Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/01/2025, n. 2861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2861 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova - Sezione 1-
In persona del Gop Dott. Stefania Cozzani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a RG n. 657/2024 promosso da:
personalmente e nella qualità di l.r.p.t. di elett.te dom.ti in Parte_1 Controparte_1
Brescia Via Cipro 30 presso lo Studio dell'avv. Rosanna Perna che li rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso in opposizione;
opponente contro
in persona del elett.te dom.ta in Controparte_2 Controparte_3 CP_2
P.le Mazzini 2 presso lo Studio degli Avv.ti Carlo Scaglia, Valentina Manzone, Lorenza Olmi , che la rappresentano e difendono giusta procura speciale in calce alla comparsa costitutiva
-resistente-
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente depositato personalmente e nella qualità di l.r.p.t. di Parte_1 [...] ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione ID n. 87/AS prot. n. CP_1
70206/2023, emessa in data 21.12.23 dalla di pagamento dell'importo Controparte_2 di € 35.009,99 (incluse spese procedimento), per la violazione dell'art. 9 c. 1 D. Lgs. 188/2008 e dell'art. 14 c. 2 D. Lgs. 188/2008, rispettivamente sanzionati dall'art. 25 c. 2 e c. 7 del D. Lgs cit.-
L' di ha infatti accertato, con verbale n. 3333/RU del 24.1.2019 (doc 1) Controparte_4 CP_2 notificato in data 30.1.2019, a seguito di una verifica fisica presso il porto di della merce CP_2
[...]
con la dichiarazione/bolletta doganale IM A n. 73662 Q del 29.11.2018 (doc. 2), Controparte_1 la presenza di 39 scooter elettrici per il trasporto di persone invalide, ciascun dotato di batterie e caricabatteria, senza che nell'imballaggio di alcuno fosse sussistente un libretto/manuale d'istruzione redatto in lingua italiana contenente informazioni sul tipo di accumulatori incorporati e su come rimuoverli senza pericolo (era presente solo un libretto “manuel de l'utilisateur” redatto in lingua francese) e senza che l'importatore fosse iscritto al “Registro nazionale dei Controparte_1 soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti pile e accumulatori”, di cui al D gs
188/2008.-
L'opponente eccepisce, quanto alla prima violazione, che la contestata mancanza di istruzioni in lingua italiana è un obbligo posto dal Codice del Consumo e, non dalla normativa riferita – di derivazione europea - che stabilisce l'obbligo informativo ma con un riferimento ad una delle lingue veicolari dell'UE, talchè la presenza del libretto di istruzioni in lingua francese – quale lingua veicolare dell'UE – è condizione sufficiente a adempiere gli obblighi normativi posti a carico del produttore ai sensi dell'art. 9 del D.L.vo 188/2008, persino al momento dell'importazione. In secondo luogo, soprattutto, l'obbligo di istruzioni d'uso in lingua italiana viene posto dall'art. 9 del Cod.
Consumo e, per tale ragione, vigente solo al momento della commercializzazione al minuto in Italia, ovvero al consumatore finale, e non al momento dell'importazione, cosicchè nelle fasi precedenti è sempre possibile la regolarizzazione delle merci mediante l'inserimento delle informazioni necessarie, ciò che infatti nel caso in esame è stato effettuato subito dopo la verifica e nel corso dei controlli, prima della detta commercializzazione.
Con riferimento all'obbligo di iscrizione al RAEE di cui all'art. 14 c. 2 del D.Lgs. 188/2008,
l'opponente contesta la sussistenza in capo a sé della qualità di produttore, rilevando che la norma riguarda il produttore che nel caso di specie era il titolare del marchio apposto sui dispositivi in importazione ovvero la società Pride Mobility Products Italia S.r.l. da cui aveva acquistato i prodotti in importazione, mentre essa opponente - società importatrice- era semplice distributore di detti prodotti.
L'opponente poi, con riguardo ad entrambe le violazioni e facendo riferimento ad un contesto normativo dato anche dal Reg Ce 1020/2019 e dalla c.d. (v doc 6 fasc att.), eccepisce la Parte_2 insussistenza ed infondatezza delle stesse e la illegittima applicazione delle sanzioni- per violazione del principio di legalità- , posto che entrambe le sanzioni sono collegate al momento della immissione sul mercato o immissione in consumo, potendo solo in tale momento sorgere gli obblighi la cui violazione viene contestata , e che è momento distinto e successivo rispetto all'importazione. Secondo
l'opponente infatti del tutto illegittimamente, gli accertatori prima e la , poi fanno Controparte_2 coincidere l'immissione sul mercato con la importazione ed in particolare (trattandosi di prodotti extra UE ovvero merci non unionali) con l'importazione vincolata al regime di immissione in libera pratica.-
L'opposizione è infondata.-
Deve procedersi innanzitutto all'esame dell'ultima censura svolta in quanto coinvolgente entrambe le violazioni contestate, ed essendo inoltre quella logicamente e giuridicamente prioritaria ed antecedente rispetto alle ulteriori, nonché oggetto allo stato di dibattito giurisprudenziale.
Le disposizioni in materia quanto alle violazioni contestate sono le seguenti:
Art. 9 c. 1 D.Lgs 188/2008 che così dispone: “Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori sono progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori sono corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo e informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati”.
La relativa norma sanzionatoria, art. 25 c. 7 del D.Lgs. 188/2008, prevede che “Il produttore di apparecchi in cui sono incorporati pile o accumulatori che non fornisce le istruzioni di cui all'articolo
9, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 5.000”.
L'art. 14 c. 2 del D.Lgs. n. 188/2008 dispone che “I produttori che per la prima volta immettono sul mercato pile e accumulatori nel territorio italiano sono obbligati ad iscriversi in via telematica soltanto una volta al Registro nazionale presso la Camera di commercio di competenza Tale iscrizione deve essere effettuata, conformemente a quanto previsto dall'allegato III, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
La relativa norma sanzionatoria -art. 25 c. 2 D.Lgs. 188/2008- prevede che “Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che, senza avere provveduto alla iscrizione presso la Camera di commercio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, immette sul mercato pile o accumulatori, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 ad euro 100.000”.
Lo stesso D. Lgs contiene poi le seguenti specifiche definizioni:-
L'art. 2 D.Lgs. 188/2008, alla lett. n), definisce «produttore»: “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”.
Il cit art 2 alla lett. P evidenzia che per “immissione sul mercato” si intende “la fornitura o la messa
a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità”.
Premesso che tutte le suddette disposizioni -di cui al d lgs 188/2008- recepiscono la Direttiva
2006/66/CE, la quale contiene infatti definizioni e previsioni identiche (v. Direttiva cit.), è evidente, dato quanto sopra, l'espressa equivalenza – prevista ex lege- tra immissione nel mercato ed importazione, ai fini degli obblighi e sanzioni – che qui rilevano- imposti dalla stessa legge.-
Non è quindi l'ordinanza opposta, come erroneamente ritenuto dall'opponente, a far coincidere il concetto di importazione con quello di immissione in mercato , bensì le suindicate espresse disposizioni di legge.-
Sostenere (come fa il ricorrente: v opposiz.) che : “ Per immissione sul mercato, va inteso l'inizio della commercializzazione, ovvero l'offerta al consumatore nelle forme consuete” e che “le sanzioni previste per le ipotesi di immissione nel mercato, come nel caso in esame, (non) possano essere estese all'importazione” contrasta con il chiaro dato della legge e della direttiva europea che essa recepisce.
Il momento rilevante quindi , sia ai fini degli obblighi in capo al produttore la cui osservanza deve a quel momento sussistere, sia ai fini delle sanzioni che dalla violazione degli stessi derivano ed a quel momento devono applicarsi, viene espressamente ricondotto, trattandosi di prodotti fabbricati fuori dall'unione, all'importazione ovvero al momento in cui, già introdotte le merci nel territorio dell'unione e già presentate in dogana (come nel caso di specie), viene presentata all'Autorità doganale competente la dichiarazione di importazione, la quale infatti (v infra: codice doganale dell'unione) vincola le merci alla specifica destinazione ivi dichiarata e cioè vincola la destinazione delle merci al consumo.
E' in tale momento che deve ritenersi perfezionata e realizzata l'importazione della merce e, conseguentemente, ai sensi della predetta legge- D Lgs 188/2008-, l'immissione della stessa sul mercato. La compilazione del documento di importazione definitiva (dichiaraz. doganale) costituisce infatti l'ultima azione attraverso la quale l'importatore immette al consumo le merci estere. Ed a tale momento, come infatti prevede anche il codice doganale dell'unione, deve sussistere , sia la documentazione richiesta attestante i requisiti previsti dalla normativa europea e dalle specifiche leggi nazionali che la recepiscono , sia l'assolvimento degli obblighi dalle stesse imposte. E ciò, si aggiunge, proprio in vista tra l'altro degli eventuali controlli che l'autorità doganale può effettuare (v artt 15, 42, 46 , 188 CDU).-
Va infatti sottolineato che tale momento è quello conclusivo di un procedimento che si articola in più fasi : la introduzione/entrata delle merci nel territorio dell'unione (v artt. 133 e ss CDU), la presentazione delle stesse in dogana (v. artt 139 e ss CDU) ed infine la dichiarazione doganale (v artt 158,162,163,172 CDU), con la quale le merci sono vincolate ad un determinato regime doganale, scelto ed indicato dalla parte per immettere, nel mercato dell'unione e quindi dei vari stati, delle merci non unionali;
regime che infatti, di regola e come nel caso de quo, coincide con la cd immissione in libera pratica di cui all'art 201 cdu ( infatti indicato nella dichiaraz./bolletta sub doc. 2 fasc CP_5 resistente – v casella 1: IM che significa dichiarazione di immissione in libera pratica).- Il momento della dichiarazione doganale pertanto, ai fini della responsabilità – che qui rileva- dell'importatore/ produttore è l'ultimo e rilevante momento, proprio sulla scorta della dichiarazione della parte, delle indicazioni sulle merci e della necessaria sussistenza dei documenti accompagnatori, in cui devono sussistere tutte quelle condizioni e requisiti che con riferimento a ciascuna merce ed alla posizione ed obblighi del produttore/importatore sono previsti dal CDU e dalle specifiche leggi che li regolamentano (quali ad es quelle previste dal cd. “Decreto Pile” come nel caso in esame;
ed allorchè le stesse leggi facciano coincidere l'immissione sul mercato con l'importazione, è questo il momento rilevante ai fini della sussistenza degli obblighi che la legge pone).-
Ed i controlli doganali documentali o fisici (peraltro questi ultimi eventuali) sono deputati proprio alla verifica della sussistenza e regolarità delle dette condizioni e requisiti e della conseguente osservanza degli obblighi in capo al produttore/importatore, che devono a tale momento preliminarmente sussistere (con la conseguente e dovuta applicabilità in caso di inosservanza delle sanzioni che ne conseguono nonché, ove possibile, delle eventuali regolarizzazioni ).-
La semplice circostanza delle effettuazione di detti controlli (peraltro in parte discrezionali) e/o degli esiti degli stessi (con l'eventuale successivo svincolo delle merci o sdoganamento delle stesse) non vale a spostare in avanti il momento in cui deve sussistere la regolarità e l'osservanza di quelle condizioni necessarie per poter importare ed immettere in mercato i beni, e l'assolvimento dei relativi obblighi in capo al produttore o all'importatore, i quali devono preliminarmente sussistere ed essere adempiuti (v Trib. Genova n. 316/2020; CA Ge n. 988/2020; Trib.Bergamo n. 634/2019).
Ed in tal senso depone infatti anche il codice doganale dell'unione che conferma quanto sopra esposto: v art 15 fornitura di informazioni alle autorità doganali, art 42 applicazione di sanzioni, art.46 gestione del rischio e controlli doganali “ 1.Le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario. Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nella visita delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'accuratezza e della completezza delle informazioni fornite in dichiarazioni o notifiche e dell'esistenza, dell'autenticità, dell'accuratezza e della validità di documenti, nell'esame della contabilità degli operatori economici
e di altre scritture…”;
Ed ancora: “Art. 162 Contenuto di una dichiarazione normale in dogana Le dichiarazioni normali in dogana contengono tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci.
Art.163 Documenti di accompagnamento 1.I documenti di accompagnamento richiesti per
l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione in dogana.
Art.172 Accettazione di una dichiarazione in dogana 1.Le dichiarazioni in dogana rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana.
2.Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione in dogana da parte delle autorità doganali è la data da usare per
l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.”
Nel caso di specie, pertanto, l'importazione e la relativa immissione sul mercato comunitario si sono perfezionate in data 29.11.2018, allorquando la dichiarazione d'importazione IM A n. 73662 Q del
29.11.2018 è stata presentata all'autorità doganale ed accettata, ex art. 172 CDU, in pari data dalla medesima (su data di accettazione si veda la casella 9 di detta bolletta sub doc. 2 fasc resistente).-
In tale momento, come sopra visto rilevante ai fini della necessaria sussistenza dei requisiti e dell'osservanza degli obblighi in capo alla parte, mancava un libretto/manuale d'istruzione redatto in lingua italiana contenente informazioni sul tipo di accumulatori incorporati e su come rimuoverli senza pericolo ai sensi dell'art. 9 c. 1 D.Lgs 188/2008, e l'importatore non Controparte_1 risultava iscritto al “Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti pile e accumulatori”, ai sensi dell'art. 14 c.
2. D gs 188/2008. E non rileva ai fini della responsabilità dell'importatore per le cit violazioni a quel momento sussistenti (né vale ad escluderla) che all'esito dei controlli si sia poi proceduto ad eventuali regolarizzazioni , ovvero a fornire il libretto di istruzioni in lingua italiana ed alla successiva tardiva iscrizione nel registro;
ciò infatti può costituire al più elemento per valutare il comportamento della parte ai fini di una eventuale riduzione della sanzione ma non certamente ai fini di escluderne la responsabilità.
Nè contraddice quanto sopra esposto il reg ce 1020/2019 citato da parte ricorrente;
da un lato infatti lo stesso prevede all'art 2 - Ambito di applicazione- che: “1. Il presente regolamento si applica ai prodotti soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione che figura nell'allegato I , se la normativa di armonizzazione dell'Unione non contiene disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo, che disciplinano più particolarmente determinati aspetti relativi alla vigilanza del mercato
e all'applicazione delle norme.
2. Gli articoli 26, 25, 26, 27 e 28 si applicano a tutti i prodotti oggetto della normativa dell'Unione nella misura in cui non vi siano disposizioni specifiche nel diritto dell'Unione riguardo all'organizzazione dei controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'Unione.” .- Esso fa dunque salve le eventuali più specifiche disposizioni che sono contenute nella normativa di armonizzazione (nella quale è compresa al punto 21. la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE, attuata con il D.Lgs 188/2008 in esame ).
Dall'altro lato il cit regolamento contiene comunque disposizioni che confermano quanto sopra evidenziato (v artt. 25 controlli sui prodotti che entrano nel mercato dell'unione; artt 26,27,28 ; art
41 sanzioni).-
Parimenti anche la cd guida blu citata ed allegata da parte attrice ( doc 6 fasc attoreo), per quanto abbia carattere meramente orientativo e non vincolante, non contiene previsioni contrastanti, anzi al contrario evidenzia (v punto 2.5- doc. 6) che “i prodotti provenienti da paesi extra UE destinati ad essere immessi sul mercato dell'unione o destinati all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'unione sono dichiarati per l'immissione in libra pratica e possono essere controllati dalle autorità designate al controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'unione” e
“ prima di raggiungere l'utilizzatore finale nell'UE i prodotti provenienti da paesi extra UE sono presentati in dogana e dichiarati per l'immissione in libera pratica….di conseguenza quando i prodotti vengono presentati in dogana e dichiarati per la immissione in libera pratica si può di norma ritenere che tali merci siano immesse sul mercato dell'ue; esse dovranno quindi essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'unione”. La circostanza che possa “ accadere che l'immissione in libera pratica e l'immissione sul mercato non avvengano contemporaneamente”, come nel caso classico “di vendite on line o a distanza”, non incide comunque sul basilare dato che la conformità
e regolarità, ai fini degli obblighi e della responsabilità del produttore/importatore, debbano sussistere nel momento sopra indicato in cui si realizza l'importazione (con la presentazione della dichiarazione doganale).-
Alla luce di quanto sopra la censura svolta dall'opponente riferita ad entrambe le violazioni è infondata.-
Quanto alle ulteriori contestazioni svolte dall'opponente si osserva quanto segue:
Per quanto riguarda la prima delle violazioni contestate, ossia la mancanza delle istruzioni di cui all'art. 9 . c 1 D.Lgs 188/2008, per le stesse ragioni sopra evidenziate, non può sostenersi che detto obbligo sorga “al momento della commercializzazione al minuto in Italia, ovvero al consumatore finale”, ossia in un momento successivo all'importazione e cioè quando la merce viene immessa in commercio. Con la conseguenza ritenuta dall'opponente che nelle fasi precedenti sia sempre possibile la regolarizzazione delle merci mediante l'inserimento delle informazioni necessarie (come avvenuto nel caso di specie all'esito dei controlli).
Infatti l'obbligo posto dal D Lgs 188/08 art 9 -di fornire le istruzioni per la rimozione delle pile senza pericolo- sorge e deve risultare essere adempiuto dal produttore (e, quindi, come si vedrà, dall'importatore stesso) al momento dell'immissione sul mercato coincidente -per espressa disposizione- v art. 2 lett.p. D.Lgs 188/2008- con l'importazione, e quindi al momento (come sopra ampiamente rilevato) della presentazione della dichiarazione doganale . Non potendo tra l'altro rimettersi l'adempimento di tale obbligo ad una regolarizzazione del tutto eventuale effettuata dalla parte all'esito dei controlli (peraltro fisici ed eventuali) che vengono effettuati.-
E considerato quanto sopra è irrilevante il richiamo al codice del consumo o il fatto che al momento dell'importazione (equivalente per legge alla immissione sul mercato) vi fosse il “manuel de
l'utilisateur” redatto in lingua francese presente nell'imballaggio di ciascuno scooter elettrico.
Quest'ultimo non è evidentemente idoneo ad adempiere agli scopi della norma, posto che le batterie in questione sono state immesse sul mercato italiano ed è evidente che le relative istruzioni avrebbero dovuto essere in lingua italiana, proprio per quegli utilizzatori finali cui si riferisce la norma (v anche punto 20 direttiva Ce 2006- 66).-
Infine si sottolinea come anche la guida blu citata dal ricorrente (v doc. 6 fasc attoreo), per quanto abbia carattere meramente orientativo, evidenzi al punto 3.3 (v. doc. 6 pag 42) come l'importatore che immette nel mercato dell'unione un prodotto originario di un paese terzo “…prima di immettere un prodotto sul mercato …deve assicurare:…….2 che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, apposto la marcatura di conformità pertinente….rispettato gli obblighi di tracciabilità e del caso corredato il prodotto di istruzione ed informazioni sulla sicurezza in una linga che sia facilmente compresa dai consumatori e altri utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo stato membro interessato.”
Con riferimento infine alla seconda violazione contestata - obbligo di iscrizione al RAEE di cui all'art. 14 c. 2 D.Lgs. 188/2008-, l'opponente contesta la sussistenza in capo a sé della qualità di produttore, rilevando che la norma riguarda il produttore che nel caso di specie era il titolare del marchio apposto sui dispositivi in importazione, ovvero Pride Mobility Products Italia S.r.l. da cui aveva acquistato i prodotti in importazione, mentre essa opponente - società importatrice- rivestiva e riveste la qualità di mero distributore di detti prodotti.
Anche detta censura è infondata alla luce delle espresse previsioni di cui al d. lgs. 188/2008.
Ed infatti l'art. 2 D.Lgs. 188/2008, alla lett. N definisce produttore: “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite agli articoli 50, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, di recepimento della direttiva 97/7/CE riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza”. La successiva lett. p del cit. articolo spiega che per «immissione sul mercato» si intende “la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno del territorio della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della
Comunità”.
Per il citato decreto pertanto, che qui rileva, produttore è anche l'importatore e come sopra visto l'immissione sul mercato include anche l'importazione. -società importatrice Controparte_1 come evidente dalla documentazione in atti e riconosciuto dalla ricorrente medesima- rivestiva quindi
, ai fini degli obblighi posti dalle legge, la qualità di produttore della merce importata e non di mero distributore della stessa, rimanendo irrilevante che i dispositivi presentassero un marchio registrato riferito ad un soggetto stabilito in UE.
Si vedano anche le analoghe disposizioni della Direttiva Ce 2006 66 (recepita dal D Lgs 188/2008): art 3 definizioni 12) «produttore»: qualsiasi persona in uno Stato membro che, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza definite nella direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (1), immette sul mercato per la prima volta a titolo professionale pile o accumulatori, compresi quelli incorporati in apparecchi o veicoli, nel territorio dello Stato membro in questione;
13) «distributore»: qualsiasi persona che fornisce pile e accumulatori nell'ambito di un'attività professionale ad un utilizzatore finale;
14) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione, a titolo oneroso o gratuito, in favore di terzi all'interno della Comunità, compresa l'importazione nel territorio doganale della Comunità;
Nonché lo stesso Reg. Ce 1020-2019: v art. 3 “…8) «fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
9) «importatore»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
10) «distributore»: qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
26) «prodotti che entrano nel mercato dell'Unione»: prodotti provenienti da paesi terzi e destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione o destinati all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione e vincolati al regime doganale di «immissione in libera pratica».
E parimenti anche la guida blu (doc 6 fasc attoreo), per quanto si ribadisce di carattere non vincolante, al punto 3 .3 (v . doc. 6 pag 41) indica l'importatore come la “ …persona fisica o giuridica stabilita nell'unione che immette sul mercato UE un prodotto originario di un paese terzo. I suoi obblighi si basano sugli obblighi del fabbricante” (v. anche nel seguito pag 42 doc. 6).
E quanto alla violazione contestata -mancata iscrizione al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti pile e accumulatori - è evidente che il relativo obbligo posto dall'art 14 c.2 D.Lgs 188/2008 deve risultare adempiuto al momento della importazione e quindi deve essere eseguita prima che la merce venga importata ed immessa sul mercato (e non successivamente). Ed è pacifico e documentale che alla data dell'importazione ovvero alla presentazione della dichiarazione doganale IM A n. 73662 Q del 29.11.2018 (accettata dalla CP_6
in pari data- v doc. 2 fasc resistente), attraverso la quale si è realizzata l'immissione sul mercato degli scooter elettrici (incluse batterie), l'importatore non risultasse iscritto al Registro nazionale dei produttori di pile, ed il relativo obbligo, imposto dall'art 14 c.2 D Lgs 188/08, non fosse adempiuto.-
L'iscrizione successiva eseguita dall'opponente in data 28.12.2018 non rileva ai fini di escludere la responsabilità dell'opponente.-
L'opposizione è pertanto infondata e deve essere respinta.
La complessità delle questioni giuridiche trattate, peraltro oggetto di recente dibattito giurisprudenziale, giustifica la compensazione delle spese di lite.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in persona del Gop, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, respinge l'opposizione e conferma l'ordinanza-ingiunzione opposta ID n. 87/AS prot. n. 70206/2023 emessa in data 21.12.2023 dalla .- Controparte_2
Spese compensate.
Così deciso in Genova all'udienza del 12.11.2024 Il Gop
Dott. Stefania Cozzani