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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 15/06/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Angelo Lucio Caredda PRESIDENTE RELATORE
Emanuela Cugusi CONSIGLIERA
Maria Luisa Scarpa CONSIGLIERA
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 291 di RACL dell'anno 2021, proposta da
nata a [...] il [...], ivi residente a[...]
Capitanata n. 20, C.F. patrocinata in via amministrativa C.F._1
dall'ente di Patronato 50&Più CO di IA , elettivamente domiciliato in
Oristano alla via Carducci n. 44, presso lo studio legale dell'Avv. Silvana Citroni, C.F.
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura inserita C.F._2 nell'apposita sezione della busta trasmessa in via telematica. Ai sensi dell'art. 170 c.p.c. si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al n. di fax 1782210062172 o via email all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
; cf ), in persona del direttore regionale in carica, rapp.to e difeso
[...] P.IVA_1
in forza di procura generale 5.4.2016, rep. 12428, rog. dagli avv. Roberto Di Per_1
1 Tucci (cf ; mail C.F._3 Email_2 Email_3
fax 070/6052456), e Paolo Spiga (cf pec C.F._4
fax 070/6052456), presso i quali è el.te dom.to in IA Email_4
alla via Nuoro 50,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Lo svolgimento viene riportato nei limiti di quanto devoluto al Giudice di II grado ex art. 346 c.p.c. e 56 D.Lgs. 546-1992.
Con ricorso al Tribunale di IA, in funzione di giudice del lavoro, Pt_1
nata a [...] il [...], ha esposto di prestato attività lavorativa come
[...]
infermiera presso l' dal 1991 al 2001 presso Controparte_2
l'unità operativa di IA , successivamente e fino al 2014 presso Controparte_3
l'unità operativa , dal 2014 al 2015 presso la Direzione Controparte_4
sanitaria e infine dal 2015 alla data di proposizione del ricorso presso l'unità operativa
Hanseniani.
Ritenendo di aver contratto, nello svolgimento di tali lavorazioni, “tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori, morbo di Dupley”, aveva presentato apposita domanda amministrativa in data 21/5/2015 la quale era stata però rigettata dall'Istituto assicuratore, così come il successivo ricorso amministrativo.
Si era, perciò, trovata costretta a rivolgersi al giudice del lavoro al fine di ottenere il riconoscimento della natura professionale della patologia e del relativo danno biologico da cumularsi con preesistente danno del 10% riconosciuto per affezioni a carico della colonna, nonché del conseguente indennizzo di legge.
L' si è costituito in giudizio contestando l'origine professionale della CP_1 patologia, ritenuta malattia comune, in mancanza di nesso causale con l'attività lavorativa svolta, anche in considerazione della estrema variabilità delle mansioni assegnate nel corso della vita lavorativa.
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio ed è stata decisa con sentenza n. 806 del 6-7-2021, che ha rigettato il ricorso, aderendo alle conclusioni del CTU, negando la natura professionale della patologia denunciata, condannando la ricorrente al pagamento delle spese.
2 L'appellante impugna la sentenza, cui resiste l' con memoria. CP_1
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata decisa sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
1 IN VIA PRINCIPALE:
- Premesso il riconoscimento, in via amministrativa, della percentuale del 10% relativa alla malattia professionale n. 512285325 del 28.02.2013, nonché previa dichiarazione dell'origine lavorativa della malattia per cui è causa, tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (Morbo di Duplay), accertare e dichiarare che la ricorrente , in ragione e in conseguenza della stessa affezione, ha subito un'ulteriore menomazione della propria integrità psicofisica in misura pari o superiore al 6%, o alla percentuale che portata a cumulo con la preesistenza del 10% dia adito ad aggiuntivo indennizzo, il tutto a far data dal momento di presentazione della domanda in via amministrativa o, comunque, a far data dal momento che risulterà di giustizia all'esito del giudizio;
Previa dichiarazione del cumulo tra la percentuale del 10% già attribuita in via amministrativa e quella che verrà accertata all'esito del giudizio relativamente alla malattia per cui è causa, tendinopatia bilaterale della cuffia dei rotatori (Morbo di
Duplay) n. 514144485, condannare l' convenuto al pagamento in favore del CP_1 CP_1
ricorrente delle corrispondenti prestazioni economiche, così come previste dall'art. 13
D.lgs 38 del 2000, in conto capitale o in rendita secondo la percentuale di menomazione accertata per la patologia oggetto di causa, il tutto secondo i termini, gli importi e le modalità imposte dalla normativa di riferimento;
- condannare l' al pagamento di CP_1
spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Per l'appellato:
L'adita Corte voglia respingere l'appello perché infondato, condannando l'appellante al pagamento delle spese di questo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 L'appello censura la sentenza di primo grado per il mancato riconoscimento dell'origine professionale del quadro di tendinopatia inserzionale dei sovraspinati della spalla destra e sinistra e nel fare ciò richiama i risultati dell'istruttoria dai quali risulterebbe la complessiva gravosità delle attività lavorative svolte dalla ricorrente. Il problema, però, non è valutare la gravosità di tutte le attività compiute nel giorno, nell'assistenza ai pazienti, come ripete l'appello, perché non tutte, ed in particolare le attività di spinta e trazione con gli arti superiori, hanno le caratteristiche per poter influire causalmente sulla specifica patologia denunciata. Pacificamente infatti l'appellante gode già di un indennizzo al 10% lombalgia cronica da spondilodiscoartrosi e protrusioni discali, che è giustificata dalla maggior parte delle attività lavorative di assistenza e movimentazione pazienti che l'appellante ha espletato.
Come invece il CTU del primo grado ha messo in evidenza, le attività lavorative in grado di inserirsi causalmente nell'origine della patologia in contestazione, per le loro caratteristiche intrinseche, sono quelle che “comportino impegni di forza degli arti superiori, con trazione e/o spinta , postura protratta e movimenti al di sopra del piano delle spalle e/o non sostenuti sovente con l'impiego continuativo di strumenti manuali elettrici o pneumatici.”
Le uniche attività che comportassero un impegno di forza al di sopra del piano delle spalle sono risultate essere quelle di sostituzione di una sacca di soluzione fisiologica da 5 Kg., da utilizzare per il drenaggio vescicale dei pazienti. Tale attività, però, non era esclusiva dell'appellante, bensì veniva condivisa con gli altri operatori in turno, e non è stato possibile accertare la frequenza di ripetizione in un determinato arco di tempo. Da ciò deriva la mancanza di prova sull'esistenza di un'efficacia causale idonea, da parte di queste attività lavorative, a causare la patologia riscontrata.
Il Giudizio del CTU del primo grado, che perciò qui si condivide, è corrispondente ai normali principi scientifici operanti in materia, formulato senza che siano evidenti vizi logici e basato anche su una corretta interpretazione dei risultati dell'istruttoria effettuata. Questa Corte ritiene perciò superfluo procedere alla rinnovazione della CTU in questo grado.
La valutazione compiuta dal Tribunale è, pertanto, corretta e non risulta dimostrata la riconducibilità della tendinopatia inserzionale dei sovraspinati della spalla destra e sinistra all'attività lavorativa svolta dall'appellante.
4 Il motivo d'appello è, pertanto, infondato.
Per i motivi sopra esposti, l'appello non è fondato e deve essere rigettato. La sentenza appellata va confermata.
Le spese processuali seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata.
Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in complessivi €. 1.983,00, oltre accessori.
Si dà atto che dal presente procedimento deriva l'obbligo a carico dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
30-5-2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, 17° comma l. 228-2012.
IA, 24-4-2023
Il Presidente
Angelo Lucio Caredda
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