamente e mai puntualmente, la minore somma di euro 150,00 mensili, a suo piacimento. Il contratto di locazione dell'immobile di
LO (doc. 3 produzione avversaria), nulla prova rispetto al merito del giudizio, se non la capacità reddituale dell'opponente di poter far fronte alla propria obbligazione. Per le ragioni sopra sinteticamente esposte, si rassegnano le seguenti CONCLUSIONI Piaccia al Tribunale Ill.mo rigettare
l'opposizione, poiché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, rimborso forfettario, competenze ed onorari”.
All'udienza dell'08.07.2020 l'avv. parte opponente depositava sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di Cassazione del 11 maggio 2020, pubblicata il di assoluzione del signor rispetto al reato di mancata Pt_1
corresponsione degli alimenti oggetto del precetto opposto, sottolineando che la Corte aveva rilevato tra l'altro che la signora aveva CP_1
sottoscritto una attestazione, depositata nel secondo grado di giudizio, nella quale dichiarava di aver ricevuto dal signor tutte le mensilità dovute. Pt_1
Ammesso il deposito della sentenza n. 14404 del 11.5.2020, in quanto successiva alla data della citazione e ritenuto necessario stimolare il contraddittorio delle parti su tale documento sopravvenuto, la causa veniva rinviata all'udienza del 14 ottobre 2020 con termine per note e documenti e repliche. Depositati in giudizio memorie ex art. 183 c.p.c. solo ad opera dell'attore sig. , la causa veniva rinviata all'udienza del Parte_1
09/11/2022 per l'ammissione dei mezzi istruttori e decisione sulla sospensione del titolo. In tale sede il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
All'esito, con ordinanza resa in data 13.02.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio per l'escussione testimoniale della sig.ra
[...]
, citata dall'opponente. CP_2
Pertanto, completata l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 27.09.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione appare fondata.
Esiste un errore aritmetico quanto all'indicazione dell'importo di Euro
73.000,00 anziché euro 72.500,00 nel calcolo delle mensilità dovute nel periodo novembre 2007 – novembre 2019 (500 x 145 mensilità = 72.500)
Va poi dato atto della deposizione resa dalla testimone , Controparte_2
la quale in relazione al cap. 1 della memoria istruttoria di parte opponente, ha confermato di avere versato alla sig.ra le somme che avrebbe CP_1
dovuto corrispondere al quale proprietario dell'immobile sito in Pt_1
LO Sabina, Loc. Cascanelle, condotto in locazione dalla medesima testimone: “è vero quanto mi si legge;
ero titolare di un contratto di locazione, e queste somme rappresentano il corrispettivo della locazione;
preciso che sono stata chiamata dal Tribunale e il giudice ha assegnato le somme che dovevo a alla sig.ra , sul cap. 2 “Confermo e Pt_1 CP_1
riconosco la mia firma in calce al doc. 1 (memoria 183 co. 6 c.p.c. n. 2) che mi viene esibito”; la somma versata ammonta a complessivi Euro 24.604,40
(v. dichiarazione a firma della testimone in data 03.09.2017).
Non possono invece computarsi a deconto dall'atto di precetto, le somme percepite nel periodo che va dal 01.14.2014 al 26.06.2015 in quanto riconosciute quali acconti percepiti dalla e versati direttamente dal CP_1
debitore (laddove nel suddetto atto di precetto non si è invece fatto alcun cenno ai versamenti eseguiti per il tramite del PPT).
In conclusione, detraendo l'importo di Euro 500,00 e di Euro 24.604,40, dal totale intimato nell'atto di precetto (Euro 25.950), si ottiene che l'importo effettivamente dovuto dal alla data di notifica del precetto era pari a Pt_1
Euro 845,60 (25.950 – 25.104,40).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Accerta e dichiara che alla data di notifica dell'atto di precetto,
l'importo effettivamente dovuto dal Sig. alla Sig.ra Parte_1
era pari a Euro 845,60; Controparte_1
3) Condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 2.500,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Tivoli, 10.11.2025
Il Giudice O.P.