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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 8906/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8906/2023 R.G. promossa da c.f. (avv.ti EVA TAVELLIN e Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN COSTANTINI)
PARTE ATTRICE contro c.f. non indicato (contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente in data 19 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti hanno contratto matrimonio in data 17 febbraio 1977, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Verona (atto n. 26 parte I).
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
La separazione è stata pronunziata con sentenza non definitiva n. 2092/2024, che
è già stata annotata a margine dell'atto di matrimonio.
La domanda di divorzio, cumulata in questo procedimento, merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di prima comparizione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
Le pronunce relative al solo rapporto coniugale non determinano soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 8906/2023 R.G. promossa da c.f. (avv.ti EVA TAVELLIN e Parte_1 C.F._1
CHRISTIAN COSTANTINI)
PARTE ATTRICE contro c.f. non indicato (contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio depositato telematicamente in data 19 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Le parti hanno contratto matrimonio in data 17 febbraio 1977, trascritto presso l'Ufficio di stato civile del Comune di Verona (atto n. 26 parte I).
La parte attrice ha chiesto la pronuncia della separazione e del divorzio, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c.
La parte convenuta è stata dichiarata contumace.
La separazione è stata pronunziata con sentenza non definitiva n. 2092/2024, che
è già stata annotata a margine dell'atto di matrimonio.
La domanda di divorzio, cumulata in questo procedimento, merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dall'udienza di prima comparizione;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa), le attuali condizioni delle parti ed il disinteresse della parte convenuta per il processo, nel quale ha scelto di non costituirsi, dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
Non vi sono domande accessorie sulle quali occorra statuire.
Le pronunce relative al solo rapporto coniugale non determinano soccombenza in senso tecnico, sicché le spese di lite possono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 23 maggio 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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