CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 06/02/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 36/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 26.07.2024 al n. 36/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 26.07.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lorenzo Sisti (C.F. ) del Foro di Milano ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Milano (MI), via Lampugnano 107, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(Cod. Fisc. e P. Iva ) in persona del Legale Rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata dagli avv.ti Massimo Lupi (C.F.: ) e Massimo C.F._3
Compagnino (C.F.: , entrambi del Foro di Milano ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Milano (MI), via T. Salvini n. 10, giusta mandato telematico in atti
APPELLATA
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art.409, n.3 c.p.c.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
1 Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale Accertare che è il recesso del signor è giustificato da Parte_1 circostanze attribuibili alla preponente, per i motivi di cui sopra.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 dell'importo di € 126.283,38, o nella diversa – anche maggiore - somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo di residuo indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c., o - in subordine - condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento dell'importo di € 32.073,61 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela e di € 9.592,77, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità meritocratica, per i motivi di cui sopra.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
€ 42.289,56, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di provvigioni sul c.d.
per il periodo 2018 / giugno 2020, nonché a quelle del periodo luglio / CP_2 novembre 2020, nella misura accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile,
e alla loro incidenza sulle indennità di cessazione del rapporto, nella misura così come accertata in corso di causa, per i motivi di cui sopra.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP_1 del danno per mancate provvigioni e incidenza sulle indennità di cessazione del rapporto, nella misura così come accertata in corso di causa, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra.
Accertare l'essenzialità dell'errore ex art. 1429 c.c. cui è incorso il ricorrente nell'accettazione della modifica contrattuale del gennaio 2020 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della modifica stessa per i motivi di cui sopra e, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della modifica di cui al doc. 30, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1427 e 1439 c.c., per i motivi di cui sopra, e quindi condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'importo di € 60.000,00 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di differenze su provvigioni e premi per l'anno 2020
e/o a titolo di risarcimento del danno, per i motivi di cui sopra.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4
D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo. Si reiterano – se ritenute opportune – le istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure.
DI PARTE APPELLATA:
2 In via incidentale: Riformare la sentenza n. 16/2024 del Tribunale di Trento – Sezione
Lavoro in merito al rigetto dell'eccezione di parcellizzazione del credito e, per l'effetto dichiarare inammissibili le domande per la violazione del divieto di parcellazione delle domande qui svolte che avrebbero dovuto essere formulate unitamente a quelle attinenti il pagamento del preavviso.
In via principale: Rigettare integralmente, per tutti i motivi in fatto e in diritto sviluppati nella narrativa che precede, il ricorso in appello avversario e tutte le domande in esso contenute e per l'effetto confermare la sentenza n. 16/2024 del 30 gennaio 20224 che ha rigettato le domande proposte dal dott. ei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 dichiarare che nulla è dovuto all'appellante.
In subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse e di riforma della sentenza di primo grado, ridurre le statuizioni di condanna secondo giustizia ed equità per i motivi meglio specificati nel corpo della memoria difensiva.
In via istruttoria: omissis.
Con vittoria di spese.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al tribunale di Trento, sezione Lavoro, proponendo: CP_1
-domanda volta ad accertare che il suo recesso dal contatto di agenzia è giustificato da circostanze che ritiene debbano essere attribuite alla società convenuta;
-e quindi in via principale, domanda di condanna della società convenuta al CP_1 pagamento dell'importo di € 126.283,38, a titolo di residuo indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ.;
-in via subordinata, domanda di condanna della convenuta al pagamento di importi a vario titolo, anche per provvigioni e al risarcimento del danno per mancate provvigioni;
-domanda volta ad accertate l'essenzialità dell'errore ex art. 1429 cod. civ., nel quale i è incorso il ricorrente nell'accettazione della modifica contrattuale del gennaio 2020, di cui al doc. 30 fasc. ric., e, per l'effetto, domanda volta dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della modifica , ai sensi del combinato disposto ex artt. 1427 e 1439 cod.civ., nonché, di conseguenza domanda di condanna della società convenuta al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, dell'importo di € 60.000,00, a titolo di differenze su provvigioni e premi per l'anno 2020 e/o a titolo di risarcimento del danno;
-domanda di condanna della convenuta al pagamento delle maggiorazioni per rivalutazione e interessi.
Esponeva il ricorrente:
3 -di aver stipulato con la società qui convenuta un contratto di agenzia a tempo CP_1 indeterminato (doc. 2 fasc. ric.), a decorrere dal 3.9.2012, avente a oggetto la promozione – presso le farmacie con sede nella zona assegnata all'agente e indicata nell'allegato sub B (All.
Area di competenza sub doc. 4 fasc. ric.), ), vale a dire in undici microaree in provincia di
Trento e in due microaree in provincia di Bolzano – della conclusione di contratti di vendita dei prodotti farmaceutici commercializzati dalla preponente di cui all'allegato sub A (All.
Prodotti sub doc. 3 fasc. ric.), verso la corresponsione dei compensi provvigionali indicati nell'allegato sub C (All. Compensi sub doc. 6 fasc. ric.);
-di aver comunicato, con pec del 15.10.2020, alla società proponente il recesso dal contratto
“per circostanze imputabili alla proponente” medesima (doc. 52 fasc. ric.).
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda e svolgeva domanda riconvenzionale, formulando eccezione preliminare di inammissibilità delle domande attoree per violazione del divieto di parcelizzazione delle domande stesse.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale:
-rigettava l'eccezione di violazione del divieto di parcelizzazione formulata da CP_1
-rigettava tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate e non provate, assorbite tutte le domande di condanna in via principale o subordinata in quanto assorbite dal rigetto di quella preliminare di accertamento di un recesso dell'agente siccome a suo dire giustificato da circostanze attribuibili alla preponente. appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma. Parte_1
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale quanto all'eccezione rigettata di cui sopra.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
APPELLO MONEGHINI Pt_1
L'appello potrebbe essere dichiarato sic et simpliciter inammissibile, visto che non è
4 articolato in argomenti, non vengono citati i passaggi motivazionali impugnati e la esposizione è alquanto affastellata e disorganizzata, quantomeno nelle prime pagine fino a pg. 12.
Ad ogni modo la Corte cercherà di intuire il senso di queste prime pagine dell'atto di appello.
A)Sembra invero che l'appellante si dolga della interpretazione fornita dal tribunale dell'art. 1751 CC laddove, per l'ipotesi di recesso dell'agente ( come avvenuto in questo caso), occorre approfondire la verifica alle “circostanze attribuibili al preponente” le quali non sarebbero soltanto “i comportamenti strettamente qualificabili come inadempimento” ma anche solo quelli che “ abbiano però turbato la relazione contrattuale”.
Invero si legge che “nella loro ampiezza le circostanze attribuibili al preponente non sono da ritenersi limitate alle sole cause giuridiche….quanto piuttosto in una nozione più ampia che implichi una diversa valutazione da parte del giudice anche prescindendo da ipotesi di inadempimento in senso stretto, valorizzando per contro le motivazioni connesse all'interruzione della collaborazione in base a tutte le circostanze di diritto e di fatto rilevanti…”.
Interpretazione che sarebbe l'unica conforme alla direttiva europea 86/653 e che troverebbe un supporto nella stessa formulazione dell'art. 1751 CC laddove questo richiama il concetto di inadempimento solo per il recesso del preponente.
Orbene, ritiene la Corte che quanto illustrato dall'appellante non possa assolutamente esser condiviso.
Quello che viene definito “turbamento della relazione contrattuale” è un concetto metagiuridico ed evanescente che “richiama un parametro del tutto indeterminato e dal contenuto sfuggente ( che quindi ingenera il rischio di valutazioni del tutto arbitrarie e insindacabili)” ( pg. 14 sentenza primo grado) e sembra esser in qualche modo assimilabile ad una discriminazione tipica però del rapporto di lavoro subordinato.
Tra l'altro non sfugge una certa contraddizione nella esposizione di questi concetti in quanto, laddove si propugna la valorizzazione “di tutte le circostanze di diritto” significa appunto chiedere un verifica di quelle che poco prima vengono individuate, con l'intenzione di escluderle, come “cause giuridiche”; è poi evidente che, per procedere alla individuazione di queste ultime, il presupposto necessario debba essere la preventiva verifica delle circostanze di fatto.
Quindi in linea generale le “circostanze” da verificare altro non sono che i fatti, ovverosia i comportamenti posti in essere dalle parti di un rapporto contrattuale, dai quali derivi una soluzione ancorata a norme predisposte dall'ordinamento, ben definite nella loro portata.
Il fatto che la norma in oggetto utilizzi il termine “inadempimento” solo per una delle due
5 ipotesi di recesso muove proprio da quel presupposto eurocomunitario tanto auspicato dall'appellante ovverosia la protezione dell'agente commerciale.
Infatti, per il caso del recesso del preponente questi deve sempre corrispondere una indennità, come regola generale a tutela dell'agente, che può trovare un limite esclusivamente in fatti di inadempimento dell'agente che siano così gravi ( quindi non tutti) da impedire la prosecuzione del rapporto;
per il caso di recesso dell'agente la regola generale
è, al contrario, che a costui non spetta mai alcuna indennità, salvo l'ipotesi in cui vi sia una situazione addebitabile al preponente che impedisca – analogamente alla prima ipotesi – una ragionevole prosecuzione del rapporto, introducendo un presupposto assimilabile a quello di cui agli artt. 1453 e 1455 CC in tema di inadempimento dei contratti in generale.
Non va del resto trascurato - né parte appellante vi dedica alcun cenno – che del “fatto imputabile al preponente” parla anche l'art. 10 Accordo economico collettivo 30.07.2014 afferente ai rapporti di agenzia e rappresentanza.
B) Preliminarmente si ritiene opportuno ricordare che, secondo la SC nella parte motiva della propria pronuncia 8295/2012, per quel che riguarda la risoluzione del rapporto, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, si è, fra l'altro, precisato che:
1) al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto per fatto imputabile al preponente o all'agente può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa previsto per il lavoro subordinato, pur nella diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica, e il relativo giudizio costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da adeguata
e logica motivazione (vedi, per tutte, da ultimo: Cass. 7 febbraio 2011, n. 3869; Cass. 14 giugno 2008, n. 14771; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3595; Cass. 12 gennaio 2006, n. 422); Ne consegue che - a parte il profilo della incontestata tardività della comunicazione dell'agente, eventualmente rilevante ai fini dell'indennità di mancato preavviso a suo carico - non può negarsi il diritto all'indennità di cessazione del rapporto, cui, in base all'art. 1751 cod. civ. (le cui disposizioni sono inderogabili a svantaggio dell'agente, ai sensi dello stesso articolo, comma 6), l'agente ha diritto anche quando recede dal contratto per circostanze che, pur non configurando un giusta causa, sono comunque "attribuibili al preponente" (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21445; Cass. 27 gennaio 1988, n. 716).
Ed altresì In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell'art. 1749 cod. civ., ……
è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l'art. 2119 cod. civ., con il consequenziale diritto dell'agente
6 recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 cod. civ. in caso di cessazione del rapporto: cass. 21445/2007.
A questo punto la disamina – da condursi tenendo presenti anche questi principi, come correttamente già fatto dal primo giudice - deve essere incentrata su queste “circostanze”, ovverosia fatti, o comportamenti che dir si voglia, come analizzate singolarmente in sentenza alle lettere da a) a k), che è proprio la suddivisione che venne adottata nel ricorso ed anche ora recepita nell'appello da pg. 12 a pg. 27.
Per il vero la motivazione potrebbe fermarsi qui.
Infatti non è stata impugnata tutta la motivazione da pg. 9 a pg. 11 concernente il mancato adempimento dell'onere della prova in linea generale da parte del ricorrente.
In particolare sono quindi definitivi i rilievi in virtù dei quali il tribunale ha ritenuto che l'integrazione del ricorso mediante documenti non può supplire alle carenze allegatorie del ricorso, laddove si legge : le carenze allegatorie in ordine alle circostanze idonee a dimostrare la sussistenza dei fatti primari…..determinano l'infondatezza nel merito della domanda proposta stante il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, degli oneri probatori a suo carico. L'onere di allegazione dei fatti primari e di quelli secondari impone al ricorrente di illustrarli in modo che siano immediatamente comprensibili al giudice, quale presupposto indispensabile affinchè egli sia posto in grado – sulla base della sola lettura degli atti introduttivi e quindi senza dover consultare i documenti prodotti, il che finirebbe per costituire un'opera di inammissibile supplenza dai risultati imprevedibili per le parti – di definire il thema decidendum ( ossia gli elementi di fatto-cd fatti primari e di diritto costitutivi dei diritti azionati) e di individuare il thema probandum ( ossia le circostanze – cd. Fatti secondari dedotti in mera funzione probatoria, idonee a dimostrare quegli elementi di fatto costitutivi).( pg.
9-11 sentenza).
Queste carenze permangono nell'appello.
Ad ogni buon conto, per completezza, si procede ad una sintetica disamina, all'esito della quale si dovrà trarre la stessa conclusione di cui alla sentenza impugnata, ovverosia che si tratta di circostanze, fatti, comportamenti in alcun modo attribuibili al preponente.
Come si illustrerà sinteticamente, tutte le asserzioni difensive soffrono della ritenuta genericità, cioè della assenza di obiettivi e documentati riscontri. E sovente vi è il richiamo a “circostanze” ritenute “pacifiche”, “accertate” o “incontestate” che non vengono in alcun modo chiarite cioè connesse con la narrativa che precede.
a)calo provvigioni e premi.
A fronte di una motivazione che ha fornito spiegazione, sulla base dell'AEG e delle mail in atti, che non si poteva trattare che di un modesto calo di provvigioni, rientrante nella tollerabilità di un rapporto di agenzia, anche per l'assenza di contrarie manifestazioni di
7 volontà da parte dell'agente pur consentite dalle norme di riferimento ( 5 pagine di motivazione solo per questo argomento;
art. 2 comma 3 e 6 AEC;
raffronto da eseguire con l'anno precedente;
inidoneità del mero conteggio di cui al doc.37; inesistenza di garanzie reddituali nelle mail del preponente 28.12.19; e ulteriori riscontri), l'appellante si limita in un paio di pagine caratterizzate da asserzioni generiche: “vertiginoso, documentale e incontestato calo del fatturato”(pg. 13), senza indicare i documenti di riferimento e i punti difensivi di controparte da cui risulterebbe l'assenza di contestazione ( si rammenta che in Co sentenza sono riportate testualmente ( pg. 19 e 21) le difese della che certo non palesano alcuna adesione alle pretese attoree);”la preponente ometteva ogni replica alle richieste dell'agente (peraltro documentali)” (pg.14), mancando anche qui qualsiasi richiamo sia alle Co
“richieste”, sia ai documenti di riferimento;
“ ( consapevole dell'eccedenza della variazione) domandava all'agente la sottoscrizione per accettazione;
tale circostanza avvalora ( senza dubbio) il calo di fatturato riconnesso alla modifica stessa” (pg. 14): il senso sibillino di tutto il periodo impedisce ogni considerazione giuridicamente apprezzabile.
Null'altro viene detto, soprattutto nessun documento contabile ufficiale o reddituale fu prodotto per dimostrare questo vistoso calo di fatturato, in modo da ritenere soddisfatto quel minimo di onere probatorio che avrebbe potuto indurre il giudicante ad effettuare un approfondimento contabile. E non una parola viene spesa per censurare l'assorbente rilievo contenuto in sentenza, relativo alla assenza di una comunicazione dell'agente entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta ( comma 6 art. 2 AEC) - tra l'altro liberamente sottoscritta non essendo stata dedotta o proposta nessuna domanda di annullamento per errore incolpevole
- per ottenere come conseguenza normativamente prevista il recesso del preponente ( con tutte le favorevoli conseguenze di legge).
b)separazione listino etico da listino OTC.
La domanda è stata rigettata per genericità e mancanza delle necessarie spiegazioni per cui si sarebbe verificato un inadempimento del preponente, in quanto, si legge in sentenza, il ricorrente non ha spiegato in che cosa consistesse il “listino etico”, il “listino otc”, quando sia avvenuta la divisione tra questi due listini, quale sia stato il contenuto delle “richieste verbali”: queste omissioni non sono chiarite neppure con l'appello.
Si è poi ritenuta attendibile, in quanto non contestata dal ricorrente, la spiegazione fornita dalla convenuta e cioè che la riduzione dei prodotti oggetto dell'attività di promozione affidata al ricorrente sia stata da ricondursi alle variazioni di prodotti disciplinata dall'AEC
( art. 2 comma 3 ); si è soggiunto che il ricorrente avrebbe avuto la facoltà, tuttavia non esercitata, di comunicare entro 30 giorni la non accettazione della variazione.
Pertanto laddove l'appellante afferma che l'esclusione del listino configura una circostanza
8 “capace di incidere negativamente sul rapporto” oltrechè restare ancora una volta nel generico perché non spiega su che cosa potesse concretamente incidere questa negatività - tra l'altro prospetta dallo stesso come mera ipotesi - omette di riconoscere che egli aveva la facoltà di non accettarla.
Sempre generica è l'affermazione secondo cui questa esclusione abbia avuto “innegabile e incontestato riflesso sulla promozione e sugli affari”, dato che - come già detto- nessuna circostanza a prova diretta è stata articolata.
c)cambio di politiche commerciali sui farmaci di classe C.
L'appellante da per presupposto, ma così non è, un accertamento della variazioni delle politiche commerciali e che ciò rappresenti un inadempimento di non scarsa importanza.
La difesa integra una censura inammissibile, priva di spiegazioni e di riferimenti di sorta da cui poter trarre la non scarsa importanza di un supposto inadempimento del preponente.
d)stop a servizi in farmacia.
Non è indicato dove la controparte abbia “ammesso” la circostanza, e quali siano i documenti di prova. Di talchè le poche righe dedicate al punto altro non sono che sterili asserzioni difensive.
e)minimo d'ordine.
Stessa sorte spetta a questa voce: indimostrato il vincolo “incontrovertibile” dei clienti ad acquisti maggiori ( quali acquisti, in quali date, quali clienti) e certo privo di giuridica valorizzazione qualcosa che debba essere “commercialmente ovvio”.
f) situazione dei prodotti c.d. mancanti.
La sentenza ha rilevato precise omissioni probatorie circa l'asserzione essere sempre “piu' pesante la presenza di molecole mancanti” in termini quantitativi e qualitativi;
circa i
“mancanti nazionali”, con quale frequenza il magazzino perdeva un mese di tempo CP_3 per i ricarichi, quali erano i tempi lunghi di riordino del carico, quando il ricorrente ha segnalato al preponente i farmaci mancanti in . Di tutte queste situazioni non vi è il CP_3 minimo cenno nel motivo, su di esse non una parola spende l'appellante al fine di smantellare le conclusioni del primo giudice e dimostrare – non solo affermare – la fondatezza delle proprie asserzioni con riscontri chiaramente rintracciabili e intelleggibili dall'organo giudicante.
Per cui l'unico riferimento al doc. 30 appare del tutto insufficiente, perché non viene chiarito il nesso tra il suo contenuto e le carenze probatorie sopra elencate.
g)prenotazioni consegnate in ritardo.
Considerazioni del tutto analoghe a quelle del paragrafo f) valgono anche per questo fatto.
Non può l'appellante limitarsi a dire che i rilievi del giudice “ non colgono nel segno”: in sentenza si è detto che le doglianze del ricorrente sono “incomprensibili” e che manca una
9 spiegazione , neppur qui fornita, circa il concetto “generare molecole”, circa il lancio “ da parte delle varie aziende genericiste formati da 28 cpr”; in ordine a quali e quante prenotazioni il ricorrente ha raccolto;
con quali ritardi la preponente abbia consegnato i farmaci.
h)progetto o progetto Farmacie Pro. CP_2
In sentenza , dopo aver rimarcato la genericità di alcune deduzioni del ricorrente, specie laddove facevano riferimento a non meglio precisati o provati “accordi” tra l'altro con Co soggetti diversi da , si interpreta l'affermazione del ricorso “veniva calcolata una percentuale di provvigione che veniva poi inserita sotto forma di “premio farmacie pro” nel calcolo dei compensi”, come una modalità concordata dalle parti anche per facta concludentia ( dato il richiamo alle mail 21.06.17 e 22.06.17 - doc.50 ric) “di compensare il ricorrente per l'attività di promozione afferente la vendita dei prodotti alle farmacie del
e del Progetto farmacie Pro le quali acquistavano prodotti da ” ( CP_2 CP_3 pg. 29 sentenza).
L'appellante, ripete il richiamo ad un “accordo” che, come in primo grado, rimane sconosciuto ( nei suoi soggetti, data, contenuto ecc.) e poi si spinge a lamentare dei ritardi ed esclusioni dei pagamenti del premio Pro, dicendo che vi è prova documentale, indicando i doc. 45, 50 e 51, ancora una volta senza connetterne il contenuto con le difese.
Il doc. 45 è una mail lunghissima riferita ad una pluralità di situazioni non oggetto di causa;
laddove vi è un passaggio dedicato alle farmacie Pro – senza però riferimento chiaro al solo dato temporale qui contestato, anno 2020 - si possono solo leggere delle generiche contestazioni, dalle quali si ricava che l'agente in quel momento disponeva certamente di dati contabili - che qui non ha prodotto - per poter ivi affermare “di fatto questo progetto erode di anno in anno il parco clienti e il fatturato nelle analisi dati”.
Il doc. 51 è una mail dd. 12.10.2020 con cui l'agente chiede chiarimenti sulle provvigioni di un solo trimestre, all'esito di una sua verifica “se guardo i numeri rispetto all'anno scorso” sul fatturato dell' anno precedente : quindi ancora una volta si menziona un dato contabile che in causa non è stato esibito e senza contare che ivi si dà atto della pandemia Covid 19 in corso ( i cui effetti pregiudizievoli generalizzati sull'economia sono noti).
Del doc. 50 si è già detto sopra, sono le mail da cui il tribunale ha dedotto un accordo tra le parti, per facta concludentia.
In questo caso quindi, se di “accordo” si deve parlare, si tratta dunque di un fatto di cui vi è riscontro in mail prodotte dallo stesso ricorrente cosichè, rimasto incensurato questo passaggio motivazionale, ogni altra considerazione resta assorbita.
Orbene: è l'agente a lamentare ritardi e congelamenti di pagamenti, quindi non può esser messo in dubbio il suo onere probatorio.
10 Egli afferma di non disporre dei dati di fatturato dai quali soltanto si potrebbe desumere il credito provvigionale maturato.
Ma il è un agente, non può non aver sotto mano i dati della sua attività, dei Parte_1
Co contratti stipulati , di conseguenza dei fatturati di ( che comunque sarebbe stato suo diritto chiedere, al piu' dimostrando che sue richieste rimasero insoddisfatte).
i)comunicazione di Convass.
Il fatto oggetto di questa contestazione dell'agente risiede nella assenza di linee guida per concedere sconti ai clienti per il periodo gennaio- novembre 2020.
All'esito delle prove testimoniali il tribunale ha ritenuto, e la Corte concorda, che non sia stata fornita la prova certa e chiara della esistenza di vere e proprie linee guida da parte di Co
( teste , quanto piuttosto di “alcune indicazioni” ( teste e soprattutto Tes_1 Tes_2
è emerso che la mancanza di linee guida in senso stretto non ha inciso sulla ordinaria attività di promozione, salvo segnalare la eventualità - che però andava dimostrata - che qualche cliente potrebbe non aver effettuato qualche ordine ( teste . Ragion per cui è stato Tes_2 ritenuta la inesistenza di prova di un pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività ordinaria dell'agente e che l'assenza di proposte di scontistica da parte del preponente rientra nella libera valutazione imprenditoriale di costui.
Data per pacifica quest'ultima asserzione di sentenza (“Nulla quaestio circa la libertà Co imprenditoriale di ” ( pg. 24 appello), l'appellante ritiene in poche righe - ancora una volta del tutto genericamente per assenza di riscontri individuabili e rintracciabili - che “è incontestata e accertata la circostanza dedotta da , e non si intuisce quale Parte_1 debba essere la “circostanza” visto che la narrazione che precede è solo il testo della sentenza che viene impugnato – così come accertati e incontestati soni i risvolti (negativi) che la Co scelta di rifletteva sul fatturato ( mancate vendite) e sul rapporto di agenzia”.
Si ribadisce ancora una volta che mancano documenti contabili relativi al fatturato nel corso degli anni di riferimento.
j) progetto Partner.
Dalla narrativa del ricorso in primo grado, riportata testualmente a pg. 33-34 della sentenza, Co risulta che la circostanza ritenuta rilevante dall'agente, siccome addebitabile a ( e non certo a ), debba esser riferita a quel cambio di capoarea avvenuto nel settembre CP_3
2020 il quale avrebbe deciso di far cessare proprio in quel momento l'accordo “Partner”. Il tribunale , dopo aver messo in evidenza che il capoarea era receduto a metà ottobre 2020, Co quindi si e no un mese dopo l'assunzione da parte di di questa decisione, e dopo aver affermato che si tratta dell'esercizio di un potere direttivo e organizzativo aziendale, ( sul che non vi è contestazione, pg. 25 appello) ha comunque ritenuto inaccoglibile la pretesa attorea trattandosi di “deduzioni troppo generiche” , carenza non colmabile in appello dal richiamo
11 ai documenti da 45 a 49 per omessa indicazione del nesso tra il loro contenuto e le difese svolte.
Ancora una volta si affermano “accertati e riscontrati”, senza indicare dove e come, “ i Co
“risvolti negativi che la scelta di rifletteva sul rapporto di agenzia”.
I documenti rispetto ai quali il tribunale ha contestato la carenza di nesso sono quindi richiamati ancora una vota con le stesse modalità “(doc.45/49)” e ancora una volta si rappresenta una non meglio definita “ circostanza incontestata e accertata” (pg. 25 appello).
k)mancanza di risposte.
E' un argomento generico che non richiede commenti : “mancanza di risposte alle numerose richieste di chiarimenti”.
La sentenza ha evidenziato, e nulla di contrario viene qui dimostrato, che i tredici documenti prodotti dal ricorrente dal doc. 61 al doc 73 sono inutili perché manca il nesso tra il loco contenuto e le difese.
Gli ulteriori capitoli dell'appello sulle indennità sono assorbiti dal rigetto che precede.
L'appello va rigettato-
Istanze istruttorie.
La richiesta è inammissibile per genericità e anche perché priva di illustrazione nella parte espositiva.
Sulle spese di primo grado.
Si tratta della parziale compensazione nella misura di un quinto con condanna dell'appellante al rimborso dei restanti quattro quinti.
Il hiede la compensazione asserendo di esser stato “costretto ad adire l'autorità Parte_1 giudiziaria “avendo la preponente negato i presupposti dell'indennità ex art. 1751 CC”.
Tale difesa non consente commenti giuridicamente apprezzabili.
L'art. 92 cpc, come riportato dallo stesso appellante, consente la compensazione delle spese
- peraltro senza dire se debba essere integrale o meno rientrando nella discrezionalità motivata del giudice - o in caso di soccombenza reciproca – e qui la reciprocità è stata solo parziale e minimale rispetto alla complessità delle domande del ricorrente – ovvero per assoluta novità delle questioni , e non è questo il caso.
Le domande sono state rigettate, quindi il ricorrente è soccombente su tutto il campo e si può giovare di una minima compensazione, cosiccome avviene in questo grado sulla medesima questione ( divieto di parcellizzazione della domanda, vedi infra).
APPELLO INCIDENTALE EG SPA.
12
Una preliminare annotazione. Co A pg. 71 della comparsa di risposta si legge al punto 7 che “ impugna la sentenza di primo grado anche in punto di condanna alle spese legali”.
In realtà è una svista, perché leggendo il testo si evince che il soggetto avrebbe dovuto essere indicato con il nome di e che in realtà si tratta di una replica al Parte_1 corrispondente motivo dell'appellante ( appunto il suo settimo motivo).
Unico motivo. sul divieto di parcellizzazione.
Il motivo va rigettato.
a)Esso è inammissibile e comunque infondato nel merito in quanto, da un lato, riproduce esattamente gli stessi argomenti di primo grado, come si desume agevolmente anche dal richiamo alle difese di cui alla memoria difensiva di primo grado;
dall'altro, trascrivendo solo la parte finale della motivazione, omette totalmente tutta la parte che la precede e la sorregge, ovvero che Appare evidente come parte convenuta – affermando che il rapporto di agenzia costituisce un rapporto obbligatorio – incorra nell'errore di confondere la nozione di rapporto obbligatorio (di cui alla disciplina ex artt. 1173 - 1320 cod.civ.) con quella di rapporto contrattuale che notoriamente consiste nell'insieme complessivo dei rapporti obbligatori scaturenti da un contratto (di cui alla disciplina generale ex art. 1321-
1469bis cod.civ.).
Si tratta di un rilievo di primaria importanza in quanto secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 16.2.2017, n. 4090; Cass. 8.8.2023, n.
24168; Cass. 9.9.2021, n. 24371; Cass. 24.5.2021, n. 14143;).
Orbene, si ribadisce, il fatto che l'appellante affermi di non condividere tale impostazione, limitandosi a ribadire quanto affermato in primo grado, invece che confutarne specificamente e con contrari argomenti di altrettanta valenza giuridica, non può condurre ad altra conseguenza che l'inaccoglibilità dell'appello.
b)A completamento si potrebbe anche soggiungere che, atteso l'esito del giudizio, ovverosia sia il rigetto dell'appello principale, l'appellato non vi abbia piu' alcun interesse.
SPESE DI CAUSA.
Si è già anticipato sopra.
Le spese si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stati integralmente rigettati l'appello principale e l'appello incidentale, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di
13 contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 36/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta sia l'appello principale di sia l'appello incidentale di Parte_1 CP_1 proposti avverso la sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.16/2024 (pubblicata in data 31.01.2024);
2)compensate nella misura di un quinto le spese del grado, condanna parte appellante a rifondere a parte appellata i restanti quattro quinti di dette spese del grado, liquidate – per l'intero - in € 3.500,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stati rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 16.01.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 26.07.2024 al n. 36/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 26.07.2024
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Lorenzo Sisti (C.F. ) del Foro di Milano ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio sito in Milano (MI), via Lampugnano 107, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(Cod. Fisc. e P. Iva ) in persona del Legale Rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata dagli avv.ti Massimo Lupi (C.F.: ) e Massimo C.F._3
Compagnino (C.F.: , entrambi del Foro di Milano ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Milano (MI), via T. Salvini n. 10, giusta mandato telematico in atti
APPELLATA
OGGETTO: Rapporto di agenzia e altri rapporti di collaborazione ex art.409, n.3 c.p.c.
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
1 Voglia la Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa, previa acquisizione del fascicolo di ufficio di primo grado, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale Accertare che è il recesso del signor è giustificato da Parte_1 circostanze attribuibili alla preponente, per i motivi di cui sopra.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 dell'importo di € 126.283,38, o nella diversa – anche maggiore - somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità, a titolo di residuo indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751
c.c., o - in subordine - condannare in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento dell'importo di € 32.073,61 o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità suppletiva di clientela e di € 9.592,77, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di indennità meritocratica, per i motivi di cui sopra.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
€ 42.289,56, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di provvigioni sul c.d.
per il periodo 2018 / giugno 2020, nonché a quelle del periodo luglio / CP_2 novembre 2020, nella misura accertata in corso di causa, anche a seguito di CTU contabile,
e alla loro incidenza sulle indennità di cessazione del rapporto, nella misura così come accertata in corso di causa, per i motivi di cui sopra.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento CP_1 del danno per mancate provvigioni e incidenza sulle indennità di cessazione del rapporto, nella misura così come accertata in corso di causa, anche secondo equità, per i motivi di cui sopra.
Accertare l'essenzialità dell'errore ex art. 1429 c.c. cui è incorso il ricorrente nell'accettazione della modifica contrattuale del gennaio 2020 e, per l'effetto, dichiarare la nullità della modifica stessa per i motivi di cui sopra e, in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della modifica di cui al doc. 30, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1427 e 1439 c.c., per i motivi di cui sopra, e quindi condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_1 favore del ricorrente dell'importo di € 60.000,00 – o nella diversa somma ritenuta di giustizia, anche secondo equità - a titolo di differenze su provvigioni e premi per l'anno 2020
e/o a titolo di risarcimento del danno, per i motivi di cui sopra.
Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_1 delle spese di lite del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Il tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art. 4
D.Lgs. 231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo. Si reiterano – se ritenute opportune – le istanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure.
DI PARTE APPELLATA:
2 In via incidentale: Riformare la sentenza n. 16/2024 del Tribunale di Trento – Sezione
Lavoro in merito al rigetto dell'eccezione di parcellizzazione del credito e, per l'effetto dichiarare inammissibili le domande per la violazione del divieto di parcellazione delle domande qui svolte che avrebbero dovuto essere formulate unitamente a quelle attinenti il pagamento del preavviso.
In via principale: Rigettare integralmente, per tutti i motivi in fatto e in diritto sviluppati nella narrativa che precede, il ricorso in appello avversario e tutte le domande in esso contenute e per l'effetto confermare la sentenza n. 16/2024 del 30 gennaio 20224 che ha rigettato le domande proposte dal dott. ei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 dichiarare che nulla è dovuto all'appellante.
In subordine: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avverse e di riforma della sentenza di primo grado, ridurre le statuizioni di condanna secondo giustizia ed equità per i motivi meglio specificati nel corpo della memoria difensiva.
In via istruttoria: omissis.
Con vittoria di spese.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato conveniva in giudizio innanzi Parte_1 al tribunale di Trento, sezione Lavoro, proponendo: CP_1
-domanda volta ad accertare che il suo recesso dal contatto di agenzia è giustificato da circostanze che ritiene debbano essere attribuite alla società convenuta;
-e quindi in via principale, domanda di condanna della società convenuta al CP_1 pagamento dell'importo di € 126.283,38, a titolo di residuo indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 cod.civ.;
-in via subordinata, domanda di condanna della convenuta al pagamento di importi a vario titolo, anche per provvigioni e al risarcimento del danno per mancate provvigioni;
-domanda volta ad accertate l'essenzialità dell'errore ex art. 1429 cod. civ., nel quale i è incorso il ricorrente nell'accettazione della modifica contrattuale del gennaio 2020, di cui al doc. 30 fasc. ric., e, per l'effetto, domanda volta dichiarare la nullità e/o l'annullabilità della modifica , ai sensi del combinato disposto ex artt. 1427 e 1439 cod.civ., nonché, di conseguenza domanda di condanna della società convenuta al pagamento, in CP_1 favore del ricorrente, dell'importo di € 60.000,00, a titolo di differenze su provvigioni e premi per l'anno 2020 e/o a titolo di risarcimento del danno;
-domanda di condanna della convenuta al pagamento delle maggiorazioni per rivalutazione e interessi.
Esponeva il ricorrente:
3 -di aver stipulato con la società qui convenuta un contratto di agenzia a tempo CP_1 indeterminato (doc. 2 fasc. ric.), a decorrere dal 3.9.2012, avente a oggetto la promozione – presso le farmacie con sede nella zona assegnata all'agente e indicata nell'allegato sub B (All.
Area di competenza sub doc. 4 fasc. ric.), ), vale a dire in undici microaree in provincia di
Trento e in due microaree in provincia di Bolzano – della conclusione di contratti di vendita dei prodotti farmaceutici commercializzati dalla preponente di cui all'allegato sub A (All.
Prodotti sub doc. 3 fasc. ric.), verso la corresponsione dei compensi provvigionali indicati nell'allegato sub C (All. Compensi sub doc. 6 fasc. ric.);
-di aver comunicato, con pec del 15.10.2020, alla società proponente il recesso dal contratto
“per circostanze imputabili alla proponente” medesima (doc. 52 fasc. ric.).
Si costituiva ritualmente parte convenuta, che insisteva per il rigetto della domanda e svolgeva domanda riconvenzionale, formulando eccezione preliminare di inammissibilità delle domande attoree per violazione del divieto di parcelizzazione delle domande stesse.
All'esito dell'istruttoria, solo documentale, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale:
-rigettava l'eccezione di violazione del divieto di parcelizzazione formulata da CP_1
-rigettava tutte le domande di parte ricorrente in quanto infondate e non provate, assorbite tutte le domande di condanna in via principale o subordinata in quanto assorbite dal rigetto di quella preliminare di accertamento di un recesso dell'agente siccome a suo dire giustificato da circostanze attribuibili alla preponente. appellava la detta sentenza al fine di ottenerne pronuncia di riforma. Parte_1
Si costituiva parte appellata che chiedeva il rigetto dell'impugnazione e proponeva a sua volta appello incidentale quanto all'eccezione rigettata di cui sopra.
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
APPELLO MONEGHINI Pt_1
L'appello potrebbe essere dichiarato sic et simpliciter inammissibile, visto che non è
4 articolato in argomenti, non vengono citati i passaggi motivazionali impugnati e la esposizione è alquanto affastellata e disorganizzata, quantomeno nelle prime pagine fino a pg. 12.
Ad ogni modo la Corte cercherà di intuire il senso di queste prime pagine dell'atto di appello.
A)Sembra invero che l'appellante si dolga della interpretazione fornita dal tribunale dell'art. 1751 CC laddove, per l'ipotesi di recesso dell'agente ( come avvenuto in questo caso), occorre approfondire la verifica alle “circostanze attribuibili al preponente” le quali non sarebbero soltanto “i comportamenti strettamente qualificabili come inadempimento” ma anche solo quelli che “ abbiano però turbato la relazione contrattuale”.
Invero si legge che “nella loro ampiezza le circostanze attribuibili al preponente non sono da ritenersi limitate alle sole cause giuridiche….quanto piuttosto in una nozione più ampia che implichi una diversa valutazione da parte del giudice anche prescindendo da ipotesi di inadempimento in senso stretto, valorizzando per contro le motivazioni connesse all'interruzione della collaborazione in base a tutte le circostanze di diritto e di fatto rilevanti…”.
Interpretazione che sarebbe l'unica conforme alla direttiva europea 86/653 e che troverebbe un supporto nella stessa formulazione dell'art. 1751 CC laddove questo richiama il concetto di inadempimento solo per il recesso del preponente.
Orbene, ritiene la Corte che quanto illustrato dall'appellante non possa assolutamente esser condiviso.
Quello che viene definito “turbamento della relazione contrattuale” è un concetto metagiuridico ed evanescente che “richiama un parametro del tutto indeterminato e dal contenuto sfuggente ( che quindi ingenera il rischio di valutazioni del tutto arbitrarie e insindacabili)” ( pg. 14 sentenza primo grado) e sembra esser in qualche modo assimilabile ad una discriminazione tipica però del rapporto di lavoro subordinato.
Tra l'altro non sfugge una certa contraddizione nella esposizione di questi concetti in quanto, laddove si propugna la valorizzazione “di tutte le circostanze di diritto” significa appunto chiedere un verifica di quelle che poco prima vengono individuate, con l'intenzione di escluderle, come “cause giuridiche”; è poi evidente che, per procedere alla individuazione di queste ultime, il presupposto necessario debba essere la preventiva verifica delle circostanze di fatto.
Quindi in linea generale le “circostanze” da verificare altro non sono che i fatti, ovverosia i comportamenti posti in essere dalle parti di un rapporto contrattuale, dai quali derivi una soluzione ancorata a norme predisposte dall'ordinamento, ben definite nella loro portata.
Il fatto che la norma in oggetto utilizzi il termine “inadempimento” solo per una delle due
5 ipotesi di recesso muove proprio da quel presupposto eurocomunitario tanto auspicato dall'appellante ovverosia la protezione dell'agente commerciale.
Infatti, per il caso del recesso del preponente questi deve sempre corrispondere una indennità, come regola generale a tutela dell'agente, che può trovare un limite esclusivamente in fatti di inadempimento dell'agente che siano così gravi ( quindi non tutti) da impedire la prosecuzione del rapporto;
per il caso di recesso dell'agente la regola generale
è, al contrario, che a costui non spetta mai alcuna indennità, salvo l'ipotesi in cui vi sia una situazione addebitabile al preponente che impedisca – analogamente alla prima ipotesi – una ragionevole prosecuzione del rapporto, introducendo un presupposto assimilabile a quello di cui agli artt. 1453 e 1455 CC in tema di inadempimento dei contratti in generale.
Non va del resto trascurato - né parte appellante vi dedica alcun cenno – che del “fatto imputabile al preponente” parla anche l'art. 10 Accordo economico collettivo 30.07.2014 afferente ai rapporti di agenzia e rappresentanza.
B) Preliminarmente si ritiene opportuno ricordare che, secondo la SC nella parte motiva della propria pronuncia 8295/2012, per quel che riguarda la risoluzione del rapporto, in base a consolidati e condivisi orientamenti di questa Corte, si è, fra l'altro, precisato che:
1) al fine di stabilire se lo scioglimento del contratto di agenzia sia avvenuto per fatto imputabile al preponente o all'agente può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa previsto per il lavoro subordinato, pur nella diversità delle rispettive prestazioni e della configurazione giuridica, e il relativo giudizio costituisce valutazione rimessa al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da adeguata
e logica motivazione (vedi, per tutte, da ultimo: Cass. 7 febbraio 2011, n. 3869; Cass. 14 giugno 2008, n. 14771; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3595; Cass. 12 gennaio 2006, n. 422); Ne consegue che - a parte il profilo della incontestata tardività della comunicazione dell'agente, eventualmente rilevante ai fini dell'indennità di mancato preavviso a suo carico - non può negarsi il diritto all'indennità di cessazione del rapporto, cui, in base all'art. 1751 cod. civ. (le cui disposizioni sono inderogabili a svantaggio dell'agente, ai sensi dello stesso articolo, comma 6), l'agente ha diritto anche quando recede dal contratto per circostanze che, pur non configurando un giusta causa, sono comunque "attribuibili al preponente" (Cass. 12 ottobre 2007, n. 21445; Cass. 27 gennaio 1988, n. 716).
Ed altresì In tema di rapporto di agenzia, il preponente, in forza dell'art. 1749 cod. civ., ……
è tenuto ad agire con correttezza e buona fede nei confronti dell'agente e la violazione di detti obblighi contrattuali può configurare, in base alla gravità delle circostanze, una giusta causa di scioglimento dello stesso rapporto di agenzia, rispetto al quale trova analogica applicazione l'art. 2119 cod. civ., con il consequenziale diritto dell'agente
6 recedente all'indennità prevista dall'art. 1751 cod. civ. in caso di cessazione del rapporto: cass. 21445/2007.
A questo punto la disamina – da condursi tenendo presenti anche questi principi, come correttamente già fatto dal primo giudice - deve essere incentrata su queste “circostanze”, ovverosia fatti, o comportamenti che dir si voglia, come analizzate singolarmente in sentenza alle lettere da a) a k), che è proprio la suddivisione che venne adottata nel ricorso ed anche ora recepita nell'appello da pg. 12 a pg. 27.
Per il vero la motivazione potrebbe fermarsi qui.
Infatti non è stata impugnata tutta la motivazione da pg. 9 a pg. 11 concernente il mancato adempimento dell'onere della prova in linea generale da parte del ricorrente.
In particolare sono quindi definitivi i rilievi in virtù dei quali il tribunale ha ritenuto che l'integrazione del ricorso mediante documenti non può supplire alle carenze allegatorie del ricorso, laddove si legge : le carenze allegatorie in ordine alle circostanze idonee a dimostrare la sussistenza dei fatti primari…..determinano l'infondatezza nel merito della domanda proposta stante il mancato assolvimento, da parte del ricorrente, degli oneri probatori a suo carico. L'onere di allegazione dei fatti primari e di quelli secondari impone al ricorrente di illustrarli in modo che siano immediatamente comprensibili al giudice, quale presupposto indispensabile affinchè egli sia posto in grado – sulla base della sola lettura degli atti introduttivi e quindi senza dover consultare i documenti prodotti, il che finirebbe per costituire un'opera di inammissibile supplenza dai risultati imprevedibili per le parti – di definire il thema decidendum ( ossia gli elementi di fatto-cd fatti primari e di diritto costitutivi dei diritti azionati) e di individuare il thema probandum ( ossia le circostanze – cd. Fatti secondari dedotti in mera funzione probatoria, idonee a dimostrare quegli elementi di fatto costitutivi).( pg.
9-11 sentenza).
Queste carenze permangono nell'appello.
Ad ogni buon conto, per completezza, si procede ad una sintetica disamina, all'esito della quale si dovrà trarre la stessa conclusione di cui alla sentenza impugnata, ovverosia che si tratta di circostanze, fatti, comportamenti in alcun modo attribuibili al preponente.
Come si illustrerà sinteticamente, tutte le asserzioni difensive soffrono della ritenuta genericità, cioè della assenza di obiettivi e documentati riscontri. E sovente vi è il richiamo a “circostanze” ritenute “pacifiche”, “accertate” o “incontestate” che non vengono in alcun modo chiarite cioè connesse con la narrativa che precede.
a)calo provvigioni e premi.
A fronte di una motivazione che ha fornito spiegazione, sulla base dell'AEG e delle mail in atti, che non si poteva trattare che di un modesto calo di provvigioni, rientrante nella tollerabilità di un rapporto di agenzia, anche per l'assenza di contrarie manifestazioni di
7 volontà da parte dell'agente pur consentite dalle norme di riferimento ( 5 pagine di motivazione solo per questo argomento;
art. 2 comma 3 e 6 AEC;
raffronto da eseguire con l'anno precedente;
inidoneità del mero conteggio di cui al doc.37; inesistenza di garanzie reddituali nelle mail del preponente 28.12.19; e ulteriori riscontri), l'appellante si limita in un paio di pagine caratterizzate da asserzioni generiche: “vertiginoso, documentale e incontestato calo del fatturato”(pg. 13), senza indicare i documenti di riferimento e i punti difensivi di controparte da cui risulterebbe l'assenza di contestazione ( si rammenta che in Co sentenza sono riportate testualmente ( pg. 19 e 21) le difese della che certo non palesano alcuna adesione alle pretese attoree);”la preponente ometteva ogni replica alle richieste dell'agente (peraltro documentali)” (pg.14), mancando anche qui qualsiasi richiamo sia alle Co
“richieste”, sia ai documenti di riferimento;
“ ( consapevole dell'eccedenza della variazione) domandava all'agente la sottoscrizione per accettazione;
tale circostanza avvalora ( senza dubbio) il calo di fatturato riconnesso alla modifica stessa” (pg. 14): il senso sibillino di tutto il periodo impedisce ogni considerazione giuridicamente apprezzabile.
Null'altro viene detto, soprattutto nessun documento contabile ufficiale o reddituale fu prodotto per dimostrare questo vistoso calo di fatturato, in modo da ritenere soddisfatto quel minimo di onere probatorio che avrebbe potuto indurre il giudicante ad effettuare un approfondimento contabile. E non una parola viene spesa per censurare l'assorbente rilievo contenuto in sentenza, relativo alla assenza di una comunicazione dell'agente entro 30 giorni dal ricevimento dell'offerta ( comma 6 art. 2 AEC) - tra l'altro liberamente sottoscritta non essendo stata dedotta o proposta nessuna domanda di annullamento per errore incolpevole
- per ottenere come conseguenza normativamente prevista il recesso del preponente ( con tutte le favorevoli conseguenze di legge).
b)separazione listino etico da listino OTC.
La domanda è stata rigettata per genericità e mancanza delle necessarie spiegazioni per cui si sarebbe verificato un inadempimento del preponente, in quanto, si legge in sentenza, il ricorrente non ha spiegato in che cosa consistesse il “listino etico”, il “listino otc”, quando sia avvenuta la divisione tra questi due listini, quale sia stato il contenuto delle “richieste verbali”: queste omissioni non sono chiarite neppure con l'appello.
Si è poi ritenuta attendibile, in quanto non contestata dal ricorrente, la spiegazione fornita dalla convenuta e cioè che la riduzione dei prodotti oggetto dell'attività di promozione affidata al ricorrente sia stata da ricondursi alle variazioni di prodotti disciplinata dall'AEC
( art. 2 comma 3 ); si è soggiunto che il ricorrente avrebbe avuto la facoltà, tuttavia non esercitata, di comunicare entro 30 giorni la non accettazione della variazione.
Pertanto laddove l'appellante afferma che l'esclusione del listino configura una circostanza
8 “capace di incidere negativamente sul rapporto” oltrechè restare ancora una volta nel generico perché non spiega su che cosa potesse concretamente incidere questa negatività - tra l'altro prospetta dallo stesso come mera ipotesi - omette di riconoscere che egli aveva la facoltà di non accettarla.
Sempre generica è l'affermazione secondo cui questa esclusione abbia avuto “innegabile e incontestato riflesso sulla promozione e sugli affari”, dato che - come già detto- nessuna circostanza a prova diretta è stata articolata.
c)cambio di politiche commerciali sui farmaci di classe C.
L'appellante da per presupposto, ma così non è, un accertamento della variazioni delle politiche commerciali e che ciò rappresenti un inadempimento di non scarsa importanza.
La difesa integra una censura inammissibile, priva di spiegazioni e di riferimenti di sorta da cui poter trarre la non scarsa importanza di un supposto inadempimento del preponente.
d)stop a servizi in farmacia.
Non è indicato dove la controparte abbia “ammesso” la circostanza, e quali siano i documenti di prova. Di talchè le poche righe dedicate al punto altro non sono che sterili asserzioni difensive.
e)minimo d'ordine.
Stessa sorte spetta a questa voce: indimostrato il vincolo “incontrovertibile” dei clienti ad acquisti maggiori ( quali acquisti, in quali date, quali clienti) e certo privo di giuridica valorizzazione qualcosa che debba essere “commercialmente ovvio”.
f) situazione dei prodotti c.d. mancanti.
La sentenza ha rilevato precise omissioni probatorie circa l'asserzione essere sempre “piu' pesante la presenza di molecole mancanti” in termini quantitativi e qualitativi;
circa i
“mancanti nazionali”, con quale frequenza il magazzino perdeva un mese di tempo CP_3 per i ricarichi, quali erano i tempi lunghi di riordino del carico, quando il ricorrente ha segnalato al preponente i farmaci mancanti in . Di tutte queste situazioni non vi è il CP_3 minimo cenno nel motivo, su di esse non una parola spende l'appellante al fine di smantellare le conclusioni del primo giudice e dimostrare – non solo affermare – la fondatezza delle proprie asserzioni con riscontri chiaramente rintracciabili e intelleggibili dall'organo giudicante.
Per cui l'unico riferimento al doc. 30 appare del tutto insufficiente, perché non viene chiarito il nesso tra il suo contenuto e le carenze probatorie sopra elencate.
g)prenotazioni consegnate in ritardo.
Considerazioni del tutto analoghe a quelle del paragrafo f) valgono anche per questo fatto.
Non può l'appellante limitarsi a dire che i rilievi del giudice “ non colgono nel segno”: in sentenza si è detto che le doglianze del ricorrente sono “incomprensibili” e che manca una
9 spiegazione , neppur qui fornita, circa il concetto “generare molecole”, circa il lancio “ da parte delle varie aziende genericiste formati da 28 cpr”; in ordine a quali e quante prenotazioni il ricorrente ha raccolto;
con quali ritardi la preponente abbia consegnato i farmaci.
h)progetto o progetto Farmacie Pro. CP_2
In sentenza , dopo aver rimarcato la genericità di alcune deduzioni del ricorrente, specie laddove facevano riferimento a non meglio precisati o provati “accordi” tra l'altro con Co soggetti diversi da , si interpreta l'affermazione del ricorso “veniva calcolata una percentuale di provvigione che veniva poi inserita sotto forma di “premio farmacie pro” nel calcolo dei compensi”, come una modalità concordata dalle parti anche per facta concludentia ( dato il richiamo alle mail 21.06.17 e 22.06.17 - doc.50 ric) “di compensare il ricorrente per l'attività di promozione afferente la vendita dei prodotti alle farmacie del
e del Progetto farmacie Pro le quali acquistavano prodotti da ” ( CP_2 CP_3 pg. 29 sentenza).
L'appellante, ripete il richiamo ad un “accordo” che, come in primo grado, rimane sconosciuto ( nei suoi soggetti, data, contenuto ecc.) e poi si spinge a lamentare dei ritardi ed esclusioni dei pagamenti del premio Pro, dicendo che vi è prova documentale, indicando i doc. 45, 50 e 51, ancora una volta senza connetterne il contenuto con le difese.
Il doc. 45 è una mail lunghissima riferita ad una pluralità di situazioni non oggetto di causa;
laddove vi è un passaggio dedicato alle farmacie Pro – senza però riferimento chiaro al solo dato temporale qui contestato, anno 2020 - si possono solo leggere delle generiche contestazioni, dalle quali si ricava che l'agente in quel momento disponeva certamente di dati contabili - che qui non ha prodotto - per poter ivi affermare “di fatto questo progetto erode di anno in anno il parco clienti e il fatturato nelle analisi dati”.
Il doc. 51 è una mail dd. 12.10.2020 con cui l'agente chiede chiarimenti sulle provvigioni di un solo trimestre, all'esito di una sua verifica “se guardo i numeri rispetto all'anno scorso” sul fatturato dell' anno precedente : quindi ancora una volta si menziona un dato contabile che in causa non è stato esibito e senza contare che ivi si dà atto della pandemia Covid 19 in corso ( i cui effetti pregiudizievoli generalizzati sull'economia sono noti).
Del doc. 50 si è già detto sopra, sono le mail da cui il tribunale ha dedotto un accordo tra le parti, per facta concludentia.
In questo caso quindi, se di “accordo” si deve parlare, si tratta dunque di un fatto di cui vi è riscontro in mail prodotte dallo stesso ricorrente cosichè, rimasto incensurato questo passaggio motivazionale, ogni altra considerazione resta assorbita.
Orbene: è l'agente a lamentare ritardi e congelamenti di pagamenti, quindi non può esser messo in dubbio il suo onere probatorio.
10 Egli afferma di non disporre dei dati di fatturato dai quali soltanto si potrebbe desumere il credito provvigionale maturato.
Ma il è un agente, non può non aver sotto mano i dati della sua attività, dei Parte_1
Co contratti stipulati , di conseguenza dei fatturati di ( che comunque sarebbe stato suo diritto chiedere, al piu' dimostrando che sue richieste rimasero insoddisfatte).
i)comunicazione di Convass.
Il fatto oggetto di questa contestazione dell'agente risiede nella assenza di linee guida per concedere sconti ai clienti per il periodo gennaio- novembre 2020.
All'esito delle prove testimoniali il tribunale ha ritenuto, e la Corte concorda, che non sia stata fornita la prova certa e chiara della esistenza di vere e proprie linee guida da parte di Co
( teste , quanto piuttosto di “alcune indicazioni” ( teste e soprattutto Tes_1 Tes_2
è emerso che la mancanza di linee guida in senso stretto non ha inciso sulla ordinaria attività di promozione, salvo segnalare la eventualità - che però andava dimostrata - che qualche cliente potrebbe non aver effettuato qualche ordine ( teste . Ragion per cui è stato Tes_2 ritenuta la inesistenza di prova di un pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività ordinaria dell'agente e che l'assenza di proposte di scontistica da parte del preponente rientra nella libera valutazione imprenditoriale di costui.
Data per pacifica quest'ultima asserzione di sentenza (“Nulla quaestio circa la libertà Co imprenditoriale di ” ( pg. 24 appello), l'appellante ritiene in poche righe - ancora una volta del tutto genericamente per assenza di riscontri individuabili e rintracciabili - che “è incontestata e accertata la circostanza dedotta da , e non si intuisce quale Parte_1 debba essere la “circostanza” visto che la narrazione che precede è solo il testo della sentenza che viene impugnato – così come accertati e incontestati soni i risvolti (negativi) che la Co scelta di rifletteva sul fatturato ( mancate vendite) e sul rapporto di agenzia”.
Si ribadisce ancora una volta che mancano documenti contabili relativi al fatturato nel corso degli anni di riferimento.
j) progetto Partner.
Dalla narrativa del ricorso in primo grado, riportata testualmente a pg. 33-34 della sentenza, Co risulta che la circostanza ritenuta rilevante dall'agente, siccome addebitabile a ( e non certo a ), debba esser riferita a quel cambio di capoarea avvenuto nel settembre CP_3
2020 il quale avrebbe deciso di far cessare proprio in quel momento l'accordo “Partner”. Il tribunale , dopo aver messo in evidenza che il capoarea era receduto a metà ottobre 2020, Co quindi si e no un mese dopo l'assunzione da parte di di questa decisione, e dopo aver affermato che si tratta dell'esercizio di un potere direttivo e organizzativo aziendale, ( sul che non vi è contestazione, pg. 25 appello) ha comunque ritenuto inaccoglibile la pretesa attorea trattandosi di “deduzioni troppo generiche” , carenza non colmabile in appello dal richiamo
11 ai documenti da 45 a 49 per omessa indicazione del nesso tra il loro contenuto e le difese svolte.
Ancora una volta si affermano “accertati e riscontrati”, senza indicare dove e come, “ i Co
“risvolti negativi che la scelta di rifletteva sul rapporto di agenzia”.
I documenti rispetto ai quali il tribunale ha contestato la carenza di nesso sono quindi richiamati ancora una vota con le stesse modalità “(doc.45/49)” e ancora una volta si rappresenta una non meglio definita “ circostanza incontestata e accertata” (pg. 25 appello).
k)mancanza di risposte.
E' un argomento generico che non richiede commenti : “mancanza di risposte alle numerose richieste di chiarimenti”.
La sentenza ha evidenziato, e nulla di contrario viene qui dimostrato, che i tredici documenti prodotti dal ricorrente dal doc. 61 al doc 73 sono inutili perché manca il nesso tra il loco contenuto e le difese.
Gli ulteriori capitoli dell'appello sulle indennità sono assorbiti dal rigetto che precede.
L'appello va rigettato-
Istanze istruttorie.
La richiesta è inammissibile per genericità e anche perché priva di illustrazione nella parte espositiva.
Sulle spese di primo grado.
Si tratta della parziale compensazione nella misura di un quinto con condanna dell'appellante al rimborso dei restanti quattro quinti.
Il hiede la compensazione asserendo di esser stato “costretto ad adire l'autorità Parte_1 giudiziaria “avendo la preponente negato i presupposti dell'indennità ex art. 1751 CC”.
Tale difesa non consente commenti giuridicamente apprezzabili.
L'art. 92 cpc, come riportato dallo stesso appellante, consente la compensazione delle spese
- peraltro senza dire se debba essere integrale o meno rientrando nella discrezionalità motivata del giudice - o in caso di soccombenza reciproca – e qui la reciprocità è stata solo parziale e minimale rispetto alla complessità delle domande del ricorrente – ovvero per assoluta novità delle questioni , e non è questo il caso.
Le domande sono state rigettate, quindi il ricorrente è soccombente su tutto il campo e si può giovare di una minima compensazione, cosiccome avviene in questo grado sulla medesima questione ( divieto di parcellizzazione della domanda, vedi infra).
APPELLO INCIDENTALE EG SPA.
12
Una preliminare annotazione. Co A pg. 71 della comparsa di risposta si legge al punto 7 che “ impugna la sentenza di primo grado anche in punto di condanna alle spese legali”.
In realtà è una svista, perché leggendo il testo si evince che il soggetto avrebbe dovuto essere indicato con il nome di e che in realtà si tratta di una replica al Parte_1 corrispondente motivo dell'appellante ( appunto il suo settimo motivo).
Unico motivo. sul divieto di parcellizzazione.
Il motivo va rigettato.
a)Esso è inammissibile e comunque infondato nel merito in quanto, da un lato, riproduce esattamente gli stessi argomenti di primo grado, come si desume agevolmente anche dal richiamo alle difese di cui alla memoria difensiva di primo grado;
dall'altro, trascrivendo solo la parte finale della motivazione, omette totalmente tutta la parte che la precede e la sorregge, ovvero che Appare evidente come parte convenuta – affermando che il rapporto di agenzia costituisce un rapporto obbligatorio – incorra nell'errore di confondere la nozione di rapporto obbligatorio (di cui alla disciplina ex artt. 1173 - 1320 cod.civ.) con quella di rapporto contrattuale che notoriamente consiste nell'insieme complessivo dei rapporti obbligatori scaturenti da un contratto (di cui alla disciplina generale ex art. 1321-
1469bis cod.civ.).
Si tratta di un rilievo di primaria importanza in quanto secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. 16.2.2017, n. 4090; Cass. 8.8.2023, n.
24168; Cass. 9.9.2021, n. 24371; Cass. 24.5.2021, n. 14143;).
Orbene, si ribadisce, il fatto che l'appellante affermi di non condividere tale impostazione, limitandosi a ribadire quanto affermato in primo grado, invece che confutarne specificamente e con contrari argomenti di altrettanta valenza giuridica, non può condurre ad altra conseguenza che l'inaccoglibilità dell'appello.
b)A completamento si potrebbe anche soggiungere che, atteso l'esito del giudizio, ovverosia sia il rigetto dell'appello principale, l'appellato non vi abbia piu' alcun interesse.
SPESE DI CAUSA.
Si è già anticipato sopra.
Le spese si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in dispositivo.
Si dà atto che, essendo stati integralmente rigettati l'appello principale e l'appello incidentale, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di
13 contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 36/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta sia l'appello principale di sia l'appello incidentale di Parte_1 CP_1 proposti avverso la sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.16/2024 (pubblicata in data 31.01.2024);
2)compensate nella misura di un quinto le spese del grado, condanna parte appellante a rifondere a parte appellata i restanti quattro quinti di dette spese del grado, liquidate – per l'intero - in € 3.500,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge .
Si dà atto che , essendo stati rigettati sia l'appello principale che l'appello incidentale, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 16.01.2025
Pres.est.
Dr. Ugo Cingano
14