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Accoglimento
Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 18/03/2026, n. 2292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2292 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07661/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02292 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07661/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7661 del 2025, proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
UD LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Fabio
Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)
n. 15263/2025, resa tra le parti; N. 07661/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di UD LO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. Marco MO
e udito l'Avv. Fabio Monaco;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il Tar ha premesso in punto di fatto quanto segue.
In origine, l'odierno ricorrente ha proposto ricorso al Tar Lazio richiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del giudizio di inidoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale all'esercizio delle funzioni di docente di I fascia nel settore concorsuale 09/H1, sesto quadrimestre della tornata abilitativa per l'anno 2023. La commissione, valutava positivamente il candidato in merito alle pubblicazioni, nello specifico “La coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate con le tematiche del settore concorsuale o con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti (criterio (a)) è piena. L'apporto individuale nei lavori in collaborazione (criterio (b)) è considerato paritario spesso in articoli con molti co- autori. La qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo (criterio (c)) è sufficiente. La collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare (criterio (d)) è sufficientemente adeguata. Il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate, nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale (criterio (e)) sono adeguati. La rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello N. 07661/2025 REG.RIC.
stesso e dei settori scientifico disciplinari ricompresi (criterio (f)) è buona”, ma negava l'abilitazione affermando che “Il candidato non soddisfa il requisito relativo al possesso di almeno 3 titoli. Conseguentemente si ritiene che il candidato non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”.
La questione controversa verteva sul titolo e) «Membro dell'editorial board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale», ritenuto non sussistente dalla commissione. Nel giudizio di ASN si riteneva laconicamente che il ricorrente «dichiara di essere membro di editorial board di riviste internazionali» e nel caso di specie la rivista scientifica IEEE Access era ritenuta, «non rilevante nell'ambito del settore concorsuale».
- In giudizio l'amministrazione resistente depositava una relazione difensiva, nella quale forniva una motivazione postuma dell'operato della commissione, e aggiungendo per la prima volta in tale sede che tale titolo non poteva considerarsi soddisfatto per la mancanza della qualifica richiesta al ricorrente. Difatti, questo si era dichiarato Associate Editor, il quale, secondo la commissione, non può considerarsi alla stregua di membro dell'Editorial Board, quale qualifica necessaria per il riconoscimento del possesso del titolo.
Il Tar Lazio, nella sentenza n. 2245/2025, pubblicata in data 31.01.2025, accoglieva il ricorso del ricorrente avverso tale primo giudizio, sulla base del difetto di motivazione, affermando che la commissione «non estrinseca in maniera chiara e puntuale le ragioni per le quali la rivista sia irrilevante nel settore concorsuale in esame limitandosi la commissione e i singoli commissari nei giudizi individuali in modo generico e apodittico a dedurne l'irrilevanza». Ulteriormente, e rispetto al profilo rilevato dall'Amministrazione nella motivazione postuma, si precisava che «solo con la relazione depositata dal MUR in data 4 gennaio 2025, la commissione motiva le ragioni per le quali è stata “molto cauta nel considerare la rilevanza della rivista IEEE
Access per il settore concorsuale 09/H1” (richiama la peer review informata introdotta N. 07661/2025 REG.RIC.
dall'ANVUR) e, inoltre, introduce un nuovo motivo di valutazione negativa del titolo in esame ovvero “La Editorial leadership della rivista riporta un Comitato Editoriale
(Editorial Board), in senso stretto, con 39 membri, così come è possibile verificare online su: https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/editorial-board/. Fra i nomi dei componenti del Comitato Editoriale non compare quello del candidato UD
LO, tanto è vero che il candidato dichiara di essere Associate Editor, e non componente del Comitato Editoriale, come esplicitamente fotografato nel criterio del titolo e): “Membro dell'editorial board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”. Tali dati, esplicitati solo in giudizio, costituiscono una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento».
A seguito di quanto rilevato, il Tribunale ha accolto il ricorso «dovendo essere il provvedimento impugnato annullato in parte qua, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione del titolo controverso, nei sensi e nei termini indicati in premessa» stabilendo che « la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell'abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) commissari – ferme le valutazioni positive già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza e per le pubblicazioni – dovranno rivalutare esclusivamente il titolo di cui alla lett. e), tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio».
A seguito della nomina della nuova commissione in diversa composizione e, del riesame della domanda del candidato, la commissione ha proceduto alla rivalutazione del titolo controverso. In tale sede, da un lato, la commissione, contrariamente a quanto affermato dalla precedente commissione, ha riconosciuto la Rivista IEEE N. 07661/2025 REG.RIC.
Access come rilevante rispetto al settore concorsuale: «La rivista è classificata come appartenente al quartile Q1, secondo la classificazione fatta da Scimago Journal Rank, nell'anno di presentazione della domanda nelle categorie di interesse per il settore disciplinare per il quale viene chiesta l'abilitazione a professore di I fascia. Come conseguenza, tale rivista può essere identificata come “rilevante nell'ambito del settore concorsuale», dall'altro, tuttavia, negava l'abilitazione scientifica del candidato per mancanza del titolo e) e motivando sulla mancata equiparazione della figura di Associate Editor a Membro del Board editoriale, (come richiesto dalla lettera e), reiterando cioè la motivazione postuma già censurata nella prima sentenza.
Afferma infatti che «Tuttavia, la rivista fa una netta distinzione tra componenti dell'Editorial Board (https://ieeeaccess.iee.org/editorial-leaderschip/editorial-board/)
e Associate Editors (https://ieeeaccess.iee.org/editorial-leaderschip/associate-editors/) senza che vi sia una sovrapposizione tra i due insiemi o una relazione di implicazione.
In altre parole, essere un Associate Editor non implica essere un componente dell'Editorial Board. Di conseguenza, il titolo non rispetta il criterio di valutazione
“Membro dell'Editorial Board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”».
2. Il Tar ha motivato come segue l'accoglimento del ricorso.
La commissione ricostituita in nuova composizione, avrebbe dovuto procedere a conformarsi alle indicazioni precettive della sentenza che ha circoscritto il riesame limitatamente alla questione della rilevanza; come si legge nella sentenza i nuovi commissari «dovranno rivalutare esclusivamente il titolo di cui alla lett. e), tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio». Il profilo censurato, difatti, è stato ritenuto illegittimo in quanto « non estrinseca in maniera chiara e puntuale le ragioni per le quali la rivista sia irrilevante nel settore concorsuale in esame, limitandosi la commissione e i singoli commissari, nei giudizi individuali, in modo generico e apodittico, a dedurne l'irrilevanza». N. 07661/2025 REG.RIC.
Da una lettura piana e coerente della motivazione, emerge con chiarezza che il collegio giudicante ha inteso limitare la riedizione del potere valutativo alla sola verifica della rilevanza della rivista scientifica IEEE Access, imponendo l'onere di una motivazione puntuale, logica e coerente circa le ragioni per le quali essa potesse ritenersi
(eventualmente) non rilevante ai fini del settore concorsuale di riferimento.
La commissione non poteva, pertanto, legittimamente estendere l'ambito della rivalutazione, né introdurre motivazioni ulteriori o diverse da quelle già espresse dalla precedente commissione e oggetto di specifica censura da parte del collegio, senza incorrere in una violazione del giudicato.
Al contrario, ha proceduto a denegare l'abilitazione scientifica nazionale motivando su un profilo differente da quello sopra menzionato, reiterando invero la motivazione ritenuta dal collegio «inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento», in quanto non esplicitata né valutata nella originaria procedura, e relativa alla mancata equiparazione del ruolo di Associate Editor a membro dell'Editorial Board, violando i limiti posti dal suindicato giudicato.
Ciò trova una ulteriore conferma nella peculiare formulazione dell'art. 10 bis della l.
n. 241/90, a mente del quale «In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato».
Il Tar ha inoltre ritenuto un evidente difetto di istruttoria da parte della commissione in nuova composizione in ordine alla qualificazione del ruolo ricoperto dal candidato all'interno della rivista scientifica IEEE Access. In particolare, risulta agli atti una dichiarazione rilasciata dal Managing Editor della predetta rivista, sollecitata su esclusiva iniziativa della parte ricorrente e non dalla commissione, dalla quale si evince come la qualifica di Associate Editor, in considerazione della peculiare e complessa articolazione interna della rivista, corrisponda sostanzialmente a quella di N. 07661/2025 REG.RIC.
membro dell'Editorial Board, attesa l'identità di funzioni svolte, nonché la piena sovrapposizione dei compiti attribuiti.
Secondo il Tar la nuova commissione ha accertato la sussistenza del titolo di cui alla lettera “e” per il profilo richiesta nella sentenza ed illegittimamente basato il diniego su un profilo che esulava dai limiti del dictum della sentenza ottemperanda, e tenendo conto dell'orientamento circa i limiti della riedizione del potere che vieta la PA a dedurre nuove ragioni di rigetto dell'istanza.
Il Tar ha poi ritenuto esaurito l'ulteriore spazio di discrezionalità residua, potendosi ragionevolmente escludere ogni effetto utile di una eventuale ulteriore riedizione del potere da parte di una (terza) commissione in diversa composizione.
Pertanto ha accolto il gravame ai fini dell'adozione del provvedimento di abilitazione del ricorrente a docente di prima fascia nel settore concorsuale 09/H1.
3. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha proposto appello, osservando quanto segue.
In punto di fatto fa riferimento al verbale della commissione di rivalutazione, nella parte relativa al giudizio contestato di non idoneità, come di seguito riportato:
“In particolare, in riferimento al titolo e) “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, la commissione ASN 2021-2023 del settore concorsuale 09/H1ha specificato come criterio di valutazione: “Membro dell'Editorial Board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”. Premesso che: In base a indici bibliometrici quali SJR (Scimago Journal Rank) che risulta essere uno dei principali riferimenti della comunità scientifica del settore concorsuale in questione, le riviste scientifiche vengono classificate per categorie scientifiche
(subject area) e, per ognuna di tali categorie vengono suddivise in quattro gruppi, chiamati quartili (Q1, Q2, Q3, Q4) che misurano quanto gli articoli pubblicati in una rivista vengono citati da altri articoli; il quartile Q1 rappresenta il primo quartile, N. 07661/2025 REG.RIC.
ovvero il 25% delle riviste con il più alto impatto nella categoria di riferimento; vi possono essere riviste di interesse in settori scientifici disciplinari relativi a più settori concorsuali ed essere considerate ad esempio Q1 in una particolare categoria scientifica e Q3 in un'altra categoria scientifica; le riviste del quartile Q1 per una certa categoria scientifica, se permangono in tale quartile per molteplici annualità, sono considerate di norma dalla comunità scientifica le più prestigiose e influenti nel loro campo di studio e vengono quindi ritenute rilevanti per il settore scientifico disciplinare nell'ambito di uno specifico settore concorsuale. Sulla base del predetto criterio e di quanto premesso, si esprime la seguente valutazione sui titoli presentati dal candidato:””
Nella valutazione si legge quanto segue:
”Il ruolo è stato ricoperto per 1 giorno alla data di presentazione della domanda per
l'abilitazione a professore di I fascia. Il candidato dichiara di essere Associate Editor della rivista IEEE Access. La rivista è classificata come appartenente al quartile Q1, secondo la classificazione fatta da Scimago Journal Rank, nell'anno di presentazione della domanda nelle categorie di interesse per il settore scientifico disciplinare per il quale viene chiesta l'abilitazione a professore di I fascia. Come conseguenza, tale rivista può essere identificata come “rilevante nell'ambito del settore concorsuale”.
Tuttavia, la rivista fa una netta distinzione tra componenti dell'Editorial Board
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/editorial-board/) e Associate Editors
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/associate-editors/) senza che vi sia una sovrapposizione tra i due insiemi o una relazione di implicazione. In altre parole, essere un Associate Editor non implica essere un componente dell'Editorial Board.
Di conseguenza, il titolo non rispetta il criterio di valutazione “Membro dell'Editorial
Board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”.. N. 07661/2025 REG.RIC.
L'Amministrazione evidenzia che Il TAR con la predetta sentenza ha statuito quanto segue: “Ai fini della effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che la nuova commissione ha accertato la sussistenza del titolo di cui alla lettera “e” per il profilo richiesta nella sentenza ed illegittimamente basato il diniego su un profilo che esulava dai limiti del dictum della sentenza ottemperanda, e tenendo conto dell'orientamento circa i limiti della riedizione del potere che vieta la PA a dedurre nuove ragioni di rigetto dell'istanza, il collegio non può che ritenere esaurito l' ulteriore spazio di discrezionalità residua, potendosi ragionevolmente escludere ogni effetto utile di una eventuale ulteriore riedizione del potere da parte di una (terza) commissione in diversa composizione....” e ha ritenuto carente da un punto di vista motivazionale tutti
i giudizi espressi dalle commissioni nominate, sostenendo, in particolar modo, che
“....(omissis).... A seguito della nomina della nuova commissione in diversa composizione e, del riesame della domanda del candidato, la commissione ha proceduto alla rivalutazione del titolo controverso. In tale sede, da un lato, la commissione, contrariamente a quanto affermato dalla precedente commissione, ha riconosciuto che la Rivista IEEE Access come rilevante rispetto al settore concorsuale: «La rivista è classificata come appartenente al quartile Q1, secondo la classificazione fatta da Scimago Journal Rank, nell'anno di presentazione della domanda nelle categorie di interesse per il settore disciplinare per il quale viene chiesta l'abilitazione a professore di I fascia. Come conseguenza, tale rivista può essere identificata come “rilevante nell'ambito del settore concorsuale», dall'altro, tuttavia, negava l'abilitazione scientifica del candidato per mancanza del titolo e) e motivando sulla mancata equiparazione della figura di Associate Editor a Membro del Board editoriale, (come richiesto dalla lettera e), reiterando cioè la motivazione postuma già censurata nella prima sentenza. Afferma infatti che «Tuttavia, la rivista fa una netta distinzione tra componenti dell'Editorial Board
(https://ieeeaccess.iee.org/editorial-leaderschip/editorial-board/) e Associate Editors N. 07661/2025 REG.RIC.
(https://ieeeaccess.iee.org/editorial-leaderschip/associate-editors/) senza che vi sia una sovrapposizione tra i due insiemi o una relazione di implicazione. In altre parole, essere un Associate Editor non implica essere un componente dell'Editorial Board.
Di conseguenza, il titolo non rispetta il criterio di valutazione “Membro dell'Editorial
Board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”...
Da una lettura piana e coerente della motivazione, emerge con chiarezza che il collegio giudicante ha inteso limitare la riedizione del potere valutativo alla sola verifica della rilevanza della rivista scientifica IEEE Access, imponendo l'onere di una motivazione puntuale, logica e coerente circa le ragioni per le quali essa potesse ritenersi (eventualmente) non rilevante ai fini del settore concorsuale di riferimento.
La commissione non poteva, pertanto, legittimamente estendere l'ambito della rivalutazione, né introdurre motivazioni ulteriori o diverse da quelle già espresse dalla precedente commissione e oggetto di specifica censura da parte del Collegio, senza incorrere in una violazione del giudicato.
Al contrario, ha proceduto a denegare l'abilitazione scientifica nazionale motivando su un profilo differente da quello sopra menzionato, reiterando invero la motivazione ritenuta dal collegio «inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento», in quanto non esplicitata né valutata nella originaria procedura, e relativa alla mancata equiparazione del ruolo di Associate Editor a membro dell'Editorial Board, violando i limiti posti dal suindicato giudicato. Ciò trova una ulteriore conferma nella peculiare formulazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/90, a mente del quale «In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato». N. 07661/2025 REG.RIC.
Ai fini della effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che la nuova commissione ha accertato la sussistenza del titolo di cui alla lettera “e” per il profilo richiesta nella sentenza ed illegittimamente basato il diniego su un profilo che esulava dai limiti del dictum della sentenza ottemperanda, e tenendo conto dell'orientamento circa i limiti della riedizione del potere che vieta la PA a dedurre nuove ragioni di rigetto dell'istanza, il collegio non può che ritenere esaurito l'ulteriore spazio di discrezionalità residua, potendosi ragionevolmente escludere ogni effetto utile di una eventuale ulteriore riedizione del potere da parte di una (terza) commissione in diversa composizione”.
L'Amministrazione appellante osserva per contro che l'unico vincolo conformativo nascente dalla predetta decisione del Tar, Lazio, Roma, n. 2245/2025, era quello di riesercitare il potere valutativo avendo cura di motivare adeguatamente il nuovo giudizio, relativamente al titolo di cui alla lettera e), e con specifico riferimento a tutti gli elementi utili ad integrare la declaratoria dello stesso titolo, contenuta nell'allegato
A al d.m. 120/2016, e ai criteri definiti dalla commissione per il suo riconoscimento.
La commissione parallela viene sorteggiata e risulta composta da professori di I fascia differenti (dai membri della commissione di prima nomina), che giudicano il candidato ex novo, sebbene alla luce degli stessi titoli e delle stesse pubblicazioni presentante dal candidato al momento della proposizione della domanda di partecipazione alla procedura abilitativa.
La logica sottesa alla nomina di una commissione parallela mira a garantire, da un lato, che il candidato sia sottoposto ad una valutazione realmente nuova, priva pertanto dei condizionamenti che deriverebbero dai giudizi espressi dalla precedente commissione, dall'altro ad assicurare che il titolo abilitativo sia conferito a candidati che integrino realmente i requisiti richiesti dalla normativa, al fine di ottenere il rilascio del titolo abilitativo. N. 07661/2025 REG.RIC.
In questo senso, osserva parte appellante, la commissione incaricata di riesaminare un candidato all'esito di un contenzioso non può vedersi preclusa la possibilità di considerare elementi, determinanti per il riconoscimento o meno di un titolo, che pure non siano stati adeguatamente considerati dalla precedente commissione o che la precedente commissione abbia tralasciato per aver riscontrato gravi e più rilevanti carenze in grado di giustificare, da sole, il mancato riconoscimento di un titolo.
Con riferimento alla partecipazione al comitato editoriale della rivista l'Amministrazione appellante osserva che la Editorial leadership della rivista IEEE
Access riporta un Comitato Editoriale (Editorial Board), in senso stretto, con 39 membri, così come è possibile verificare online su: https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/editorial-board/. Fra i nomi dei componenti del Comitato Editoriale non compare quello del candidato UD
LO, tanto è vero che il candidato dichiara di essere Associate Editor, e non componente del Comitato Editoriale, come esplicitamente fotografato nel criterio del titolo e): “Membro dell'editorial board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”. La gerarchia tratteggiata della Editorial
Leadership della rivista è, ad oggi, ben chiara: c'è un solo Editor-in-Chief, 39 membri dello Editorial Board, 41 membri Senior Editors, nonché, in fondo alla gerarchia, ben
1093 Associate Editor.
Ne consegue la mancanza del criterio in esame, necessario per ottenere l'abilitazione.
Secondo l'appellante la commissione, nel rieditare il giudizio sul titolo, fosse non solo legittimata, ma anche tenuta, a condurre un nuovo esame di tutti gli elementi dichiarati dal candidato in domanda per accertare che quanto attestato dal candidato fosse conforme alla declaratoria del titolo, per come specificata dalla prima commissione.
Sotto tale profilo considera anche che la tematica relativa al ruolo ricoperto dal candidato in seno alla rivista IEE Access, sebbene oggetto di specifica contestazione da parte della commissione nel corso del giudizio, non aveva formato oggetto di alcun N. 07661/2025 REG.RIC.
accertamento da parte del collegio e, pertanto, non poteva configurarsi come un elemento fattuale accertato dal giudice e non più suscettibile di diverso apprezzamento in corso di riesame.
Tale elemento fattuale, non aveva formato oggetto di favorevole apprezzamento nemmeno da parte della prima commissione.
Nel caso di specie, la commissione ha proceduto ad un riesame del titolo e) offrendo una motivazione oltremodo adeguata a supporto del disconoscimento dello stesso, fondata, con tutta evidenza, sulla impossibilità di ritenere integrato un elemento fattuale di primaria importanza per il riconoscimento del titolo.
Il Ministero osserva che ritenere che la commissione, in sede di riesame, non avrebbe dovuto tener conto del ruolo ricoperto dal candidato in seno alla rivista IEE Access, significa riconoscere la possibilità che un candidato consegua l'abilitazione scientifica, non in virtù di una accertata maturità scientifica (disconosciuta da due distinte commissioni), ma di un drastico restringimento della discrezionalità tecnica del secondo organo valutatore, il quale ultimo, sempre ad avviso del collegio, avrebbe dovuto esprimere una valutazione positiva pur ritenendo che il ruolo ricoperto dal prof.
LO non fosse conforme a quello richiesto dalla declaratoria del titolo e).
Alla luce di quanto suddetto, non coglie nel segno il richiamo operato dal giudice di prime cure al disposto dell'art. 10 bis, l. 241/1990, secondo cui “In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato”.
L'appellante osserva che in virtù della medesima disposizione, tale principio non si applica alle procedure concorsuali e l'abilitazione scientifica, pur non rivestendo carattere propriamente comparativo, condivide con le procedure concorsuali una finalità latamente selettiva, mirante ad assicurare che ai successivi ruoli accademici accedano solo ricercatori muniti di piena maturità scientifica. N. 07661/2025 REG.RIC.
L'accertamento dell'effettivo possesso in capo al candidato dei requisiti necessari al conferimento dell'abilitazione, deve assumere preminenza rispetto all'interesse del singolo a vedersi riconosciuto il titolo abilitativo.
Il Ministero lamenta poi che il Tar, in aperto contrasto con le valutazioni espresse dalla
Commissione di riesame, ha operato una propria, personale, disamina del ruolo di
Associate Editor ricoperto dal candidato in seno alla rivista IEE Access ed ha acclarato l'equiparabilità di detto ruolo a quello di membro dell'editorial board della rivista, utile a ritenere integrato il titolo.
Così operando il collegio ha travalicato, in maniera manifesta, i limiti del proprio sindacato sostituendosi di fatto all'organo tecnico designato dal ministero, nella valutazione degli elementi utili al riconoscimento del titolo in parola.
Il Ministero evidenzia che i commissari hanno confermato di non poter procedere al riconoscimento del titolo in parola per due ragioni ben precise:
- “[…] Il ruolo è stato ricoperto per 1 giorno alla data di presentazione della domanda per l'abilitazione a professore di I fascia;
- la rivista fa una netta distinzione tra componenti dell'Editorial Board
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/editorial-board/) e Associate Editors
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/associate-editors/) senza che vi sia una sovrapposizione tra i due insiemi o una relazione di implicazione. In altre parole, essere un Associate Editor non implica essere un componente dell'Editorial Board.
Il Tar ha poi trascurato l'ulteriore elemento preclusivo individuato dalla commissione, vale a dire la sostanziale irrilevanza temporale dell'esperienza dichiarata (un solo giorno), riscontrata pure dalla precedente commissione e quindi certamente valutabile, ma ha sovvertito le valutazioni dell'organo tecnico, sostituendosi ad esso nel riconoscere l'equiparabilità del ruolo di “Associate editor” a quella di “Membro dell'editorial board”. N. 07661/2025 REG.RIC.
Secondo parte appellante non può giovare al ricorrente il riferimento alla lettera proveniente dal Managing Editor della rivista IEE Access, datata 10 aprile 2025.
Lamenta che secondo il Tar si evincerebbe che “[…] la qualifica di Associate Editor, in considerazione della peculiare e complessa articolazione interna della rivista, corrisponda sostanzialmente a quella di membro dell'Editorial Board, attesa l'identità di funzioni svolte, nonché la piena sovrapposizione dei compiti attribuiti”.
Al contrario la lettera citata, non contiene alcun passaggio utile ad attestare l'equiparabilità del ruolo di Associate Editor a quello di Membro dell'Editorial Board.
Il Tar avrebbe equiparato i ruoli, non sulla scorta di un dato fattuale (quale poteva essere una certificazione proveniente dal Managing Editor) quanto piuttosto sulla base di una personale valutazione delle attività svolte dall'Associate Editor (he managed the peer review of 142 articles) a quelle dei componenti dell'Editorial Board, in alcun modo descritte all'interno della missiva, con evidente manifesta intromissione nella discrezionalità tecnica della Commissione e conseguentemente accertamento del tutto errato.
Invece, a seguito di una ricerca compiuta sul sito internet ufficiale della rivista in questione è emerso che il nome del Prof. LO non compare fra quelli dei membri del Comitato Editoriale.
Dunque il prof. Lo LE risulta appartenere a quella categoria di collaboratori più ampia e accessibile, tale da non incarnare la rilevanza richiesta per chi ambisce ad accedere al massimo livello di docenza universitaria, categoria certamente lontana e distinta da quella di componente dell'Editorial Board.
4. Parte appellata si è costituita in giudizio per resistere all'appello.
Secondo pare appellata la nuova commissione avrebbe dovuto rivalutare il Prof.
LO con riferimento esclusivo al criterio e) e soltanto nella parte in cui la prima commissione lo aveva ritenuto carente sull'assunto, immotivato, della irrilevanza internazionale della Rivista IEEE Access. La nuova commissione avrebbe dovuto N. 07661/2025 REG.RIC.
compiere un'attività tesa esclusivamente ad accertare se la Rivista IEEE Access fosse stata o meno una «rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale.
Richiama la motivazione della sentenza appellata secondo cui “la commissione non poteva, pertanto, legittimamente estendere l'ambito della rivalutazione, né introdurre motivazioni ulteriori o diverse da quelle già espresse dalla precedente commissione e oggetto di specifica censura da parte del Collegio, senza incorrere in una violazione del giudicato.
Al contrario, ha proceduto a denegare l'abilitazione scientifica nazionale motivando su un profilo differente da quello sopra menzionato, reiterando invero la motivazione ritenuta dal collegio «inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento», in quanto non esplicitata né valutata nella originaria procedura, e relativa alla mancata equiparazione del ruolo di Associate Editor a membro dell'Editorial Board, violando i limiti posti dal suindicato giudicato”.
Osserva che solo ad abundantiam, il Tar, sempre in sede di ottemperanza – ed in coerenza con la natura mista, di cognizione e di esecuzione, di tale giudizio –, ha rilevato che “ad ogni buon conto, inoltre, e come emerge dagli atti depositati in giudizio da parte ricorrente, si rileva un evidente difetto di istruttoria da parte della commissione in nuova composizione in ordine alla qualificazione del ruolo ricoperto dal candidato all'interno della rivista scientifica IEEE Access. In particolare, risulta agli atti una dichiarazione rilasciata dal Managing Editor della predetta rivista, sollecitata su esclusiva iniziativa della parte ricorrente e non dalla Commissione, dalla quale si evince come la qualifica di Associate Editor, in considerazione della peculiare e complessa articolazione interna della rivista, corrisponda sostanzialmente a quella di membro dell'Editorial Board, attesa l'identità di funzioni svolte, nonché la piena sovrapposizione dei compiti attribuiti.”
Il Tar avrebbe quindi correttamente motivato che “tenuto conto che la nuova commissione ha accertato la sussistenza del titolo di cui alla lettera “e” per il profilo N. 07661/2025 REG.RIC.
richiesto nella sentenza ed illegittimamente basato il diniego su un profilo che esulava dai limiti del dictum della sentenza otttemperanda, e tenendo conto dell'orientamento circa i limiti della riedizione del potere che vieta la PA a dedurre nuove ragioni di rigetto dell'istanza, il collegio non può che ritenere esaurito l' ulteriore spazio di discrezionalità residua, potendosi ragionevolmente escludere ogni effetto utile di una eventuale ulteriore riedizione del potere da parte di una (terza) commissione in diversa composizione”.
Ritiene che l'appello sia inammissibile perché seppur rivolto, prima facie, a censurare la sentenza n. 15263 del 2025, resa dal Tar in sede di ottemperanza, miri, in realtà, almeno nella sua massima parte, a contestare la sentenza n. 2245, resa dal Tar in sede di cognizione e passata in giudicato.
Sarebbe poi inammissibile la motivazione postuma, riproposta dai commissari in sede di seconda valutazione, concernente il ruolo del Prof. Lo LE di membro del
Comitato editoriale della Rivista in questione.
Secondo parte appellante il Tar ha dato il giusto rilievo alla ben più “probante” lettera, prodotta da questa difesa, della Managing Editor di IEEE Access, la quale, su istanza dell'odierno appellato, ha attestato che “To Whom It May Concern, Dr. UD
LO, of Universitas Mercatorum, Italy, was a member of the Editorial Board of
IEEE Access in the capacity of Associate Editor from June 2023 to November 2024, following his voluntary resignation for personal reasons…”
La seconda commissione ha affermato, al riguardo, che “il ruolo è stato ricoperto per
1 giorno alla data di presentazione della domanda per l'abilitazione a professore di I fascia”». Ma il punto sarebbe un altro: il Prof. LO, sia pur per un giorno, era in possesso del requisito di cui alla lett. e) al momento di presentazione della domanda.
Secondo parte appellata in entrambe le valutazioni, il Prof. LO ha ricevuto cinque giudizi individuali ed un giudizio collegiale positivi in ordine al conseguimento della piena maturità scientifica; l'unica ragione della mancata attribuzione N. 07661/2025 REG.RIC.
dell'abilitazione scientifica nazionale al Prof. LO consiste nel fatto che le commissioni, entrambe le volte, lo hanno ritenuto carente del solo titolo e), invece posseduto dall'odierno appellato, come affermato dal TAR Lazio, Sede di Roma, Sez.
VI-Quater, con la sentenza n. 2445/2025, pubblicata in data 31/01/2025, resa a definizione del giudizio di cognizione r.g. n. 731/2024, non impugnata e passata in giudicato.
Non sarebbe stata dunque necessaria una terza valutazione.
5. L'appello è fondato.
Il Tar ha errato nel considerare che da una lettura della motivazione della sentenza n.
2245/2025 di cui era chiesta l'ottemperanza, sarebbe emerso che il collegio giudicante avesse inteso limitare la riedizione del potere valutativo alla sola verifica della rilevanza della rivista scientifica IEEE Access e che la Commissione non poteva, pertanto, legittimamente estendere l'ambito della rivalutazione, né introdurre motivazioni ulteriori o diverse da quelle già espresse dalla precedente commissione e oggetto di specifica censura da parte del collegio, senza incorrere in una violazione del giudicato.
In realtà l'unico vincolo conformativo nascente dalla predetta decisione del Tar, Lazio,
Roma, n. 2245/2025, era quello di riesercitare il potere valutativo, avendo cura di motivare adeguatamente il nuovo giudizio, relativamente al titolo di cui alla lettera e),
“Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”.
La commissione incaricata di riesaminare un candidato all'esito di un contenzioso non può vedersi preclusa la possibilità di considerare elementi, determinanti per il riconoscimento o meno di un titolo, che pure non siano stati adeguatamente considerati dalla precedente commissione o che la precedente commissione abbia tralasciato per aver riscontrato gravi e più rilevanti carenze in grado di giustificare, da sole, il mancato riconoscimento di un titolo. N. 07661/2025 REG.RIC.
La sentenza n. 2245/2025 non imponeva di limitare la nuova valutazione alla verifica della rilevanza della rivista, ma a tutti i profili rilevanti a concretizzare il giudizio di cui alla lettera e), riguardante la “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”.
Infatti, con la sentenza n. 2245/2025 era stato accertato un difetto di motivazione con riferimento al citato giudizio di cui alla lettera e) espletato dalla commissione.
Il difetto di motivazione è riferito nella sua unitarietà al giudizio di cui alla lettera e)
e, coerentemente con la sentenza n° 2245/2025, è stato ordinato che i nuovi commissari, ferme le valutazioni positive già svolte per i titoli (diversi da quelli di cui alla lettera e) dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza e per le pubblicazioni - dovranno rivalutare esclusivamente il titolo di cui alla lett. e).
Da tale difetto di motivazione conseguiva la necessità di un nuovo giudizio con riferimento al criterio di cui alla lettera e) che logicamente non può essere scisso in singoli e distinti segmenti.
Sotto tale profilo considerato che trattasi nel caso di specie di giudizi preclusivi ossia se, sia pure con giudizio ex post riconosciuto come non motivato, era stata accertata la non rilevanza della rivista, ne consegue che non si rendeva necessario esaminare ulteriori aspetti preclusivi quale la partecipazione al comitato editoriale della rivista.
Ne consegue allora la erroneità della sentenza appellata riguardo l'impossibilità di estendere il giudizio alla partecipazione al comitato editoriale della rivista, in quanto tale profilo non era stato esaminato nella prima valutazione e dunque da un lato non rientra tra le valutazioni positive già svolte fatte salve dalla sentenza n° 2245/2025 e dall'altro trattasi di giudizio che rientra nella pienezza di valutazione del titolo di cui alla lettera e) che tale sentenza ha inteso riconoscere alla nuova commissione.
Inoltre, come osservato dall'amministrazione appellante, la questione relativa alla partecipazione al comitato editoriale della rivista non aveva formato oggetto di alcun accertamento da parte del Tar con la sentenza n° 2245/2025 e pertanto non poteva N. 07661/2025 REG.RIC.
configurarsi come un elemento fattuale accertato dal giudice e non più suscettibile di diverso apprezzamento in corso di riesame.
La nuova commissione ha dunque proceduto correttamente ad effettuare la valutazione della partecipazione al comitato editoriale della rivista.
La valutazione risulta congruamente motivata e immune dai vizi lamentati col ricorso in primo grado.
Infatti la Editorial leadership della rivista IEEE Access riporta un Comitato Editoriale
(Editorial Board), in senso stretto, con 39 membri, così come è possibile verificare online.
Fra i nomi dei componenti del Comitato Editoriale non compare quello del candidato
UD LO, tanto è vero che il candidato dichiara di essere Associate Editor,
e non componente del Comitato Editoriale, come esplicitamente fotografato nel criterio del titolo e): “Membro dell'editorial board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”. La gerarchia tratteggiata della Editorial
Leadership della rivista è, ad oggi, ben chiara: c'è un solo Editor-in-Chief, 39 membri dello Editorial Board, 41 membri Senior Editors, nonché, in fondo alla gerarchia, ben
1093 Associate Editor.
Il Ministero evidenzia che i commissari hanno confermato di non poter procedere al riconoscimento del titolo in parola per due ragioni ben precise:
- “[…] Il ruolo è stato ricoperto per 1 giorno alla data di presentazione della domanda per l'abilitazione a professore di I fascia;
- la rivista fa una netta distinzione tra componenti dell'Editorial Board
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/editorial-board/) e Associate Editors
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/associate-editors/) senza che vi sia una sovrapposizione tra i due insiemi o una relazione di implicazione. In altre parole, essere un Associate Editor non implica essere un componente dell'Editorial Board. N. 07661/2025 REG.RIC.
Non può giovare al ricorrente di primo grado il riferimento alla lettera proveniente dal
Managing Editor della rivista IEE Access, datata 10 aprile 2025 che ha indotto il Tar ad affermare che “[…] la qualifica di Associate Editor, in considerazione della peculiare e complessa articolazione interna della rivista, corrisponda sostanzialmente a quella di membro dell'Editorial Board, attesa l'identità di funzioni svolte, nonché la piena sovrapposizione dei compiti attribuiti”.
Al contrario la lettera citata, non contiene alcun passaggio utile ad attestare l'equiparabilità del ruolo di Associate Editor a quello di Membro dell'Editorial Board.
Il Tar ha erroneamente equiparato le attività svolte dall'Associate Editor (he managed the peer review of 142 articles) a quelle dei componenti dell'Editorial Board, in alcun modo descritte all'interno della missiva, attribuendosi inoltre indebitamente le funzioni di organo valutatore.
Invece, a seguito di una ricerca compiuta sul sito internet ufficiale della rivista in questione è emerso che il nome del Prof. LO non compare fra quelli dei membri del Comitato Editoriale.
Dunque il prof. Lo LE risulta appartenere a quella categoria di collaboratori più ampia e accessibile, tale da non incarnare la rilevanza richiesta per chi ambisce ad accedere al massimo livello di docenza universitaria, categoria certamente lontana e distinta da quella di componente dell'Editorial Board.
Quanto sopra è sufficiente a sorreggere il giudizio di non abilitazione effettuato dalla commissione.
Non risulta pertanto necessario valutare l'ulteriore censura proposta dall'appellante secondo cui il Tar sembra avere trascurato l'ulteriore elemento preclusivo individuato dalla commissione, vale a dire la sostanziale irrilevanza temporale dell'esperienza dichiarata (un solo giorno).
Nel verbale della commissione infatti si legge quanto segue: N. 07661/2025 REG.RIC.
“le riviste del quartile Q1 per una certa categoria scientifica, se permangono in tale quartile per molteplici annualità, sono considerate di norma dalla comunità scientifica le più prestigiose e influenti nel loro campo di studio e vengono quindi ritenute rilevanti per il settore scientifico disciplinare nell'ambito di uno specifico settore concorsuale;”
- con riferimento al titolo in contestazione la commissione ha poi osservato che “il ruolo è stato ricoperto per 1 giorno alla data di presentazione della domanda per
l'abilitazione a professore di I fascia.”
Risulta invece errato il richiamo operato dal giudice di prime cure all'art. 10 bis, l.
241/1990, secondo cui “in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato”.
Al contrario, come evidenziato dall'Amministrazione appellante, in virtù della medesima disposizione, l'art. 10-bis della legge n° 241 del 1990 non si applica alle procedure concorsuali e l'abilitazione scientifica, pur non rivestendo carattere propriamente comparativo, condivide con le procedure concorsuali una finalità latamente selettiva, mirante ad assicurare che ai successivi ruoli accademici accedano solo ricercatori muniti di piena maturità scientifica.
L'accertamento dell'effettivo possesso in capo al candidato dei requisiti necessari al conferimento dell'abilitazione, deve assumere preminenza rispetto all'interesse del singolo a vedersi riconosciuto il titolo abilitativo.
L'art. 10-bis della legge n° 241 del 1990 non è pertinente rispetto al caso di specie perché per effetto della sentenza del Tar Lazio n° 2245/2025 la commissione era investita della pienezza dei poteri valutativi, dovendo l'Amministrazione esprimere il giudizio relativamente al possesso del titolo di cui alla lettera e), “Direzione o N. 07661/2025 REG.RIC.
partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”.
La sentenza di annullamento pronunciata con la sentenza del Tar n° 2245/2025 non ha riconosciuto la spettanza del titolo, ma ha accertato un difetto di motivazione che ha comportato l'effettuazione di una nuova valutazione caratterizzata da pienezza sia pure nel proprio limitato ambito.
Non si tratta dunque di procedimento che doveva essere caratterizzato dalla previa comunicazione di motivi ostativi che caratterizzano al contrario i procedimenti di cui all'art. 10-bis della legge n° 241 del 1990.
L'appello deve pertanto essere accolto.
Parimenti è respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto infondata in relazione a quanto sopra motivato.
In riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
La complessità della duplice valutazione relativa all'abilitazione scientifica nazionale induce il collegio a compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 07661/2025 REG.RIC.
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco MO, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
Marco MO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco IP
Pubblicato il 18/03/2026
N. 02292 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07661/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7661 del 2025, proposto dal Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in
Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
UD LO, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner, Fabio
Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta)
n. 15263/2025, resa tra le parti; N. 07661/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di UD LO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2026 il Cons. Marco MO
e udito l'Avv. Fabio Monaco;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Il Tar ha premesso in punto di fatto quanto segue.
In origine, l'odierno ricorrente ha proposto ricorso al Tar Lazio richiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del giudizio di inidoneità al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale all'esercizio delle funzioni di docente di I fascia nel settore concorsuale 09/H1, sesto quadrimestre della tornata abilitativa per l'anno 2023. La commissione, valutava positivamente il candidato in merito alle pubblicazioni, nello specifico “La coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate con le tematiche del settore concorsuale o con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti (criterio (a)) è piena. L'apporto individuale nei lavori in collaborazione (criterio (b)) è considerato paritario spesso in articoli con molti co- autori. La qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo (criterio (c)) è sufficiente. La collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare (criterio (d)) è sufficientemente adeguata. Il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate, nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale (criterio (e)) sono adeguati. La rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello N. 07661/2025 REG.RIC.
stesso e dei settori scientifico disciplinari ricompresi (criterio (f)) è buona”, ma negava l'abilitazione affermando che “Il candidato non soddisfa il requisito relativo al possesso di almeno 3 titoli. Conseguentemente si ritiene che il candidato non possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”.
La questione controversa verteva sul titolo e) «Membro dell'editorial board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale», ritenuto non sussistente dalla commissione. Nel giudizio di ASN si riteneva laconicamente che il ricorrente «dichiara di essere membro di editorial board di riviste internazionali» e nel caso di specie la rivista scientifica IEEE Access era ritenuta, «non rilevante nell'ambito del settore concorsuale».
- In giudizio l'amministrazione resistente depositava una relazione difensiva, nella quale forniva una motivazione postuma dell'operato della commissione, e aggiungendo per la prima volta in tale sede che tale titolo non poteva considerarsi soddisfatto per la mancanza della qualifica richiesta al ricorrente. Difatti, questo si era dichiarato Associate Editor, il quale, secondo la commissione, non può considerarsi alla stregua di membro dell'Editorial Board, quale qualifica necessaria per il riconoscimento del possesso del titolo.
Il Tar Lazio, nella sentenza n. 2245/2025, pubblicata in data 31.01.2025, accoglieva il ricorso del ricorrente avverso tale primo giudizio, sulla base del difetto di motivazione, affermando che la commissione «non estrinseca in maniera chiara e puntuale le ragioni per le quali la rivista sia irrilevante nel settore concorsuale in esame limitandosi la commissione e i singoli commissari nei giudizi individuali in modo generico e apodittico a dedurne l'irrilevanza». Ulteriormente, e rispetto al profilo rilevato dall'Amministrazione nella motivazione postuma, si precisava che «solo con la relazione depositata dal MUR in data 4 gennaio 2025, la commissione motiva le ragioni per le quali è stata “molto cauta nel considerare la rilevanza della rivista IEEE
Access per il settore concorsuale 09/H1” (richiama la peer review informata introdotta N. 07661/2025 REG.RIC.
dall'ANVUR) e, inoltre, introduce un nuovo motivo di valutazione negativa del titolo in esame ovvero “La Editorial leadership della rivista riporta un Comitato Editoriale
(Editorial Board), in senso stretto, con 39 membri, così come è possibile verificare online su: https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/editorial-board/. Fra i nomi dei componenti del Comitato Editoriale non compare quello del candidato UD
LO, tanto è vero che il candidato dichiara di essere Associate Editor, e non componente del Comitato Editoriale, come esplicitamente fotografato nel criterio del titolo e): “Membro dell'editorial board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”. Tali dati, esplicitati solo in giudizio, costituiscono una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento».
A seguito di quanto rilevato, il Tribunale ha accolto il ricorso «dovendo essere il provvedimento impugnato annullato in parte qua, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione del titolo controverso, nei sensi e nei termini indicati in premessa» stabilendo che « la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell'abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) commissari – ferme le valutazioni positive già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza e per le pubblicazioni – dovranno rivalutare esclusivamente il titolo di cui alla lett. e), tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio».
A seguito della nomina della nuova commissione in diversa composizione e, del riesame della domanda del candidato, la commissione ha proceduto alla rivalutazione del titolo controverso. In tale sede, da un lato, la commissione, contrariamente a quanto affermato dalla precedente commissione, ha riconosciuto la Rivista IEEE N. 07661/2025 REG.RIC.
Access come rilevante rispetto al settore concorsuale: «La rivista è classificata come appartenente al quartile Q1, secondo la classificazione fatta da Scimago Journal Rank, nell'anno di presentazione della domanda nelle categorie di interesse per il settore disciplinare per il quale viene chiesta l'abilitazione a professore di I fascia. Come conseguenza, tale rivista può essere identificata come “rilevante nell'ambito del settore concorsuale», dall'altro, tuttavia, negava l'abilitazione scientifica del candidato per mancanza del titolo e) e motivando sulla mancata equiparazione della figura di Associate Editor a Membro del Board editoriale, (come richiesto dalla lettera e), reiterando cioè la motivazione postuma già censurata nella prima sentenza.
Afferma infatti che «Tuttavia, la rivista fa una netta distinzione tra componenti dell'Editorial Board (https://ieeeaccess.iee.org/editorial-leaderschip/editorial-board/)
e Associate Editors (https://ieeeaccess.iee.org/editorial-leaderschip/associate-editors/) senza che vi sia una sovrapposizione tra i due insiemi o una relazione di implicazione.
In altre parole, essere un Associate Editor non implica essere un componente dell'Editorial Board. Di conseguenza, il titolo non rispetta il criterio di valutazione
“Membro dell'Editorial Board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”».
2. Il Tar ha motivato come segue l'accoglimento del ricorso.
La commissione ricostituita in nuova composizione, avrebbe dovuto procedere a conformarsi alle indicazioni precettive della sentenza che ha circoscritto il riesame limitatamente alla questione della rilevanza; come si legge nella sentenza i nuovi commissari «dovranno rivalutare esclusivamente il titolo di cui alla lett. e), tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio». Il profilo censurato, difatti, è stato ritenuto illegittimo in quanto « non estrinseca in maniera chiara e puntuale le ragioni per le quali la rivista sia irrilevante nel settore concorsuale in esame, limitandosi la commissione e i singoli commissari, nei giudizi individuali, in modo generico e apodittico, a dedurne l'irrilevanza». N. 07661/2025 REG.RIC.
Da una lettura piana e coerente della motivazione, emerge con chiarezza che il collegio giudicante ha inteso limitare la riedizione del potere valutativo alla sola verifica della rilevanza della rivista scientifica IEEE Access, imponendo l'onere di una motivazione puntuale, logica e coerente circa le ragioni per le quali essa potesse ritenersi
(eventualmente) non rilevante ai fini del settore concorsuale di riferimento.
La commissione non poteva, pertanto, legittimamente estendere l'ambito della rivalutazione, né introdurre motivazioni ulteriori o diverse da quelle già espresse dalla precedente commissione e oggetto di specifica censura da parte del collegio, senza incorrere in una violazione del giudicato.
Al contrario, ha proceduto a denegare l'abilitazione scientifica nazionale motivando su un profilo differente da quello sopra menzionato, reiterando invero la motivazione ritenuta dal collegio «inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento», in quanto non esplicitata né valutata nella originaria procedura, e relativa alla mancata equiparazione del ruolo di Associate Editor a membro dell'Editorial Board, violando i limiti posti dal suindicato giudicato.
Ciò trova una ulteriore conferma nella peculiare formulazione dell'art. 10 bis della l.
n. 241/90, a mente del quale «In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato».
Il Tar ha inoltre ritenuto un evidente difetto di istruttoria da parte della commissione in nuova composizione in ordine alla qualificazione del ruolo ricoperto dal candidato all'interno della rivista scientifica IEEE Access. In particolare, risulta agli atti una dichiarazione rilasciata dal Managing Editor della predetta rivista, sollecitata su esclusiva iniziativa della parte ricorrente e non dalla commissione, dalla quale si evince come la qualifica di Associate Editor, in considerazione della peculiare e complessa articolazione interna della rivista, corrisponda sostanzialmente a quella di N. 07661/2025 REG.RIC.
membro dell'Editorial Board, attesa l'identità di funzioni svolte, nonché la piena sovrapposizione dei compiti attribuiti.
Secondo il Tar la nuova commissione ha accertato la sussistenza del titolo di cui alla lettera “e” per il profilo richiesta nella sentenza ed illegittimamente basato il diniego su un profilo che esulava dai limiti del dictum della sentenza ottemperanda, e tenendo conto dell'orientamento circa i limiti della riedizione del potere che vieta la PA a dedurre nuove ragioni di rigetto dell'istanza.
Il Tar ha poi ritenuto esaurito l'ulteriore spazio di discrezionalità residua, potendosi ragionevolmente escludere ogni effetto utile di una eventuale ulteriore riedizione del potere da parte di una (terza) commissione in diversa composizione.
Pertanto ha accolto il gravame ai fini dell'adozione del provvedimento di abilitazione del ricorrente a docente di prima fascia nel settore concorsuale 09/H1.
3. Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha proposto appello, osservando quanto segue.
In punto di fatto fa riferimento al verbale della commissione di rivalutazione, nella parte relativa al giudizio contestato di non idoneità, come di seguito riportato:
“In particolare, in riferimento al titolo e) “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, la commissione ASN 2021-2023 del settore concorsuale 09/H1ha specificato come criterio di valutazione: “Membro dell'Editorial Board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”. Premesso che: In base a indici bibliometrici quali SJR (Scimago Journal Rank) che risulta essere uno dei principali riferimenti della comunità scientifica del settore concorsuale in questione, le riviste scientifiche vengono classificate per categorie scientifiche
(subject area) e, per ognuna di tali categorie vengono suddivise in quattro gruppi, chiamati quartili (Q1, Q2, Q3, Q4) che misurano quanto gli articoli pubblicati in una rivista vengono citati da altri articoli; il quartile Q1 rappresenta il primo quartile, N. 07661/2025 REG.RIC.
ovvero il 25% delle riviste con il più alto impatto nella categoria di riferimento; vi possono essere riviste di interesse in settori scientifici disciplinari relativi a più settori concorsuali ed essere considerate ad esempio Q1 in una particolare categoria scientifica e Q3 in un'altra categoria scientifica; le riviste del quartile Q1 per una certa categoria scientifica, se permangono in tale quartile per molteplici annualità, sono considerate di norma dalla comunità scientifica le più prestigiose e influenti nel loro campo di studio e vengono quindi ritenute rilevanti per il settore scientifico disciplinare nell'ambito di uno specifico settore concorsuale. Sulla base del predetto criterio e di quanto premesso, si esprime la seguente valutazione sui titoli presentati dal candidato:””
Nella valutazione si legge quanto segue:
”Il ruolo è stato ricoperto per 1 giorno alla data di presentazione della domanda per
l'abilitazione a professore di I fascia. Il candidato dichiara di essere Associate Editor della rivista IEEE Access. La rivista è classificata come appartenente al quartile Q1, secondo la classificazione fatta da Scimago Journal Rank, nell'anno di presentazione della domanda nelle categorie di interesse per il settore scientifico disciplinare per il quale viene chiesta l'abilitazione a professore di I fascia. Come conseguenza, tale rivista può essere identificata come “rilevante nell'ambito del settore concorsuale”.
Tuttavia, la rivista fa una netta distinzione tra componenti dell'Editorial Board
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/editorial-board/) e Associate Editors
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/associate-editors/) senza che vi sia una sovrapposizione tra i due insiemi o una relazione di implicazione. In altre parole, essere un Associate Editor non implica essere un componente dell'Editorial Board.
Di conseguenza, il titolo non rispetta il criterio di valutazione “Membro dell'Editorial
Board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”.. N. 07661/2025 REG.RIC.
L'Amministrazione evidenzia che Il TAR con la predetta sentenza ha statuito quanto segue: “Ai fini della effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che la nuova commissione ha accertato la sussistenza del titolo di cui alla lettera “e” per il profilo richiesta nella sentenza ed illegittimamente basato il diniego su un profilo che esulava dai limiti del dictum della sentenza ottemperanda, e tenendo conto dell'orientamento circa i limiti della riedizione del potere che vieta la PA a dedurre nuove ragioni di rigetto dell'istanza, il collegio non può che ritenere esaurito l' ulteriore spazio di discrezionalità residua, potendosi ragionevolmente escludere ogni effetto utile di una eventuale ulteriore riedizione del potere da parte di una (terza) commissione in diversa composizione....” e ha ritenuto carente da un punto di vista motivazionale tutti
i giudizi espressi dalle commissioni nominate, sostenendo, in particolar modo, che
“....(omissis).... A seguito della nomina della nuova commissione in diversa composizione e, del riesame della domanda del candidato, la commissione ha proceduto alla rivalutazione del titolo controverso. In tale sede, da un lato, la commissione, contrariamente a quanto affermato dalla precedente commissione, ha riconosciuto che la Rivista IEEE Access come rilevante rispetto al settore concorsuale: «La rivista è classificata come appartenente al quartile Q1, secondo la classificazione fatta da Scimago Journal Rank, nell'anno di presentazione della domanda nelle categorie di interesse per il settore disciplinare per il quale viene chiesta l'abilitazione a professore di I fascia. Come conseguenza, tale rivista può essere identificata come “rilevante nell'ambito del settore concorsuale», dall'altro, tuttavia, negava l'abilitazione scientifica del candidato per mancanza del titolo e) e motivando sulla mancata equiparazione della figura di Associate Editor a Membro del Board editoriale, (come richiesto dalla lettera e), reiterando cioè la motivazione postuma già censurata nella prima sentenza. Afferma infatti che «Tuttavia, la rivista fa una netta distinzione tra componenti dell'Editorial Board
(https://ieeeaccess.iee.org/editorial-leaderschip/editorial-board/) e Associate Editors N. 07661/2025 REG.RIC.
(https://ieeeaccess.iee.org/editorial-leaderschip/associate-editors/) senza che vi sia una sovrapposizione tra i due insiemi o una relazione di implicazione. In altre parole, essere un Associate Editor non implica essere un componente dell'Editorial Board.
Di conseguenza, il titolo non rispetta il criterio di valutazione “Membro dell'Editorial
Board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”...
Da una lettura piana e coerente della motivazione, emerge con chiarezza che il collegio giudicante ha inteso limitare la riedizione del potere valutativo alla sola verifica della rilevanza della rivista scientifica IEEE Access, imponendo l'onere di una motivazione puntuale, logica e coerente circa le ragioni per le quali essa potesse ritenersi (eventualmente) non rilevante ai fini del settore concorsuale di riferimento.
La commissione non poteva, pertanto, legittimamente estendere l'ambito della rivalutazione, né introdurre motivazioni ulteriori o diverse da quelle già espresse dalla precedente commissione e oggetto di specifica censura da parte del Collegio, senza incorrere in una violazione del giudicato.
Al contrario, ha proceduto a denegare l'abilitazione scientifica nazionale motivando su un profilo differente da quello sopra menzionato, reiterando invero la motivazione ritenuta dal collegio «inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento», in quanto non esplicitata né valutata nella originaria procedura, e relativa alla mancata equiparazione del ruolo di Associate Editor a membro dell'Editorial Board, violando i limiti posti dal suindicato giudicato. Ciò trova una ulteriore conferma nella peculiare formulazione dell'art. 10 bis della l. n. 241/90, a mente del quale «In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato». N. 07661/2025 REG.RIC.
Ai fini della effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che la nuova commissione ha accertato la sussistenza del titolo di cui alla lettera “e” per il profilo richiesta nella sentenza ed illegittimamente basato il diniego su un profilo che esulava dai limiti del dictum della sentenza ottemperanda, e tenendo conto dell'orientamento circa i limiti della riedizione del potere che vieta la PA a dedurre nuove ragioni di rigetto dell'istanza, il collegio non può che ritenere esaurito l'ulteriore spazio di discrezionalità residua, potendosi ragionevolmente escludere ogni effetto utile di una eventuale ulteriore riedizione del potere da parte di una (terza) commissione in diversa composizione”.
L'Amministrazione appellante osserva per contro che l'unico vincolo conformativo nascente dalla predetta decisione del Tar, Lazio, Roma, n. 2245/2025, era quello di riesercitare il potere valutativo avendo cura di motivare adeguatamente il nuovo giudizio, relativamente al titolo di cui alla lettera e), e con specifico riferimento a tutti gli elementi utili ad integrare la declaratoria dello stesso titolo, contenuta nell'allegato
A al d.m. 120/2016, e ai criteri definiti dalla commissione per il suo riconoscimento.
La commissione parallela viene sorteggiata e risulta composta da professori di I fascia differenti (dai membri della commissione di prima nomina), che giudicano il candidato ex novo, sebbene alla luce degli stessi titoli e delle stesse pubblicazioni presentante dal candidato al momento della proposizione della domanda di partecipazione alla procedura abilitativa.
La logica sottesa alla nomina di una commissione parallela mira a garantire, da un lato, che il candidato sia sottoposto ad una valutazione realmente nuova, priva pertanto dei condizionamenti che deriverebbero dai giudizi espressi dalla precedente commissione, dall'altro ad assicurare che il titolo abilitativo sia conferito a candidati che integrino realmente i requisiti richiesti dalla normativa, al fine di ottenere il rilascio del titolo abilitativo. N. 07661/2025 REG.RIC.
In questo senso, osserva parte appellante, la commissione incaricata di riesaminare un candidato all'esito di un contenzioso non può vedersi preclusa la possibilità di considerare elementi, determinanti per il riconoscimento o meno di un titolo, che pure non siano stati adeguatamente considerati dalla precedente commissione o che la precedente commissione abbia tralasciato per aver riscontrato gravi e più rilevanti carenze in grado di giustificare, da sole, il mancato riconoscimento di un titolo.
Con riferimento alla partecipazione al comitato editoriale della rivista l'Amministrazione appellante osserva che la Editorial leadership della rivista IEEE
Access riporta un Comitato Editoriale (Editorial Board), in senso stretto, con 39 membri, così come è possibile verificare online su: https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/editorial-board/. Fra i nomi dei componenti del Comitato Editoriale non compare quello del candidato UD
LO, tanto è vero che il candidato dichiara di essere Associate Editor, e non componente del Comitato Editoriale, come esplicitamente fotografato nel criterio del titolo e): “Membro dell'editorial board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”. La gerarchia tratteggiata della Editorial
Leadership della rivista è, ad oggi, ben chiara: c'è un solo Editor-in-Chief, 39 membri dello Editorial Board, 41 membri Senior Editors, nonché, in fondo alla gerarchia, ben
1093 Associate Editor.
Ne consegue la mancanza del criterio in esame, necessario per ottenere l'abilitazione.
Secondo l'appellante la commissione, nel rieditare il giudizio sul titolo, fosse non solo legittimata, ma anche tenuta, a condurre un nuovo esame di tutti gli elementi dichiarati dal candidato in domanda per accertare che quanto attestato dal candidato fosse conforme alla declaratoria del titolo, per come specificata dalla prima commissione.
Sotto tale profilo considera anche che la tematica relativa al ruolo ricoperto dal candidato in seno alla rivista IEE Access, sebbene oggetto di specifica contestazione da parte della commissione nel corso del giudizio, non aveva formato oggetto di alcun N. 07661/2025 REG.RIC.
accertamento da parte del collegio e, pertanto, non poteva configurarsi come un elemento fattuale accertato dal giudice e non più suscettibile di diverso apprezzamento in corso di riesame.
Tale elemento fattuale, non aveva formato oggetto di favorevole apprezzamento nemmeno da parte della prima commissione.
Nel caso di specie, la commissione ha proceduto ad un riesame del titolo e) offrendo una motivazione oltremodo adeguata a supporto del disconoscimento dello stesso, fondata, con tutta evidenza, sulla impossibilità di ritenere integrato un elemento fattuale di primaria importanza per il riconoscimento del titolo.
Il Ministero osserva che ritenere che la commissione, in sede di riesame, non avrebbe dovuto tener conto del ruolo ricoperto dal candidato in seno alla rivista IEE Access, significa riconoscere la possibilità che un candidato consegua l'abilitazione scientifica, non in virtù di una accertata maturità scientifica (disconosciuta da due distinte commissioni), ma di un drastico restringimento della discrezionalità tecnica del secondo organo valutatore, il quale ultimo, sempre ad avviso del collegio, avrebbe dovuto esprimere una valutazione positiva pur ritenendo che il ruolo ricoperto dal prof.
LO non fosse conforme a quello richiesto dalla declaratoria del titolo e).
Alla luce di quanto suddetto, non coglie nel segno il richiamo operato dal giudice di prime cure al disposto dell'art. 10 bis, l. 241/1990, secondo cui “In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato”.
L'appellante osserva che in virtù della medesima disposizione, tale principio non si applica alle procedure concorsuali e l'abilitazione scientifica, pur non rivestendo carattere propriamente comparativo, condivide con le procedure concorsuali una finalità latamente selettiva, mirante ad assicurare che ai successivi ruoli accademici accedano solo ricercatori muniti di piena maturità scientifica. N. 07661/2025 REG.RIC.
L'accertamento dell'effettivo possesso in capo al candidato dei requisiti necessari al conferimento dell'abilitazione, deve assumere preminenza rispetto all'interesse del singolo a vedersi riconosciuto il titolo abilitativo.
Il Ministero lamenta poi che il Tar, in aperto contrasto con le valutazioni espresse dalla
Commissione di riesame, ha operato una propria, personale, disamina del ruolo di
Associate Editor ricoperto dal candidato in seno alla rivista IEE Access ed ha acclarato l'equiparabilità di detto ruolo a quello di membro dell'editorial board della rivista, utile a ritenere integrato il titolo.
Così operando il collegio ha travalicato, in maniera manifesta, i limiti del proprio sindacato sostituendosi di fatto all'organo tecnico designato dal ministero, nella valutazione degli elementi utili al riconoscimento del titolo in parola.
Il Ministero evidenzia che i commissari hanno confermato di non poter procedere al riconoscimento del titolo in parola per due ragioni ben precise:
- “[…] Il ruolo è stato ricoperto per 1 giorno alla data di presentazione della domanda per l'abilitazione a professore di I fascia;
- la rivista fa una netta distinzione tra componenti dell'Editorial Board
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/editorial-board/) e Associate Editors
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/associate-editors/) senza che vi sia una sovrapposizione tra i due insiemi o una relazione di implicazione. In altre parole, essere un Associate Editor non implica essere un componente dell'Editorial Board.
Il Tar ha poi trascurato l'ulteriore elemento preclusivo individuato dalla commissione, vale a dire la sostanziale irrilevanza temporale dell'esperienza dichiarata (un solo giorno), riscontrata pure dalla precedente commissione e quindi certamente valutabile, ma ha sovvertito le valutazioni dell'organo tecnico, sostituendosi ad esso nel riconoscere l'equiparabilità del ruolo di “Associate editor” a quella di “Membro dell'editorial board”. N. 07661/2025 REG.RIC.
Secondo parte appellante non può giovare al ricorrente il riferimento alla lettera proveniente dal Managing Editor della rivista IEE Access, datata 10 aprile 2025.
Lamenta che secondo il Tar si evincerebbe che “[…] la qualifica di Associate Editor, in considerazione della peculiare e complessa articolazione interna della rivista, corrisponda sostanzialmente a quella di membro dell'Editorial Board, attesa l'identità di funzioni svolte, nonché la piena sovrapposizione dei compiti attribuiti”.
Al contrario la lettera citata, non contiene alcun passaggio utile ad attestare l'equiparabilità del ruolo di Associate Editor a quello di Membro dell'Editorial Board.
Il Tar avrebbe equiparato i ruoli, non sulla scorta di un dato fattuale (quale poteva essere una certificazione proveniente dal Managing Editor) quanto piuttosto sulla base di una personale valutazione delle attività svolte dall'Associate Editor (he managed the peer review of 142 articles) a quelle dei componenti dell'Editorial Board, in alcun modo descritte all'interno della missiva, con evidente manifesta intromissione nella discrezionalità tecnica della Commissione e conseguentemente accertamento del tutto errato.
Invece, a seguito di una ricerca compiuta sul sito internet ufficiale della rivista in questione è emerso che il nome del Prof. LO non compare fra quelli dei membri del Comitato Editoriale.
Dunque il prof. Lo LE risulta appartenere a quella categoria di collaboratori più ampia e accessibile, tale da non incarnare la rilevanza richiesta per chi ambisce ad accedere al massimo livello di docenza universitaria, categoria certamente lontana e distinta da quella di componente dell'Editorial Board.
4. Parte appellata si è costituita in giudizio per resistere all'appello.
Secondo pare appellata la nuova commissione avrebbe dovuto rivalutare il Prof.
LO con riferimento esclusivo al criterio e) e soltanto nella parte in cui la prima commissione lo aveva ritenuto carente sull'assunto, immotivato, della irrilevanza internazionale della Rivista IEEE Access. La nuova commissione avrebbe dovuto N. 07661/2025 REG.RIC.
compiere un'attività tesa esclusivamente ad accertare se la Rivista IEEE Access fosse stata o meno una «rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale.
Richiama la motivazione della sentenza appellata secondo cui “la commissione non poteva, pertanto, legittimamente estendere l'ambito della rivalutazione, né introdurre motivazioni ulteriori o diverse da quelle già espresse dalla precedente commissione e oggetto di specifica censura da parte del Collegio, senza incorrere in una violazione del giudicato.
Al contrario, ha proceduto a denegare l'abilitazione scientifica nazionale motivando su un profilo differente da quello sopra menzionato, reiterando invero la motivazione ritenuta dal collegio «inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento», in quanto non esplicitata né valutata nella originaria procedura, e relativa alla mancata equiparazione del ruolo di Associate Editor a membro dell'Editorial Board, violando i limiti posti dal suindicato giudicato”.
Osserva che solo ad abundantiam, il Tar, sempre in sede di ottemperanza – ed in coerenza con la natura mista, di cognizione e di esecuzione, di tale giudizio –, ha rilevato che “ad ogni buon conto, inoltre, e come emerge dagli atti depositati in giudizio da parte ricorrente, si rileva un evidente difetto di istruttoria da parte della commissione in nuova composizione in ordine alla qualificazione del ruolo ricoperto dal candidato all'interno della rivista scientifica IEEE Access. In particolare, risulta agli atti una dichiarazione rilasciata dal Managing Editor della predetta rivista, sollecitata su esclusiva iniziativa della parte ricorrente e non dalla Commissione, dalla quale si evince come la qualifica di Associate Editor, in considerazione della peculiare e complessa articolazione interna della rivista, corrisponda sostanzialmente a quella di membro dell'Editorial Board, attesa l'identità di funzioni svolte, nonché la piena sovrapposizione dei compiti attribuiti.”
Il Tar avrebbe quindi correttamente motivato che “tenuto conto che la nuova commissione ha accertato la sussistenza del titolo di cui alla lettera “e” per il profilo N. 07661/2025 REG.RIC.
richiesto nella sentenza ed illegittimamente basato il diniego su un profilo che esulava dai limiti del dictum della sentenza otttemperanda, e tenendo conto dell'orientamento circa i limiti della riedizione del potere che vieta la PA a dedurre nuove ragioni di rigetto dell'istanza, il collegio non può che ritenere esaurito l' ulteriore spazio di discrezionalità residua, potendosi ragionevolmente escludere ogni effetto utile di una eventuale ulteriore riedizione del potere da parte di una (terza) commissione in diversa composizione”.
Ritiene che l'appello sia inammissibile perché seppur rivolto, prima facie, a censurare la sentenza n. 15263 del 2025, resa dal Tar in sede di ottemperanza, miri, in realtà, almeno nella sua massima parte, a contestare la sentenza n. 2245, resa dal Tar in sede di cognizione e passata in giudicato.
Sarebbe poi inammissibile la motivazione postuma, riproposta dai commissari in sede di seconda valutazione, concernente il ruolo del Prof. Lo LE di membro del
Comitato editoriale della Rivista in questione.
Secondo parte appellante il Tar ha dato il giusto rilievo alla ben più “probante” lettera, prodotta da questa difesa, della Managing Editor di IEEE Access, la quale, su istanza dell'odierno appellato, ha attestato che “To Whom It May Concern, Dr. UD
LO, of Universitas Mercatorum, Italy, was a member of the Editorial Board of
IEEE Access in the capacity of Associate Editor from June 2023 to November 2024, following his voluntary resignation for personal reasons…”
La seconda commissione ha affermato, al riguardo, che “il ruolo è stato ricoperto per
1 giorno alla data di presentazione della domanda per l'abilitazione a professore di I fascia”». Ma il punto sarebbe un altro: il Prof. LO, sia pur per un giorno, era in possesso del requisito di cui alla lett. e) al momento di presentazione della domanda.
Secondo parte appellata in entrambe le valutazioni, il Prof. LO ha ricevuto cinque giudizi individuali ed un giudizio collegiale positivi in ordine al conseguimento della piena maturità scientifica; l'unica ragione della mancata attribuzione N. 07661/2025 REG.RIC.
dell'abilitazione scientifica nazionale al Prof. LO consiste nel fatto che le commissioni, entrambe le volte, lo hanno ritenuto carente del solo titolo e), invece posseduto dall'odierno appellato, come affermato dal TAR Lazio, Sede di Roma, Sez.
VI-Quater, con la sentenza n. 2445/2025, pubblicata in data 31/01/2025, resa a definizione del giudizio di cognizione r.g. n. 731/2024, non impugnata e passata in giudicato.
Non sarebbe stata dunque necessaria una terza valutazione.
5. L'appello è fondato.
Il Tar ha errato nel considerare che da una lettura della motivazione della sentenza n.
2245/2025 di cui era chiesta l'ottemperanza, sarebbe emerso che il collegio giudicante avesse inteso limitare la riedizione del potere valutativo alla sola verifica della rilevanza della rivista scientifica IEEE Access e che la Commissione non poteva, pertanto, legittimamente estendere l'ambito della rivalutazione, né introdurre motivazioni ulteriori o diverse da quelle già espresse dalla precedente commissione e oggetto di specifica censura da parte del collegio, senza incorrere in una violazione del giudicato.
In realtà l'unico vincolo conformativo nascente dalla predetta decisione del Tar, Lazio,
Roma, n. 2245/2025, era quello di riesercitare il potere valutativo, avendo cura di motivare adeguatamente il nuovo giudizio, relativamente al titolo di cui alla lettera e),
“Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”.
La commissione incaricata di riesaminare un candidato all'esito di un contenzioso non può vedersi preclusa la possibilità di considerare elementi, determinanti per il riconoscimento o meno di un titolo, che pure non siano stati adeguatamente considerati dalla precedente commissione o che la precedente commissione abbia tralasciato per aver riscontrato gravi e più rilevanti carenze in grado di giustificare, da sole, il mancato riconoscimento di un titolo. N. 07661/2025 REG.RIC.
La sentenza n. 2245/2025 non imponeva di limitare la nuova valutazione alla verifica della rilevanza della rivista, ma a tutti i profili rilevanti a concretizzare il giudizio di cui alla lettera e), riguardante la “Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”.
Infatti, con la sentenza n. 2245/2025 era stato accertato un difetto di motivazione con riferimento al citato giudizio di cui alla lettera e) espletato dalla commissione.
Il difetto di motivazione è riferito nella sua unitarietà al giudizio di cui alla lettera e)
e, coerentemente con la sentenza n° 2245/2025, è stato ordinato che i nuovi commissari, ferme le valutazioni positive già svolte per i titoli (diversi da quelli di cui alla lettera e) dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza e per le pubblicazioni - dovranno rivalutare esclusivamente il titolo di cui alla lett. e).
Da tale difetto di motivazione conseguiva la necessità di un nuovo giudizio con riferimento al criterio di cui alla lettera e) che logicamente non può essere scisso in singoli e distinti segmenti.
Sotto tale profilo considerato che trattasi nel caso di specie di giudizi preclusivi ossia se, sia pure con giudizio ex post riconosciuto come non motivato, era stata accertata la non rilevanza della rivista, ne consegue che non si rendeva necessario esaminare ulteriori aspetti preclusivi quale la partecipazione al comitato editoriale della rivista.
Ne consegue allora la erroneità della sentenza appellata riguardo l'impossibilità di estendere il giudizio alla partecipazione al comitato editoriale della rivista, in quanto tale profilo non era stato esaminato nella prima valutazione e dunque da un lato non rientra tra le valutazioni positive già svolte fatte salve dalla sentenza n° 2245/2025 e dall'altro trattasi di giudizio che rientra nella pienezza di valutazione del titolo di cui alla lettera e) che tale sentenza ha inteso riconoscere alla nuova commissione.
Inoltre, come osservato dall'amministrazione appellante, la questione relativa alla partecipazione al comitato editoriale della rivista non aveva formato oggetto di alcun accertamento da parte del Tar con la sentenza n° 2245/2025 e pertanto non poteva N. 07661/2025 REG.RIC.
configurarsi come un elemento fattuale accertato dal giudice e non più suscettibile di diverso apprezzamento in corso di riesame.
La nuova commissione ha dunque proceduto correttamente ad effettuare la valutazione della partecipazione al comitato editoriale della rivista.
La valutazione risulta congruamente motivata e immune dai vizi lamentati col ricorso in primo grado.
Infatti la Editorial leadership della rivista IEEE Access riporta un Comitato Editoriale
(Editorial Board), in senso stretto, con 39 membri, così come è possibile verificare online.
Fra i nomi dei componenti del Comitato Editoriale non compare quello del candidato
UD LO, tanto è vero che il candidato dichiara di essere Associate Editor,
e non componente del Comitato Editoriale, come esplicitamente fotografato nel criterio del titolo e): “Membro dell'editorial board di almeno una rivista internazionale rilevante nell'ambito del settore concorsuale”. La gerarchia tratteggiata della Editorial
Leadership della rivista è, ad oggi, ben chiara: c'è un solo Editor-in-Chief, 39 membri dello Editorial Board, 41 membri Senior Editors, nonché, in fondo alla gerarchia, ben
1093 Associate Editor.
Il Ministero evidenzia che i commissari hanno confermato di non poter procedere al riconoscimento del titolo in parola per due ragioni ben precise:
- “[…] Il ruolo è stato ricoperto per 1 giorno alla data di presentazione della domanda per l'abilitazione a professore di I fascia;
- la rivista fa una netta distinzione tra componenti dell'Editorial Board
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/editorial-board/) e Associate Editors
(https://ieeeaccess.ieee.org/editorial-leadership/associate-editors/) senza che vi sia una sovrapposizione tra i due insiemi o una relazione di implicazione. In altre parole, essere un Associate Editor non implica essere un componente dell'Editorial Board. N. 07661/2025 REG.RIC.
Non può giovare al ricorrente di primo grado il riferimento alla lettera proveniente dal
Managing Editor della rivista IEE Access, datata 10 aprile 2025 che ha indotto il Tar ad affermare che “[…] la qualifica di Associate Editor, in considerazione della peculiare e complessa articolazione interna della rivista, corrisponda sostanzialmente a quella di membro dell'Editorial Board, attesa l'identità di funzioni svolte, nonché la piena sovrapposizione dei compiti attribuiti”.
Al contrario la lettera citata, non contiene alcun passaggio utile ad attestare l'equiparabilità del ruolo di Associate Editor a quello di Membro dell'Editorial Board.
Il Tar ha erroneamente equiparato le attività svolte dall'Associate Editor (he managed the peer review of 142 articles) a quelle dei componenti dell'Editorial Board, in alcun modo descritte all'interno della missiva, attribuendosi inoltre indebitamente le funzioni di organo valutatore.
Invece, a seguito di una ricerca compiuta sul sito internet ufficiale della rivista in questione è emerso che il nome del Prof. LO non compare fra quelli dei membri del Comitato Editoriale.
Dunque il prof. Lo LE risulta appartenere a quella categoria di collaboratori più ampia e accessibile, tale da non incarnare la rilevanza richiesta per chi ambisce ad accedere al massimo livello di docenza universitaria, categoria certamente lontana e distinta da quella di componente dell'Editorial Board.
Quanto sopra è sufficiente a sorreggere il giudizio di non abilitazione effettuato dalla commissione.
Non risulta pertanto necessario valutare l'ulteriore censura proposta dall'appellante secondo cui il Tar sembra avere trascurato l'ulteriore elemento preclusivo individuato dalla commissione, vale a dire la sostanziale irrilevanza temporale dell'esperienza dichiarata (un solo giorno).
Nel verbale della commissione infatti si legge quanto segue: N. 07661/2025 REG.RIC.
“le riviste del quartile Q1 per una certa categoria scientifica, se permangono in tale quartile per molteplici annualità, sono considerate di norma dalla comunità scientifica le più prestigiose e influenti nel loro campo di studio e vengono quindi ritenute rilevanti per il settore scientifico disciplinare nell'ambito di uno specifico settore concorsuale;”
- con riferimento al titolo in contestazione la commissione ha poi osservato che “il ruolo è stato ricoperto per 1 giorno alla data di presentazione della domanda per
l'abilitazione a professore di I fascia.”
Risulta invece errato il richiamo operato dal giudice di prime cure all'art. 10 bis, l.
241/1990, secondo cui “in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato”.
Al contrario, come evidenziato dall'Amministrazione appellante, in virtù della medesima disposizione, l'art. 10-bis della legge n° 241 del 1990 non si applica alle procedure concorsuali e l'abilitazione scientifica, pur non rivestendo carattere propriamente comparativo, condivide con le procedure concorsuali una finalità latamente selettiva, mirante ad assicurare che ai successivi ruoli accademici accedano solo ricercatori muniti di piena maturità scientifica.
L'accertamento dell'effettivo possesso in capo al candidato dei requisiti necessari al conferimento dell'abilitazione, deve assumere preminenza rispetto all'interesse del singolo a vedersi riconosciuto il titolo abilitativo.
L'art. 10-bis della legge n° 241 del 1990 non è pertinente rispetto al caso di specie perché per effetto della sentenza del Tar Lazio n° 2245/2025 la commissione era investita della pienezza dei poteri valutativi, dovendo l'Amministrazione esprimere il giudizio relativamente al possesso del titolo di cui alla lettera e), “Direzione o N. 07661/2025 REG.RIC.
partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”.
La sentenza di annullamento pronunciata con la sentenza del Tar n° 2245/2025 non ha riconosciuto la spettanza del titolo, ma ha accertato un difetto di motivazione che ha comportato l'effettuazione di una nuova valutazione caratterizzata da pienezza sia pure nel proprio limitato ambito.
Non si tratta dunque di procedimento che doveva essere caratterizzato dalla previa comunicazione di motivi ostativi che caratterizzano al contrario i procedimenti di cui all'art. 10-bis della legge n° 241 del 1990.
L'appello deve pertanto essere accolto.
Parimenti è respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, in quanto infondata in relazione a quanto sopra motivato.
In riforma della sentenza appellata deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.
La complessità della duplice valutazione relativa all'abilitazione scientifica nazionale induce il collegio a compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 07661/2025 REG.RIC.
Marco IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco MO, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere
L'ESTENSORE
Marco MO
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Marco IP