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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 10/02/2026, n. 936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 936 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 936/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3051/2025 depositato il 05/05/2025, relativo alla sentenza n.
3652/2021 sezione 05
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per giudizio di ottemperanza di quanto disposto con sentenza n. 3652/2021 della Corte di
Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Avv. Ricorrente_2 (CF: CF_Ricorrente_1) in proprio quale difensore antistatario del ricorrente originario, elettivamente domiciliato nel proprio studio in Indirizzo_1, premessa la notifica della sentenza esecutiva, deduceva e allegava il mancato pagamento da parte dell'AdER di quanto dovuto e adiva il giudice tributario per la declaratoria della mancata esecuzione e per l'adozione dei provvedimenti idonei a garantire il soddisfacimento del credito.; con memoria di risposta alla costituzione dell'Agenzia confermava l'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di spese di lite, non si opponeva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e insisteva nella condanna dell'Agenzia alle spese di questo giudizio atteso che il pagamento da parte dell'Agenzia di quanto dovuto per spese di lite è avvenuto dopo un anno e cinque mesi.
L'Agenzia si costituiva allegando l'avvenuto pagamento e chiedendo la pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione di spese di lite.
All'udienza di trattazione la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con condanna dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione alle spese processuali. Contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia, il ricorrente pur avendo provveduto alla notifica del ricorso e alla presentazione del modello per il pagamento delle spese di lite (RP1), ha ottenuto il pagamento solo a distanza di notevole tempo e dopo il deposito del presente ricorso e dopo l'iscrizione a ruolo con aggravio di spese. L'Agenzia ha infatti prodotto l'attestato di bonifico in data 30.5.2025 e si è costituita in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere in data
6.6.2025, mentre il ricorso è stato depositato il 5.5.2025, per cui il notevole ritardo intercorso tra la sentenza e il modello RP1 notificati e il pagamento non è giustificato dal richiamo dell'AdER a “la notevole attività cui la stessa è sottoposta”.
In considerazione del valore della causa e delle fasi, si ritiene di determinare le spese come in dispositivo secondo equità.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento in favore del ricorrente di euro 100,00 per spese di lite.
Cosenza 23 gennaio 2026 IL GIUDICE Dr. Eugenio FACCIOLLA
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3051/2025 depositato il 05/05/2025, relativo alla sentenza n.
3652/2021 sezione 05
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 195/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per giudizio di ottemperanza di quanto disposto con sentenza n. 3652/2021 della Corte di
Giustizia Tributaria di Reggio Calabria, notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'Avv. Ricorrente_2 (CF: CF_Ricorrente_1) in proprio quale difensore antistatario del ricorrente originario, elettivamente domiciliato nel proprio studio in Indirizzo_1, premessa la notifica della sentenza esecutiva, deduceva e allegava il mancato pagamento da parte dell'AdER di quanto dovuto e adiva il giudice tributario per la declaratoria della mancata esecuzione e per l'adozione dei provvedimenti idonei a garantire il soddisfacimento del credito.; con memoria di risposta alla costituzione dell'Agenzia confermava l'avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di spese di lite, non si opponeva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere e insisteva nella condanna dell'Agenzia alle spese di questo giudizio atteso che il pagamento da parte dell'Agenzia di quanto dovuto per spese di lite è avvenuto dopo un anno e cinque mesi.
L'Agenzia si costituiva allegando l'avvenuto pagamento e chiedendo la pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione di spese di lite.
All'udienza di trattazione la causa veniva presa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla scorta della documentazione prodotta in atti, ai sensi dell'art. 46 D.lgv n. 546/1992 va dichiarata cessata la materia del contendere e quindi la causa estinta con condanna dell'Agenzia delle Entrate –
Riscossione alle spese processuali. Contrariamente a quanto affermato dall'Agenzia, il ricorrente pur avendo provveduto alla notifica del ricorso e alla presentazione del modello per il pagamento delle spese di lite (RP1), ha ottenuto il pagamento solo a distanza di notevole tempo e dopo il deposito del presente ricorso e dopo l'iscrizione a ruolo con aggravio di spese. L'Agenzia ha infatti prodotto l'attestato di bonifico in data 30.5.2025 e si è costituita in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere in data
6.6.2025, mentre il ricorso è stato depositato il 5.5.2025, per cui il notevole ritardo intercorso tra la sentenza e il modello RP1 notificati e il pagamento non è giustificato dal richiamo dell'AdER a “la notevole attività cui la stessa è sottoposta”.
In considerazione del valore della causa e delle fasi, si ritiene di determinare le spese come in dispositivo secondo equità.
P.Q.M.
Il Giudice dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento in favore del ricorrente di euro 100,00 per spese di lite.
Cosenza 23 gennaio 2026 IL GIUDICE Dr. Eugenio FACCIOLLA