Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 936
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancato pagamento delle spese di lite

    Il giudice dichiara cessata la materia del contendere, ritenendo che il pagamento delle spese di lite sia avvenuto solo a distanza di notevole tempo dal deposito del ricorso per ottemperanza e dopo l'iscrizione a ruolo, con aggravio di spese per il ricorrente. Il ritardo non è giustificato dalle motivazioni addotte dall'Agenzia.

  • Accolto
    Condanna dell'Agenzia alle spese di lite

    Il giudice condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento di euro 100,00 per spese di lite in favore del ricorrente, in considerazione del valore della causa e delle fasi processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 936
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 936
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo