Articolo 324 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 314Articolo 325
Versione
6 maggio 1952
Art. 324.
(Domanda per il rilascio dell'atto di nazionalita')


Per ottenere l'atto di nazionalita' il proprietario della nave deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione, il quale la trasmette alla competente direzione marittima, corredandola dei documenti di cui all'articolo 315, nonche' del certificato della potenza dell'apparato motore da rilasciarsi dall'ufficio competente a norma delle leggi speciali e della quietanza di pagamento della tassa per il rilascio dell'atto di nazionalita'.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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