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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/06/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 385/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Siracusa, via Tevere n. 50, presso lo studio dell'avv. DAVIDE BRUNO, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE PETRUCCI e dall'avv. MARCO COSTANTINO, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
ING. (C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Siracusa, viale Teracati n. 75, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI LO PRESTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del dicembre 2019 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 103/2019, con il quale il Giudice di Pace di Noto aveva ingiunto alla stessa e a di pagare in favore dell'ing. , in solido tra loro, la Controparte_2 Controparte_1 somma di €. 1.248,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per l'attività professionale da questi espletata quale consulente tecnico di parte nominato nell'ambito del procedimento civile n. R.G. 151/2013 svoltosi davanti alla Corte di Appello di CA. L'opponente – odierna appellante –, preliminarmente, ha eccepito che l'ingiunzione di pagamento, in quanto fondata su una fattura proforma del 14.6.2018, anziché su una parcella delle spese e prestazioni corredata dal parere della competente associazione professionale, sarebbe stata pronunciata in mancanza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c.
In tal senso, ha dedotto che nella specie non avrebbe potuto farsi applicazione Parte_1 dell'art. 634 c.p.c., concernendo lo stesso la diversa ipotesi in cui la domanda monitoria abbia ad oggetto crediti per somministrazioni di merci e di denaro o per prestazioni di servizi, non già crediti per prestazioni professionali, e che comunque, anche ove ritenuta applicabile, pure siffatta disposizione sarebbe stata violata, avendo l'ing. allegato al ricorso Controparte_1 monitorio non una fattura corredata dall'estratto autentico del registro I.V.A., bensì un mero proforma.
La medesima opponente ha, poi, contestato l'an e il quantum della pretesa avversaria.
Per quel che concerne il primo profilo, ha eccepito che l'ing. Parte_1 [...]
non avrebbe eseguito esattamente la prestazione dovuta, avendo omesso di tramettere CP_1
nei termini le proprie osservazioni sulla relazione predisposta dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento civile n. R.G. 151/2013 svoltosi davanti alla Corte di Appello di
CA.
Per quel che concerne il secondo profilo, la opponente ha eccepito che la fattura proforma del
14.6.2018 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non sarebbe stata previamente comunicata dall'ingiungente e che il compenso ivi indicato non sarebbe stato oggetto di accordo tra le parti ma sarebbe stato determinato unilateralmente e senza indicazione dei parametri di legge seguiti.
Ancora, ha dedotto che, anche ove ritenuta fondata la pretesa creditoria Parte_1
avversaria, la stessa dovrebbe ritenersi pienamente soddisfatta per avere ella provveduto, anteriormente alla notificazione del decreto ingiuntivo, al pagamento in favore dell'ing.
[...] della somma di €. 624,00, pari al 50% della somma richiesta a titolo di compenso, a CP_1
suo avviso non essendo configurabile tra gli ingiunti un vincolo di solidarietà.
Per quanto sopra, la opponente ha chiesto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n.
103/2019 emesso dal Giudice di Pace di Noto e, in ogni caso, essendo stato il provvedimento opposto emesso in difetto delle condizioni di ammissibilità ex artt. 633 e ss. c.p.c., ritenere che nessuna somma sia dovuta a titolo di spese per la fase monitoria.
Con comparsa del novembre 2020 si è costituito in giudizio l'ing. , il quale Controparte_1 ha chiesto rigettare l'opposizione avversaria e confermare il provvedimento monitorio. L'opposto – odierno appellato – ha dedotto che l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata pronunciata sulla base della fattura n. 20/2019, non già del solo proforma di fattura del 14.6.2018, dunque in presenza delle condizioni di ammissibilità ex art. 633 e ss. c.p.c.
Ancora, il medesimo ing. ha sostenuto di aver provato, mediante la Controparte_1
produzione delle e-mail intercorse con il difensore degli ingiunti, avv. Salvatore Petrucci, dei verbali delle operazioni peritali, della relazione di parte e delle controdeduzioni alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, l'avvenuto conferimento ed espletamento dell'incarico e l'avvenuta pattuizione del compenso.
In ultimo, l'opposto ha dedotto che con il pagamento della somma di €. 624,00 Parte_1
avrebbe tacitamente riconosciuto la propria pretesa creditoria e che infondate sarebbero le
[...]
contestazioni avversarie in ordine alla insussistenza di un vincolo di solidarietà tra gli ingiunti, unica essendo l'attività professionale espletata nell'interesse della ingiunta e di Controparte_2
ed unica essendo la prestazione di pagamento da questi dovuta.
Nel corso del giudizio di primo grado le parti si sono date reciprocamente atto dell'intervenuto integrale pagamento della sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo opposto, avendo il coobbligato da ultimo menzionato provveduto, successivamente alla notificazione del provvedimento monitorio, alla corresponsione della restante somma di €. 624,00.
Con sentenza n. 63/2022, depositata il 16.6.2022 a definizione del procedimento n. R.G. 74/2020, il
Giudice di Pace di Noto:
- ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata da in ordine al difetto delle Parte_1 condizioni di ammissibilità dell'ingiunzione di pagamento, per essere la domanda monitoria proposta dall'ing. corredata da fattura;
Controparte_1
- ha dichiarato cessata la materia del contendere e revocato il provvedimento monitorio limitatamente alla posizione della sola opponente, ritenendo che l'interesse ad agire dell'ing.
fosse venuto meno in conseguenza dei pagamenti eseguiti dagli ingiunti Controparte_1 in seguito all'emissione ed alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
- ha condannato al pagamento delle spese di lite, pari ad €. 750,00, oltre Parte_1 accessori di legge, motivando che “nel caso de quo, esaminati gli atti, è apparso chiaro
l'interesse ad agire in capo all'opposto (ing. , atteso che, al momento della proposizione CP_1
del giudizio di opposizione, lo stesso ha dovuto tutelare il suo legittimo diritto di credito, così concretizzandosi la soccombenza virtuale”.
Con citazione del gennaio 2023 , previa istanza di sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza, ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo condannare l'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado:
- nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere le condizioni di ammissibilità della pronuncia di ingiunzione, pur avendo l'ing. allegato al ricorso monitorio Controparte_1
non una fattura, bensì un proforma di fattura;
- nella parte in cui, ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, omettendo di valutare se, alla luce dei motivi di opposizione, la domanda di pagamento dell'ing.
[...]
fosse fondata o meno, ha reputato la medesima soccombente, ponendo a suo CP_1
carico le spese di lite;
- nella parte in cui, per l'ipotesi di effettiva soccombenza, ha liquidato compensi e spese in €.
750,00, atteso che, a suo avviso, il valore della causa avrebbe dovuto individuarsi in €. 980,00, essendo l'obbligazione di pagamento azionata dall'ing. non solidale ma Controparte_1
parziaria ed avendo contestato con la spiegata opposizione la debenza Parte_1 della sola quota gravante sulla medesima, pari ad €. 624,00, e dei compensi e delle spese liquidati nella fase monitoria, pari ad euro 356,00.
Con comparsa del maggio 2023 si è costituito in giudizio l'ing. , il quale ha Controparte_1 chiesto rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., lamentando la carenza dei relativi presupposti, nonché rigettare l'appello avversario, reputandolo infondato in fatto e in diritto.
Dopo alcuni rinvii disposti al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado e per mancata comparizione delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui essa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello va rigettato.
3. Con la spiegata impugnazione l'odierna appellante – opponente in primo grado – ha anzitutto censurato la sentenza del Giudice di Pace di Noto nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto di non accogliere il motivo di opposizione con il quale aveva lamentato che il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base di una fattura proforma, difettasse delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633, 634 e 636 c.p.c.
Ad avviso dell'appellante, il giudice di primo grado, così decidendo, avrebbe definitivamente posto a suo carico le spese della fase monitoria (v. motivo A, pagg. 5 e ss. dell'atto di citazione in appello;
v. pagg. 2 e 3 della comparsa conclusionale: “È stato anche dedotto … pagg 6/7 appello … che il decreto non poteva essere emesso in quanto l'ing. non aveva notificato alla cliente il CP_1 preavviso di parcella;
non aveva concordato l'importo del suo compenso;
non aveva richiesto al proprio ordine professionale il parere di congruità. Ne consegue che le spese per giudizio monitorio,
a seguito della opposizione e del pregresso pagamento del corrispettivo professionale, non dovevano essere poste a carico della opponete”).
3.1. Ebbene, la censura in esame deve ritenersi infondata.
Con la sentenza impugnata, infatti, il Giudice di Pace di Noto, nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha revocato in toto il decreto ingiuntivo opposto (v. pag. 7 della sentenza: “
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace, definitivamente decidendo nella spiegata opposizione a D.I., così statuisce: - revoca in ogni sua parte il D.I. opposto n. 103/2019 … R.G. 259/2019, limitatamente alla posizione processuale dell'opponente stante la cessazione della materia del Parte_1 contendere intervenuta nel corso del giudizio”).
Ciò ha determinato la caducazione di tutte le statuizioni contenute nel provvedimento, ivi inclusa quella concernente la condanna di al pagamento dei compensi e delle spese Parte_1
del procedimento monitorio.
Il giudice di primo grado, inoltre, ha provveduto a regolamentare le spese considerando la fase monitoria e quella di cognizione, conseguente all'opposizione, come facenti parte di un unico processo (v. pag. 7 della sentenza: “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo nella spiegata opposizione a D.I., così statuisce: … – condanna parte opponente … Parte_1
… , in favore della parte opposta … …, in applicazione del
[...] Controparte_1
principio della c.d. soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
Euro 750,00 … di cui: Euro 50,00 per spese vive ed il resto compensi professionali …, oltre spese generali del 15%, cpa ed iva come per legge, se dovute”).
Tale modus procedendi si pone in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma,
e la restante parte dopo la notifica di esso, l'opposizione va accolta per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria” (v., tra le altre, Cass. Civ. Sez. II,
13.6.1997, n. 5336).
4. Parimenti infondata è la censura dell'appellante secondo cui avrebbe errato il Giudice di Pace di
Noto nel reputare parte soccombente del giudizio, condannandola alla Parte_1 rifusione delle spese (v. motivo B, pag. 8 dell'atto di citazione in appello).
È noto che nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.
In forza di tale principio, spetta al giudice valutare se, qualora non fosse intervenuto il fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque ha comportato la carenza sopravvenuta di interesse ad agire, la domanda giudiziale avrebbe trovato accoglimento o sarebbe stata rigettata.
4.1. Ebbene, venendo al caso di specie, deve ritenersi che, laddove gli ingiunti successivamente al deposito e alla notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo non avessero eseguito i pagamenti estintivi della pretesa avversaria, la domanda di pagamento avanzata dall'ing. Controparte_1
sarebbe stata meritevole di accoglimento.
[...]
4.1.1. Anzitutto, in ossequio alle regole generali sul riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533), l'opposto, quale creditore della prestazione di pagamento, ha provato la fonte del proprio diritto e allegato l'inadempimento avversario.
Invero, l'ing. ha dimostrato di aver ricevuto l'incarico di consulente tecnico Controparte_1
di parte nel procedimento civile n. R.G. 151/2013 della Corte di Appello di CA, per il quale ha chiesto di essere remunerato.
La circostanza in questione, oltre che non contestata dall'opponente, risulta comprovata dallo scambio di e-mail intercorso nel novembre 2017 con l'avv. Salvatore Petrucci, difensore di
[...]
e nel citato procedimento (cfr. all. 4 della comparsa di Parte_1 Controparte_2
costituzione in appello, già all. 2 del ricorso monitorio).
L'opposto, poi, ha dimostrato di aver dato corso all'incarico conferitogli.
L'ing. , infatti, sin dal ricorso monitorio ha rappresentato (v. pag. 1 del Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo;
v. pag. 2 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado)
e documentato di aver partecipato alle operazioni peritali svoltesi in data 15.11.2017, 12.1.2018 e
21.2.2018 (cfr. pagg. 21 e ss. dell'all. 7 della comparsa di costituzione in appello, già all. 7 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), di aver redatto e trasmesso la relazione tecnica di parte (cfr. all.ti 5 e 6 della comparsa di costituzione in appello, già all. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo), di aver predisposto le controdeduzioni alla relazione del consulente tecnico d'ufficio (cfr. pagg. 9 e ss. dell'all. 6 della comparsa di costituzione in appello, già all. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo).
In ultimo, l'opposto ha allegato che e malgrado i Parte_1 Controparte_2
solleciti (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione in appello, già all. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo), non hanno inteso corrispondere il compenso dovuto.
4.1.2. Dal canto suo, l'opponente, debitrice della prestazione di pagamento, ha eccepito, ex art. 1460
c.c., che l'ing. avrebbe omesso di tramettere nei termini di cui all'art. 195, Controparte_1 comma 3, c.p.c. le proprie osservazioni sulla relazione predisposta dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento civile n. R.G. 151/2013 della Corte di Appello di CA (v. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione: “più in particolare lo stesso opposto dovrà dare la prova di aver espletato l'incarico in ogni suo risvolto, compreso quello di aver messo in condizione il difensore nella causa avanti la Corte di Appello di poter replicare alla CTU”; v. pag. 5 della memoria ex art. 320 c.p.c.: “G) Nell'atto di opposizione è stato lamentato che, certamente per un semplice disguido, l'ing. non inoltrò al difensore della signora , Avv. Salvatore Petrucci, le CP_1 Pt_1
controdeduzioni alla relazione del CTU. In virtù del disposto di cui agli art. 195 e 193 c.p.c., il predetto difensore non poté presentare le controdeduzioni da allegare alla relazione tecnica del consulente d'ufficio nella causa innanzi la Corte di Appello di CA. Ciò non può non incidere sulla qualità e completezza della prestazione dell'ing. ). CP_1
Siffatta eccezione – contestata dall'opposto in seno alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, nonché al verbale di udienza del 21.1.2021 –, tuttavia, appare inidonea a paralizzare la richiesta di pagamento avversaria.
In primo luogo, non ha dimostrato ma neppure specificamente allegato quale Parte_1 sia stato l'esito del procedimento n. R.G. 151/2013 della Corte di Appello di CA e in che termini la lamentata condotta negligente del professionista abbia inciso su tale esito (cfr., sul punto, i principi affermati dalla Suprema Corte nell'analoga fattispecie di eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. sollevata dal cliente per negare il pagamento del compenso all'avvocato che sia incorso in negligenza professionale: “il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale … del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà … e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. Tuttavia, l'eccezione
d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale … nella specie, omettendo di produrre un documento e di presenziare all'udienza di ammissione dei mezzi di prova … purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la “chance” di vittoria in giudizio. Sicché, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile”: Cass. Civ. Sez. II 15.12.2016, n. 25894; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. II 20.6.2023, n. 17589). In secondo luogo, va rilevato che, non contestata e documentata (all. 7 della comparsa di costituzione in appello, già all. 7 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado) l'avvenuta predisposizione ad opera dell'ing. delle controdeduzioni di cui si discute, Controparte_1 anche laddove effettivamente le stesse non fossero state trasmesse all'avv. Salvatore Petrucci in tempo utile ex art. 195, comma 3, c.p.c., nulla avrebbe impedito a siffatto difensore di utilizzarle nel prosieguo del procedimento per muovere rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Cass.
Civ. Sez. Lav. 8.9.2020, n. 18657: “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado”).
4.1.3. Sempre al fine di paralizzare la domanda di pagamento avversaria, ha Parte_1
poi eccepito che la fattura proforma del 14.6.2018 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non sarebbe stata previamente comunicata dall'ing. e che il compenso ivi Controparte_1
indicato non sarebbe stato oggetto di accordo tra le parti, ma sarebbe stato determinato unilateralmente e senza indicazione dei parametri di legge seguiti (v. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione: “si rileva inoltre che la fattura pro-forma in virtù della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, non è stata comunicata alla odierna opponente e contiene importi non concordati in precedenza. Da essa neppure è dato rilevare a quali parametri si riporta la pretesa del professionista.
Pertanto, la sig.ra è costretta a contestare la predetta fattura pro-forma, sia rispetto alla Pt_1
indicazione cumulativa dei destinatari, sia negli importi, sia nella riferibilità oltre che nella idoneità
a costituire prova”).
Anche siffatta contestazione, tuttavia, appare infondata.
Per quanto è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla medesima opponente, infatti, in data
12.11.2018 veniva disposto nell'interesse di e in favore dell'ing. Parte_1 [...] un bonifico bancario con causale “Quota spettante signora CP_1 Parte_1
per Fattura n. 20-2019 del 05-08-2019” dell'importo di €. 624,00 (v. all. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Ebbene, la circostanza che l'odierna opponente abbia effettuato il pagamento in questione in data antecedente a quella di notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 21.11.2019 (v. pag. 8 dell'all.
9 della comparsa di costituzione in appello, già all. 9 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), e la circostanza che lo abbia eseguito senza riserve, erogando un importo corrispondente all'esatta metà del compenso di €. 1.248,00 indicato tanto nella fattura n. 20/2019 del
5.8.2019 quanto nella fattura proforma del 14.6.2018 (all. 1 e 2 della comparsa di costituzione in appello, già all. 1 e 2 della comparsa di costituzione in primo grado), per un verso, sconfessano la tesi che l'ing. , anteriormente alla proposizione della domanda di ingiunzione, Controparte_1
non avesse comunicato ai due assistiti il quantum unitariamente preteso dai medesimi a titolo di compenso.
Per altro verso, i medesimi fatti sopra prefigurati inducono a ritenere che l'odierna appellante, seppur credendo di essere tenuta al relativo pagamento solo pro quota, avesse comunque reputato congruo siffatto ammontare.
4.2. In conclusione, alla luce di quanto sopra, la domanda di pagamento avanzata dall'ing.
[...]
nei confronti di e di con il ricorso CP_1 Parte_1 Controparte_2
monitorio sarebbe stata meritevole di accoglimento.
L'opposizione avrebbe dovuto essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Pertanto, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha reputato parte Parte_1
soccombente del giudizio.
5. In ultimo, l'odierna appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di Noto ha liquidato i compensi e le spese del giudizio in €. 750,00 (v. pag. 7 della sentenza:
“
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo nella spiegata opposizione a D.I., così statuisce: … – condanna parte opponente … … , in favore della parte Parte_1 opposta … …, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 750,00 … di cui: Euro 50,00 per spese vive ed il resto compensi professionali …, oltre spese generali del 15%, cpa ed iva come per legge, se dovute”).
Secondo la tesi della parte, il giudice di primo grado avrebbe dovuto individuare il valore della causa non in €. 1.248,00, ma in €. 980,00, essendo l'obbligazione di pagamento azionata dall'ing.
[...] un'obbligazione parziaria, non solidale, e avendo contestato CP_1 Parte_1
con la spiegata opposizione la debenza della sola quota gravante sulla medesima – pari ad €. 624,00
– e dei compensi e delle spese liquidati nella fase monitoria – pari ad €. 356,00 – (v. motivo C, pag.
8 dell'atto di citazione in appello).
Conseguentemente, il giudicante avrebbe dovuto applicare i compensi previsti dai parametri ministeriali per le cause di valore inferiore ad €. 1.100,00.
5.1. Pure siffatta censura, tuttavia, non risulta meritevole di accoglimento.
5.1.1. Anzitutto, non appaiono condivisibili le contestazioni dell'appellante – opponente in primo grado – in ordine alla natura dell'obbligazione di pagamento gravante su e Parte_1
Controparte_2
È noto che sussiste solidarietà dal lato passivo “quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e
l'adempimento da parte di uno libera gli altri” (così l'art. 1292, primo inciso, c.c.).
Presupposti della solidarietà, dunque, sono la pluralità di soggetti, l'identità della prestazione che deve essere eseguita e la eadem causa obligandi, ossia la necessità che l'obbligazione si origini o dal medesimo fatto giuridico o almeno da fatti che, in quanto siano volutamente collegati dalle parti, costituiscono un complesso unitario.
L'integrazione degli indicati presupposti, quando non vi sia un'espressa volontà contraria delle parti, vale ad attribuire la natura solidale all'obbligazione dal lato passivo.
Ebbene, come fondatamente osservato dall'appellato – opposto in primo grado – (v. pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), siffatti presupposti e, segnatamente, l'eadem causa obligandi, risultano senz'altro integrati nel caso di specie, laddove si consideri che:
- unico è l'incarico ricevuto dall'ing. , avendo e Controparte_1 Parte_1
proceduto a conferirlo con un solo atto (ovverosia la nomina in udienza Controparte_2 da parte del difensore avv. Salvatore Petrucci) nell'interesse comune ad entrambi (cfr. lo scambio di e-mail del novembre 2017, all. 4 della comparsa di costituzione in appello, già all. 2 del ricorso monitorio);
- unitaria è la prestazione professionale resa dall'ing. , avendo questi Controparte_1
partecipato alle operazioni peritali nella qualità di consulente tecnico di entrambe gli assistiti e, soprattutto, proceduto a predisporre un'unica relazione nell'interesse dei medesimi (cfr. all. 6 della comparsa di costituzione in appello, già all. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo).
Né sussistono prove che, all'atto del conferimento dell'incarico, le parti si fossero accordate nel senso che e fossero tenuti al pagamento del compenso Parte_1 Controparte_2
pro quota.
Pertanto, in quanto scaturita dal medesimo fatto giuridico e in assenza di un'espressa volontà diretta ad escludere il regime della solidarietà, l'obbligazione gravante sui predetti Parte_1
e di corrispondere all'ing. il compenso di €. Controparte_2 Controparte_1
1.248,00 per l'incarico di consulente tecnico espletato nell'interesse comune dei medesimi nell'ambito del procedimento civile n. 151/2013 R.G. della Corte di Appello di CA deve ritenersi senz'altro solidale.
5.1.2. Va poi rilevato che, diversamente da quanto asserito nel motivo di impugnazione in esame, nel corso del giudizio di primo grado l'opponente – odierna appellante – ha contestato la debenza della somma ingiunta non pro quota ma nella sua totalità.
Ne costituiscono conferma l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (v. motivo I, pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione;
v. motivo G, pag. 5 della memoria ex art. 320 c.p.c.) e le contestazioni relative alle modalità di determinazione del compenso (v. motivo II, pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione;
v. motivo C della memoria ex art. 320 c.p.c.), tese a minare l'an e il quantum dell'intera pretesa avversaria, nonché l'allegazione di fatti estintivi (i pagamenti eseguiti dagli ingiunti) dell'intera obbligazione (v. motivo III, pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione in appello;
v. motivo
D della memoria ex art. 320 c.p.c.).
5.1.3. In ultimo, non appare censurabile la liquidazione delle spese effettuata dal Giudice di Pace di
Noto.
Invero, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 dispone che ai fini della liquidazione del compenso per l'attività giudiziale il giudice tiene conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
Ancora, la medesima norma statuisce che la liquidazione deve effettuarsi sulla base “dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” e che il compenso “si liquida per fasi”.
L'art. 5 del citato decreto precisa poi che “nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile” e che “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” – nella specie €. 1.248,00, atteso che, laddove non fossero intervenuti i fatti estintivi del fondamento della pretesa azionata, la domanda giudiziale di pagamento dell'ing. CP_1 CP_1
avrebbe trovato pieno accoglimento –.
[...]
Ebbene, occorre rilevare che l'importo di €. 750,00 liquidato dal giudice di primo grado non corrisponde al valore medio dei compensi previsti dal D.M. per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e/o di trattazione e decisionale nei procedimenti innanzi al
Giudice di Pace di valore da € 1.101,01 a € 5.200,00 – pari ad €. 1.205,00 –.
Lo stesso si attesta su valori prossimi, di poco superiori al valore minimo dei compensi in questione
– pari ad €. 671,00 –. Conseguentemente, anche in considerazione dell'attività difensiva svolta dalle parti, delle questioni trattate e dell'esito della lite, la liquidazione del giudice di pace non può ritenersi irragionevole.
6. L'appello proposto va, dunque, rigettato e la sentenza del Giudice di Pace di Noto n. 63/2022, depositata il 16.6.2022 a definizione del procedimento n. R.G. 74/2020, va confermata.
7. Le spese del giudizio di impugnazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
. Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione di quella istruttoria poiché non espletata, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate e del fatto che il valore della pretesa azionata ammonta ad un importo prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento (scaglione di riferimento: €. 1.101,00 - €. 5.200,00).
Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.1.2013, si ravvisa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
115/2002, che prevede l'obbligo, da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente, di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 385/2023:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Noto n. 63/2022, depositata il 16.6.2022 a definizione del procedimento n. R.G. 74/2020, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore dell'ing. le spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio di appello, che liquida in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e
I.V.A., come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Siracusa il 19.6.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 385/2023 promossa da:
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Siracusa, via Tevere n. 50, presso lo studio dell'avv. DAVIDE BRUNO, rappresentata e difesa dall'avv. SALVATORE PETRUCCI e dall'avv. MARCO COSTANTINO, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
ING. (C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Siracusa, viale Teracati n. 75, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI LO PRESTI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATO
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione del dicembre 2019 ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 103/2019, con il quale il Giudice di Pace di Noto aveva ingiunto alla stessa e a di pagare in favore dell'ing. , in solido tra loro, la Controparte_2 Controparte_1 somma di €. 1.248,00, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di compenso per l'attività professionale da questi espletata quale consulente tecnico di parte nominato nell'ambito del procedimento civile n. R.G. 151/2013 svoltosi davanti alla Corte di Appello di CA. L'opponente – odierna appellante –, preliminarmente, ha eccepito che l'ingiunzione di pagamento, in quanto fondata su una fattura proforma del 14.6.2018, anziché su una parcella delle spese e prestazioni corredata dal parere della competente associazione professionale, sarebbe stata pronunciata in mancanza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c.
In tal senso, ha dedotto che nella specie non avrebbe potuto farsi applicazione Parte_1 dell'art. 634 c.p.c., concernendo lo stesso la diversa ipotesi in cui la domanda monitoria abbia ad oggetto crediti per somministrazioni di merci e di denaro o per prestazioni di servizi, non già crediti per prestazioni professionali, e che comunque, anche ove ritenuta applicabile, pure siffatta disposizione sarebbe stata violata, avendo l'ing. allegato al ricorso Controparte_1 monitorio non una fattura corredata dall'estratto autentico del registro I.V.A., bensì un mero proforma.
La medesima opponente ha, poi, contestato l'an e il quantum della pretesa avversaria.
Per quel che concerne il primo profilo, ha eccepito che l'ing. Parte_1 [...]
non avrebbe eseguito esattamente la prestazione dovuta, avendo omesso di tramettere CP_1
nei termini le proprie osservazioni sulla relazione predisposta dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento civile n. R.G. 151/2013 svoltosi davanti alla Corte di Appello di
CA.
Per quel che concerne il secondo profilo, la opponente ha eccepito che la fattura proforma del
14.6.2018 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non sarebbe stata previamente comunicata dall'ingiungente e che il compenso ivi indicato non sarebbe stato oggetto di accordo tra le parti ma sarebbe stato determinato unilateralmente e senza indicazione dei parametri di legge seguiti.
Ancora, ha dedotto che, anche ove ritenuta fondata la pretesa creditoria Parte_1
avversaria, la stessa dovrebbe ritenersi pienamente soddisfatta per avere ella provveduto, anteriormente alla notificazione del decreto ingiuntivo, al pagamento in favore dell'ing.
[...] della somma di €. 624,00, pari al 50% della somma richiesta a titolo di compenso, a CP_1
suo avviso non essendo configurabile tra gli ingiunti un vincolo di solidarietà.
Per quanto sopra, la opponente ha chiesto accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n.
103/2019 emesso dal Giudice di Pace di Noto e, in ogni caso, essendo stato il provvedimento opposto emesso in difetto delle condizioni di ammissibilità ex artt. 633 e ss. c.p.c., ritenere che nessuna somma sia dovuta a titolo di spese per la fase monitoria.
Con comparsa del novembre 2020 si è costituito in giudizio l'ing. , il quale Controparte_1 ha chiesto rigettare l'opposizione avversaria e confermare il provvedimento monitorio. L'opposto – odierno appellato – ha dedotto che l'ingiunzione di pagamento sarebbe stata pronunciata sulla base della fattura n. 20/2019, non già del solo proforma di fattura del 14.6.2018, dunque in presenza delle condizioni di ammissibilità ex art. 633 e ss. c.p.c.
Ancora, il medesimo ing. ha sostenuto di aver provato, mediante la Controparte_1
produzione delle e-mail intercorse con il difensore degli ingiunti, avv. Salvatore Petrucci, dei verbali delle operazioni peritali, della relazione di parte e delle controdeduzioni alla relazione del consulente tecnico d'ufficio, l'avvenuto conferimento ed espletamento dell'incarico e l'avvenuta pattuizione del compenso.
In ultimo, l'opposto ha dedotto che con il pagamento della somma di €. 624,00 Parte_1
avrebbe tacitamente riconosciuto la propria pretesa creditoria e che infondate sarebbero le
[...]
contestazioni avversarie in ordine alla insussistenza di un vincolo di solidarietà tra gli ingiunti, unica essendo l'attività professionale espletata nell'interesse della ingiunta e di Controparte_2
ed unica essendo la prestazione di pagamento da questi dovuta.
Nel corso del giudizio di primo grado le parti si sono date reciprocamente atto dell'intervenuto integrale pagamento della sorte capitale portata dal decreto ingiuntivo opposto, avendo il coobbligato da ultimo menzionato provveduto, successivamente alla notificazione del provvedimento monitorio, alla corresponsione della restante somma di €. 624,00.
Con sentenza n. 63/2022, depositata il 16.6.2022 a definizione del procedimento n. R.G. 74/2020, il
Giudice di Pace di Noto:
- ha ritenuto infondata l'eccezione sollevata da in ordine al difetto delle Parte_1 condizioni di ammissibilità dell'ingiunzione di pagamento, per essere la domanda monitoria proposta dall'ing. corredata da fattura;
Controparte_1
- ha dichiarato cessata la materia del contendere e revocato il provvedimento monitorio limitatamente alla posizione della sola opponente, ritenendo che l'interesse ad agire dell'ing.
fosse venuto meno in conseguenza dei pagamenti eseguiti dagli ingiunti Controparte_1 in seguito all'emissione ed alla notificazione del decreto ingiuntivo opposto;
- ha condannato al pagamento delle spese di lite, pari ad €. 750,00, oltre Parte_1 accessori di legge, motivando che “nel caso de quo, esaminati gli atti, è apparso chiaro
l'interesse ad agire in capo all'opposto (ing. , atteso che, al momento della proposizione CP_1
del giudizio di opposizione, lo stesso ha dovuto tutelare il suo legittimo diritto di credito, così concretizzandosi la soccombenza virtuale”.
Con citazione del gennaio 2023 , previa istanza di sospensione dell'efficacia Parte_1
esecutiva della sentenza, ha proposto appello avverso la suddetta pronuncia, chiedendo condannare l'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado:
- nella parte in cui il Giudice di Pace ha ritenuto sussistere le condizioni di ammissibilità della pronuncia di ingiunzione, pur avendo l'ing. allegato al ricorso monitorio Controparte_1
non una fattura, bensì un proforma di fattura;
- nella parte in cui, ferma la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, omettendo di valutare se, alla luce dei motivi di opposizione, la domanda di pagamento dell'ing.
[...]
fosse fondata o meno, ha reputato la medesima soccombente, ponendo a suo CP_1
carico le spese di lite;
- nella parte in cui, per l'ipotesi di effettiva soccombenza, ha liquidato compensi e spese in €.
750,00, atteso che, a suo avviso, il valore della causa avrebbe dovuto individuarsi in €. 980,00, essendo l'obbligazione di pagamento azionata dall'ing. non solidale ma Controparte_1
parziaria ed avendo contestato con la spiegata opposizione la debenza Parte_1 della sola quota gravante sulla medesima, pari ad €. 624,00, e dei compensi e delle spese liquidati nella fase monitoria, pari ad euro 356,00.
Con comparsa del maggio 2023 si è costituito in giudizio l'ing. , il quale ha Controparte_1 chiesto rigettare l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., lamentando la carenza dei relativi presupposti, nonché rigettare l'appello avversario, reputandolo infondato in fatto e in diritto.
Dopo alcuni rinvii disposti al fine di acquisire il fascicolo d'ufficio del procedimento di primo grado e per mancata comparizione delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui essa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. L'appello va rigettato.
3. Con la spiegata impugnazione l'odierna appellante – opponente in primo grado – ha anzitutto censurato la sentenza del Giudice di Pace di Noto nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto di non accogliere il motivo di opposizione con il quale aveva lamentato che il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso sulla base di una fattura proforma, difettasse delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 633, 634 e 636 c.p.c.
Ad avviso dell'appellante, il giudice di primo grado, così decidendo, avrebbe definitivamente posto a suo carico le spese della fase monitoria (v. motivo A, pagg. 5 e ss. dell'atto di citazione in appello;
v. pagg. 2 e 3 della comparsa conclusionale: “È stato anche dedotto … pagg 6/7 appello … che il decreto non poteva essere emesso in quanto l'ing. non aveva notificato alla cliente il CP_1 preavviso di parcella;
non aveva concordato l'importo del suo compenso;
non aveva richiesto al proprio ordine professionale il parere di congruità. Ne consegue che le spese per giudizio monitorio,
a seguito della opposizione e del pregresso pagamento del corrispettivo professionale, non dovevano essere poste a carico della opponete”).
3.1. Ebbene, la censura in esame deve ritenersi infondata.
Con la sentenza impugnata, infatti, il Giudice di Pace di Noto, nel dichiarare cessata la materia del contendere, ha revocato in toto il decreto ingiuntivo opposto (v. pag. 7 della sentenza: “
P.Q.M.
Il
Giudice di Pace, definitivamente decidendo nella spiegata opposizione a D.I., così statuisce: - revoca in ogni sua parte il D.I. opposto n. 103/2019 … R.G. 259/2019, limitatamente alla posizione processuale dell'opponente stante la cessazione della materia del Parte_1 contendere intervenuta nel corso del giudizio”).
Ciò ha determinato la caducazione di tutte le statuizioni contenute nel provvedimento, ivi inclusa quella concernente la condanna di al pagamento dei compensi e delle spese Parte_1
del procedimento monitorio.
Il giudice di primo grado, inoltre, ha provveduto a regolamentare le spese considerando la fase monitoria e quella di cognizione, conseguente all'opposizione, come facenti parte di un unico processo (v. pag. 7 della sentenza: “
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo nella spiegata opposizione a D.I., così statuisce: … – condanna parte opponente … Parte_1
… , in favore della parte opposta … …, in applicazione del
[...] Controparte_1
principio della c.d. soccombenza virtuale, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
Euro 750,00 … di cui: Euro 50,00 per spese vive ed il resto compensi professionali …, oltre spese generali del 15%, cpa ed iva come per legge, se dovute”).
Tale modus procedendi si pone in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui “se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma,
e la restante parte dopo la notifica di esso, l'opposizione va accolta per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria” (v., tra le altre, Cass. Civ. Sez. II,
13.6.1997, n. 5336).
4. Parimenti infondata è la censura dell'appellante secondo cui avrebbe errato il Giudice di Pace di
Noto nel reputare parte soccombente del giudizio, condannandola alla Parte_1 rifusione delle spese (v. motivo B, pag. 8 dell'atto di citazione in appello).
È noto che nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale.
In forza di tale principio, spetta al giudice valutare se, qualora non fosse intervenuto il fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque ha comportato la carenza sopravvenuta di interesse ad agire, la domanda giudiziale avrebbe trovato accoglimento o sarebbe stata rigettata.
4.1. Ebbene, venendo al caso di specie, deve ritenersi che, laddove gli ingiunti successivamente al deposito e alla notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo non avessero eseguito i pagamenti estintivi della pretesa avversaria, la domanda di pagamento avanzata dall'ing. Controparte_1
sarebbe stata meritevole di accoglimento.
[...]
4.1.1. Anzitutto, in ossequio alle regole generali sul riparto dell'onere della prova in tema di inadempimento delle obbligazioni (Cass. Civ. Sez. Un. 30.10.2001, n. 13533), l'opposto, quale creditore della prestazione di pagamento, ha provato la fonte del proprio diritto e allegato l'inadempimento avversario.
Invero, l'ing. ha dimostrato di aver ricevuto l'incarico di consulente tecnico Controparte_1
di parte nel procedimento civile n. R.G. 151/2013 della Corte di Appello di CA, per il quale ha chiesto di essere remunerato.
La circostanza in questione, oltre che non contestata dall'opponente, risulta comprovata dallo scambio di e-mail intercorso nel novembre 2017 con l'avv. Salvatore Petrucci, difensore di
[...]
e nel citato procedimento (cfr. all. 4 della comparsa di Parte_1 Controparte_2
costituzione in appello, già all. 2 del ricorso monitorio).
L'opposto, poi, ha dimostrato di aver dato corso all'incarico conferitogli.
L'ing. , infatti, sin dal ricorso monitorio ha rappresentato (v. pag. 1 del Controparte_1
ricorso per decreto ingiuntivo;
v. pag. 2 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado)
e documentato di aver partecipato alle operazioni peritali svoltesi in data 15.11.2017, 12.1.2018 e
21.2.2018 (cfr. pagg. 21 e ss. dell'all. 7 della comparsa di costituzione in appello, già all. 7 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), di aver redatto e trasmesso la relazione tecnica di parte (cfr. all.ti 5 e 6 della comparsa di costituzione in appello, già all. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo), di aver predisposto le controdeduzioni alla relazione del consulente tecnico d'ufficio (cfr. pagg. 9 e ss. dell'all. 6 della comparsa di costituzione in appello, già all. 4 del ricorso per decreto ingiuntivo).
In ultimo, l'opposto ha allegato che e malgrado i Parte_1 Controparte_2
solleciti (cfr. all. 3 della comparsa di costituzione in appello, già all. 5 del ricorso per decreto ingiuntivo), non hanno inteso corrispondere il compenso dovuto.
4.1.2. Dal canto suo, l'opponente, debitrice della prestazione di pagamento, ha eccepito, ex art. 1460
c.c., che l'ing. avrebbe omesso di tramettere nei termini di cui all'art. 195, Controparte_1 comma 3, c.p.c. le proprie osservazioni sulla relazione predisposta dal consulente tecnico d'ufficio nell'ambito del procedimento civile n. R.G. 151/2013 della Corte di Appello di CA (v. pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione: “più in particolare lo stesso opposto dovrà dare la prova di aver espletato l'incarico in ogni suo risvolto, compreso quello di aver messo in condizione il difensore nella causa avanti la Corte di Appello di poter replicare alla CTU”; v. pag. 5 della memoria ex art. 320 c.p.c.: “G) Nell'atto di opposizione è stato lamentato che, certamente per un semplice disguido, l'ing. non inoltrò al difensore della signora , Avv. Salvatore Petrucci, le CP_1 Pt_1
controdeduzioni alla relazione del CTU. In virtù del disposto di cui agli art. 195 e 193 c.p.c., il predetto difensore non poté presentare le controdeduzioni da allegare alla relazione tecnica del consulente d'ufficio nella causa innanzi la Corte di Appello di CA. Ciò non può non incidere sulla qualità e completezza della prestazione dell'ing. ). CP_1
Siffatta eccezione – contestata dall'opposto in seno alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, nonché al verbale di udienza del 21.1.2021 –, tuttavia, appare inidonea a paralizzare la richiesta di pagamento avversaria.
In primo luogo, non ha dimostrato ma neppure specificamente allegato quale Parte_1 sia stato l'esito del procedimento n. R.G. 151/2013 della Corte di Appello di CA e in che termini la lamentata condotta negligente del professionista abbia inciso su tale esito (cfr., sul punto, i principi affermati dalla Suprema Corte nell'analoga fattispecie di eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. sollevata dal cliente per negare il pagamento del compenso all'avvocato che sia incorso in negligenza professionale: “il professionista, nella prestazione dell'attività professionale, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176 c.c., ad usare la diligenza del buon padre di famiglia;
la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale … del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà … e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso. Tuttavia, l'eccezione
d'inadempimento, ai sensi appunto dell'art. 1460 c.c., può essere opposta dal cliente all'avvocato che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale … nella specie, omettendo di produrre un documento e di presenziare all'udienza di ammissione dei mezzi di prova … purché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, ed essendo contrario a buona fede l'esercizio del potere di autotutela ove non sia pregiudicata la “chance” di vittoria in giudizio. Sicché, ai fini del riscontro della proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, essenziale per la fondatezza dell'exceptio non rite adimpleti contractus, legittimamente il cliente rifiuta di corrispondere il compenso all'avvocato quando costui abbia espletato il proprio mandato incorrendo in omissioni dell'attività difensiva che, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, risultino tali da aver impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile”: Cass. Civ. Sez. II 15.12.2016, n. 25894; cfr., nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. II 20.6.2023, n. 17589). In secondo luogo, va rilevato che, non contestata e documentata (all. 7 della comparsa di costituzione in appello, già all. 7 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado) l'avvenuta predisposizione ad opera dell'ing. delle controdeduzioni di cui si discute, Controparte_1 anche laddove effettivamente le stesse non fossero state trasmesse all'avv. Salvatore Petrucci in tempo utile ex art. 195, comma 3, c.p.c., nulla avrebbe impedito a siffatto difensore di utilizzarle nel prosieguo del procedimento per muovere rilievi critici alla consulenza tecnica d'ufficio (cfr. Cass.
Civ. Sez. Lav. 8.9.2020, n. 18657: “in tema di consulenza tecnica di ufficio, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla l. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicché, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in sede di gravame, laddove tale accertamento sia stato posto a base della decisione di primo grado”).
4.1.3. Sempre al fine di paralizzare la domanda di pagamento avversaria, ha Parte_1
poi eccepito che la fattura proforma del 14.6.2018 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo non sarebbe stata previamente comunicata dall'ing. e che il compenso ivi Controparte_1
indicato non sarebbe stato oggetto di accordo tra le parti, ma sarebbe stato determinato unilateralmente e senza indicazione dei parametri di legge seguiti (v. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione: “si rileva inoltre che la fattura pro-forma in virtù della quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, non è stata comunicata alla odierna opponente e contiene importi non concordati in precedenza. Da essa neppure è dato rilevare a quali parametri si riporta la pretesa del professionista.
Pertanto, la sig.ra è costretta a contestare la predetta fattura pro-forma, sia rispetto alla Pt_1
indicazione cumulativa dei destinatari, sia negli importi, sia nella riferibilità oltre che nella idoneità
a costituire prova”).
Anche siffatta contestazione, tuttavia, appare infondata.
Per quanto è dato evincere dalla documentazione prodotta dalla medesima opponente, infatti, in data
12.11.2018 veniva disposto nell'interesse di e in favore dell'ing. Parte_1 [...] un bonifico bancario con causale “Quota spettante signora CP_1 Parte_1
per Fattura n. 20-2019 del 05-08-2019” dell'importo di €. 624,00 (v. all. 3 dell'atto di citazione in opposizione).
Ebbene, la circostanza che l'odierna opponente abbia effettuato il pagamento in questione in data antecedente a quella di notificazione del decreto ingiuntivo, avvenuta il 21.11.2019 (v. pag. 8 dell'all.
9 della comparsa di costituzione in appello, già all. 9 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), e la circostanza che lo abbia eseguito senza riserve, erogando un importo corrispondente all'esatta metà del compenso di €. 1.248,00 indicato tanto nella fattura n. 20/2019 del
5.8.2019 quanto nella fattura proforma del 14.6.2018 (all. 1 e 2 della comparsa di costituzione in appello, già all. 1 e 2 della comparsa di costituzione in primo grado), per un verso, sconfessano la tesi che l'ing. , anteriormente alla proposizione della domanda di ingiunzione, Controparte_1
non avesse comunicato ai due assistiti il quantum unitariamente preteso dai medesimi a titolo di compenso.
Per altro verso, i medesimi fatti sopra prefigurati inducono a ritenere che l'odierna appellante, seppur credendo di essere tenuta al relativo pagamento solo pro quota, avesse comunque reputato congruo siffatto ammontare.
4.2. In conclusione, alla luce di quanto sopra, la domanda di pagamento avanzata dall'ing.
[...]
nei confronti di e di con il ricorso CP_1 Parte_1 Controparte_2
monitorio sarebbe stata meritevole di accoglimento.
L'opposizione avrebbe dovuto essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Pertanto, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha reputato parte Parte_1
soccombente del giudizio.
5. In ultimo, l'odierna appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice di Pace di Noto ha liquidato i compensi e le spese del giudizio in €. 750,00 (v. pag. 7 della sentenza:
“
P.Q.M.
Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo nella spiegata opposizione a D.I., così statuisce: … – condanna parte opponente … … , in favore della parte Parte_1 opposta … …, in applicazione del principio della c.d. soccombenza virtuale, Controparte_1 al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 750,00 … di cui: Euro 50,00 per spese vive ed il resto compensi professionali …, oltre spese generali del 15%, cpa ed iva come per legge, se dovute”).
Secondo la tesi della parte, il giudice di primo grado avrebbe dovuto individuare il valore della causa non in €. 1.248,00, ma in €. 980,00, essendo l'obbligazione di pagamento azionata dall'ing.
[...] un'obbligazione parziaria, non solidale, e avendo contestato CP_1 Parte_1
con la spiegata opposizione la debenza della sola quota gravante sulla medesima – pari ad €. 624,00
– e dei compensi e delle spese liquidati nella fase monitoria – pari ad €. 356,00 – (v. motivo C, pag.
8 dell'atto di citazione in appello).
Conseguentemente, il giudicante avrebbe dovuto applicare i compensi previsti dai parametri ministeriali per le cause di valore inferiore ad €. 1.100,00.
5.1. Pure siffatta censura, tuttavia, non risulta meritevole di accoglimento.
5.1.1. Anzitutto, non appaiono condivisibili le contestazioni dell'appellante – opponente in primo grado – in ordine alla natura dell'obbligazione di pagamento gravante su e Parte_1
Controparte_2
È noto che sussiste solidarietà dal lato passivo “quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e
l'adempimento da parte di uno libera gli altri” (così l'art. 1292, primo inciso, c.c.).
Presupposti della solidarietà, dunque, sono la pluralità di soggetti, l'identità della prestazione che deve essere eseguita e la eadem causa obligandi, ossia la necessità che l'obbligazione si origini o dal medesimo fatto giuridico o almeno da fatti che, in quanto siano volutamente collegati dalle parti, costituiscono un complesso unitario.
L'integrazione degli indicati presupposti, quando non vi sia un'espressa volontà contraria delle parti, vale ad attribuire la natura solidale all'obbligazione dal lato passivo.
Ebbene, come fondatamente osservato dall'appellato – opposto in primo grado – (v. pagg. 4 e 5 della comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado), siffatti presupposti e, segnatamente, l'eadem causa obligandi, risultano senz'altro integrati nel caso di specie, laddove si consideri che:
- unico è l'incarico ricevuto dall'ing. , avendo e Controparte_1 Parte_1
proceduto a conferirlo con un solo atto (ovverosia la nomina in udienza Controparte_2 da parte del difensore avv. Salvatore Petrucci) nell'interesse comune ad entrambi (cfr. lo scambio di e-mail del novembre 2017, all. 4 della comparsa di costituzione in appello, già all. 2 del ricorso monitorio);
- unitaria è la prestazione professionale resa dall'ing. , avendo questi Controparte_1
partecipato alle operazioni peritali nella qualità di consulente tecnico di entrambe gli assistiti e, soprattutto, proceduto a predisporre un'unica relazione nell'interesse dei medesimi (cfr. all. 6 della comparsa di costituzione in appello, già all. 3 del ricorso per decreto ingiuntivo).
Né sussistono prove che, all'atto del conferimento dell'incarico, le parti si fossero accordate nel senso che e fossero tenuti al pagamento del compenso Parte_1 Controparte_2
pro quota.
Pertanto, in quanto scaturita dal medesimo fatto giuridico e in assenza di un'espressa volontà diretta ad escludere il regime della solidarietà, l'obbligazione gravante sui predetti Parte_1
e di corrispondere all'ing. il compenso di €. Controparte_2 Controparte_1
1.248,00 per l'incarico di consulente tecnico espletato nell'interesse comune dei medesimi nell'ambito del procedimento civile n. 151/2013 R.G. della Corte di Appello di CA deve ritenersi senz'altro solidale.
5.1.2. Va poi rilevato che, diversamente da quanto asserito nel motivo di impugnazione in esame, nel corso del giudizio di primo grado l'opponente – odierna appellante – ha contestato la debenza della somma ingiunta non pro quota ma nella sua totalità.
Ne costituiscono conferma l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (v. motivo I, pag. 4 dell'atto di citazione in opposizione;
v. motivo G, pag. 5 della memoria ex art. 320 c.p.c.) e le contestazioni relative alle modalità di determinazione del compenso (v. motivo II, pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione;
v. motivo C della memoria ex art. 320 c.p.c.), tese a minare l'an e il quantum dell'intera pretesa avversaria, nonché l'allegazione di fatti estintivi (i pagamenti eseguiti dagli ingiunti) dell'intera obbligazione (v. motivo III, pagg. 5 e 6 dell'atto di citazione in appello;
v. motivo
D della memoria ex art. 320 c.p.c.).
5.1.3. In ultimo, non appare censurabile la liquidazione delle spese effettuata dal Giudice di Pace di
Noto.
Invero, l'art. 4 del D.M. n. 55/2014 dispone che ai fini della liquidazione del compenso per l'attività giudiziale il giudice tiene conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
Ancora, la medesima norma statuisce che la liquidazione deve effettuarsi sulla base “dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento” e che il compenso “si liquida per fasi”.
L'art. 5 del citato decreto precisa poi che “nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile” e che “nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata” – nella specie €. 1.248,00, atteso che, laddove non fossero intervenuti i fatti estintivi del fondamento della pretesa azionata, la domanda giudiziale di pagamento dell'ing. CP_1 CP_1
avrebbe trovato pieno accoglimento –.
[...]
Ebbene, occorre rilevare che l'importo di €. 750,00 liquidato dal giudice di primo grado non corrisponde al valore medio dei compensi previsti dal D.M. per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e/o di trattazione e decisionale nei procedimenti innanzi al
Giudice di Pace di valore da € 1.101,01 a € 5.200,00 – pari ad €. 1.205,00 –.
Lo stesso si attesta su valori prossimi, di poco superiori al valore minimo dei compensi in questione
– pari ad €. 671,00 –. Conseguentemente, anche in considerazione dell'attività difensiva svolta dalle parti, delle questioni trattate e dell'esito della lite, la liquidazione del giudice di pace non può ritenersi irragionevole.
6. L'appello proposto va, dunque, rigettato e la sentenza del Giudice di Pace di Noto n. 63/2022, depositata il 16.6.2022 a definizione del procedimento n. R.G. 74/2020, va confermata.
7. Le spese del giudizio di impugnazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico di
[...]
. Parte_1
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, nella misura dei minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, con esclusione di quella istruttoria poiché non espletata, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate e del fatto che il valore della pretesa azionata ammonta ad un importo prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento (scaglione di riferimento: €. 1.101,00 - €. 5.200,00).
Trattandosi di impugnazione proposta in data successiva al 31.1.2013, si ravvisa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
115/2002, che prevede l'obbligo, da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente, di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Siracusa, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 385/2023:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Parte_1
Noto n. 63/2022, depositata il 16.6.2022 a definizione del procedimento n. R.G. 74/2020, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna a pagare in favore dell'ing. le spese del Parte_1 Controparte_1 giudizio di appello, che liquida in €. 852,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e
I.V.A., come per legge;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Siracusa il 19.6.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti