CA
Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 18/08/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 24 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
C.F.C. - in persona del Presidente (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Silvestri ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_1
il suo studio in Castelnovo ne' Monti giusta procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
Contro
c.f. , titolare della omonima Ditta edile (P.I. Controparte_2 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Luche presso il cui studio in Nuoro è P.IVA_2
elettivamente domiciliato giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.
- appellato -
in punto a: pagamento somme.
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
1 “Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari Ill.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto, riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di
Nuoro n. 544/2022 pubblicata in data 10.10.2022 a definizione del procedimento R.G. n. 160/218 promosso da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2
in accoglimento delle istanze da questo formulate nel primo grado di giudizio, ferma in ogni caso la declaratoria di inesigibilità del credito per quanto attiene le somme cedute, nel merito, in via principale: Dichiarare nullo o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 346/2017
emesso dal Giudice del Tribunale di Nuoro in data 20.11.2017 a seguito di ricorso R.G. 1262/2017
presentato da risultando la domanda infondata in fatto ed in diritto, stante il Controparte_2
grave inadempimento del medesimo alle obbligazioni contrattualmente Controparte_2
assunte e la correlativa inesistenza ed infondatezza del credito come precisato e quantificato dall'opposto, nulla perciò essendo dovuto ad alcun titolo da C.F.C. Consorzio fra Costruttori soc.
coop. a In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di causa. Controparte_2
Nel merito, in via subordinata: vista la relazione di consulenza tecnica depositata dall'ing. CP_3
preso atto di quanto in essa evidenziato nonché previa revoca dell'ordinanza 27.03.2019, voglia la
Corte d'Appello adita ammettere la prova orale come richiesta e dedotta nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. (non potendosi prescindere dall'accertamento della qualità e della consistenza dei lavori svolti dalla sia in relazione al cantiere di Macomer, il cui Controparte_4
stato di consistenza evidenzia gravi difetti e pregiudizi economici, di cui lo stesso CTU invita a tenere conto, che in quello di Gesturi) ed, all'esito, voglia dichiarare nullo o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 346/2017 emesso dal Giudice del Tribunale di Nuoro in data
20.11.2017 a seguito di ricorso R.G. 1262/2017 presentato da risultando la Controparte_2
domanda infondata in fatto ed in diritto, stante il grave inadempimento del medesimo CP_2
alle obbligazioni contrattualmente assunte e la correlativa inesistenza ed infondatezza del
[...]
credito come precisato e quantificato dall'opposto, nulla perciò essendo dovuto ad alcun titolo da
C.F.C. Consorzio fra Costruttori soc. coop. a Salvis Iuribus. Con vittoria di Controparte_2
spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria [..].
Il Procuratore dell'appellato chiede e conclude:
2 “L'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, Voglia: In via preliminare a)
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Società Parte_2
, con sede legale in Reggio Emilia (RE), alla Via Pansa n. 55/I, C.F. e P.IVA
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. geom. avverso la P.IVA_1 CP_5
Sentenza n.544/22, pubblicata in data 10.10.2022 dal Tribunale di Nuoro, in causa R.G. n° 160/2018.
Nel merito, in ogni caso b) Rigettare l'appello proposto dalla Parte_2
, con sede legale in Reggio Emilia (RE), alla Via Pansa n. 55/I, C.F. e P.IVA
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. geom. poiché infondato P.IVA_1 CP_5
in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n. 544/22, pubblicata in data 10.10.2022,
dal Tribunale di Nuoro, in causa R.G. n° 160/2018. c) In ogni caso con vittoria di spese e onorari professionali oltre accessori di legge. Ai fini istruttori [..].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiunzione titolare della omonima ditta individuale – Controparte_2
premesso che negli anni 2015 e 2016, su incarico della Parte_2
(infra la CF), aveva eseguito dei lavori presso i cantieri siti nei Comuni di Gesturi e
[...]
Macomer, maturando un credito residuo di € 216.055,60 (portato nelle fatture allegate) – ha chiesto al Tribunale di Nuoro ingiungersi al debitore il pagamento di detta somma.
All'esito il Giudice ha emesso il D.I. n. 346/2017.
Avverso lo stesso ha proposto opposizione l'ingiunto con cui ha lamentato 1) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere la lite riservata alla cognizione del Giudice di Reggio Emilia;
2) che il D.I. era stato emesso in assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito siccome A) nella lettera di assegnazione lavori era previsto che la ditta consorziata venisse pagata solo dopo l'avvenuta corresponsione delle somme da parte della stazione appaltante: nella specie, dall'emissione del IV SAL del 22.08.2016 il non aveva più emesso altri SAL e Controparte_6
nulla aveva versato al Consorzio cosicché “in mancanza dell'avveramento della condizione sospensiva del pagamento da parte della committenza, l'impresa consorziata non era legittimata a richiedere alcunchè”; B) ella, in corso d'opera, aveva “formulato diverse contestazioni inerenti vizi
e difetti nelle lavorazioni effettuate ed aveva contestato l'enorme ed ingiustificato ritardo
3 nell'esecuzione delle opere”; del pari, aveva contestato che le quantità fatturate corrispondessero a quelle lavorate.
Ha, indi, rappresentato che 1) nell'autunno 2014 aveva affidato alla consorziata ditta i lavori CP_2
di costruzione del nuovo Santuario dedicato al Beato Nicola da Gesturi, già aggiudicati con appalto indetto da quel Comune;
2) le opere dovevano essere terminate entro il 6.12.2015: poiché, a quella data, esse erano ben lungi dall'ultimazione, aveva raggiunto con la Stazione appaltante una transazione con la quale, a fronte del pagamento di una penale di € 75.000,00, aveva ottenuto una proroga sino al 31.12.2016; 3) sennonché, posto che anche alla seconda scadenza il Santuario non era stato completato, dopo alcuni incontri con la committenza volti alla ricerca di un componimento bonario della vertenza, il in data 2.5.2017, aveva proceduto alla risoluzione in Controparte_6
danno dell'appalto; 4) poiché “sul cantiere era presente in via esclusiva l'impresa era CP_2
evidente che la responsabilità dell'accaduto non poteva che esserle ricondotta in capo”: ella aveva omesso di svolgere talune lavorazioni;
aveva accumulato ritardi nella esecuzione delle opere;
le lavorazioni erano anche risultate affette da vizi come contestati dalla direzione lavori nei diversi ordini di servizio;
5) alcune fatture riportavano una data successiva all'ultimo pagamento da parte del ed altre, addirittura, erano persino posteriori all'avvenuta risoluzione contrattuale;
Controparte_6
6) taluni importi (e precisamente quelli relativi alle asserite forniture) non potevano intendersi dovuti siccome tutti i materiali necessari al cantiere erano stati forniti e pagati all'origine dal Consorzio.
Ha concluso per la revoca del D.I., vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio l'opposto ha premesso che I) in data 8.8.2013 era stato stipulato tra il e l'opponente un contratto di appalto per la costruzione del nuovo Controparte_6
Santuario per un importo di € 1.468.506,00; II) il 29.1.2014 tra le medesime parti era stato stipulato un ulteriore contratto per l'esecuzione di lavori complementari per l'importo di € 346.065,20; III) con lettera di assegnazione lavori del 17.10.2014 la CF aveva manifestato l'intendimento di affidare all'esponente l'esecuzione di una parte dei lavori, intento poi formalizzato con il contratto 31.3.2015;
IV) con atto pubblico 24.2.2015 l'opponente gli aveva ceduto il credito, per l'importo di €
670.911,95, cessione poi autorizzata per quella somma dalla Stazione appaltante;
V) con due determinazioni del 14.10.2015 detto Ente aveva autorizzato 2 ulteriori cessioni di credito, integrative della precedente, per l'importo di € 210.000,00 e € 170.000,00; ugualmente, con due determinazioni
4 del 2.8.2016 il aveva altresì autorizzato due cessioni di credito per l'importo di € 65.000,00 CP_6
e € 88.656,00; VI) con lettera 29.8.2016 la CF, in riferimento al terzo e quarto SAL ed alle spettanze rivendicate dall'esponente, aveva riconosciuto il debito per € 197.735,29; € 145.621,70; € 11.550,00 oltre all'IVA sulle fatture ancora non pagate;
VII) con ulteriore lettera del 22.11.2016 l'opponente aveva nuovamente riconosciuto il debito e confermato il mandato alla ditta per l'acquisto CP_2
di materiale;
VIII) in proseguo, con lettera 15.3.2017, aveva accettato i preventivi riguardanti la fornitura e posa in opera delle scossaline di rame;
IX) ciononostante, aveva omesso di corrispondergli le somme ancora dovute pari a € 216.055,60.
Ha indi esposto che 1) la lite era stata ritualmente incardinata presso il Tribunale di Nuoro;
2) aveva eseguito a regola d'arte i lavori commissionati e mai l'opponente aveva contestato alcunché; 3) anzi, nella causa promossa dalla CF contro il la prima aveva espresso “ogni possibile Controparte_6
elogio e ragguardevole apprezzamento per le opere eseguite dal in favore dell'Ente”; 4) i CP_2
crediti di cui alle fatture azionate in sede monitoria si riferivano a prestazioni lavorative eseguite nell'ambito del 3° e del 4° SAL e comunque, nel contratto di cessione del credito, la CF si era obbligata a tenere indenne la cessionaria per ogni mancato pagamento con rinunzia a CP_2
qualsivoglia eccezione;
4) neppure corrispondeva a verità che l'opponente avesse acquistato tutti i materiali necessari al cantiere avendo, per contro, conferito mandato all'esponente per la gestione dei fornitori e per l'acquisto di materiale.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Con provvedimento 7.8.2018 il Giudice ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale e rigettato l'istanza ex art.648 c.p.c.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, c.p.c. la causa è stata istruita con produzioni documentali,
interrogatorio formale del legale rapp.te della opponente e CTU.
All'esito, il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 544/2022, ha 1) revocato il D.I. oggetto di opposizione;
2) condannato l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €
92.558,39 oltre interessi moratori;
3) disposto la compensazione, per la misura di ½ delle spese di lite, con condanna dell'opponente alla rifusione del residuo ½ in favore dell'opposto; 4) posto a carico delle parti in lite, nella misura di ½ ciascuno, le spese della CTU.
5 Il Giudice di primo grado ha riconosciuto il credito (relativo al cantiere di Macomer) rivendicato dal con le fatture n.2/2015 e 2/2016. CP_2
A tal proposito ha premesso che nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente non aveva avanzato alcuna eccezione con riferimento a detti corrispettivi laddove solo con la prima memoria ex art. 183,
VI co, c.p.c. aveva eccepito il ritardo nell'esecuzione delle opere nonché l'avvenuta cessione del credito a favore della con la conseguenza che il pagamento doveva effettuarsi dal CP_7
ha evidenziato che la CF non aveva dimostrato tali circostanze, né aveva Controparte_8
chiesto di dimostrarle mediante la formulazione di idonee istanze istruttorie dovendo ritenersi inidonea la dedotta prova per testi e per interrogatorio formale in quanto in parte generica e in parte relativa a circostanze documentali.
Ha, poi, ritenuto inammissibile e irrilevante lo stato di consistenza redatto l'8.11.2019 dal consulente di parte della CF, “sia per la sua tardività, in quanto i vizi denunciati erano riscontrabili già al
momento del deposito della seconda memoria istruttoria, sia in quanto atto di parte non suffragato da documentazione idonea ad accertare l'inadempimento lamentato”.
Con riferimento al cantiere di Gesturi ha osservato che il 31.3.2015 mediante scrittura privata l'opponente aveva affidato alla ditta la “sola posa in opera di tutte le Controparte_2
lavorazioni indicate nel preventivo allegato alla presente per l'importo di € 670.911,95” laddove le spese dei materiali e delle forniture rimanevano ad esclusivo carico della C.F.C.
Ha rilevato che l'art.7 del contratto dispone(va) che l'avanzamento dei lavori venisse contabilizzato contestualmente ai SAL redatti dal Comune di Gesturi: gli importi relativi dovevano essere corrisposti al dietro presentazione di regolare fattura e secondo il computo metrico allegato e con CP_2
contabilità redatta in contraddittorio con il personale della C.F.C.
Ha poi evidenziato che a norma del medesimo articolo “i pagamenti dovevano essere corrisposti esclusivamente attraverso l'istituto della cessione del credito all'impresa direttamente dal CP_2
: in ossequio al disposto l'opponente aveva ceduto alla i crediti da Controparte_6 CP_7
maturare in dipendenza dell'esecuzione dei lavori fino all'importo di € 670.911,95, oltre IVA e interessi (cessione autorizzata dalla Stazione appaltante con determinazione 22.4.2015).
In conseguenza di quanto esposto (e non avendo l'opposto allegato di aver previamente escusso il debitore ceduto ovvero fornito dimostrazione di aver chiesto allo stesso il pagamento del dovuto) ha
6 escluso che la C.F.C. fosse tenuta a corrispondere alla ditta le somme oggetto della cessione CP_2
del credito “quantificabili, sulla base della documentazione prodotta, nell'importo di € 11.588,85 a
titolo di residuo dovuto per la fattura n. 3 del 12.5.2016, oggetto della cessione intervenuta con la scrittura privata del 31.3.2015; € 86.656,00, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per il ponteggio, richiesto in parte con la fattura n. 4/2016 (per € 44.328,00) e in parte con la fattura n. 5/2016 (per
€ 42.328,00), oggetto della cessione del credito risultante dalla determinazione n. 199 del 2016 del
Responsabile del Servizio del Comune di Gesturi;
€ 73.407,29, oltre IVA, per lavori corrispondenti
al SAL n. 3, oggetto della cessione intervenuta con la scrittura privata del 31.3.2015, richiesti mediante la fattura n. 5/2016; € 65.000,00, oltre IVA per le lavorazioni indicate nella scrittura
privata del 18.5.2016 e oggetto della cessione del credito (v. scrittura del 18.5.2016 e determinazione
n. 198 del 2016), richiesti mediante la fattura n. 5/2016; € 96.293,70, oltre IVA, per lavori compresi nel contratto corrispondenti al SAL n.4, richiesti mediante la fattura 6/2016”.
Ha osservato, per contro, che non risultava oggetto di cessione il credito di € 15.000,00 + IVA relativo alla fornitura di pannelli di sughero per la copertura insonorizzante del santuario (v. fattura n. 5/2016); il credito di € 7.000,00 a corpo per la fornitura delle travi del santuario e adeguamenti altimetrici delle travi in c.a. dovuti a errata fornitura di piastre di ancoraggio (v. fattura n. 6/2016); il credito di €
8.495,58 per merce acquistata per conto della CF (v. fattura n. 3/2017 e nota di credito del
18.9.2017); il credito di
€ 43.182,51 per la fornitura e posa in opera di merce (v. fattura n. 4/2017).
Ha quantificato il credito dell'opponente in complessivi € 92.558,39 (in detto importo già ricompreso quanto dovuto per il cantiere di Macomer).
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la CF con il quale ha lamentato: I) la mancata valorizzazione di condizioni contrattuali;
II) la mancata valorizzazione dell'inadempimento di controparte;
III) la mancata adesione alle conclusioni della CTU;
IV) la mancata ammissione delle prove orali richieste dall'appellante; V) la mancata esclusione delle
fatture 2 – 3 – 4/2017 dal novero di quanto dovuto.
Quanto al motivo di cui al punto IV l'appellante si è doluto del fatto che il Tribunale aveva disposto la sola CTU contabile “volta ad acclarare esclusivamente se le somme vantate da avessero CP_2
un riscontro nei documenti contabili riferibili ai contratti d'appalto all'origine del contenzioso”: il
7 Giudice di primo grado, per contro, aveva del tutto omesso, senza altra motivazione se non quella di stile della loro presunta “irrilevanza”, qualunque argomentazione logico giuridica che supportasse la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti dall'opponente/appellante volti a fornire idoneo fondamento alle censure e denunce di vizi e difetti formulati.
Quanto al motivo di cui al superiore punto I) ha ribadito che nella lettera di assegnazione lavori era attestato che i pagamenti in favore del consorziato dovevano effettuarsi da parte del Consorzio solo dopo che questi avesse ricevuto, a sua volta e prioritariamente, il corrispettivo da parte della Stazione
appaltante: nella specie il Comune di Gesturi non aveva più approvato SAL né emesso certificati di pagamento a far data dal IV SAL del 22.08.2016, né, conseguentemente, aveva corrisposto somme al
Consorzio.
Pertanto erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto debitore il Consorzio per le somme di cui alle fatture 6/2016 nonché 2, 3, 4 del 2017, emesse successivamente alla interruzione dei pagamenti stabilita dal Controparte_6
Quanto al motivo di cui al superiore punto V ha dedotto che le fatture n.2 e 3 erano state respinte dal
Consorzio sul presupposto della non riconducibilità ad accordi, ordini e/o previsioni contrattuali: le stesse, inoltre, erano successive alla risoluzione in danno del contratto d'appalto con ordine di sgombero, che la Stazione appaltante aveva disposto con atto del 02.05.2017.
Quanto al motivo di cui al superiore punto III ha rilevato che A) il CTU, a proposito della fattura n.
4/2017 aveva ritenuto che la somma di € 7000,00 per la posa e fornitura di rame non fosse esigibile perché mai accettata in sede di preventivo ed, anzi, specificamente indicata come da misurarsi e sottoporsi a verifica nella quantità: posto che non vi era dimostrazione che ciò fosse avvenuto, detto importo non era dovuto;
B) la fattura n. 3/2017 menzionava un importo (quello della fattura ) Per_1
che non era addebitabile perché l'Ausiliare non aveva rinvenuto la fattura da cui originerebbe: pur tuttavia il Giudice aveva considerato il documento nel totale;
C) la fattura n. 5/2016 esponeva la somma di € 15.000,00 per la fornitura di sughero insonorizzante: il CTU aveva dato atto di non avere rinvenuto il documento di trasporto ma il Tribunale, invece, aveva condannato la CF al pagamento, come se la prova fosse stata fornita;
D) la fattura 6/2016 esponeva la somma di € 7.000,00 oltre IVA per lavori in economia (foratura delle travi ed adeguamenti altimetrici): l'Ausiliare aveva affermato che “non era stato accordato il credito per lavori in economia da parte di CF come richiesto dalla
8 ditta e, perciò, in assenza di prova dell'effettuazione dei lavori e dell'accordo circa la loro CP_2
consistenza ed il loro valore, l'adesione alla richiesta formulata doveva ritenersi ingiustificata.
Infine, quanto al motivo di cui al superiore punto II aveva errato il Giudice nel ritenere inammissibile e non considerare lo stato di consistenza redatto dal Consorzio relativo al cantiere di Macomer.
Ha concluso come in epigrafe.
Il ha resistito all'appello e ha concluso per conferma della sentenza impugnata. CP_2
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 20 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
I
Per ragioni logico giuridiche deve essere anzitutto esaminato il motivo di appello di cui al superiore punto IV, rilevandosi come nell'atto di appello la difesa del CF abbia pure espressamente trascritto i capitoli di prova di cui ha chiesto l'ammissione.
Questa Corte reputa che le deduzioni istruttorie di cui sopra siano inammissibili siccome fornite e/o necessitanti di riscontro documentale;
inammissibili nella loro formulazione perché dedotte in termini negativi e/o generiche;
ovvero ininfluenti ai fini della decisione e talune pure contrarie a quanto risulta dai documenti.
Segnatamente, devono considerarsi fornite di riscontro documentale e/o necessitanti di riscontro documentale le circostanze di cui ai capp. 1, 2, 6, 8 (pure non contestato), 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22,
23, 25.
Devono apprezzarsi generiche nella loro formulazione le circostanze di cui ai capp. 3, 7, 15 (non vengono neppure indicate quali direttive abbia impartito la D.L. e neppure vengono indicati gli OdS
che si chiede vengano rammostrati), 16 (non sono indicati i vizi per cui è deduzione e, del resto,
l'ordinamento neppure tollera le c.d. domande aperte), 24 (si fa generico riferimento a penali per il ritardo nella esecuzione dei lavori – di cui non si indica neppure l'ammontare - dovendo ribadirsi che l'ordinamento non tollera le c.d. domande aperte);
Ininfluenti ai fini della decisione sono, poi, i capp. 4, 5, 26 e 27: il fatto che la CF abbia sostenuto costi di approvvigionamento materiali, forniture e noli non esclude che altri ne possano aver
9 sopportato di ulteriori;
del pari irrilevanti (avuto riguardo alle ragioni dell'introdotto appello) devono apprezzarsi le circostanze di cui ai capp. 11 e 12;
Sono contrarie alle risultanze documentali le circostanze di cui ai capp. 18, 19 (posto risulta per tabulas che operava all'interno del cantiere anche la soc. FS Rappresentanze).
Infine, risulta formulato in termini meramente negativi il cap.9.
Corollario di quanto precede è che deve disattendersi il motivo di gravame di cui si è detto.
II
Né miglior sorte meritano i motivi di appello di cui ai punti I e V (con i quali la CF ha sostanzialmente lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui l'aveva riconosciuto debitore per le somme di cui alle fatture 6/2016 nonché “2, 3 e 4 del 2017”.
Si rileva che successivamente alla lettera di assegnazione dei lavori, inter partes è intervenuto il contratto 31.3.2015 ove è detto che la CF affida alla ditta la sola “posa in opera di tutte le CP_2
lavorazioni indicate nel preventivo ivi allegato”.
Nell'art.1 del contratto è indicato che “le spese dei materiali e delle forniture rimangono a esclusivo carico della CF, intendendosi quali spese di materiali e forniture […] i materiali da costruzione necessari per la realizzazione dell'opera nessuno escluso”.
All'art.8 è previsto che “i pagamenti saranno corrisposti esclusivamente attraverso l'istituto della cessione del credito all'impresa direttamente dal . Controparte_2 Controparte_6
Sennonché risulta dal corredo probatorio in atti – e per quanto qui espressamente rileva – che l'impresa (non solo ha provveduto alle lavorazioni oggetto del contratto 31.3.2015 e delle CP_2
successive integrazioni ma, altresì) ha effettuato e sopportato “gli oneri per la foratura delle travi del
santuario e adeguamenti altimetrici delle travi in c.a. dovuti a errata fornitura di piastre di ancoraggio” per un importo di € 7000,00 + IVA (v. fattura n.6/2016).
Trattandosi di lavorazioni diverse e ulteriori rispetto alle originarie previsioni contrattuali e asseritamente destinate a emendare i riscontrati difetti nel progetto (a tal proposito è qui sufficiente richiamare le argomentazioni della CF come trasfuse nei doc.47 e 51 di parte appellata), in difetto di diversa evidenza non può che correlativamente ritenersi che l'appellante sia tenuta al pagamento di detti importi.
10 Analogamente deve ritenersi in riferimento alle fatture n.3 e 4 del 2017 (dovendo, per contro,
apprezzarsi come inesistente la fattura n.2 del 2017 evidenziandosi che viene in considerazione la nota di debito n.2 del 2017 relativamente alla quale il Tribunale di primo grado ha persino disatteso la pretesa del “non essendo stata prodotta la fattura nn.1/2017 a cui la stessa di riferisce”). CP_2
Quanto alle fatture n.3 e 4 – di cui è stata dedotta la illegittimità siccome “emesse successivamente alla interruzione dei pagamenti stabilita dal - è sufficiente replicare che la fattura Controparte_6
n.3 ha ad oggetto le forniture (che in base alle previsioni originarie non competevano alla
[...]
e che tali sono divenute in forza del mandato per la gestione diretta dei fornitori in data CP_7
22.11.2016) acquistate prima della determina n.102 del 2.5.2017 di risoluzione dei contratti di appalto: del pari, deve evidenziarsi che le forniture ivi menzionate e di cui alle fatture in data 8 e maggio 2017 hanno costituito oggetto di storno con la nota di credito n.1/2017.
Analogamente la fattura n.4 del 2017 ha ad oggetto la fornitura e posa in opera delle scossaline di rame di cui risulta accertata la effettuazione in data antecedente alla risoluzione di cui si è detto.
I motivi di gravame di cui ai punti I e V devono apprezzarsi, pertanto, infondati.
III
È infondato anche il motivo di gravame di cui al superiore punto II.
È pacifico in causa (v. anche atto di appello) che il in data 11.7.2019 abbia Controparte_8
proceduto alla revoca della assegnazione dei lavori.
Se questo è vero, osserva questa Corte che è parimenti vero che la CF (a mezzo del suo consulente di parte) ben avrebbe potuto e dovuto provvedere alla redazione e al deposito dello stato di consistenza
– quanto meno - in vista dell'udienza 10.09.2019.
Deve, pertanto, ritenersi tardiva la produzione della cennata documentazione come effettuata dalla difesa della CF solo all'udienza 12.11.2019 (e ciò a prescindere dalla diversa argomentazione fatta propria dal Tribunale di Nuoro).
Non senza, poi, neppure osservare che detto stato di consistenza nulla altro è se non un “atto di parte non suffragato da documentazione idonea ad accertare l'inadempimento lamentato” (v. sentenza appellata).
IV
11 Con il motivo di cui al superiore punto III l'appellante si è doluto della mancata adesione da parte del
Giudice alle conclusioni della C.T.U.
Ha rilevato che A) l'Ausiliare, a proposito della fattura n. 4/2017, aveva ritenuto che la somma di €
7000,00 per la posa fornitura di rame non fosse esigibile perché mai accettata in sede di preventivo ed, anzi, specificamente indicata come da misurarsi e sottoporsi a verifica nella quantità: posto che non vi era dimostrazione che ciò fosse avvenuto, detto importo non era dovuto;
B) la fattura n. 3/2017
menzionava un importo (quello della fattura che non era addebitabile perché il CTU non Per_1
aveva rinvenuto la fattura da cui originerebbe: pur tuttavia il Giudice aveva considerato il documento nel totale;
C) la fattura n. 5/2016 esponeva la somma di € 15.000,00 per la fornitura di sughero insonorizzante: il CTU aveva dato atto di non avere rinvenuto il documento di trasporto ma il Giudice,
invece, aveva condannato CF al pagamento come se la prova fosse stata fornita;
D) la fattura 6/2016 esponeva la somma di € 7.000,00 oltre IVA per lavori in economia (foratura delle travi ed adeguamenti altimetrici): il consulente aveva affermato che “non era stato accordato il credito per lavori in economia da parte di CF come richiesto dalla ditta e, perciò, in assenza di prova CP_2
dell'effettuazione dei lavori e dell'accordo circa la loro consistenza ed il loro valore, l'adesione alla richiesta formulata doveva ritenersi ingiustificata.
Le doglianze dell'appellante non possono essere condivise.
È appena il caso di osservare che nel nostro ordinamento vige il principio "iudex peritus peritorum",
in virtù del quale è consentito al giudice disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal CTU: e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie;
sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche;
sia quando le conclusioni dell'Ausiliare possano intendersi “superate” dal corredo probatorio acquisito in causa.
Fatte queste premesse, è da disattendere la doglianza di cui al superiore punto B) osservandosi che il
CTU – non reperita la fattura n.320/2017 della ditta Cincidda e considerato detto importo pari a zero
– ha quantificato, in riferimento alla fattura n.3/17 emessa dalla ditta il dovuto in € 8495,58 CP_2
(“con una differenza di € 859,01”).
Trattasi esattamente della somma indicata a pag.11 della sentenza.
12 È del pari infondata la doglianza di cui al superiore punto C) osservandosi che a pag.43 della CTU è dato leggere che “gli strati insonorizzanti sono stati posati dalla ditta nella copertura come da
risposta del 27.4.2017 del Comune di Gesturi alle controdeduzioni in cui si chiarisce che le lavorazioni che si possono concludere e contabilizzare a favore dell'Impresa sono le stuccature delle
murature realizzate e della posa del rame, della carta oleata di impermeabilizzazione e del sughero insonorizzante”.
In ogni caso si osserva che il DDT è stato acquisito alla CTU (relazione avverso la quale alcuna censura di nullità è stata introdotta dall'appellante).
Quanto alla doglianza di cui al punto D), a confutazione della stessa, devono qui richiamarsi le argomentazioni della CF trasfuse nel doc.47 di parte appellata in data 21.4.2017 (v. anche doc.51
di parte appellata).
Analogamente vale per gli assunti di cui al punto A) richiamandosi quanto è dato leggere nelle controdeduzioni della CF in data 21.4.2017 (doc.47 cit.) nonché nella cit. missiva 31.5.2017 (v.
doc.51 cit.; si vedano inoltre le deduzioni di cui a pag.32 del ricorso per ATP promosso dalla CF
nei confronti del di Gesturi, ricorso a sostegno del quale è pure allegata la relazione della CP_6
doc.62 di parte appellata). Controparte_4
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato osservandosi che la sentenza resa dal
Tribunale di Nuoro è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
13 - condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in
€ 7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 20.6.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 24 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
C.F.C. - in persona del Presidente (P.I. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Silvestri ed elettivamente domiciliata presso P.IVA_1
il suo studio in Castelnovo ne' Monti giusta procura apposta in calce all'atto di appello.
- appellante -
Contro
c.f. , titolare della omonima Ditta edile (P.I. Controparte_2 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Luche presso il cui studio in Nuoro è P.IVA_2
elettivamente domiciliato giusta procura speciale alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado.
- appellato -
in punto a: pagamento somme.
Trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'appellante chiede e conclude:
1 “Voglia la Corte d'Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari Ill.ma, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame proposto, riformare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di
Nuoro n. 544/2022 pubblicata in data 10.10.2022 a definizione del procedimento R.G. n. 160/218 promosso da nei confronti di e, per l'effetto, Parte_1 Controparte_2
in accoglimento delle istanze da questo formulate nel primo grado di giudizio, ferma in ogni caso la declaratoria di inesigibilità del credito per quanto attiene le somme cedute, nel merito, in via principale: Dichiarare nullo o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 346/2017
emesso dal Giudice del Tribunale di Nuoro in data 20.11.2017 a seguito di ricorso R.G. 1262/2017
presentato da risultando la domanda infondata in fatto ed in diritto, stante il Controparte_2
grave inadempimento del medesimo alle obbligazioni contrattualmente Controparte_2
assunte e la correlativa inesistenza ed infondatezza del credito come precisato e quantificato dall'opposto, nulla perciò essendo dovuto ad alcun titolo da C.F.C. Consorzio fra Costruttori soc.
coop. a In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese di causa. Controparte_2
Nel merito, in via subordinata: vista la relazione di consulenza tecnica depositata dall'ing. CP_3
preso atto di quanto in essa evidenziato nonché previa revoca dell'ordinanza 27.03.2019, voglia la
Corte d'Appello adita ammettere la prova orale come richiesta e dedotta nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183 VI comma c.p.c. (non potendosi prescindere dall'accertamento della qualità e della consistenza dei lavori svolti dalla sia in relazione al cantiere di Macomer, il cui Controparte_4
stato di consistenza evidenzia gravi difetti e pregiudizi economici, di cui lo stesso CTU invita a tenere conto, che in quello di Gesturi) ed, all'esito, voglia dichiarare nullo o comunque annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 346/2017 emesso dal Giudice del Tribunale di Nuoro in data
20.11.2017 a seguito di ricorso R.G. 1262/2017 presentato da risultando la Controparte_2
domanda infondata in fatto ed in diritto, stante il grave inadempimento del medesimo CP_2
alle obbligazioni contrattualmente assunte e la correlativa inesistenza ed infondatezza del
[...]
credito come precisato e quantificato dall'opposto, nulla perciò essendo dovuto ad alcun titolo da
C.F.C. Consorzio fra Costruttori soc. coop. a Salvis Iuribus. Con vittoria di Controparte_2
spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria [..].
Il Procuratore dell'appellato chiede e conclude:
2 “L'Ill.ma Corte d'Appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari, Voglia: In via preliminare a)
Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Società Parte_2
, con sede legale in Reggio Emilia (RE), alla Via Pansa n. 55/I, C.F. e P.IVA
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. geom. avverso la P.IVA_1 CP_5
Sentenza n.544/22, pubblicata in data 10.10.2022 dal Tribunale di Nuoro, in causa R.G. n° 160/2018.
Nel merito, in ogni caso b) Rigettare l'appello proposto dalla Parte_2
, con sede legale in Reggio Emilia (RE), alla Via Pansa n. 55/I, C.F. e P.IVA
[...]
, in persona del suo legale rappresentante p.t. geom. poiché infondato P.IVA_1 CP_5
in fatto e in diritto e per l'effetto confermare la Sentenza n. 544/22, pubblicata in data 10.10.2022,
dal Tribunale di Nuoro, in causa R.G. n° 160/2018. c) In ogni caso con vittoria di spese e onorari professionali oltre accessori di legge. Ai fini istruttori [..].
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per ingiunzione titolare della omonima ditta individuale – Controparte_2
premesso che negli anni 2015 e 2016, su incarico della Parte_2
(infra la CF), aveva eseguito dei lavori presso i cantieri siti nei Comuni di Gesturi e
[...]
Macomer, maturando un credito residuo di € 216.055,60 (portato nelle fatture allegate) – ha chiesto al Tribunale di Nuoro ingiungersi al debitore il pagamento di detta somma.
All'esito il Giudice ha emesso il D.I. n. 346/2017.
Avverso lo stesso ha proposto opposizione l'ingiunto con cui ha lamentato 1) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito per essere la lite riservata alla cognizione del Giudice di Reggio Emilia;
2) che il D.I. era stato emesso in assenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito siccome A) nella lettera di assegnazione lavori era previsto che la ditta consorziata venisse pagata solo dopo l'avvenuta corresponsione delle somme da parte della stazione appaltante: nella specie, dall'emissione del IV SAL del 22.08.2016 il non aveva più emesso altri SAL e Controparte_6
nulla aveva versato al Consorzio cosicché “in mancanza dell'avveramento della condizione sospensiva del pagamento da parte della committenza, l'impresa consorziata non era legittimata a richiedere alcunchè”; B) ella, in corso d'opera, aveva “formulato diverse contestazioni inerenti vizi
e difetti nelle lavorazioni effettuate ed aveva contestato l'enorme ed ingiustificato ritardo
3 nell'esecuzione delle opere”; del pari, aveva contestato che le quantità fatturate corrispondessero a quelle lavorate.
Ha, indi, rappresentato che 1) nell'autunno 2014 aveva affidato alla consorziata ditta i lavori CP_2
di costruzione del nuovo Santuario dedicato al Beato Nicola da Gesturi, già aggiudicati con appalto indetto da quel Comune;
2) le opere dovevano essere terminate entro il 6.12.2015: poiché, a quella data, esse erano ben lungi dall'ultimazione, aveva raggiunto con la Stazione appaltante una transazione con la quale, a fronte del pagamento di una penale di € 75.000,00, aveva ottenuto una proroga sino al 31.12.2016; 3) sennonché, posto che anche alla seconda scadenza il Santuario non era stato completato, dopo alcuni incontri con la committenza volti alla ricerca di un componimento bonario della vertenza, il in data 2.5.2017, aveva proceduto alla risoluzione in Controparte_6
danno dell'appalto; 4) poiché “sul cantiere era presente in via esclusiva l'impresa era CP_2
evidente che la responsabilità dell'accaduto non poteva che esserle ricondotta in capo”: ella aveva omesso di svolgere talune lavorazioni;
aveva accumulato ritardi nella esecuzione delle opere;
le lavorazioni erano anche risultate affette da vizi come contestati dalla direzione lavori nei diversi ordini di servizio;
5) alcune fatture riportavano una data successiva all'ultimo pagamento da parte del ed altre, addirittura, erano persino posteriori all'avvenuta risoluzione contrattuale;
Controparte_6
6) taluni importi (e precisamente quelli relativi alle asserite forniture) non potevano intendersi dovuti siccome tutti i materiali necessari al cantiere erano stati forniti e pagati all'origine dal Consorzio.
Ha concluso per la revoca del D.I., vinte le spese.
All'atto della sua costituzione in giudizio l'opposto ha premesso che I) in data 8.8.2013 era stato stipulato tra il e l'opponente un contratto di appalto per la costruzione del nuovo Controparte_6
Santuario per un importo di € 1.468.506,00; II) il 29.1.2014 tra le medesime parti era stato stipulato un ulteriore contratto per l'esecuzione di lavori complementari per l'importo di € 346.065,20; III) con lettera di assegnazione lavori del 17.10.2014 la CF aveva manifestato l'intendimento di affidare all'esponente l'esecuzione di una parte dei lavori, intento poi formalizzato con il contratto 31.3.2015;
IV) con atto pubblico 24.2.2015 l'opponente gli aveva ceduto il credito, per l'importo di €
670.911,95, cessione poi autorizzata per quella somma dalla Stazione appaltante;
V) con due determinazioni del 14.10.2015 detto Ente aveva autorizzato 2 ulteriori cessioni di credito, integrative della precedente, per l'importo di € 210.000,00 e € 170.000,00; ugualmente, con due determinazioni
4 del 2.8.2016 il aveva altresì autorizzato due cessioni di credito per l'importo di € 65.000,00 CP_6
e € 88.656,00; VI) con lettera 29.8.2016 la CF, in riferimento al terzo e quarto SAL ed alle spettanze rivendicate dall'esponente, aveva riconosciuto il debito per € 197.735,29; € 145.621,70; € 11.550,00 oltre all'IVA sulle fatture ancora non pagate;
VII) con ulteriore lettera del 22.11.2016 l'opponente aveva nuovamente riconosciuto il debito e confermato il mandato alla ditta per l'acquisto CP_2
di materiale;
VIII) in proseguo, con lettera 15.3.2017, aveva accettato i preventivi riguardanti la fornitura e posa in opera delle scossaline di rame;
IX) ciononostante, aveva omesso di corrispondergli le somme ancora dovute pari a € 216.055,60.
Ha indi esposto che 1) la lite era stata ritualmente incardinata presso il Tribunale di Nuoro;
2) aveva eseguito a regola d'arte i lavori commissionati e mai l'opponente aveva contestato alcunché; 3) anzi, nella causa promossa dalla CF contro il la prima aveva espresso “ogni possibile Controparte_6
elogio e ragguardevole apprezzamento per le opere eseguite dal in favore dell'Ente”; 4) i CP_2
crediti di cui alle fatture azionate in sede monitoria si riferivano a prestazioni lavorative eseguite nell'ambito del 3° e del 4° SAL e comunque, nel contratto di cessione del credito, la CF si era obbligata a tenere indenne la cessionaria per ogni mancato pagamento con rinunzia a CP_2
qualsivoglia eccezione;
4) neppure corrispondeva a verità che l'opponente avesse acquistato tutti i materiali necessari al cantiere avendo, per contro, conferito mandato all'esponente per la gestione dei fornitori e per l'acquisto di materiale.
Ha concluso per il rigetto della opposizione.
Con provvedimento 7.8.2018 il Giudice ha disatteso l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Tribunale e rigettato l'istanza ex art.648 c.p.c.
Assegnati i termini di cui all'art.183, VI co, c.p.c. la causa è stata istruita con produzioni documentali,
interrogatorio formale del legale rapp.te della opponente e CTU.
All'esito, il Tribunale di Nuoro, con sentenza n. 544/2022, ha 1) revocato il D.I. oggetto di opposizione;
2) condannato l'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, della somma di €
92.558,39 oltre interessi moratori;
3) disposto la compensazione, per la misura di ½ delle spese di lite, con condanna dell'opponente alla rifusione del residuo ½ in favore dell'opposto; 4) posto a carico delle parti in lite, nella misura di ½ ciascuno, le spese della CTU.
5 Il Giudice di primo grado ha riconosciuto il credito (relativo al cantiere di Macomer) rivendicato dal con le fatture n.2/2015 e 2/2016. CP_2
A tal proposito ha premesso che nell'atto introduttivo del giudizio l'opponente non aveva avanzato alcuna eccezione con riferimento a detti corrispettivi laddove solo con la prima memoria ex art. 183,
VI co, c.p.c. aveva eccepito il ritardo nell'esecuzione delle opere nonché l'avvenuta cessione del credito a favore della con la conseguenza che il pagamento doveva effettuarsi dal CP_7
ha evidenziato che la CF non aveva dimostrato tali circostanze, né aveva Controparte_8
chiesto di dimostrarle mediante la formulazione di idonee istanze istruttorie dovendo ritenersi inidonea la dedotta prova per testi e per interrogatorio formale in quanto in parte generica e in parte relativa a circostanze documentali.
Ha, poi, ritenuto inammissibile e irrilevante lo stato di consistenza redatto l'8.11.2019 dal consulente di parte della CF, “sia per la sua tardività, in quanto i vizi denunciati erano riscontrabili già al
momento del deposito della seconda memoria istruttoria, sia in quanto atto di parte non suffragato da documentazione idonea ad accertare l'inadempimento lamentato”.
Con riferimento al cantiere di Gesturi ha osservato che il 31.3.2015 mediante scrittura privata l'opponente aveva affidato alla ditta la “sola posa in opera di tutte le Controparte_2
lavorazioni indicate nel preventivo allegato alla presente per l'importo di € 670.911,95” laddove le spese dei materiali e delle forniture rimanevano ad esclusivo carico della C.F.C.
Ha rilevato che l'art.7 del contratto dispone(va) che l'avanzamento dei lavori venisse contabilizzato contestualmente ai SAL redatti dal Comune di Gesturi: gli importi relativi dovevano essere corrisposti al dietro presentazione di regolare fattura e secondo il computo metrico allegato e con CP_2
contabilità redatta in contraddittorio con il personale della C.F.C.
Ha poi evidenziato che a norma del medesimo articolo “i pagamenti dovevano essere corrisposti esclusivamente attraverso l'istituto della cessione del credito all'impresa direttamente dal CP_2
: in ossequio al disposto l'opponente aveva ceduto alla i crediti da Controparte_6 CP_7
maturare in dipendenza dell'esecuzione dei lavori fino all'importo di € 670.911,95, oltre IVA e interessi (cessione autorizzata dalla Stazione appaltante con determinazione 22.4.2015).
In conseguenza di quanto esposto (e non avendo l'opposto allegato di aver previamente escusso il debitore ceduto ovvero fornito dimostrazione di aver chiesto allo stesso il pagamento del dovuto) ha
6 escluso che la C.F.C. fosse tenuta a corrispondere alla ditta le somme oggetto della cessione CP_2
del credito “quantificabili, sulla base della documentazione prodotta, nell'importo di € 11.588,85 a
titolo di residuo dovuto per la fattura n. 3 del 12.5.2016, oggetto della cessione intervenuta con la scrittura privata del 31.3.2015; € 86.656,00, oltre IVA, a titolo di corrispettivo per il ponteggio, richiesto in parte con la fattura n. 4/2016 (per € 44.328,00) e in parte con la fattura n. 5/2016 (per
€ 42.328,00), oggetto della cessione del credito risultante dalla determinazione n. 199 del 2016 del
Responsabile del Servizio del Comune di Gesturi;
€ 73.407,29, oltre IVA, per lavori corrispondenti
al SAL n. 3, oggetto della cessione intervenuta con la scrittura privata del 31.3.2015, richiesti mediante la fattura n. 5/2016; € 65.000,00, oltre IVA per le lavorazioni indicate nella scrittura
privata del 18.5.2016 e oggetto della cessione del credito (v. scrittura del 18.5.2016 e determinazione
n. 198 del 2016), richiesti mediante la fattura n. 5/2016; € 96.293,70, oltre IVA, per lavori compresi nel contratto corrispondenti al SAL n.4, richiesti mediante la fattura 6/2016”.
Ha osservato, per contro, che non risultava oggetto di cessione il credito di € 15.000,00 + IVA relativo alla fornitura di pannelli di sughero per la copertura insonorizzante del santuario (v. fattura n. 5/2016); il credito di € 7.000,00 a corpo per la fornitura delle travi del santuario e adeguamenti altimetrici delle travi in c.a. dovuti a errata fornitura di piastre di ancoraggio (v. fattura n. 6/2016); il credito di €
8.495,58 per merce acquistata per conto della CF (v. fattura n. 3/2017 e nota di credito del
18.9.2017); il credito di
€ 43.182,51 per la fornitura e posa in opera di merce (v. fattura n. 4/2017).
Ha quantificato il credito dell'opponente in complessivi € 92.558,39 (in detto importo già ricompreso quanto dovuto per il cantiere di Macomer).
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la CF con il quale ha lamentato: I) la mancata valorizzazione di condizioni contrattuali;
II) la mancata valorizzazione dell'inadempimento di controparte;
III) la mancata adesione alle conclusioni della CTU;
IV) la mancata ammissione delle prove orali richieste dall'appellante; V) la mancata esclusione delle
fatture 2 – 3 – 4/2017 dal novero di quanto dovuto.
Quanto al motivo di cui al punto IV l'appellante si è doluto del fatto che il Tribunale aveva disposto la sola CTU contabile “volta ad acclarare esclusivamente se le somme vantate da avessero CP_2
un riscontro nei documenti contabili riferibili ai contratti d'appalto all'origine del contenzioso”: il
7 Giudice di primo grado, per contro, aveva del tutto omesso, senza altra motivazione se non quella di stile della loro presunta “irrilevanza”, qualunque argomentazione logico giuridica che supportasse la mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti dall'opponente/appellante volti a fornire idoneo fondamento alle censure e denunce di vizi e difetti formulati.
Quanto al motivo di cui al superiore punto I) ha ribadito che nella lettera di assegnazione lavori era attestato che i pagamenti in favore del consorziato dovevano effettuarsi da parte del Consorzio solo dopo che questi avesse ricevuto, a sua volta e prioritariamente, il corrispettivo da parte della Stazione
appaltante: nella specie il Comune di Gesturi non aveva più approvato SAL né emesso certificati di pagamento a far data dal IV SAL del 22.08.2016, né, conseguentemente, aveva corrisposto somme al
Consorzio.
Pertanto erroneamente il Tribunale aveva riconosciuto debitore il Consorzio per le somme di cui alle fatture 6/2016 nonché 2, 3, 4 del 2017, emesse successivamente alla interruzione dei pagamenti stabilita dal Controparte_6
Quanto al motivo di cui al superiore punto V ha dedotto che le fatture n.2 e 3 erano state respinte dal
Consorzio sul presupposto della non riconducibilità ad accordi, ordini e/o previsioni contrattuali: le stesse, inoltre, erano successive alla risoluzione in danno del contratto d'appalto con ordine di sgombero, che la Stazione appaltante aveva disposto con atto del 02.05.2017.
Quanto al motivo di cui al superiore punto III ha rilevato che A) il CTU, a proposito della fattura n.
4/2017 aveva ritenuto che la somma di € 7000,00 per la posa e fornitura di rame non fosse esigibile perché mai accettata in sede di preventivo ed, anzi, specificamente indicata come da misurarsi e sottoporsi a verifica nella quantità: posto che non vi era dimostrazione che ciò fosse avvenuto, detto importo non era dovuto;
B) la fattura n. 3/2017 menzionava un importo (quello della fattura ) Per_1
che non era addebitabile perché l'Ausiliare non aveva rinvenuto la fattura da cui originerebbe: pur tuttavia il Giudice aveva considerato il documento nel totale;
C) la fattura n. 5/2016 esponeva la somma di € 15.000,00 per la fornitura di sughero insonorizzante: il CTU aveva dato atto di non avere rinvenuto il documento di trasporto ma il Tribunale, invece, aveva condannato la CF al pagamento, come se la prova fosse stata fornita;
D) la fattura 6/2016 esponeva la somma di € 7.000,00 oltre IVA per lavori in economia (foratura delle travi ed adeguamenti altimetrici): l'Ausiliare aveva affermato che “non era stato accordato il credito per lavori in economia da parte di CF come richiesto dalla
8 ditta e, perciò, in assenza di prova dell'effettuazione dei lavori e dell'accordo circa la loro CP_2
consistenza ed il loro valore, l'adesione alla richiesta formulata doveva ritenersi ingiustificata.
Infine, quanto al motivo di cui al superiore punto II aveva errato il Giudice nel ritenere inammissibile e non considerare lo stato di consistenza redatto dal Consorzio relativo al cantiere di Macomer.
Ha concluso come in epigrafe.
Il ha resistito all'appello e ha concluso per conferma della sentenza impugnata. CP_2
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza del 20 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
I
Per ragioni logico giuridiche deve essere anzitutto esaminato il motivo di appello di cui al superiore punto IV, rilevandosi come nell'atto di appello la difesa del CF abbia pure espressamente trascritto i capitoli di prova di cui ha chiesto l'ammissione.
Questa Corte reputa che le deduzioni istruttorie di cui sopra siano inammissibili siccome fornite e/o necessitanti di riscontro documentale;
inammissibili nella loro formulazione perché dedotte in termini negativi e/o generiche;
ovvero ininfluenti ai fini della decisione e talune pure contrarie a quanto risulta dai documenti.
Segnatamente, devono considerarsi fornite di riscontro documentale e/o necessitanti di riscontro documentale le circostanze di cui ai capp. 1, 2, 6, 8 (pure non contestato), 10, 13, 14, 17, 20, 21, 22,
23, 25.
Devono apprezzarsi generiche nella loro formulazione le circostanze di cui ai capp. 3, 7, 15 (non vengono neppure indicate quali direttive abbia impartito la D.L. e neppure vengono indicati gli OdS
che si chiede vengano rammostrati), 16 (non sono indicati i vizi per cui è deduzione e, del resto,
l'ordinamento neppure tollera le c.d. domande aperte), 24 (si fa generico riferimento a penali per il ritardo nella esecuzione dei lavori – di cui non si indica neppure l'ammontare - dovendo ribadirsi che l'ordinamento non tollera le c.d. domande aperte);
Ininfluenti ai fini della decisione sono, poi, i capp. 4, 5, 26 e 27: il fatto che la CF abbia sostenuto costi di approvvigionamento materiali, forniture e noli non esclude che altri ne possano aver
9 sopportato di ulteriori;
del pari irrilevanti (avuto riguardo alle ragioni dell'introdotto appello) devono apprezzarsi le circostanze di cui ai capp. 11 e 12;
Sono contrarie alle risultanze documentali le circostanze di cui ai capp. 18, 19 (posto risulta per tabulas che operava all'interno del cantiere anche la soc. FS Rappresentanze).
Infine, risulta formulato in termini meramente negativi il cap.9.
Corollario di quanto precede è che deve disattendersi il motivo di gravame di cui si è detto.
II
Né miglior sorte meritano i motivi di appello di cui ai punti I e V (con i quali la CF ha sostanzialmente lamentato l'erroneità della decisione nella parte in cui l'aveva riconosciuto debitore per le somme di cui alle fatture 6/2016 nonché “2, 3 e 4 del 2017”.
Si rileva che successivamente alla lettera di assegnazione dei lavori, inter partes è intervenuto il contratto 31.3.2015 ove è detto che la CF affida alla ditta la sola “posa in opera di tutte le CP_2
lavorazioni indicate nel preventivo ivi allegato”.
Nell'art.1 del contratto è indicato che “le spese dei materiali e delle forniture rimangono a esclusivo carico della CF, intendendosi quali spese di materiali e forniture […] i materiali da costruzione necessari per la realizzazione dell'opera nessuno escluso”.
All'art.8 è previsto che “i pagamenti saranno corrisposti esclusivamente attraverso l'istituto della cessione del credito all'impresa direttamente dal . Controparte_2 Controparte_6
Sennonché risulta dal corredo probatorio in atti – e per quanto qui espressamente rileva – che l'impresa (non solo ha provveduto alle lavorazioni oggetto del contratto 31.3.2015 e delle CP_2
successive integrazioni ma, altresì) ha effettuato e sopportato “gli oneri per la foratura delle travi del
santuario e adeguamenti altimetrici delle travi in c.a. dovuti a errata fornitura di piastre di ancoraggio” per un importo di € 7000,00 + IVA (v. fattura n.6/2016).
Trattandosi di lavorazioni diverse e ulteriori rispetto alle originarie previsioni contrattuali e asseritamente destinate a emendare i riscontrati difetti nel progetto (a tal proposito è qui sufficiente richiamare le argomentazioni della CF come trasfuse nei doc.47 e 51 di parte appellata), in difetto di diversa evidenza non può che correlativamente ritenersi che l'appellante sia tenuta al pagamento di detti importi.
10 Analogamente deve ritenersi in riferimento alle fatture n.3 e 4 del 2017 (dovendo, per contro,
apprezzarsi come inesistente la fattura n.2 del 2017 evidenziandosi che viene in considerazione la nota di debito n.2 del 2017 relativamente alla quale il Tribunale di primo grado ha persino disatteso la pretesa del “non essendo stata prodotta la fattura nn.1/2017 a cui la stessa di riferisce”). CP_2
Quanto alle fatture n.3 e 4 – di cui è stata dedotta la illegittimità siccome “emesse successivamente alla interruzione dei pagamenti stabilita dal - è sufficiente replicare che la fattura Controparte_6
n.3 ha ad oggetto le forniture (che in base alle previsioni originarie non competevano alla
[...]
e che tali sono divenute in forza del mandato per la gestione diretta dei fornitori in data CP_7
22.11.2016) acquistate prima della determina n.102 del 2.5.2017 di risoluzione dei contratti di appalto: del pari, deve evidenziarsi che le forniture ivi menzionate e di cui alle fatture in data 8 e maggio 2017 hanno costituito oggetto di storno con la nota di credito n.1/2017.
Analogamente la fattura n.4 del 2017 ha ad oggetto la fornitura e posa in opera delle scossaline di rame di cui risulta accertata la effettuazione in data antecedente alla risoluzione di cui si è detto.
I motivi di gravame di cui ai punti I e V devono apprezzarsi, pertanto, infondati.
III
È infondato anche il motivo di gravame di cui al superiore punto II.
È pacifico in causa (v. anche atto di appello) che il in data 11.7.2019 abbia Controparte_8
proceduto alla revoca della assegnazione dei lavori.
Se questo è vero, osserva questa Corte che è parimenti vero che la CF (a mezzo del suo consulente di parte) ben avrebbe potuto e dovuto provvedere alla redazione e al deposito dello stato di consistenza
– quanto meno - in vista dell'udienza 10.09.2019.
Deve, pertanto, ritenersi tardiva la produzione della cennata documentazione come effettuata dalla difesa della CF solo all'udienza 12.11.2019 (e ciò a prescindere dalla diversa argomentazione fatta propria dal Tribunale di Nuoro).
Non senza, poi, neppure osservare che detto stato di consistenza nulla altro è se non un “atto di parte non suffragato da documentazione idonea ad accertare l'inadempimento lamentato” (v. sentenza appellata).
IV
11 Con il motivo di cui al superiore punto III l'appellante si è doluto della mancata adesione da parte del
Giudice alle conclusioni della C.T.U.
Ha rilevato che A) l'Ausiliare, a proposito della fattura n. 4/2017, aveva ritenuto che la somma di €
7000,00 per la posa fornitura di rame non fosse esigibile perché mai accettata in sede di preventivo ed, anzi, specificamente indicata come da misurarsi e sottoporsi a verifica nella quantità: posto che non vi era dimostrazione che ciò fosse avvenuto, detto importo non era dovuto;
B) la fattura n. 3/2017
menzionava un importo (quello della fattura che non era addebitabile perché il CTU non Per_1
aveva rinvenuto la fattura da cui originerebbe: pur tuttavia il Giudice aveva considerato il documento nel totale;
C) la fattura n. 5/2016 esponeva la somma di € 15.000,00 per la fornitura di sughero insonorizzante: il CTU aveva dato atto di non avere rinvenuto il documento di trasporto ma il Giudice,
invece, aveva condannato CF al pagamento come se la prova fosse stata fornita;
D) la fattura 6/2016 esponeva la somma di € 7.000,00 oltre IVA per lavori in economia (foratura delle travi ed adeguamenti altimetrici): il consulente aveva affermato che “non era stato accordato il credito per lavori in economia da parte di CF come richiesto dalla ditta e, perciò, in assenza di prova CP_2
dell'effettuazione dei lavori e dell'accordo circa la loro consistenza ed il loro valore, l'adesione alla richiesta formulata doveva ritenersi ingiustificata.
Le doglianze dell'appellante non possono essere condivise.
È appena il caso di osservare che nel nostro ordinamento vige il principio "iudex peritus peritorum",
in virtù del quale è consentito al giudice disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal CTU: e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie;
sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche;
sia quando le conclusioni dell'Ausiliare possano intendersi “superate” dal corredo probatorio acquisito in causa.
Fatte queste premesse, è da disattendere la doglianza di cui al superiore punto B) osservandosi che il
CTU – non reperita la fattura n.320/2017 della ditta Cincidda e considerato detto importo pari a zero
– ha quantificato, in riferimento alla fattura n.3/17 emessa dalla ditta il dovuto in € 8495,58 CP_2
(“con una differenza di € 859,01”).
Trattasi esattamente della somma indicata a pag.11 della sentenza.
12 È del pari infondata la doglianza di cui al superiore punto C) osservandosi che a pag.43 della CTU è dato leggere che “gli strati insonorizzanti sono stati posati dalla ditta nella copertura come da
risposta del 27.4.2017 del Comune di Gesturi alle controdeduzioni in cui si chiarisce che le lavorazioni che si possono concludere e contabilizzare a favore dell'Impresa sono le stuccature delle
murature realizzate e della posa del rame, della carta oleata di impermeabilizzazione e del sughero insonorizzante”.
In ogni caso si osserva che il DDT è stato acquisito alla CTU (relazione avverso la quale alcuna censura di nullità è stata introdotta dall'appellante).
Quanto alla doglianza di cui al punto D), a confutazione della stessa, devono qui richiamarsi le argomentazioni della CF trasfuse nel doc.47 di parte appellata in data 21.4.2017 (v. anche doc.51
di parte appellata).
Analogamente vale per gli assunti di cui al punto A) richiamandosi quanto è dato leggere nelle controdeduzioni della CF in data 21.4.2017 (doc.47 cit.) nonché nella cit. missiva 31.5.2017 (v.
doc.51 cit.; si vedano inoltre le deduzioni di cui a pag.32 del ricorso per ATP promosso dalla CF
nei confronti del di Gesturi, ricorso a sostegno del quale è pure allegata la relazione della CP_6
doc.62 di parte appellata). Controparte_4
All'esito di tutto quanto precede l'appello deve essere rigettato osservandosi che la sentenza resa dal
Tribunale di Nuoro è sorretta da congrua e non contraddittoria motivazione, così da sottrarsi al potere di riforma di questa Corte territoriale di merito.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo (in applicazione dei parametri minimi del D.M. 147/2022 in relazione al valore della causa attesa la sostanziale reiterazione degli assunti già resi in primo grado).
Sussistono, infine, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I co, quater, DPR 115/2002, in ragione del rigetto integrale dell'appello da essa proposto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- rigetta l'appello;
13 - condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della parte appellata che liquida in
€ 7160,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, I comma, quater, DPR 115/2002.
Così deciso in Sassari in data 20.6.2025
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
14