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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/03/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23482/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23482/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEZZOTERO Parte_1 C.F._1
ALFONSO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI 4 20122 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
C.F. e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. PATRONI GRIFFI LEONARDO, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
P.ZZA LUIGI DI SAVOIA 41/A 70121 BARI presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
Conclusioni di parte attrice
Non avendo parte attrice depositato le proprie conclusioni nel termine assegnato si trascrivono quelle della memoria del 24.10.24
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si oppone al precetto notificatole da e per essa dalla procuratrice Parte_1 Controparte_1 speciale in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. Controparte_2 7675/2008 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo il 24.07.2008 “in forza dell'atto pubblico 11.93119 di Repertorio e n. 11051 di Raccolta dell'8.l 0,2007 a ministero del notaio di Desio, Persona_1 munito di formula esecutiva che si produce in copia (doc,ii.l), in cui i debitori hanno riconosciuto il loro debito di € 254.314,42- con valuta I 8.06.2007 nei confronti della Banca e concesso la costituzione di ipoteche volontarie”.
Parte opponente lamenta nell'atto introduttivo, con unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 615
c.p.c., l'intervenuta prescrizione del credito in quanto il decreto ingiuntivo le è stato notificato il 01.09.2008, oltre 10 anni prima della notifica del precetto, e non vi sono stati nel frattempo atti interruttivi della prescrizione.
Parte opposta, evidenza, viceversa di aver interrotto la prescrizione del credito con l'atto di intervento del 07.01.2010 nella procedura esecutiva incardinata dinanzi al Tribunale di Milano RG 1492/2009 in forza del medesimo credito, azionato in forza del riconoscimento di debito sopra citato.
Detta procedura esecutiva è stata dichiarata estinta il 23.12.2014, data da cui decorrere il nuovo termine di prescrizione.
pagina 2 di 5 Ora, è ben vero che i titoli esecutivi sono diversi e sono passati oltre 10 anni dalla notifica del secondo, tuttavia deve evidenziarsi come la disciplina della prescrizione riguardi non già il titolo esecutivo, ma il credito allo stesso sotteso, credito che nella fattispecie non può dirsi prescritto.
In corso di causa parte debitrice ha lamentato, con motivi di opposizione qualificabili ex art. 615 c.p.c.:
- che non sarebbe titolare del credito in quanto dagli atti della precedente procedura esecutiva CP_1 sopra citata, lo stesso credito risulterebbe ceduto a che ha incaricato quale Controparte_3 Parte_2 subservicer dell'operazione, circostanza che deve ritenersi evinta dalla schermata degli eventi del processo esecutivo prodotta da parte creditrice, ove si legge:
Controparte eccepisce che nell'ambito di detta procedura esecutiva, era Controparte_4 sia procedente sia intervenuta con due linee di credito distinte, circostanza anch'essa evincibile dalla stessa schermata.
Ora, incontestato il fatto che in corso di procedura esecutiva abbia ceduto Controparte_4 una delle sue due linee di credito, spetta a chi eccepisce la circostanza, ossia parte debitrice, dare prova del fatto che il credito oggi azionato è il medesimo credito ceduto a tenuto anche conto Controparte_3 del fatto che l'odierna creditrice precettante è in possesso del titolo esecutivo, unicamente a una dichiarazione di cessione da parte della cedente.
Né detto onere può dirsi assolto con la produzione della Gazzetta Ufficiale nella quale si dà conto della cessione di crediti tra UBI e atteso il tenore assolutamente generico delle espressioni Controparte_3 utilizzate per individuare i crediti oggetto di cessione:
Inoltre i crediti oggetto di quella cessione sono stati così individuati:
Mentre quello azionato, come si evince dalla dichiarazione della cedente doc. 1 di parte opposta, ha:
pagina 3 di 5 Che, poi, il credito oggetto di precetto sia stato ceduto alla creditrice precettante può evincersi dal possesso da parte sua del titolo esecutivo, titolo esecutivo che ai sensi dell'art. 1262 c.c. “il cedente deve consegnare al cessionario” e che in caso di cessione del credito a non avrebbe potuto Controparte_3 avere atteso che, come si evince dalla Gazzetta Ufficiale prodotta, in quel caso
Ancora, - la società cessionaria ha prodotto dichiarazione della banca cedente che dà atto che quelli in oggetto rientrano tra i crediti oggetto di cessione.
Come ritenuto anche dalla Suprema Corte, infatti “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”. (Cass. 10200/2021)
Infatti “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad non avendo alcun interesse la cedente a rendere una Pt_3 dichiarazione a sé contraria.” (Corte App. Milano sentenza 220/2023)
Infine, in sede di verifiche preliminari questo Giudice sottoponeva al contraddittorio tra le parti
“l'eventuale questione consumeristica in relazione al decreto ingiuntivo azionato”.
A seguito del rilievo d'ufficio di questo Giudice, parte debitrice lamenta con la prima memoria:
“Sul presupposto della qualità di consumatore della signora al momento della sottoscrizione Parte_1 del contratto di fideiussione, la pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo (come pure il riconoscimento della pretesa creditoria rinvenibile nell'atto del Notaio di Desio) è Per_1 insussistente, attesa la nullità della fideiussione posta a fondamento della domanda monitoria per conformità al modello ABI del 2003, ritenuto – con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia - espressione di una intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990: si pensi alla clausola di deroga all'art 1957 c.c. prevista al punto 6 della fideiussione sottoscritta dalla signora che ci si riserva di produrre. Tale clausola, di cui è pacifica la vessatorietà per il Parte_1 consumatore (cfr. Corte d'appello Milano, Sent. n. 2354 del 27.7.2021) -, insieme alle analoghe di reviviscenza e sopravvivenza, ove automaticamente riprodotta - come nella specie - dallo schema ABI con riferimento alla fideiussione rilasciata alla filiale di Novate Milanese.” Controparte_4
Chiede quindi di “riqualificare la domanda come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.” e - deve ritenersi trattandosi di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo - rimettere la decisione al predetto tribunale “fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione (in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione adeguatrice)” ai sensi della sentenza citata.
Tuttavia, trattandosi di questione non menzionata nell'atto di citazione e frutto di rilievo d'ufficio, questo Giudice non può provvedere in questo senso: l'opposizione è stata correttamente instaurata come opposizione a precetto, lamentando ragioni estintive del credito successive alla formazione del titolo giudiziale, mentre la soluzione citata è stata prevista per i “casi in cui il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. … intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista”.
pagina 4 di 5 In alternativa pretende di contestare il merito del titolo esecutivo in questa sede, ma si tratta, come chiaramente evidenziato nella sentenza della Suprema Corte citata, di decisione che esula dai poteri del giudice dell'esecuzione, con il quale il giudice dell'opposizione a precetto condivide i limiti.
Deve invece trovare applicazione l'ipotesi formulata in sentenza immediatamente dopo:
“Se, poi, sia, allo stato, già in corso un'opposizione esecutiva ed emerga un problema di abusività delle clausole del contratto concluso tra consumatore e professionista, il giudice dell'opposizione rileverà d'ufficio la questione e interpellerà il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione. Ove il consumatore voglia avvalersene, il giudice darà al consumatore termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.” in quanto anche l'opposizione a precetto è pacificamente un'opposizione esecutiva.
Pertanto questo Giudice, all'esito del deposito del contratto di fideiussione alla base del decreto ingiuntivo azionato con il precetto e alle relative verifiche di vessatorietà, ha dato termine per la proposizione di opposizione ultratardiva al predetto decreto ingiuntivo in conformità a Cass. SSUU
9479/2023.
Da ultimo, parte debitrice, resasi conto che nella fattispecie il decreto ingiuntivo era in realtà stato oggetto di opposizione (circostanza forse prima non menzionata in quanto sposta l'inizio del decorso del termine di prescrizione), ma nel corso del giudizio di opposizione non si era posta la questione relativa alla possibile vessatorietà delle clausole contrattuali, ha chiesto concedersi nuovo termine di 40 giorni, avendo lasciato inutilmente decorrere il primo.
Si tratta di un'istanza non accoglibile in quanto, impregiudicata la questione della possibilità di contestare tardivamente anche il giudicato così formato, già oggetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE (Tribunale
Brindisi, 12 Settembre 2024), ogni valutazione in ordine alla tempestività di un'opposizione ultratardiva spetta al giudice competente per la stessa, competendo a questo Giudice unicamente l'assegnazione di un termine, mentre ogni valutazione processuale successiva spetta a parte debitrice, assistita da difesa tecnica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta;
- dichiara inammissibile in questa sede l'opposizione al decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo;
- condanna rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in € 6.307,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 28/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Trentini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23482/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MEZZOTERO Parte_1 C.F._1
ALFONSO, elettivamente domiciliato in PIAZZA BERTARELLI 4 20122 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
C.F. e per essa (C.F. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
) con il patrocinio dell'avv. PATRONI GRIFFI LEONARDO, elettivamente domiciliato in P.IVA_2
P.ZZA LUIGI DI SAVOIA 41/A 70121 BARI presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
Conclusioni di parte attrice
Non avendo parte attrice depositato le proprie conclusioni nel termine assegnato si trascrivono quelle della memoria del 24.10.24
pagina 1 di 5 Conclusioni di parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione si oppone al precetto notificatole da e per essa dalla procuratrice Parte_1 Controparte_1 speciale in forza di titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. Controparte_2 7675/2008 R.G. emesso dal Tribunale di Bergamo il 24.07.2008 “in forza dell'atto pubblico 11.93119 di Repertorio e n. 11051 di Raccolta dell'8.l 0,2007 a ministero del notaio di Desio, Persona_1 munito di formula esecutiva che si produce in copia (doc,ii.l), in cui i debitori hanno riconosciuto il loro debito di € 254.314,42- con valuta I 8.06.2007 nei confronti della Banca e concesso la costituzione di ipoteche volontarie”.
Parte opponente lamenta nell'atto introduttivo, con unico motivo di opposizione qualificabile ex art. 615
c.p.c., l'intervenuta prescrizione del credito in quanto il decreto ingiuntivo le è stato notificato il 01.09.2008, oltre 10 anni prima della notifica del precetto, e non vi sono stati nel frattempo atti interruttivi della prescrizione.
Parte opposta, evidenza, viceversa di aver interrotto la prescrizione del credito con l'atto di intervento del 07.01.2010 nella procedura esecutiva incardinata dinanzi al Tribunale di Milano RG 1492/2009 in forza del medesimo credito, azionato in forza del riconoscimento di debito sopra citato.
Detta procedura esecutiva è stata dichiarata estinta il 23.12.2014, data da cui decorrere il nuovo termine di prescrizione.
pagina 2 di 5 Ora, è ben vero che i titoli esecutivi sono diversi e sono passati oltre 10 anni dalla notifica del secondo, tuttavia deve evidenziarsi come la disciplina della prescrizione riguardi non già il titolo esecutivo, ma il credito allo stesso sotteso, credito che nella fattispecie non può dirsi prescritto.
In corso di causa parte debitrice ha lamentato, con motivi di opposizione qualificabili ex art. 615 c.p.c.:
- che non sarebbe titolare del credito in quanto dagli atti della precedente procedura esecutiva CP_1 sopra citata, lo stesso credito risulterebbe ceduto a che ha incaricato quale Controparte_3 Parte_2 subservicer dell'operazione, circostanza che deve ritenersi evinta dalla schermata degli eventi del processo esecutivo prodotta da parte creditrice, ove si legge:
Controparte eccepisce che nell'ambito di detta procedura esecutiva, era Controparte_4 sia procedente sia intervenuta con due linee di credito distinte, circostanza anch'essa evincibile dalla stessa schermata.
Ora, incontestato il fatto che in corso di procedura esecutiva abbia ceduto Controparte_4 una delle sue due linee di credito, spetta a chi eccepisce la circostanza, ossia parte debitrice, dare prova del fatto che il credito oggi azionato è il medesimo credito ceduto a tenuto anche conto Controparte_3 del fatto che l'odierna creditrice precettante è in possesso del titolo esecutivo, unicamente a una dichiarazione di cessione da parte della cedente.
Né detto onere può dirsi assolto con la produzione della Gazzetta Ufficiale nella quale si dà conto della cessione di crediti tra UBI e atteso il tenore assolutamente generico delle espressioni Controparte_3 utilizzate per individuare i crediti oggetto di cessione:
Inoltre i crediti oggetto di quella cessione sono stati così individuati:
Mentre quello azionato, come si evince dalla dichiarazione della cedente doc. 1 di parte opposta, ha:
pagina 3 di 5 Che, poi, il credito oggetto di precetto sia stato ceduto alla creditrice precettante può evincersi dal possesso da parte sua del titolo esecutivo, titolo esecutivo che ai sensi dell'art. 1262 c.c. “il cedente deve consegnare al cessionario” e che in caso di cessione del credito a non avrebbe potuto Controparte_3 avere atteso che, come si evince dalla Gazzetta Ufficiale prodotta, in quel caso
Ancora, - la società cessionaria ha prodotto dichiarazione della banca cedente che dà atto che quelli in oggetto rientrano tra i crediti oggetto di cessione.
Come ritenuto anche dalla Suprema Corte, infatti “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, era un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo”. (Cass. 10200/2021)
Infatti “la dichiarazione del cedente rappresenta la prova più liquida che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata in capo ad non avendo alcun interesse la cedente a rendere una Pt_3 dichiarazione a sé contraria.” (Corte App. Milano sentenza 220/2023)
Infine, in sede di verifiche preliminari questo Giudice sottoponeva al contraddittorio tra le parti
“l'eventuale questione consumeristica in relazione al decreto ingiuntivo azionato”.
A seguito del rilievo d'ufficio di questo Giudice, parte debitrice lamenta con la prima memoria:
“Sul presupposto della qualità di consumatore della signora al momento della sottoscrizione Parte_1 del contratto di fideiussione, la pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo (come pure il riconoscimento della pretesa creditoria rinvenibile nell'atto del Notaio di Desio) è Per_1 insussistente, attesa la nullità della fideiussione posta a fondamento della domanda monitoria per conformità al modello ABI del 2003, ritenuto – con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d'Italia - espressione di una intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell'art. 2 della l. 287/1990: si pensi alla clausola di deroga all'art 1957 c.c. prevista al punto 6 della fideiussione sottoscritta dalla signora che ci si riserva di produrre. Tale clausola, di cui è pacifica la vessatorietà per il Parte_1 consumatore (cfr. Corte d'appello Milano, Sent. n. 2354 del 27.7.2021) -, insieme alle analoghe di reviviscenza e sopravvivenza, ove automaticamente riprodotta - come nella specie - dallo schema ABI con riferimento alla fideiussione rilasciata alla filiale di Novate Milanese.” Controparte_4
Chiede quindi di “riqualificare la domanda come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.” e - deve ritenersi trattandosi di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo - rimettere la decisione al predetto tribunale “fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione (in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione adeguatrice)” ai sensi della sentenza citata.
Tuttavia, trattandosi di questione non menzionata nell'atto di citazione e frutto di rilievo d'ufficio, questo Giudice non può provvedere in questo senso: l'opposizione è stata correttamente instaurata come opposizione a precetto, lamentando ragioni estintive del credito successive alla formazione del titolo giudiziale, mentre la soluzione citata è stata prevista per i “casi in cui il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. … intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista”.
pagina 4 di 5 In alternativa pretende di contestare il merito del titolo esecutivo in questa sede, ma si tratta, come chiaramente evidenziato nella sentenza della Suprema Corte citata, di decisione che esula dai poteri del giudice dell'esecuzione, con il quale il giudice dell'opposizione a precetto condivide i limiti.
Deve invece trovare applicazione l'ipotesi formulata in sentenza immediatamente dopo:
“Se, poi, sia, allo stato, già in corso un'opposizione esecutiva ed emerga un problema di abusività delle clausole del contratto concluso tra consumatore e professionista, il giudice dell'opposizione rileverà d'ufficio la questione e interpellerà il consumatore se intende avvalersi della nullità di protezione. Ove il consumatore voglia avvalersene, il giudice darà al consumatore termine di 40 giorni per proporre l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.” in quanto anche l'opposizione a precetto è pacificamente un'opposizione esecutiva.
Pertanto questo Giudice, all'esito del deposito del contratto di fideiussione alla base del decreto ingiuntivo azionato con il precetto e alle relative verifiche di vessatorietà, ha dato termine per la proposizione di opposizione ultratardiva al predetto decreto ingiuntivo in conformità a Cass. SSUU
9479/2023.
Da ultimo, parte debitrice, resasi conto che nella fattispecie il decreto ingiuntivo era in realtà stato oggetto di opposizione (circostanza forse prima non menzionata in quanto sposta l'inizio del decorso del termine di prescrizione), ma nel corso del giudizio di opposizione non si era posta la questione relativa alla possibile vessatorietà delle clausole contrattuali, ha chiesto concedersi nuovo termine di 40 giorni, avendo lasciato inutilmente decorrere il primo.
Si tratta di un'istanza non accoglibile in quanto, impregiudicata la questione della possibilità di contestare tardivamente anche il giudicato così formato, già oggetto di rinvio pregiudiziale alla CGUE (Tribunale
Brindisi, 12 Settembre 2024), ogni valutazione in ordine alla tempestività di un'opposizione ultratardiva spetta al giudice competente per la stessa, competendo a questo Giudice unicamente l'assegnazione di un termine, mentre ogni valutazione processuale successiva spetta a parte debitrice, assistita da difesa tecnica.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dello scarso impegno della fase di trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta;
- dichiara inammissibile in questa sede l'opposizione al decreto ingiuntivo costituente titolo esecutivo;
- condanna rimborsare a le spese di lite, che si liquidano Parte_1 Controparte_1 in € 6.307,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 28/03/2025
Il Giudice
dott.ssa Caterina Trentini
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