Art. 5. Gli elettori italiani residenti all'estero che per qualsiasi motivo non vengono iscritti nelle liste elettorali a norma del precedente articolo, pure avendone i titoli possono chiedere di essere iscritti nelle liste elettorali o di esservi reiscritti, se gia' cancellati, a norma del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni.
Articolo 4Articolo 6
Articolo 5 della Legge 7 febbraio 1979, n. 40
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17 febbraio 1979
17 febbraio 1979
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