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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/12/2025, n. 7756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7756 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo del 28.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4379/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. TIBERII MARCO e dall' avv. Parte_1
UC AL, con cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp. e difeso dall' avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI avv. PALADINO FRANCESCO, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 6.3.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere ricercatore attualmente in servizio presso l'Istituto di Ricerca su Innovazione e Contr servizi per lo sviluppo IRISS-CNR di Napoli ex presso il dal 2007; che CP_2 prendeva parte alla procedura «selettiva, per titoli e colloquio, per n. 280 posizioni complessive di primo ricercatore, ii livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma
5, del c.c.n.l. istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui n. 6 posti da destinare all'area strategica “scienze economiche, sociali e Contr politiche”», indetta dal con bando n.315.25PR in data 6.08.2020; che in data in data 19.3.2021, la Commissione pubblicava l'elenco dei concorrenti non ammessi al colloquio, escludendo il ricorrente, con comunicazione di pari data, in quanto il punteggio complessivo attribuito per i titoli era pari a 46.5, mentre l'art. 5, co. 10, del bando, per accedere all'orale occorreva un punteggio minimo di 49
p. su 70 p;
che in data 12.10.2021, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta dall'Amministrazione, presentava richiesta di autotutela (prot. n.
006731972021), volta a rideterminare il punteggio attribuitogli, contestando: “il risultato della graduatoria stilata in relazione al concorso di cui all'oggetto, sia per
l'erronea valutazione dei titoli dallo stesso presentati e documentati, sia per una serie di incongruenze tra le tipologie di titoli previsti dalla Commissione nel definire
i criteri di valutazione e quelli contenuti nello schema CV allegato al Bando”; che con raccomandata del 23.3.2022, contestava il rigetto dell'istanza di autotutela, evidenziando che per il criterio “Direzione o coordinamento o partecipazione con ruoli di responsabilità a progetti e programmi di ricerca” (categoria- B) aveva presentato i titoli individuati ai nn. 355 e 356 del C.V. [doc. 21, pp. 158-159], oltre
a quello di cui al n. 331 [doc. 21, p. 135], per il quale la p.a. ha attribuito un solo punto (v. verbale n. 17 del 10.3.2021 [doc. 8]), nonché i titoli 334, 335 e 336
(“L'innovazione per la crescita dei servizi assicurativi ed il risk management -
Responsabile”, rispettivamente anno 2019, 2018 e 2017) del C.V. [doc. 21, pp. 139,
140 e 141]”, evidenziando altresì il possesso di titoli non valutati, rientranti nel criterio “Ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni o Associazioni (categoria B), per il quale il ricorrente ha presentato ben sei titoli (dal n. 421 al n. 425 e n. 429
[doc. 21, pp. 185- 189 e 190-191]), avendo rivestito tali ruoli per l'Università Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Invitalia-Mise, Reprise e Miur e, tuttavia, ha conseguito soltanto un punto”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accogliere le seguenti conclusioni: “ a. accertare e dichiarare
l'inadempimento del nella corretta assegnazione dei punteggi spettanti al CP_3 ricorrente per i titoli di cui alla voce «Direzione o coordinamento o partecipazione con ruoli di responsabilità a progetti e programmi di ricerca» ed alla voce «Ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni o Associazioni scientifiche Europee o internazionali» e nella corretta formazione della graduatoria degli ammessi alla prova orale e, per l'effetto: b. assegnare al ricorrente altri 8 punti per la voce
«Direzione o coordinamento o partecipazione con ruoli di responsabilità a progetti e programmi di ricerca» ed un altro punto per la voce «Ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni o Associazioni scientifiche Europee o internazionali», ovvero, in subordine e salvo gravame, assegnare al ricorrente gli altri punti ritenuti di
Giustizia, per l'una e per l'altra voce, affinché il ricorrente raggiunga quanto meno il punteggio complessivo di 49/70 punti, necessario per l'ammissione alle prove orali;
tanto, previa nomina di un c.t.u., o, in subordine, previo ordine al
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., di nominare Controparte_1 apposita commissione in diversa composizione rispetto a quella originaria;
c. ordinare al di: 1) ammettere alla prova orale il Controparte_1 dott. ; 2) nominare una nuova commissione per l'espletamento della Parte_1 prova orale;
3) fissare la data della prova orale del ricorrente entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
d. fissare, ex art. 614-bis,
c.p.c., una penale di 2.500 euro per ogni violazione o inosservanza dell'ordine di nomina della commissione di cui alla lettera b) e dei provvedimenti di cui alla lettera
c, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di nomina della commissione di cui alla lettera b) e dei provvedimenti di cui alla lettera c;
… con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato ricorso, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo: “in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del GA;
sempre in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto”.
Quanto al profilo della giurisdizione, va preliminarmente osservato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il discrimine tra giurisdizione del giudice ordinario e giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alle procedure selettive della pubblica amministrazione risiede nella natura del potere esercitato dall'amministrazione. In particolare, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste esclusivamente quando la procedura non ha carattere concorsuale pubblicistico e la P.A. non esercita poteri autoritativi, ma agisce quale datore di lavoro privato nell'ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato, applicando criteri vincolati o svolgendo selezioni interne.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, affermando che “nelle procedure di progressione economica o di selezione interna, la P.A. non esercita poteri autoritativi, sicché le relative controversie attengono a diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. SS.UU. n.
15403/2013; conf. Cass. SS.UU. n. 24185/2020).
Diversamente, quando la controversia riguarda l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione esaminatrice nell'ambito di un concorso pubblico, la posizione del candidato è di interesse legittimo, poiché la P.A. esercita un potere autoritativo caratterizzato da discrezionalità tecnica. In tali casi, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. La Cassazione ha infatti chiarito che “le valutazioni della commissione esaminatrice in un concorso pubblico, ivi comprese quelle relative ai punteggi attribuiti ai titoli e alle prove, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo dal giudice amministrativo” (Cass.
SS.UU. n. 8236/2020; Cass. SS.UU. n. 6594/2011).
Ne consegue che la giurisdizione del giudice ordinario può essere affermata solo quando la valutazione dei titoli o dei punteggi non costituisce esercizio di discrezionalità tecnica in un concorso pubblico, ma mera applicazione di criteri vincolati nell'ambito di una procedura interna o comunque non autoritativa. In assenza di tali presupposti, e laddove si controverta su valutazioni comparative operate da una commissione esaminatrice nell'ambito di una procedura concorsuale pubblica, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice amministrativo.
Nel caso di specie sussiste la prima ipotesi per cui va affermata la giurisdizione del giudice adito.
Nel merito, la domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta. Ed invero, le valutazioni operate dalle commissioni esaminatrici nell'ambito di procedure selettive pubbliche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice ordinario solo in presenza di: errori manifesti,
• illogicità evidenti,
• travisamento dei fatti,
• violazione delle regole del bando.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che:
“Il giudice ordinario non può sostituirsi alla commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli e delle prove, potendo intervenire solo in presenza di errori evidenti o di violazioni delle regole procedurali” (Cass. civ., sez. lav., n.
21700/2019).
“La valutazione comparativa dei titoli è attività riservata alla commissione, salvo che risulti violato il principio di parità di trattamento o siano stati applicati criteri diversi da quelli predeterminati” (Cass. civ., sez. lav., n. 16038/2018).
La Cassazione ha ribadito che la discrezionalità tecnica non può essere oggetto di rivalutazione nel merito da parte del giudice:
• “Il sindacato del giudice ordinario sulle valutazioni tecniche della commissione è limitato alla verifica della coerenza logica e della correttezza procedurale, non potendo estendersi alla sostituzione del giudizio tecnico con quello del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 12489/2017).
• “La valutazione del colloquio e delle competenze professionali rientra nella piena discrezionalità della commissione, salvo macroscopici vizi logici” (Cass. civ., sez. lav., n. 28407/2020).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la
Commissione abbia violato i criteri stabiliti dal bando o abbia applicato parametri differenti rispetto agli altri candidati.
Infatti, dall'esame dei verbali prodotti emerge che la Commissione ha attribuito i punteggi secondo le griglie previste dal bando, motivando in modo sufficiente e coerente. Le doglianze del ricorrente si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito, attività che non rientra nei poteri del giudice ordinario.
Il ricorrente, inoltre, non ha individuato situazioni identiche valutate in modo difforme, né ha dimostrato che la Commissione abbia adottato criteri non uniformi o arbitrari. La censura è pertanto priva di fondamento. Sul tema, La Cassazione ha precisato che la disparità di trattamento deve essere concreta e dimostrata, non potendo fondarsi su mere supposizioni:
• “La disparità di trattamento deve emergere da situazioni identiche valutate in modo difforme;
non è sufficiente la mera percezione soggettiva del candidato” (Cass. civ., sez. lav., n. 3025/2016).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha individuato candidati con titoli identici valutati diversamente, né ha dimostrato l'applicazione di criteri non uniformi.
L'ammissione alla prova orale era subordinata al raggiungimento di una soglia minima di punteggio nella valutazione dei titoli. Poiché il punteggio attribuito al ricorrente è inferiore alla soglia prevista, l'esclusione risulta conforme al bando.
La Cassazione ha affermato che:
• “L'esclusione dalla prova orale per mancato raggiungimento della soglia minima è atto vincolato, purché la valutazione dei titoli sia stata effettuata secondo i criteri del bando” (Cass. civ., sez. lav., n. 16038/2018).
Non emergono elementi idonei a ritenere che la abbia travisato i fatti CP_4
o violato i criteri di valutazione.
Stante la qualità delle parti si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di giudizio;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Si comunichi.
Napoli il 28/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito della lettura del dispositivo del 28.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4379/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. TIBERII MARCO e dall' avv. Parte_1
UC AL, con cui è domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rapp. e difeso dall' avv. Controparte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI NAPOLI avv. PALADINO FRANCESCO, con cui elett.te domiciliato come in atti resistente
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
Con ricorso depositato il 6.3.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere ricercatore attualmente in servizio presso l'Istituto di Ricerca su Innovazione e Contr servizi per lo sviluppo IRISS-CNR di Napoli ex presso il dal 2007; che CP_2 prendeva parte alla procedura «selettiva, per titoli e colloquio, per n. 280 posizioni complessive di primo ricercatore, ii livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma
5, del c.c.n.l. istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006, di cui n. 6 posti da destinare all'area strategica “scienze economiche, sociali e Contr politiche”», indetta dal con bando n.315.25PR in data 6.08.2020; che in data in data 19.3.2021, la Commissione pubblicava l'elenco dei concorrenti non ammessi al colloquio, escludendo il ricorrente, con comunicazione di pari data, in quanto il punteggio complessivo attribuito per i titoli era pari a 46.5, mentre l'art. 5, co. 10, del bando, per accedere all'orale occorreva un punteggio minimo di 49
p. su 70 p;
che in data 12.10.2021, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta dall'Amministrazione, presentava richiesta di autotutela (prot. n.
006731972021), volta a rideterminare il punteggio attribuitogli, contestando: “il risultato della graduatoria stilata in relazione al concorso di cui all'oggetto, sia per
l'erronea valutazione dei titoli dallo stesso presentati e documentati, sia per una serie di incongruenze tra le tipologie di titoli previsti dalla Commissione nel definire
i criteri di valutazione e quelli contenuti nello schema CV allegato al Bando”; che con raccomandata del 23.3.2022, contestava il rigetto dell'istanza di autotutela, evidenziando che per il criterio “Direzione o coordinamento o partecipazione con ruoli di responsabilità a progetti e programmi di ricerca” (categoria- B) aveva presentato i titoli individuati ai nn. 355 e 356 del C.V. [doc. 21, pp. 158-159], oltre
a quello di cui al n. 331 [doc. 21, p. 135], per il quale la p.a. ha attribuito un solo punto (v. verbale n. 17 del 10.3.2021 [doc. 8]), nonché i titoli 334, 335 e 336
(“L'innovazione per la crescita dei servizi assicurativi ed il risk management -
Responsabile”, rispettivamente anno 2019, 2018 e 2017) del C.V. [doc. 21, pp. 139,
140 e 141]”, evidenziando altresì il possesso di titoli non valutati, rientranti nel criterio “Ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni o Associazioni (categoria B), per il quale il ricorrente ha presentato ben sei titoli (dal n. 421 al n. 425 e n. 429
[doc. 21, pp. 185- 189 e 190-191]), avendo rivestito tali ruoli per l'Università Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Invitalia-Mise, Reprise e Miur e, tuttavia, ha conseguito soltanto un punto”.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di accogliere le seguenti conclusioni: “ a. accertare e dichiarare
l'inadempimento del nella corretta assegnazione dei punteggi spettanti al CP_3 ricorrente per i titoli di cui alla voce «Direzione o coordinamento o partecipazione con ruoli di responsabilità a progetti e programmi di ricerca» ed alla voce «Ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni o Associazioni scientifiche Europee o internazionali» e nella corretta formazione della graduatoria degli ammessi alla prova orale e, per l'effetto: b. assegnare al ricorrente altri 8 punti per la voce
«Direzione o coordinamento o partecipazione con ruoli di responsabilità a progetti e programmi di ricerca» ed un altro punto per la voce «Ruoli di responsabilità scientifica in Istituzioni o Associazioni scientifiche Europee o internazionali», ovvero, in subordine e salvo gravame, assegnare al ricorrente gli altri punti ritenuti di
Giustizia, per l'una e per l'altra voce, affinché il ricorrente raggiunga quanto meno il punteggio complessivo di 49/70 punti, necessario per l'ammissione alle prove orali;
tanto, previa nomina di un c.t.u., o, in subordine, previo ordine al
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., di nominare Controparte_1 apposita commissione in diversa composizione rispetto a quella originaria;
c. ordinare al di: 1) ammettere alla prova orale il Controparte_1 dott. ; 2) nominare una nuova commissione per l'espletamento della Parte_1 prova orale;
3) fissare la data della prova orale del ricorrente entro e non oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
d. fissare, ex art. 614-bis,
c.p.c., una penale di 2.500 euro per ogni violazione o inosservanza dell'ordine di nomina della commissione di cui alla lettera b) e dei provvedimenti di cui alla lettera
c, ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di nomina della commissione di cui alla lettera b) e dei provvedimenti di cui alla lettera c;
… con vittoria di spese…”.
Ritualmente notificato ricorso, si costituiva in giudizio il convenuto chiedendo: “in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del G.O. in favore del GA;
sempre in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso per indeterminatezza dell'oggetto; nel merito, respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto”.
Quanto al profilo della giurisdizione, va preliminarmente osservato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il discrimine tra giurisdizione del giudice ordinario e giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative alle procedure selettive della pubblica amministrazione risiede nella natura del potere esercitato dall'amministrazione. In particolare, la giurisdizione del giudice ordinario sussiste esclusivamente quando la procedura non ha carattere concorsuale pubblicistico e la P.A. non esercita poteri autoritativi, ma agisce quale datore di lavoro privato nell'ambito del rapporto di lavoro contrattualizzato, applicando criteri vincolati o svolgendo selezioni interne.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, affermando che “nelle procedure di progressione economica o di selezione interna, la P.A. non esercita poteri autoritativi, sicché le relative controversie attengono a diritti soggettivi e appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. SS.UU. n.
15403/2013; conf. Cass. SS.UU. n. 24185/2020).
Diversamente, quando la controversia riguarda l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione esaminatrice nell'ambito di un concorso pubblico, la posizione del candidato è di interesse legittimo, poiché la P.A. esercita un potere autoritativo caratterizzato da discrezionalità tecnica. In tali casi, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo. La Cassazione ha infatti chiarito che “le valutazioni della commissione esaminatrice in un concorso pubblico, ivi comprese quelle relative ai punteggi attribuiti ai titoli e alle prove, costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo dal giudice amministrativo” (Cass.
SS.UU. n. 8236/2020; Cass. SS.UU. n. 6594/2011).
Ne consegue che la giurisdizione del giudice ordinario può essere affermata solo quando la valutazione dei titoli o dei punteggi non costituisce esercizio di discrezionalità tecnica in un concorso pubblico, ma mera applicazione di criteri vincolati nell'ambito di una procedura interna o comunque non autoritativa. In assenza di tali presupposti, e laddove si controverta su valutazioni comparative operate da una commissione esaminatrice nell'ambito di una procedura concorsuale pubblica, la giurisdizione deve essere attribuita al giudice amministrativo.
Nel caso di specie sussiste la prima ipotesi per cui va affermata la giurisdizione del giudice adito.
Nel merito, la domanda è infondata e, come tale, non può essere accolta. Ed invero, le valutazioni operate dalle commissioni esaminatrici nell'ambito di procedure selettive pubbliche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice ordinario solo in presenza di: errori manifesti,
• illogicità evidenti,
• travisamento dei fatti,
• violazione delle regole del bando.
In particolare, la Cassazione ha chiarito che:
“Il giudice ordinario non può sostituirsi alla commissione esaminatrice nella valutazione dei titoli e delle prove, potendo intervenire solo in presenza di errori evidenti o di violazioni delle regole procedurali” (Cass. civ., sez. lav., n.
21700/2019).
“La valutazione comparativa dei titoli è attività riservata alla commissione, salvo che risulti violato il principio di parità di trattamento o siano stati applicati criteri diversi da quelli predeterminati” (Cass. civ., sez. lav., n. 16038/2018).
La Cassazione ha ribadito che la discrezionalità tecnica non può essere oggetto di rivalutazione nel merito da parte del giudice:
• “Il sindacato del giudice ordinario sulle valutazioni tecniche della commissione è limitato alla verifica della coerenza logica e della correttezza procedurale, non potendo estendersi alla sostituzione del giudizio tecnico con quello del giudice” (Cass. civ., sez. lav., n. 12489/2017).
• “La valutazione del colloquio e delle competenze professionali rientra nella piena discrezionalità della commissione, salvo macroscopici vizi logici” (Cass. civ., sez. lav., n. 28407/2020).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che la
Commissione abbia violato i criteri stabiliti dal bando o abbia applicato parametri differenti rispetto agli altri candidati.
Infatti, dall'esame dei verbali prodotti emerge che la Commissione ha attribuito i punteggi secondo le griglie previste dal bando, motivando in modo sufficiente e coerente. Le doglianze del ricorrente si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del merito, attività che non rientra nei poteri del giudice ordinario.
Il ricorrente, inoltre, non ha individuato situazioni identiche valutate in modo difforme, né ha dimostrato che la Commissione abbia adottato criteri non uniformi o arbitrari. La censura è pertanto priva di fondamento. Sul tema, La Cassazione ha precisato che la disparità di trattamento deve essere concreta e dimostrata, non potendo fondarsi su mere supposizioni:
• “La disparità di trattamento deve emergere da situazioni identiche valutate in modo difforme;
non è sufficiente la mera percezione soggettiva del candidato” (Cass. civ., sez. lav., n. 3025/2016).
Nel caso in esame, il ricorrente non ha individuato candidati con titoli identici valutati diversamente, né ha dimostrato l'applicazione di criteri non uniformi.
L'ammissione alla prova orale era subordinata al raggiungimento di una soglia minima di punteggio nella valutazione dei titoli. Poiché il punteggio attribuito al ricorrente è inferiore alla soglia prevista, l'esclusione risulta conforme al bando.
La Cassazione ha affermato che:
• “L'esclusione dalla prova orale per mancato raggiungimento della soglia minima è atto vincolato, purché la valutazione dei titoli sia stata effettuata secondo i criteri del bando” (Cass. civ., sez. lav., n. 16038/2018).
Non emergono elementi idonei a ritenere che la abbia travisato i fatti CP_4
o violato i criteri di valutazione.
Stante la qualità delle parti si ritiene equo compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Compensa le spese di giudizio;
3) Riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione
Si comunichi.
Napoli il 28/10/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo