Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/04/2026, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01877/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1877 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Consorzio Siciliano di Riabilitazione Scarl, San Martino Società Cooperativa Sociale, Fondazione Sant’Angela Merici, Amica Società Cooperativa Sociale, Associazione Maior Onlus, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco Marcellino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Duca degli Abruzzi 30-B;
contro
l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Antonia De Domenico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- di ognuna delle note amministrative PEC dell’Unità Operativa di Medicina Riabilitativa dell’ASP di Siracusa del 30 Agosto 2024 aventi ad oggetto “Contrattualizzazione centri ex art. 26 per gli anni 2024-2026” con le quali ai ricorrenti è stato inviato lo schema di contratto “per la obbligatoria doppia sottoscrizione da parte del legale rappresentante del centro contrattualizzato (in calce all’atto e l’altra dopo le clausole vessatorie), si trasmette la copia digitale del contratto in questione approvato recentemente con atto deliberativo”;
- dell’atto deliberativo del direttore generale dell’ASP di Siracusa n° 270 del 17 Agosto 2024 avente ad oggetto “Contrattualizzazione Associazione Maior di Siracusa, per la gestione delle attività di assistenza riabilitative ex art. 26 della legge 23/12/1978 n° 833 s.m.i. Triennio 2024-2026” e suoi allegati;
- dell’atto deliberativo del direttore generale dell’ASP di Siracusa n° 271 del 17 Agosto 2024 avente ad oggetto “Contrattualizzazione Società Cooperativa AMICA (SR), per la gestione delle attività di assistenza riabilitative ex art. 26 della legge 23/12/1978 n° 833 s.m.i. Triennio 2024-2026” e suoi allegati;
- dell’atto deliberativo del direttore generale dell’ASP di Siracusa n° 263 del 17 Agosto 2024 avente ad oggetto “Contrattualizzazione Fondazione Sant’Angela Merici di Siracusa, per la gestione delle attività di assistenza riabilitative ex art. 26 della legge 23/12/1978 n° 833 s.m.i. Triennio 2024-2026” e suoi allegati;
- dell’atto deliberativo del direttore generale dell’ASP di Siracusa n° 262 del 17 Agosto 2024 avente ad oggetto “Contrattualizzazione Società Cooperativa San Martino di Siracusa, per la gestione delle attività di assistenza riabilitative ex art. 26 della legge 23/12/1978 n° 833 s.m.i. Triennio 2024-2026” e suoi allegati;
- dell’atto deliberativo del direttore generale dell’ASP di Siracusa n° 269 del 17 Agosto 2024 avente ad oggetto “Contrattualizzazione Consorzio Siciliano di Riabilitazione (C.S.R.), per la gestione delle attività di assistenza riabilitative ex art. 26 della legge 23/12/1978 n° 833 s.m.i. Triennio 2024-2026” e suoi allegati;
- per l’annullamento di ogni altro atto, provvedimento o comportamento antecedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale a tutto quanto sopra, ancorché afferenti a fatti ed atti non conosciuti ma rilevanti per la tutela dei diritti ed interessi dei ricorrenti.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti depositato il 5 novembre 2024 :
per l’annullamento
- di ognuna delle note amministrative PEC dell’ASP di Siracusa, Unità Operativa di Medicina Riabilitativa del 10 Ottobre 2024 aventi ad oggetto “Trasmissione convenzione 2024-2026” e dell’allegato schema di contratto inviato;
- per l’annullamento di ogni altro atto, provvedimento o comportamento antecedente e/o successivo, comunque presupposto connesso e/o consequenziale a tutto quanto sopra, ancorché afferenti a fatti ed atti non conosciuti ma rilevanti per la tutela dei diritti ed interessi dei ricorrenti;
nonché per
• l’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa dell’ASP di Siracusa nell’aver trasmesso la U.O.C. Medicina Riabilitativa la PEC del 10 Ottobre 2024, con il suo contenuto ed allegati, senza richiamare ed allegare lo specifico e presupposto atto deliberativo del direttore generale e, quindi, in vigenza ancora dei precedenti atti deliberativi (n° 270, 271, 263, 262 e 269 del 17 Agosto 2024) e senza che alcuno di essi sia stato, a conoscenza dei ricorrenti, revocato o modificato e, pertanto, senza legittimazione dell’U.O.C. al compimento delle modifiche che sono state definite nel testo contrattuale;
• il mancato esercizio dell’attività amministrativa dell’ASP di Siracusa, Direzione Generale, della revoca, sospensione e nuova emanazione, o della modifica delle delibere n° 270, 271, 263, 262 e 269 del 17 Agosto 2024, al fine di deliberare e legittimare eventuali modifiche al testo contrattuale, tra le quali la modifica di cui all’art. 2 del testo convenzionale inviato dall’U.O.C. Medicina Riabilitativa con la PEC del 10 Ottobre 2024 e, pertanto, rimanendo gli atti deliberativi del 17 Agosto 2024 gli unici che definiscono e approvano il testo contrattuale da trasmettere ai singoli centri di riabilitazione siracusani.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ASP di Siracusa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2026 il dott. IE AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con atto depositato il 23 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato non sussistere più interesse al giudizio, atteso che nelle more del giudizio l’Assessorato Regionale della Salute con D.A. 8 ottobre 2025, n. 1061 (in GURS n. 45/25) ha aggiornato i valori tariffari per i Centri di riabilitazione e con D.A. 25 novembre 2025, n. 1300 (in GURS n. 51/25) ha aumentato l’aggregato di spesa regionale del settore, chiedendo quindi la declaratoria di sopravvenuta carenza d’interesse alla prosecuzione del giudizio con compensazione delle spese;
- con atto depositato il 21 aprile 2026, l’ASP ha aderito alla predetta istanza depositata da parte ricorrente;
- all’udienza pubblica del 23 aprile 2026 le difese delle parti hanno confermato le loro conclusioni;
Ritenuto che, sull’accordo delle parti, i ricorsi debbano essere dichiarati improcedibili, con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
SE LE, Presidente
IE AT, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| IE AT | SE LE |
IL SEGRETARIO