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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71244/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71244 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Gallino Patrizia, giusta procura in atti
ricorrente
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. Mantovani Stella, giusta procura in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con sentenza non definitiva sullo status n. 10395/2023 pubblicata in data 03.07.2023, l'intestato
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha rimesso la causa in istruttoria per gli adempimenti di cui al verbale di udienza del 24.05.2023.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta e disposto un supplemento di istruttoria a seguito dell'intervenuta traduzione in carcere del resistente, in data 15.07.2024 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 + 20 sulle conclusioni come precisate dalle parti per l'udienza cartolare del 10.07.2024, fissata all'esito della rimessione della causa sul ruolo con ordinanza collegiale del 20.05.2024.
***
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa pienamente istruita, condividendo la decisione adottata nel corso del procedimento quanto alle istanze istruttorie.
Tanto premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, nella specie sulla domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente, sul regime di affidamento, collocamento e calendario di frequentazione della figlia minore (n. il 27.04.2017), nonché sul contributo di mantenimento in favore della figlia R_ medesima.
Domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione al marito deducendo che nel corso della vita matrimoniale il resistente aveva posto in essere condotte di significativa aggressività e violenza fisica a suo danno, al punto da costringerla ad allontanarsi dalla casa coniugale a tutela della sua incolumità; di contro, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda, contestando quando ex adverso dedotto e rappresentato.
In tema di addebito della separazione, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi
i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795), onde “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez, I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691). E' noto, per pacifico orientamento della giurisprudenza, che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 19.02.2018 n. 3925) e che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua
2 addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 22.03.2017 n. 7388; più di recente: cfr. Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 30/04/2024), n. 11631; Cassazione civile sez. I, 26/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 26/04/2024), n. 11208; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione deve essere accolta, atteso che dal compendio probatorio complessivamente considerato emerge che il resistente ha tenuto in costanza di matrimonio un contegno gravemente lesivo dei doveri coniugali: ed invero, sono risultate provate le condotte aggressive e violente commesse dal marito durante il matrimonio ai danni della moglie all'interno della casa coniugale, anche in presenza della figlia minore di tenera età (circa 1 anno all'epoca degli occorsi).
Sono in atti:
1) denunce-querele della IG del 26.05.2018, 28.05.2018 e 09.09.2019; Pt_1
2) cartelle cliniche di pronto soccorso del 26.05.2018 (prognosi di giorni 21 e prognosi di giorni 15);
3) ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa in data 13.09.2019 nei confronti del signor (r.g. GIP n. 2263/2019 – Tribunale di CP_1
Viterbo) – revocata in data 09.02.2021 e inefficace dal 13.11.2021;
4) decreto di giudizio immediato a carico del signor in data 08.10.2019 (r.g. GIP n. 2263/2019 CP_1
– Tribunale di Viterbo), all'esito della richiesta del PM del 26.09.2019, imputato fonti di prova: denuncia della del 09.09.2019; verbale di assunzione di informazioni ex art. 351 Pt_1
c.p.p. rese dalla persona offesa odierna ricorrente in data 11.09.2019; verbale di interrogatorio dell'Abate innanzi al GIP il 20.09.2019; verbale di integrazione di denuncia della del Pt_1
28.05.2018 per i fatti accaduti in data 26.05.2018 (episodio di violenza successivo ai fatti del
29.04.2018);
5) sentenza di condanna n. 50/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo il 14.05.2020 (r.g. GIP n. 2263/2019) alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis, comma 3, c.p. (così riqualificati i fatti di cui all'originaria imputazione di atti persecutori ex artt. 612
3 bis e 609 bis c.p.), oltre al pagamento delle spese processuali, e di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile IG . La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata Pt_1 in appello (cfr. sentenza n. 4312/2022 del 14.04.2022 della Corte d'Appello di Roma) e, con ordinanza del 16.12.2022, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal signor avverso la sentenza d'appello del 14.04.2022 (cfr. nota del Tribunale di Viterbo del CP_1 24.05.2023). Per i suddetti fatti, nel corso del 2023 è stata disposta la carcerazione dell' il quale CP_1 attualmente è ristretto presso l'Istituto penitenziario di Roma Rebibbia.
Nella sentenza penale di condanna emessa nel maggio 2020 all'esito di rito abbreviato condizionato, il GIP ha posto a fondamento della decisione le denunce-querele sporte dalla , le sommarie Pt_1 informazioni rese da quest'ultima, la documentazione fotografica relativa alle lesioni in volto riportate dalla stessa, nonché le dichiarazioni dell'imputato in sede di interrogatorio di garanzia. La sentenza è stata confermata in appello nell'aprile 2022, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente ancorata alle prove emerse. In particolare, dalle risultanze del processo penale emerge che, in data 09.09.2019, la ha presentato denuncia- Pt_1 querela presso la questura di Viterbo nei confronti dell' dal quale era separata di fatto: in tale CP_1 circostanza, e anche successivamente quando è stata sentita a sommarie informazioni, la IG ha riferito che nel corso della convivenza il marito era sempre stato violento, tanto da picchiarla anche durante la gravidanza e in altre occasioni, principalmente per motivi di gelosia;
ha raccontato che la notte del 26.05.2018, mentre si trovava presso l'abitazione coniugale e stava allattando la figlia, l'Abate – il quale, nel corso della serata precedente, aveva bevuto molto – risvegliatosi intorno alle 2 del mattino e sospettando che ella stesse chattando al telefono, l'aveva aggredita con una raffica di pugni in volto. I colpi le hanno causato il distacco della retina dell'occhio sinistro e la rottura del muscolo elevatore della palpebra, in seguito ricostruito, con perdita della vista pari a sette diottrie
(cfr. certificato di PS del 26.05.2018, che attesta “trauma cranico facciale da riferita ennesima aggressione con percosse del marito con ecchimosi ed edema regione orbitaria sinistra”, prognosi di giorni 15; cfr. certificato di PS del 26.05.2018, che attesta “trauma OS con estesa ecchimosi palpebrale sup. e inf. In trauma cranio facciale. Emorragia sottocongiuntivale OS con edema retinico al polo posteriore tipo di Berlin”). In esito al suddetto episodio, la ha deciso di Pt_1 allontanarsi dalla casa coniugale e di trasferirsi a Viterbo dai genitori, consentendo comunque al marito di vedere la figlia. La IG ha anche dichiarato che, dall'agosto 2019, l' aveva iniziato CP_1
a tempestarla di telefonate e a inviarle numerosissimi messaggi per cercare di riallacciare il loro rapporto, tentativi ai quali ella si era sempre fermamente opposta, avendo peraltro intrapreso una nuova relazione. La ha altresì narrato che, in data 05.09.2019, in occasione di uno degli incontri Pt_1 padre-figlia, l' le aveva bloccato braccia e busto e, con gesto repentino, le aveva alzato la gonna CP_1 palpeggiandola nelle parti intime e, nei giorni successivi, le aveva inviato diversi messaggi vantandosi del gesto. Sia la sentenza di primo grado, sia quella d'appello (irrevocabile in data 16.12.2022) hanno ritenuto le dichiarazioni della persona offesa attendibili, in quanto logiche, coerenti, esposte in assenza di effettive e reali contraddizioni, prive di intento calunnioso. Nella sentenza d'appello si legge, quanto al delitto di maltrattamenti, che gli episodi di violenza fisica e verbale riferiti dalla persona offesa, avvenuti con modalità ricorrenti, non sono isolati ma costituiscono un vero e proprio modus vivendi, imposto alla vittima, lesa nella sua personalità e dignità con condotte reiterate, consistite in ingiurie, minacce (anche nei confronti del nuovo compagno) e violenze fisiche: comportamenti, tutti caratterizzati da una progressiva e crescente aggressività, culminati nell'episodio del maggio 2018, che hanno realizzato una vera e propria escalation di azioni criminose. In particolare, l'episodio del 2018 è descritto nella sentenza d'appello come “anello di una catena di comportamenti aggressivi e persecutori, espressione di una condotta di sopraffazione sistematica ed abituale”; fra questi va annoverato anche il messaggio intimidatorio inviato dall' in data CP_1 09.09.2019 (“Te la porto via e non la vedi più ”), all'evidenza compatibile con l'atteggiamento R_ di morbosa gelosia, all'esito del quale la ha deciso di sporgere un'ulteriore denuncia, temendo Pt_1 per l'incolumità della figlia. I messaggi dell' (agli atti anche del procedimento di separazione: CP_1
4 cfr. depositi della ricorrente in allegato alle memorie istruttorie) presentano spesso un tono minaccioso, denotano l'incapacità di accettare la fine della relazione matrimoniale e la volontà della moglie di rifarsi una vita (“Togli mia figlia da voi, ti avverto”) e si collocano in una dinamica di estrema gelosia, mai placata dopo la separazione e, anzi, sfociata in comportamenti volti a proporre ossessivamente la riconciliazione, con minacce collegate alla nuova relazione sentimentale della
. Pt_1
Anche nel presente giudizio, i testi escussi hanno confermato l'episodio di violenza del maggio 2018, a causa del quale la moglie ha lasciato la casa coniugale e si è trasferita dai genitori con la figlia minore di tenera età (cfr. verbale di udienza del 14.09.2021).
Orbene, gli occorsi del 2018 presentano una rilevante offensività e una carica di aggressività non comune, essendo stato penalmente accertato con sentenza penale irrevocabile che l' ubriaco, CP_1 la notte del 26.05.2018 ha colpito violentemente al volto la moglie con una raffica di pugni, causandole gravi lesioni personali (36 giorni di prognosi), noncurante della presenza in casa della figlia minore, e ciò accecato da una patologica gelosia che, già nel corso del matrimonio, lo aveva portato a precedenti sfoghi di rabbia e violenza fisica nei confronti della moglie (si pensi all'episodio dell'aprile 2018, quando l' – sempre per motivi di gelosia – aveva aggredito la con una CP_1 Pt_1 scopa, colpendola alla schiena e alla testa) e che, in epoca successiva, lo ha spinto a porre in essere condotte fortemente intrusive e violative della libertà e dignità personale della stessa. Nessun pregio hanno le contrarie allegazioni del resistente, il quale ha genericamente giustificato quanto accaduto nel maggio 2018 sostenendo di non essersi reso conto della violenza delle percosse (ricostruzione all'evidenza priva di valore scriminante e del tutto inidonea ad escludere l'addebito della separazione), mentre non ha fornito alcuna spiegazione alternativa degli altri episodi di aggressività fisica denunciati dalla moglie.
Per quanto esposto, la domanda di addebito della separazione al marito deve essere accolta: in tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, ove i fatti a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica e morale, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione, in quanto eziologicamente riconducibile a siffatte gravi condotte, per le quali il marito è stato finanche condannato alle pena della reclusione.
Affidamento della figlia minore , collocamento e modalità di frequentazione R_
Con ordinanza presidenziale del 06.03.2020, preso atto del provvedimento emesso in sede penale recante divieto di avvicinamento del signor alla IG oltre che alla figlia, è stato CP_1 Pt_1 disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre con sospensione della frequentazione padre- figlia.
In corso di causa, con provvedimento del Giudice Istruttore emesso in data 03.06.2021, venuta meno l'efficacia della misura in parola, è stato previsto che il padre potesse incontrare la figlia in ambiente protetto, presso il servizio sociale;
è stata altresì espletata CTU, depositata nel gennaio 2022, all'esito della quale il Giudice Istruttore, con ordinanza del 01.03.2022, ha disposto il monitoraggio dei servizi sociali, disciplinato la frequentazione padre-figlia anche a mezzo di video chiamate e previsto un percorso di sostegno disgiunto alla genitorialità presso il servizio sociale.
Nella suddetta ordinanza del marzo 2022, si legge: “I coniugi hanno interrotto la convivenza nel maggio del 2018, a seguito di un episodio di violenza, all'esito del quale la moglie riportava trauma cranico facciale, con ecchimosi ed edema nella regione orbitaria sinistra, con esiti di danno alla
5 retina. Cessata la convivenza all'esito di tale aggressione, la moglie e la bambina sono andate a vivere a Viterbo, a casa della famiglia di origine della IG . Successivamente, fino a Pt_1 settembre del 2019, il padre comunque frequentava la bambina con una certa regolarità recandosi a Viterbo, e ciò fin quando, all'esito delle denunce della moglie (a fronte di dedotti successivi comportamenti di molestie e atti persecutori) è stato disposto il divieto di avvicinamento in sede penale. Risulta tuttavia che, inizialmente, il padre avesse mantenuto contatto con la bambina a mezzo di videochiamate, ma le medesime innescavano dinamiche conflittuali, sicché anche queste sono state interrotte. Da allora, e fino all'esecuzione del provvedimento con il quale sono stati disposti incontri in spazio protetto (ottobre 2021), non ha più rivisto il padre. Pur a fronte del tempo trascorso, R_ gli incontri protetti padre-figlia hanno fatto emergere un legame della minore con la figura paterna positivo e affettivamente significativo, tanto che la frequenza di tali incontri è stata incrementata;
tale fluidità nella relazione, ed il desiderio espresso dalla bambina di una maggiore vicinanza con il padre, è segno, da un lato, del fatto che la figura paterna era già stata dapprima interiorizzata nel vissuto della minore, ma anche, e dall'altro alto, del fatto che la madre, pur a fronte dell'aggressione subita, ha fatto in modo che la bambina potesse conservare un'immagine positiva del padre. Ad oggi
– premessa l'attuale conflittualità – deve rilevarsi che: il padre non appare pienamente consapevole della gravità della sue condotte, e di come le medesime abbiano contribuito all'attuale dinamica conflittuale;
egli comunque, ha un buon legame affettivo con la bambina, ed è comunque riuscito, nel corso degli incontri, ad evitare azioni che potessero minare in l'immagine positiva che la R_ bambina ha della madre, e ciò anche quando egli deve aver provato evidenti sentimenti negativi nel comprendere che la bambina chiamava “babbo” il nuovo compagno del madre, con lei convivente;
la madre – che pure presenta tratti di immaturità caratteriale – si è comunque sempre occupata di
, creando con lei un intenso legame positivo e affettivamente significativo. La sig.ra - R_ Pt_1 adeguata a garantire i bisogni di accudimento della figlia e che, con le sue condotte, ha garantito che potesse conservare un'immagine positiva del paterno – mostra tuttavia delle carenze R_ quanto alla capacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi della bambina. Al riguardo, deve sottolinearsi che la sig.ra , a giugno 2021 (e cioè nello stesso mese nel quale era stato disposto Pt_1 che la bambina, che non vedeva il padre da un anno e mezzo, avrebbe riattivato tale frequentazione in spazio protetto, con le immaginabili potenziali ricadute emotive che tale provvedimento avrebbe potuto avere su ) è andata a convivere con il nuovo compagno, conosciuto da pochi mesi, e con R_ Perso la figlia di lui ( di tre anni), così creando uno stato confusivo nella bambina (che chiama
“babbo” il nuovo compagno della madre), e sottoponendo all'esperienza, per lei emotivamente R_ complessa, di vedere che un'altra bambina, a lei estranea fino a pochi mesi prima, chiamava
“mamma” la propria madre (né la sig.ra , dopo tali decisioni poco ponderate, sembra aver Pt_1 preso coscienza delle ricadute emotive sulla minore, visto che nel corso delle operazioni peritali la ricorrente riportava con enfasi la propria emozione di essere stata chiamata “mamma” dalla figlia del compagno, senza porsi in posizione riflessiva in ordine ai sentimenti che questo possa aver fatto sorgere in ). Deve comunque evidenziarsi che la madre, quando si sono presentati momenti R_ critici per la bambina, non ha mai esitato a chiedere i necessari supporti esterni, ciò che denota la sua capacità di chiedere aiuto laddove ne senta il bisogno. Rispetto alla necessità di una maggiore sintonizzazione sui bisogni emotivi di , è fondamentale che la sig.ra lavori su tale area R_ Pt_1 critica, attraverso un percorso di sostegno alla genitorialità (al riguardo, la parte ha comunque accolto positivamente il suggerimento in tal senso formulato dal CTU). Tanto premesso, deve aggiungersi che la relazione tra le parti è tuttora connotata da forte conflittualità, tanto che – onde garantire la protezione del benessere psichico della minore dalla conflittualità genitoriale, riducendo il più possibile i contatti diretti tra i sig.ri e – anche i percorsi di sostegno alla CP_1 Pt_1 genitorialità, siccome suggeriti dalla CTU, dovranno essere svolti dalle parti disgiuntamente. Allo stato, tuttavia, non si ritiene di mutare l'attuale formula di affidamento, potendo i risultati, cui è necessario giungere nell'interesse della minore, essere perseguiti anche attraverso il monitoraggio del Servizio Sociale e l'avvio dei percorsi necessari. Ed, infatti, l'obiettivo di una maggiore sintonizzazione della madre rispetto ai bisogni profondi della figlia dovrà essere raggiunto a mezzo
6 del percorso di sostegno alla genitorialità, così da garantirsi che le scelte future riguardanti la bambina vengano prese previa maggiore attenzione rispetto ai suoi stati emotivi. Ugualmente, l'obiettivo di garantire ed implementare la relazione tra padre e figlia deve raggiungersi attraverso i provvedimenti che saranno assunti in ordine alla loro frequentazione, alla quale peraltro la madre non risulta allo stato frapporre ostacoli. Fermo rimanendo che, in caso di mancata adesione o esito negativo dei percorsi, verranno assunti provvedimenti diversi e più incisivi in ordine all'affidamento.
Ugualmente, a fronte di una evoluzione positiva della situazione, ove ne sussistessero i presupposti, potrebbe essere ristabilita la regola generale dell'affidamento condiviso”.
Durante il giudizio, sotto il monitoraggio dei servizi sociali, è proseguita – sia pur con andamento altalenante in una prima fase – la frequentazione padre-figlia, dapprima in modalità protetta e poi libera (in ultimo, con previsione di incontri solamente nei pressi dell'abitazione dei nonni materni e/o alla presenza di persona di fiducia della madre). E' rimasto preservato il legame affettivo padre-figlia e, in parte, risulta attenuata la conflittualità genitoriale.
Nell'ultima relazione dei servizi sociali del gennaio 2023, resa al termine del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso da entrambi i genitori, si legge:
Per tali ragioni, il servizio ha suggerito di disporre l'affidamento condiviso della minore.
7 Orbene, è noto che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c.. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). In dettaglio, l'affidamento esclusivo deve essere disposto ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. In merito, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, le condotte del resistente oggetto delle statuizioni irrevocabili rese in sede penale sono idonee a dimostrare la contrarietà dell'affidamento condiviso all'interesse della minore: ed invero, gli agiti violenti del padre non possono non essere adeguatamente considerati ai fini della determinazione del regime di affidamento, coerentemente a quanto previsto dall'art. 31 della
“Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), a norma del quale “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”. Pur valutata la buona relazione affettiva padre-figlia, i suddetti comportamenti maltrattanti (anche in presenza della minore), che hanno portato ad un giudizio di penale responsabilità dell' unitamente alla attuale condizione di CP_1 restrizione carceraria, sono all'evidenza ostativi alla cogestione della genitorialità, che, per definizione, si basa su un modello di condivisione delle scelte genitoriali che, in questo caso, non solo esporrebbe la madre ad un costante dialogo proprio con il soggetto maltrattante (ancora inopportuno, pur considerata la minor conflittualità nella coppia e gli sforzi compiuti da entrambi per la costruzione di un canale comunicativo nell'ottica dell'interesse della minore), ma presenta anche il forte rischio di paralisi decisionale. Inoltre, va evidenziato che il padre ha contribuito nel corso degli anni in maniera del tutto sporadica ed occasionale al mantenimento della figlia, non ottemperando alle prescrizioni di cui all'ordinanza presidenziale (contegno tanto più grave ove si considerino la giovane età del resistente e la circostanza che egli abbia sempre reso, nel corso del procedimento, informazioni poco cristalline sulla sua condizione lavorativa ed economico-reddituale). Parimenti, va stigmatizzata la condotta in ultimo tenuta dal padre quanto agli episodi di guida in assenza di patente anche con a bordo la figlia minore e di scarsa limpidezza circa i risultati delle analisi disposte in corso di causa dal Giudice Istruttore al fine di accertare lo stato di eventuale dipendenza alcolica o da sostanze stupefacenti (depositate solo parzialmente dal resistente). In proposito, si rileva che il comportamento dell' prima di essere ristretto in carcere denota una significativa immaturità e scarsa CP_1 comprensione della responsabilità genitoriale (si pensi alla pretesa di incontrare a metà strada R_ tra Roma e Viterbo;
alle problematiche circa il rispetto del calendario di incontri predisposto dal servizio sociale;
alla guida senza patente, peraltro senza documentare le ragioni a sostegno del ritiro/sospensione della stessa, nonostante l'espressa disposizione in tal senso del Giudice Istruttore;
al deposito parziale delle analisi volte all'accertamento dello stato di dipendenza alcolica o da sostanze stupefacenti), nonostante la disponibilità da sempre manifestata dalla madre nel consentirgli di incontrare la figlia anche al fuori del contesto protetto e, comunque, andando incontro alle di lui
8 richieste. Il padre ha, in sostanza, tenuto spesso un atteggiamento “richiedente”, superficiale e poco consapevole della necessità di un'organizzazione definita e costante con la figlia, trascurando che il trasferimento della con la minore a Viterbo è avvenuto in conseguenza dell'episodio di grave Pt_1 violenza fisica dallo stesso commesso, con lesioni in danno della IG particolarmente severe, e non adeguatamente considerando i bisogni della minore (in questo senso si pensi anche alla richiesta dell'Abate di disporre incontri in carcere, non tenendo presente l'età della bambina e la distanza del carcere dal luogo di abitazione), o comunque ponendo in essere condotte inopportune e non sufficientemente tutelanti la figlia.
Per quanto esposto, il Collegio reputa di confermare quanto disposto nell'ordinanza presidenziale del 06.03.2020 in punto di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, della cui idoneità R_ genitoriale non vi è ragione di dubitare, con la precisazione che la IG eserciterà in via Pt_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior importanza per la figlia, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche e relative all'eventuale cambio di residenza, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima, anche senza il consenso del padre.
Il collocamento della figlia va mantenuto presso la madre, in linea con la situazione da sempre in essere e con l'organizzazione della vita familiare.
Quanto alla frequentazione padre-figlia, il Collegio reputa di confermare l'ordinanza del Giudice Istruttore del 15.07.2024, ritenendo allo stato confacente all'interesse della minore la previsione di contatti solo telefonici, conformemente alla prassi invalsa negli ultimi mesi e con le modalità attuali consentite dall'Istituto penitenziario, ed esclusione quindi di visite all'interno del carcere, considerati al riguardo l'età della bambina (7 anni), la distanza dell'Istituto penitenziario (Roma Rebibbia) dall'abitazione della minore (sita in Viterbo) e le difficoltà psicologiche della bambina rappresentate dalla madre in occasione e in esito alle visite in carcere spontaneamente praticate fino all'emissione dell'ordinanza del 15.07.2024 (prassi alla quale la madre si è opposta nelle memorie conclusionali, in considerazione dello stato di disagio mostrato da dopo le visite). R_
Si dispone sin d'ora che, successivamente all'uscita dal carcere del signor egli dovrà – al fine CP_1 della riattivazione della frequentazione – provvedere a contattare i servizi sociali competenti per territorio in base alla residenza/domicilio della minore;
si dispone altresì che la frequentazione, ove il resistente dimostri interesse a riprenderla, dovrà avvenire in modalità protetta, vista l'interruzione medio tempore intervenuta e considerato il comportamento poco responsabile del padre posto in essere prima dell'intervenuta carcerazione, rimettendo ai servizi sociali l'organizzazione del calendario di incontri.
Contributo al mantenimento della figlia minore
Le parti sono genitori di (n. il 27.04.2017). R_
Secondo costante orientamento, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
9 Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale del marzo 2020 ha determinato in euro 250,00 il contributo al mantenimento paterno per la figlia minore , oltre al 50% delle spese straordinarie: R_ all'epoca, la madre percepiva il reddito di cittadinanza (circa euro 530,00 mensili) e scarse erano le notizie in merito alla condizione lavorativa ed economico-reddituale del padre, non comparso né costituito in giudizio.
In corso di causa, la madre ha reperito un'occupazione lavorativa (cfr. autocertificazioni e dichiarazioni della parte all'udienza del maggio 2023: reddito mensile netto euro 1.110,00); sopporta spese per la locazione dell'immobile, in cui vive con la figlia minore e il nuovo compagno (cfr. contratto di locazione in atti, regolarmente registrato: importo del canone euro 6.600,00 annui). Il padre, costituitosi in giudizio, ha sempre fornito informazioni poco chiare sulla propria condizione economico-reddituale (ha depositato solamente autocertificazioni non autenticate – pertanto prive del richiesto requisito di validità – nelle quali ha dichiarato di essere disoccupato e di non avere redditi, e non ha ottemperato ad alcuno degli ordini di esibizione emessi in corso di causa dal Giudice
Istruttore), pur rappresentando successivamente (cfr. verbale di udienza del maggio 2023) di aver sempre lavorato “in nero” e di essere poi stato regolarmente assunto (reddito mensile netto euro 1.100,00); attualmente si trova ristretto in carcere e non risulta ammesso al lavoro interno (cfr. nota del DAP del giugno 2024).
Ciò detto, il Collegio – visti i redditi e considerato il comportamento processuale del resistente quanto alla ricostruzione delle proprie sostanze, valutabile ex art.116 c.p.c.; considerati altresì i tempi di permanenza esclusiva della figlia presso la madre;
valutate le attuali esigenze della minore in base all'età; rilevato che il contributo di mantenimento grava anche sul disoccupato (nel caso di specie, l'obbligato è di giovane età e ha già espiato più della metà della pena, stimandosi pertanto che a breve sarà rimesso in libertà) – reputa di confermare il contributo perequativo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia in euro 250,00 mensili, con decorrenza marzo 2020 e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Il contributo alle spese straordinarie di cui al Protocollo di intesa tra Tribunale e Foro del 17.12.2014 deve essere determinato nella misura del 50%, spese che – in ragione dell'affidamento esclusivo alla madre – non dovranno essere concordate.
Spese di lite e di CTU
Le spese di lite, comprensive di quelle dei sub procedimenti, seguono la soccombenza della parte resistente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche intervenute, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale espletata.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto in data 01.03.2022, sono poste a carico definitivo di entrambe le parti in solido al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza non definitiva n. 10395/2023 pubblicata in data 03.07.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
10 - accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di Parte_1
; CP_1
- affida in via esclusiva la figlia alla madre, attribuendole l'esercizio esclusivo della R_ responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la minore - istruzione, educazione, salute, residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche senza il consenso del padre;
- dispone il collocamento della minore presso la madre e disciplina la frequentazione padre-figlia come da parte motiva;
- determina in euro 250,00 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento CP_1 della figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di R_ Parte_1 ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza marzo 2020 e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi;
- pone le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 a carico di entrambe le parti al 50%, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro CP_1
4.000,00, oltre oneri di legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Fulvia Esposito Giudice rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 71244 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
tra
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Gallino Patrizia, giusta procura in atti
ricorrente
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], rappresentato CP_1 C.F._2 e difeso dall'Avv. Mantovani Stella, giusta procura in atti
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con sentenza non definitiva sullo status n. 10395/2023 pubblicata in data 03.07.2023, l'intestato
Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e ha rimesso la causa in istruttoria per gli adempimenti di cui al verbale di udienza del 24.05.2023.
Nel prosieguo, acquisita la documentazione prodotta e disposto un supplemento di istruttoria a seguito dell'intervenuta traduzione in carcere del resistente, in data 15.07.2024 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni 20 + 20 sulle conclusioni come precisate dalle parti per l'udienza cartolare del 10.07.2024, fissata all'esito della rimessione della causa sul ruolo con ordinanza collegiale del 20.05.2024.
***
Preliminarmente, il Collegio ritiene la causa pienamente istruita, condividendo la decisione adottata nel corso del procedimento quanto alle istanze istruttorie.
Tanto premesso, essendo intervenuta sentenza non definitiva sullo status, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle ulteriori domande, nella specie sulla domanda di addebito della separazione spiegata dalla ricorrente, sul regime di affidamento, collocamento e calendario di frequentazione della figlia minore (n. il 27.04.2017), nonché sul contributo di mantenimento in favore della figlia R_ medesima.
Domanda di addebito della separazione
La ricorrente ha chiesto di addebitare la separazione al marito deducendo che nel corso della vita matrimoniale il resistente aveva posto in essere condotte di significativa aggressività e violenza fisica a suo danno, al punto da costringerla ad allontanarsi dalla casa coniugale a tutela della sua incolumità; di contro, il resistente ha chiesto il rigetto della domanda, contestando quando ex adverso dedotto e rappresentato.
In tema di addebito della separazione, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi
i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795), onde “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez, I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691). E' noto, per pacifico orientamento della giurisprudenza, che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei” (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 19.02.2018 n. 3925) e che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse –, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua
2 addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (Cass., Sez. VI – 1 civile, ordinanza 22.03.2017 n. 7388; più di recente: cfr. Cassazione civile sez. I, 30/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 30/04/2024), n. 11631; Cassazione civile sez. I, 26/04/2024, (ud. 15/11/2023, dep. 26/04/2024), n. 11208; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 31351 del 24/10/2022).
Nel caso di specie, la domanda di addebito della separazione deve essere accolta, atteso che dal compendio probatorio complessivamente considerato emerge che il resistente ha tenuto in costanza di matrimonio un contegno gravemente lesivo dei doveri coniugali: ed invero, sono risultate provate le condotte aggressive e violente commesse dal marito durante il matrimonio ai danni della moglie all'interno della casa coniugale, anche in presenza della figlia minore di tenera età (circa 1 anno all'epoca degli occorsi).
Sono in atti:
1) denunce-querele della IG del 26.05.2018, 28.05.2018 e 09.09.2019; Pt_1
2) cartelle cliniche di pronto soccorso del 26.05.2018 (prognosi di giorni 21 e prognosi di giorni 15);
3) ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa in data 13.09.2019 nei confronti del signor (r.g. GIP n. 2263/2019 – Tribunale di CP_1
Viterbo) – revocata in data 09.02.2021 e inefficace dal 13.11.2021;
4) decreto di giudizio immediato a carico del signor in data 08.10.2019 (r.g. GIP n. 2263/2019 CP_1
– Tribunale di Viterbo), all'esito della richiesta del PM del 26.09.2019, imputato fonti di prova: denuncia della del 09.09.2019; verbale di assunzione di informazioni ex art. 351 Pt_1
c.p.p. rese dalla persona offesa odierna ricorrente in data 11.09.2019; verbale di interrogatorio dell'Abate innanzi al GIP il 20.09.2019; verbale di integrazione di denuncia della del Pt_1
28.05.2018 per i fatti accaduti in data 26.05.2018 (episodio di violenza successivo ai fatti del
29.04.2018);
5) sentenza di condanna n. 50/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo il 14.05.2020 (r.g. GIP n. 2263/2019) alla pena di anni due e mesi due di reclusione per i reati di cui agli artt. 572 e 609 bis, comma 3, c.p. (così riqualificati i fatti di cui all'originaria imputazione di atti persecutori ex artt. 612
3 bis e 609 bis c.p.), oltre al pagamento delle spese processuali, e di condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile IG . La sentenza di primo grado è stata integralmente confermata Pt_1 in appello (cfr. sentenza n. 4312/2022 del 14.04.2022 della Corte d'Appello di Roma) e, con ordinanza del 16.12.2022, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal signor avverso la sentenza d'appello del 14.04.2022 (cfr. nota del Tribunale di Viterbo del CP_1 24.05.2023). Per i suddetti fatti, nel corso del 2023 è stata disposta la carcerazione dell' il quale CP_1 attualmente è ristretto presso l'Istituto penitenziario di Roma Rebibbia.
Nella sentenza penale di condanna emessa nel maggio 2020 all'esito di rito abbreviato condizionato, il GIP ha posto a fondamento della decisione le denunce-querele sporte dalla , le sommarie Pt_1 informazioni rese da quest'ultima, la documentazione fotografica relativa alle lesioni in volto riportate dalla stessa, nonché le dichiarazioni dell'imputato in sede di interrogatorio di garanzia. La sentenza è stata confermata in appello nell'aprile 2022, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente ancorata alle prove emerse. In particolare, dalle risultanze del processo penale emerge che, in data 09.09.2019, la ha presentato denuncia- Pt_1 querela presso la questura di Viterbo nei confronti dell' dal quale era separata di fatto: in tale CP_1 circostanza, e anche successivamente quando è stata sentita a sommarie informazioni, la IG ha riferito che nel corso della convivenza il marito era sempre stato violento, tanto da picchiarla anche durante la gravidanza e in altre occasioni, principalmente per motivi di gelosia;
ha raccontato che la notte del 26.05.2018, mentre si trovava presso l'abitazione coniugale e stava allattando la figlia, l'Abate – il quale, nel corso della serata precedente, aveva bevuto molto – risvegliatosi intorno alle 2 del mattino e sospettando che ella stesse chattando al telefono, l'aveva aggredita con una raffica di pugni in volto. I colpi le hanno causato il distacco della retina dell'occhio sinistro e la rottura del muscolo elevatore della palpebra, in seguito ricostruito, con perdita della vista pari a sette diottrie
(cfr. certificato di PS del 26.05.2018, che attesta “trauma cranico facciale da riferita ennesima aggressione con percosse del marito con ecchimosi ed edema regione orbitaria sinistra”, prognosi di giorni 15; cfr. certificato di PS del 26.05.2018, che attesta “trauma OS con estesa ecchimosi palpebrale sup. e inf. In trauma cranio facciale. Emorragia sottocongiuntivale OS con edema retinico al polo posteriore tipo di Berlin”). In esito al suddetto episodio, la ha deciso di Pt_1 allontanarsi dalla casa coniugale e di trasferirsi a Viterbo dai genitori, consentendo comunque al marito di vedere la figlia. La IG ha anche dichiarato che, dall'agosto 2019, l' aveva iniziato CP_1
a tempestarla di telefonate e a inviarle numerosissimi messaggi per cercare di riallacciare il loro rapporto, tentativi ai quali ella si era sempre fermamente opposta, avendo peraltro intrapreso una nuova relazione. La ha altresì narrato che, in data 05.09.2019, in occasione di uno degli incontri Pt_1 padre-figlia, l' le aveva bloccato braccia e busto e, con gesto repentino, le aveva alzato la gonna CP_1 palpeggiandola nelle parti intime e, nei giorni successivi, le aveva inviato diversi messaggi vantandosi del gesto. Sia la sentenza di primo grado, sia quella d'appello (irrevocabile in data 16.12.2022) hanno ritenuto le dichiarazioni della persona offesa attendibili, in quanto logiche, coerenti, esposte in assenza di effettive e reali contraddizioni, prive di intento calunnioso. Nella sentenza d'appello si legge, quanto al delitto di maltrattamenti, che gli episodi di violenza fisica e verbale riferiti dalla persona offesa, avvenuti con modalità ricorrenti, non sono isolati ma costituiscono un vero e proprio modus vivendi, imposto alla vittima, lesa nella sua personalità e dignità con condotte reiterate, consistite in ingiurie, minacce (anche nei confronti del nuovo compagno) e violenze fisiche: comportamenti, tutti caratterizzati da una progressiva e crescente aggressività, culminati nell'episodio del maggio 2018, che hanno realizzato una vera e propria escalation di azioni criminose. In particolare, l'episodio del 2018 è descritto nella sentenza d'appello come “anello di una catena di comportamenti aggressivi e persecutori, espressione di una condotta di sopraffazione sistematica ed abituale”; fra questi va annoverato anche il messaggio intimidatorio inviato dall' in data CP_1 09.09.2019 (“Te la porto via e non la vedi più ”), all'evidenza compatibile con l'atteggiamento R_ di morbosa gelosia, all'esito del quale la ha deciso di sporgere un'ulteriore denuncia, temendo Pt_1 per l'incolumità della figlia. I messaggi dell' (agli atti anche del procedimento di separazione: CP_1
4 cfr. depositi della ricorrente in allegato alle memorie istruttorie) presentano spesso un tono minaccioso, denotano l'incapacità di accettare la fine della relazione matrimoniale e la volontà della moglie di rifarsi una vita (“Togli mia figlia da voi, ti avverto”) e si collocano in una dinamica di estrema gelosia, mai placata dopo la separazione e, anzi, sfociata in comportamenti volti a proporre ossessivamente la riconciliazione, con minacce collegate alla nuova relazione sentimentale della
. Pt_1
Anche nel presente giudizio, i testi escussi hanno confermato l'episodio di violenza del maggio 2018, a causa del quale la moglie ha lasciato la casa coniugale e si è trasferita dai genitori con la figlia minore di tenera età (cfr. verbale di udienza del 14.09.2021).
Orbene, gli occorsi del 2018 presentano una rilevante offensività e una carica di aggressività non comune, essendo stato penalmente accertato con sentenza penale irrevocabile che l' ubriaco, CP_1 la notte del 26.05.2018 ha colpito violentemente al volto la moglie con una raffica di pugni, causandole gravi lesioni personali (36 giorni di prognosi), noncurante della presenza in casa della figlia minore, e ciò accecato da una patologica gelosia che, già nel corso del matrimonio, lo aveva portato a precedenti sfoghi di rabbia e violenza fisica nei confronti della moglie (si pensi all'episodio dell'aprile 2018, quando l' – sempre per motivi di gelosia – aveva aggredito la con una CP_1 Pt_1 scopa, colpendola alla schiena e alla testa) e che, in epoca successiva, lo ha spinto a porre in essere condotte fortemente intrusive e violative della libertà e dignità personale della stessa. Nessun pregio hanno le contrarie allegazioni del resistente, il quale ha genericamente giustificato quanto accaduto nel maggio 2018 sostenendo di non essersi reso conto della violenza delle percosse (ricostruzione all'evidenza priva di valore scriminante e del tutto inidonea ad escludere l'addebito della separazione), mentre non ha fornito alcuna spiegazione alternativa degli altri episodi di aggressività fisica denunciati dalla moglie.
Per quanto esposto, la domanda di addebito della separazione al marito deve essere accolta: in tema di addebitabilità della separazione personale, infatti, ove i fatti a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, e si traducano nell'aggressione a diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica e morale, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, si ravvisano elementi di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di addebito della separazione, in quanto eziologicamente riconducibile a siffatte gravi condotte, per le quali il marito è stato finanche condannato alle pena della reclusione.
Affidamento della figlia minore , collocamento e modalità di frequentazione R_
Con ordinanza presidenziale del 06.03.2020, preso atto del provvedimento emesso in sede penale recante divieto di avvicinamento del signor alla IG oltre che alla figlia, è stato CP_1 Pt_1 disposto l'affidamento esclusivo della minore alla madre con sospensione della frequentazione padre- figlia.
In corso di causa, con provvedimento del Giudice Istruttore emesso in data 03.06.2021, venuta meno l'efficacia della misura in parola, è stato previsto che il padre potesse incontrare la figlia in ambiente protetto, presso il servizio sociale;
è stata altresì espletata CTU, depositata nel gennaio 2022, all'esito della quale il Giudice Istruttore, con ordinanza del 01.03.2022, ha disposto il monitoraggio dei servizi sociali, disciplinato la frequentazione padre-figlia anche a mezzo di video chiamate e previsto un percorso di sostegno disgiunto alla genitorialità presso il servizio sociale.
Nella suddetta ordinanza del marzo 2022, si legge: “I coniugi hanno interrotto la convivenza nel maggio del 2018, a seguito di un episodio di violenza, all'esito del quale la moglie riportava trauma cranico facciale, con ecchimosi ed edema nella regione orbitaria sinistra, con esiti di danno alla
5 retina. Cessata la convivenza all'esito di tale aggressione, la moglie e la bambina sono andate a vivere a Viterbo, a casa della famiglia di origine della IG . Successivamente, fino a Pt_1 settembre del 2019, il padre comunque frequentava la bambina con una certa regolarità recandosi a Viterbo, e ciò fin quando, all'esito delle denunce della moglie (a fronte di dedotti successivi comportamenti di molestie e atti persecutori) è stato disposto il divieto di avvicinamento in sede penale. Risulta tuttavia che, inizialmente, il padre avesse mantenuto contatto con la bambina a mezzo di videochiamate, ma le medesime innescavano dinamiche conflittuali, sicché anche queste sono state interrotte. Da allora, e fino all'esecuzione del provvedimento con il quale sono stati disposti incontri in spazio protetto (ottobre 2021), non ha più rivisto il padre. Pur a fronte del tempo trascorso, R_ gli incontri protetti padre-figlia hanno fatto emergere un legame della minore con la figura paterna positivo e affettivamente significativo, tanto che la frequenza di tali incontri è stata incrementata;
tale fluidità nella relazione, ed il desiderio espresso dalla bambina di una maggiore vicinanza con il padre, è segno, da un lato, del fatto che la figura paterna era già stata dapprima interiorizzata nel vissuto della minore, ma anche, e dall'altro alto, del fatto che la madre, pur a fronte dell'aggressione subita, ha fatto in modo che la bambina potesse conservare un'immagine positiva del padre. Ad oggi
– premessa l'attuale conflittualità – deve rilevarsi che: il padre non appare pienamente consapevole della gravità della sue condotte, e di come le medesime abbiano contribuito all'attuale dinamica conflittuale;
egli comunque, ha un buon legame affettivo con la bambina, ed è comunque riuscito, nel corso degli incontri, ad evitare azioni che potessero minare in l'immagine positiva che la R_ bambina ha della madre, e ciò anche quando egli deve aver provato evidenti sentimenti negativi nel comprendere che la bambina chiamava “babbo” il nuovo compagno del madre, con lei convivente;
la madre – che pure presenta tratti di immaturità caratteriale – si è comunque sempre occupata di
, creando con lei un intenso legame positivo e affettivamente significativo. La sig.ra - R_ Pt_1 adeguata a garantire i bisogni di accudimento della figlia e che, con le sue condotte, ha garantito che potesse conservare un'immagine positiva del paterno – mostra tuttavia delle carenze R_ quanto alla capacità di sintonizzarsi sui bisogni emotivi della bambina. Al riguardo, deve sottolinearsi che la sig.ra , a giugno 2021 (e cioè nello stesso mese nel quale era stato disposto Pt_1 che la bambina, che non vedeva il padre da un anno e mezzo, avrebbe riattivato tale frequentazione in spazio protetto, con le immaginabili potenziali ricadute emotive che tale provvedimento avrebbe potuto avere su ) è andata a convivere con il nuovo compagno, conosciuto da pochi mesi, e con R_ Perso la figlia di lui ( di tre anni), così creando uno stato confusivo nella bambina (che chiama
“babbo” il nuovo compagno della madre), e sottoponendo all'esperienza, per lei emotivamente R_ complessa, di vedere che un'altra bambina, a lei estranea fino a pochi mesi prima, chiamava
“mamma” la propria madre (né la sig.ra , dopo tali decisioni poco ponderate, sembra aver Pt_1 preso coscienza delle ricadute emotive sulla minore, visto che nel corso delle operazioni peritali la ricorrente riportava con enfasi la propria emozione di essere stata chiamata “mamma” dalla figlia del compagno, senza porsi in posizione riflessiva in ordine ai sentimenti che questo possa aver fatto sorgere in ). Deve comunque evidenziarsi che la madre, quando si sono presentati momenti R_ critici per la bambina, non ha mai esitato a chiedere i necessari supporti esterni, ciò che denota la sua capacità di chiedere aiuto laddove ne senta il bisogno. Rispetto alla necessità di una maggiore sintonizzazione sui bisogni emotivi di , è fondamentale che la sig.ra lavori su tale area R_ Pt_1 critica, attraverso un percorso di sostegno alla genitorialità (al riguardo, la parte ha comunque accolto positivamente il suggerimento in tal senso formulato dal CTU). Tanto premesso, deve aggiungersi che la relazione tra le parti è tuttora connotata da forte conflittualità, tanto che – onde garantire la protezione del benessere psichico della minore dalla conflittualità genitoriale, riducendo il più possibile i contatti diretti tra i sig.ri e – anche i percorsi di sostegno alla CP_1 Pt_1 genitorialità, siccome suggeriti dalla CTU, dovranno essere svolti dalle parti disgiuntamente. Allo stato, tuttavia, non si ritiene di mutare l'attuale formula di affidamento, potendo i risultati, cui è necessario giungere nell'interesse della minore, essere perseguiti anche attraverso il monitoraggio del Servizio Sociale e l'avvio dei percorsi necessari. Ed, infatti, l'obiettivo di una maggiore sintonizzazione della madre rispetto ai bisogni profondi della figlia dovrà essere raggiunto a mezzo
6 del percorso di sostegno alla genitorialità, così da garantirsi che le scelte future riguardanti la bambina vengano prese previa maggiore attenzione rispetto ai suoi stati emotivi. Ugualmente, l'obiettivo di garantire ed implementare la relazione tra padre e figlia deve raggiungersi attraverso i provvedimenti che saranno assunti in ordine alla loro frequentazione, alla quale peraltro la madre non risulta allo stato frapporre ostacoli. Fermo rimanendo che, in caso di mancata adesione o esito negativo dei percorsi, verranno assunti provvedimenti diversi e più incisivi in ordine all'affidamento.
Ugualmente, a fronte di una evoluzione positiva della situazione, ove ne sussistessero i presupposti, potrebbe essere ristabilita la regola generale dell'affidamento condiviso”.
Durante il giudizio, sotto il monitoraggio dei servizi sociali, è proseguita – sia pur con andamento altalenante in una prima fase – la frequentazione padre-figlia, dapprima in modalità protetta e poi libera (in ultimo, con previsione di incontri solamente nei pressi dell'abitazione dei nonni materni e/o alla presenza di persona di fiducia della madre). E' rimasto preservato il legame affettivo padre-figlia e, in parte, risulta attenuata la conflittualità genitoriale.
Nell'ultima relazione dei servizi sociali del gennaio 2023, resa al termine del percorso di sostegno alla genitorialità intrapreso da entrambi i genitori, si legge:
Per tali ragioni, il servizio ha suggerito di disporre l'affidamento condiviso della minore.
7 Orbene, è noto che rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c.. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con
“provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). In dettaglio, l'affidamento esclusivo deve essere disposto ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc. In merito, secondo pacifica giurisprudenza di legittimità “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori
....è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (Corte Cass., 17 dicembre 2009 n. 26587).
Nel caso di specie, le condotte del resistente oggetto delle statuizioni irrevocabili rese in sede penale sono idonee a dimostrare la contrarietà dell'affidamento condiviso all'interesse della minore: ed invero, gli agiti violenti del padre non possono non essere adeguatamente considerati ai fini della determinazione del regime di affidamento, coerentemente a quanto previsto dall'art. 31 della
“Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica”, cd. Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la L. del 27 giugno 2013, n. 77 (in vigore nell'agosto 2014), a norma del quale “al momento di determinare i diritti di custodia e di visita dei figli, devono essere presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione”. Pur valutata la buona relazione affettiva padre-figlia, i suddetti comportamenti maltrattanti (anche in presenza della minore), che hanno portato ad un giudizio di penale responsabilità dell' unitamente alla attuale condizione di CP_1 restrizione carceraria, sono all'evidenza ostativi alla cogestione della genitorialità, che, per definizione, si basa su un modello di condivisione delle scelte genitoriali che, in questo caso, non solo esporrebbe la madre ad un costante dialogo proprio con il soggetto maltrattante (ancora inopportuno, pur considerata la minor conflittualità nella coppia e gli sforzi compiuti da entrambi per la costruzione di un canale comunicativo nell'ottica dell'interesse della minore), ma presenta anche il forte rischio di paralisi decisionale. Inoltre, va evidenziato che il padre ha contribuito nel corso degli anni in maniera del tutto sporadica ed occasionale al mantenimento della figlia, non ottemperando alle prescrizioni di cui all'ordinanza presidenziale (contegno tanto più grave ove si considerino la giovane età del resistente e la circostanza che egli abbia sempre reso, nel corso del procedimento, informazioni poco cristalline sulla sua condizione lavorativa ed economico-reddituale). Parimenti, va stigmatizzata la condotta in ultimo tenuta dal padre quanto agli episodi di guida in assenza di patente anche con a bordo la figlia minore e di scarsa limpidezza circa i risultati delle analisi disposte in corso di causa dal Giudice Istruttore al fine di accertare lo stato di eventuale dipendenza alcolica o da sostanze stupefacenti (depositate solo parzialmente dal resistente). In proposito, si rileva che il comportamento dell' prima di essere ristretto in carcere denota una significativa immaturità e scarsa CP_1 comprensione della responsabilità genitoriale (si pensi alla pretesa di incontrare a metà strada R_ tra Roma e Viterbo;
alle problematiche circa il rispetto del calendario di incontri predisposto dal servizio sociale;
alla guida senza patente, peraltro senza documentare le ragioni a sostegno del ritiro/sospensione della stessa, nonostante l'espressa disposizione in tal senso del Giudice Istruttore;
al deposito parziale delle analisi volte all'accertamento dello stato di dipendenza alcolica o da sostanze stupefacenti), nonostante la disponibilità da sempre manifestata dalla madre nel consentirgli di incontrare la figlia anche al fuori del contesto protetto e, comunque, andando incontro alle di lui
8 richieste. Il padre ha, in sostanza, tenuto spesso un atteggiamento “richiedente”, superficiale e poco consapevole della necessità di un'organizzazione definita e costante con la figlia, trascurando che il trasferimento della con la minore a Viterbo è avvenuto in conseguenza dell'episodio di grave Pt_1 violenza fisica dallo stesso commesso, con lesioni in danno della IG particolarmente severe, e non adeguatamente considerando i bisogni della minore (in questo senso si pensi anche alla richiesta dell'Abate di disporre incontri in carcere, non tenendo presente l'età della bambina e la distanza del carcere dal luogo di abitazione), o comunque ponendo in essere condotte inopportune e non sufficientemente tutelanti la figlia.
Per quanto esposto, il Collegio reputa di confermare quanto disposto nell'ordinanza presidenziale del 06.03.2020 in punto di affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, della cui idoneità R_ genitoriale non vi è ragione di dubitare, con la precisazione che la IG eserciterà in via Pt_1 esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior importanza per la figlia, comprese quelle medico-sanitarie, scolastiche e relative all'eventuale cambio di residenza, da assumere tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia medesima, anche senza il consenso del padre.
Il collocamento della figlia va mantenuto presso la madre, in linea con la situazione da sempre in essere e con l'organizzazione della vita familiare.
Quanto alla frequentazione padre-figlia, il Collegio reputa di confermare l'ordinanza del Giudice Istruttore del 15.07.2024, ritenendo allo stato confacente all'interesse della minore la previsione di contatti solo telefonici, conformemente alla prassi invalsa negli ultimi mesi e con le modalità attuali consentite dall'Istituto penitenziario, ed esclusione quindi di visite all'interno del carcere, considerati al riguardo l'età della bambina (7 anni), la distanza dell'Istituto penitenziario (Roma Rebibbia) dall'abitazione della minore (sita in Viterbo) e le difficoltà psicologiche della bambina rappresentate dalla madre in occasione e in esito alle visite in carcere spontaneamente praticate fino all'emissione dell'ordinanza del 15.07.2024 (prassi alla quale la madre si è opposta nelle memorie conclusionali, in considerazione dello stato di disagio mostrato da dopo le visite). R_
Si dispone sin d'ora che, successivamente all'uscita dal carcere del signor egli dovrà – al fine CP_1 della riattivazione della frequentazione – provvedere a contattare i servizi sociali competenti per territorio in base alla residenza/domicilio della minore;
si dispone altresì che la frequentazione, ove il resistente dimostri interesse a riprenderla, dovrà avvenire in modalità protetta, vista l'interruzione medio tempore intervenuta e considerato il comportamento poco responsabile del padre posto in essere prima dell'intervenuta carcerazione, rimettendo ai servizi sociali l'organizzazione del calendario di incontri.
Contributo al mantenimento della figlia minore
Le parti sono genitori di (n. il 27.04.2017). R_
Secondo costante orientamento, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316 bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. E' inoltre necessario considerare ai sensi dell'art. 337 ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
9 Nel caso di specie, l'ordinanza presidenziale del marzo 2020 ha determinato in euro 250,00 il contributo al mantenimento paterno per la figlia minore , oltre al 50% delle spese straordinarie: R_ all'epoca, la madre percepiva il reddito di cittadinanza (circa euro 530,00 mensili) e scarse erano le notizie in merito alla condizione lavorativa ed economico-reddituale del padre, non comparso né costituito in giudizio.
In corso di causa, la madre ha reperito un'occupazione lavorativa (cfr. autocertificazioni e dichiarazioni della parte all'udienza del maggio 2023: reddito mensile netto euro 1.110,00); sopporta spese per la locazione dell'immobile, in cui vive con la figlia minore e il nuovo compagno (cfr. contratto di locazione in atti, regolarmente registrato: importo del canone euro 6.600,00 annui). Il padre, costituitosi in giudizio, ha sempre fornito informazioni poco chiare sulla propria condizione economico-reddituale (ha depositato solamente autocertificazioni non autenticate – pertanto prive del richiesto requisito di validità – nelle quali ha dichiarato di essere disoccupato e di non avere redditi, e non ha ottemperato ad alcuno degli ordini di esibizione emessi in corso di causa dal Giudice
Istruttore), pur rappresentando successivamente (cfr. verbale di udienza del maggio 2023) di aver sempre lavorato “in nero” e di essere poi stato regolarmente assunto (reddito mensile netto euro 1.100,00); attualmente si trova ristretto in carcere e non risulta ammesso al lavoro interno (cfr. nota del DAP del giugno 2024).
Ciò detto, il Collegio – visti i redditi e considerato il comportamento processuale del resistente quanto alla ricostruzione delle proprie sostanze, valutabile ex art.116 c.p.c.; considerati altresì i tempi di permanenza esclusiva della figlia presso la madre;
valutate le attuali esigenze della minore in base all'età; rilevato che il contributo di mantenimento grava anche sul disoccupato (nel caso di specie, l'obbligato è di giovane età e ha già espiato più della metà della pena, stimandosi pertanto che a breve sarà rimesso in libertà) – reputa di confermare il contributo perequativo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia in euro 250,00 mensili, con decorrenza marzo 2020 e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Il contributo alle spese straordinarie di cui al Protocollo di intesa tra Tribunale e Foro del 17.12.2014 deve essere determinato nella misura del 50%, spese che – in ragione dell'affidamento esclusivo alla madre – non dovranno essere concordate.
Spese di lite e di CTU
Le spese di lite, comprensive di quelle dei sub procedimenti, seguono la soccombenza della parte resistente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche intervenute, tenuto conto del valore della causa e dell'attività defensionale espletata.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto in data 01.03.2022, sono poste a carico definitivo di entrambe le parti in solido al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dato atto che con sentenza non definitiva n. 10395/2023 pubblicata in data 03.07.2023 è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
10 - accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di Parte_1
; CP_1
- affida in via esclusiva la figlia alla madre, attribuendole l'esercizio esclusivo della R_ responsabilità genitoriale per tutte le questioni riguardanti la minore - istruzione, educazione, salute, residenza abituale - da assumere tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, anche senza il consenso del padre;
- dispone il collocamento della minore presso la madre e disciplina la frequentazione padre-figlia come da parte motiva;
- determina in euro 250,00 il contributo mensile dovuto da per il mantenimento CP_1 della figlia da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di R_ Parte_1 ogni mese e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, con decorrenza marzo 2020 e fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi;
- pone le spese straordinarie di cui al Protocollo dell'intestato Tribunale del 2014 a carico di entrambe le parti al 50%, con le specificazioni di cui in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro CP_1
4.000,00, oltre oneri di legge se dovuti;
- pone definitivamente a carico di entrambe le parti in solido, nella misura del 50% ciascuno, le spese di CTU già liquidate con separato decreto.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia Esposito Dott.ssa Marta Ienzi
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