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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 18/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 940/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.940/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 9/09/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Tunisi n. 53, presso lo studio dell'avv. Graziano Siringo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Stefano Marciano;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ed ivi residente nel Cortile Grande n.7, elettivamente domiciliata a Siracusa, Viale Santa Panagia
n.136/E presso lo studio dell'avv. Giovanna Cicero, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 27/03/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 09/10/1997 in Siracusa (Atto n. 520, Parte II, Serie A, Anno 1997).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 9/10/1997 in Siracusa (Atto
n. 520, Parte II, Serie A, Anno 1997);
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nati due figli: (a Siracusa, il 26/01/2001) e (a Siracusa, Per_1 Per_2
il 6/09/2003), ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 2018/2023, pubblicata il 14/11/2023 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 7/04/2025, il Presidente fissava udienza del 9/06/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., data la natura congiunta del procedimento.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni, chiedendo, in particolare, che:
- “Il Sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, entro il giorno 28 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento per i
[...]
figli ce con LA risiedono, che seppur maggiorenni non sono ancora del tutto economicamente autonomi, la somma pari ad € 350,00 mensile ciascuno, mentre per le spese straordinarie le parti contribuiranno al 50 % ciascuno tenendo all'uopo conto di quanto disposto dalla Linee guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di Siracusa del 03 dicembre 2019 8All. 8).
- Il sig. si obbliga, altresì, a versare entro il giorno 28 di ogni mese alla sig.ra Pt_1 [...]
la somma di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, all'uopo tenuto conto che in Pt_2
sede di separazione le parti hanno esaustivamente regolamentato ed eseguito i propri
pagina2 di 3 rapporti economici e patrimoniali anche connessi alla pregressa convivenza e comunque al vincolo matrimoniale;
- La sig.ra , per parte sua, dichiara di rinunziare come in effetti rinunzia a Parte_2
richiedere e/o vantare quote sul TFR spettante al sig. alla cessazione del Parte_1 proprio rapporto di lavoro, avendo le parti giust'appunto reciprocamente regolamentato le proprie aspettative economiche e patrimoniali in sede di separazione con la vendita della casa coniugale ed il riparto delle somme tra le parti da intendersi a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma
8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al loro mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato con rito concordatario, il giorno 9/10/1997 in Siracusa Parte_2
(Atto n. 520, Parte II, Serie A, Anno 1997, in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.940/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 9/09/2025; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] l'[...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in Siracusa, Viale Tunisi n. 53, presso lo studio dell'avv. Graziano Siringo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Stefano Marciano;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
ed ivi residente nel Cortile Grande n.7, elettivamente domiciliata a Siracusa, Viale Santa Panagia
n.136/E presso lo studio dell'avv. Giovanna Cicero, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato in data 27/03/2025, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 09/10/1997 in Siracusa (Atto n. 520, Parte II, Serie A, Anno 1997).
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio, celebrato con rito concordatario, il giorno 9/10/1997 in Siracusa (Atto
n. 520, Parte II, Serie A, Anno 1997);
pagina1 di 3 - che dalla loro unione sono nati due figli: (a Siracusa, il 26/01/2001) e (a Siracusa, Per_1 Per_2
il 6/09/2003), ad oggi entrambi maggiorenni ed economicamente non autosufficienti;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 2018/2023, pubblicata il 14/11/2023 (passata in giudicato);
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 7/04/2025, il Presidente fissava udienza del 9/06/2025 per la comparizione dei coniugi, che sostituisce con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione senza assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., data la natura congiunta del procedimento.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato), mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni, chiedendo, in particolare, che:
- “Il Sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra Parte_1 Parte_2
, entro il giorno 28 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento per i
[...]
figli ce con LA risiedono, che seppur maggiorenni non sono ancora del tutto economicamente autonomi, la somma pari ad € 350,00 mensile ciascuno, mentre per le spese straordinarie le parti contribuiranno al 50 % ciascuno tenendo all'uopo conto di quanto disposto dalla Linee guida sul mantenimento dei figli del Tribunale di Siracusa del 03 dicembre 2019 8All. 8).
- Il sig. si obbliga, altresì, a versare entro il giorno 28 di ogni mese alla sig.ra Pt_1 [...]
la somma di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, all'uopo tenuto conto che in Pt_2
sede di separazione le parti hanno esaustivamente regolamentato ed eseguito i propri
pagina2 di 3 rapporti economici e patrimoniali anche connessi alla pregressa convivenza e comunque al vincolo matrimoniale;
- La sig.ra , per parte sua, dichiara di rinunziare come in effetti rinunzia a Parte_2
richiedere e/o vantare quote sul TFR spettante al sig. alla cessazione del Parte_1 proprio rapporto di lavoro, avendo le parti giust'appunto reciprocamente regolamentato le proprie aspettative economiche e patrimoniali in sede di separazione con la vendita della casa coniugale ed il riparto delle somme tra le parti da intendersi a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma
8 della l. n. 898/1970, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale”.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli maggiorenni e non economicamente autosufficienti, compiutamente salvaguardato dalla misura e dal modo con cui i genitori contribuiranno al loro mantenimento.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, così statuisce:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
, celebrato con rito concordatario, il giorno 9/10/1997 in Siracusa Parte_2
(Atto n. 520, Parte II, Serie A, Anno 1997, in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10/06/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3