Ordinanza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Maria Margiotta,
nella causa iscritta al n. 2026/2024 R.G. tra Parte 1 (cf: C.F. 1 ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Galioto, giusta procura alle liti in atti, presso il cui studio sito a HE, via Libertà n. 26, è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
e
Controparte_1 (cf: P.IVA 1 ), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Trovato e Umberto Ilardo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo difensore, sito a
Palermo, via Leopardi n. 23
RESISTENTE
Controparte 2 (cf. C.F. 2 ), nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli avvocati Francesco Stallone,
Filippo Ficano e Filippo Gallina, presso lo studio dei quali, sito a Palermo via Nunzio
Morello n. 40, è elettivamente domiciliato
INTERVENIENTE
***********
Rilevato che in data 11.3.2025 si è svolta l'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc;
letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
osserva
Con ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 1168 cc e 703 cpc, depositato 1'1.10.2024, premettendo di essere proprietario del fondo sito a Parte 1
HE (in catasto al foglio 1, particella 664), del quale fa(ceva) parte l'area di sedime della strada asfaltata larga circa 5 metri delimitata mediante cancello automatico - la cui apertura e chiusura avveniva mediante chiavi telecomando per l'azionamento da remoto da lui posseduti in via esclusiva -, conveniva in giudizio il al fine diControparte 1
Controparte 1 avevaA fondamento della domanda deduceva che il illegittimamente rimosso il cancello posto a protezione della propria stradella privata, non avendo "ricevuto alcuna comunicazione della intenzione di rimuovere il cancello né ha ricevuto alcun atto o provvedimento a sostegno della rimozione", né tanto meno i documenti menzionati della nota trasmessa dal CP 1 resistente nella nota del 5.10.2024, inviata in riscontro alle diffide e contestuali istanze di accesso agli atti trasmesse alla controparte nella fase stragiudiziale.
Contestava, in ogni caso, di aver ricevuto la notifica dell'ordinanza di demolizione n.
27/Dir 9 del 14.6.2018, rilevando che con ordinanza del 17.5.2021 il Giudice penale del
Tribunale di Termini Imerese aveva affermato che con provvedimento del 11.3.2019 era stata ritenuta la compatibilità paesaggistica delle opere, oggetto della demolizione di cui alla sentenza 62/2019 del 15.1.2029 - che lo aveva condannato, tra l'altro, alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi -. Affermava l'illegittimità dell'operato della p.a. e allegava che, a seguito CP_1 dell'inottemperanza all'ulteriore ordinanza di demolizione emessa dal
CP 3 9 del 25.9.2018, relativa ad un fabbricato
[...] nei propri confronti realizzato sulla particella n. 664, avverso la quale aveva proposto ricorso dinanzi al
Presidente della Regione, ancora non definito -, il 13.2.2019 gli era stata notificata l'ordinanza n. 16/Dir 9 del 28.1.2019, che aveva dichiarato l'acquisizione gratuita al patrimonio del CP 1 delle opere abusive descritte nella precedente ordinanza 45/Dir del 25.9.2018 e disposto la trascrizione del provvedimento medesimo nei pubblici registri, lamentando la mancata perimetrazione e frazionamento del fondo di sua proprietà,
"oggetto della immissione in possesso, necessaria per la esatta identificazione dell'area sottratta al privato", essendo la stessa riferita a porzioni di particelle.
Secondo la prospettazione del ricorrente, l'ente comunale aveva posto in essere una mera attività materiale, non sorretta da alcun potere autoritativo, non potendo in alcun modo incidere sul possesso esercitato da "anche nella ipotesi di compossesso da Parte 1 parte del CP 1 di un area sita nelle vicinanze del cancello ovvero di fondo raggiungibile attraverso lo stesso”.
Regolarmente costituitosi nel presente procedimento, il Controparte 1 in persona del sindaco pro tempore, contestava le deduzioni avversarie rilevando, innanzitutto, la legittima rimozione del cancello atteso che lo stesso era stato realizzato dal ricorrente abusivamente, essendo posizionato a distanza inferiore ai 150 metri dalla battigia, all'interno della fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15 l.r. n. 78/76. Deduceva, altresì, che Parte 1 non era il proprietario dell'area in cui insisteva il cancello, essendo stata acquisita al patrimonio comunale l'intera area di sedime.
Non contestava, invero, il diritto di proprietà del ricorrente sul fondo sito a HE, località Mongerbino, sul quale lo stesso d'altra parte aveva abusivamente realizzato un immobile (identificato in catasto al foglio 1, particella 769, sub 3), rispetto al quale aveva presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della 1. n. 47/1985, rigettata dal Comune di HE con provvedimento dell'11.6.2018, avendogli ingiunto, con successiva ordinanza n. 45/Dir del 25.9.2018, la demolizione della porzione di immobile in oggetto e, stante l'inottemperanza all'ordine di demolizione, il Responsabile apicale della Direzione IX, aveva emesso l'ordinanza n. 16/Dir 9 del 25.1.2019, con la quale aveva disposto l'acquisizione gratuita dell'immobile e dell'area di sedime al patrimonio del Controparte_1 ai sensi dell'art. 31, co. 3, D.P.R. n. 380/2001.
Precisava che i predetti provvedimenti erano stato impugnati dall'odierno ricorrente con autonomi ricorsi al Presidente della Regione Siciliana che, previa acquisizione del parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa Adunanza delle Sezioni Riunite del
-
121.1.2021, con D.P. n. 277 del 18.3.2021 (trasmesso con nota dell'Ufficio Legislativo della
Regione Siciliana prot. 7879 del 30.03.2021) li aveva respinti, con assorbimento delle istanze cautelari.
Concludeva, dunque, di avere disposto l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile abusivamente realizzato e dell'area di sedime sottostante, nel legittimo esercizio dei propri poteri, disponendone lo sgombero e l'immissione in possesso, stante l'inottemperanza all'ordine di demolizione, procedendo alla demolizione dell'immobile e del cancello, per le quali aveva sostenuto integralmente i costi.
Affermava, pertanto, la infondatezza del ricorso proposto del quale domandava il
-
rigetto, prospettando per altro verso la giurisdizione amministrativa avendo posto in 7
essere un'attività giuridicamente dovuta.
Con atto di intervento depositato l'11.12.2024, Controparte_2 premettendo di proprietario di un immobile sito a HE, c.da Mongerbino, insistente su area adiacente a quella del ricorrente (identificata in catasto al fg. 1, p.lla 800), si associava alle difese spiegate dal Controparte 1 domandando il rigetto del ricorso.
Negava la configurabilità di uno spoglio, essendo il ricorrente mero detentore sine titulo del bene, di cui non aveva neppure il possesso risiedendo stabilmente all'esterno, allegando per altro verso la mancanza del requisito della volenza e clandestinità, sul presupposto che l'ordinanza di demolizione costituisse espressione dell'esercizio legittimo di un pubblico potere.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata rinviata all'udienza cartolare dell'11.3.2025.
*********
* Così prospettate le posizioni delle parti, deve, innanzitutto, osservarsi che le azioni di spoglio e di manutenzione sono lo strumento predisposto dal legislatore per preservare il potere di fatto che si atteggia in modo corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale minore, leso da un'azione violenta o clandestina.
Il possesso tutelabile attraverso le azioni possessorie non deve avere particolari requisiti, né tanto meno quelli che devono ricorrere nell'ipotesi di possesso ad usucapionem, essendo simili rimedi attivabili indipendentemente dalla sussistenza del cd diritto a possedere, con la precisazione che, nel caso di manutenzione, il possesso deve durare da oltre un anno ed essere continuo e non interrotto né acquistato violentemente o clandestinamente (ipotesi quest'ultima in cui l'azione può esercitarsi solo ove sia decorso un anno dal giorno in cui la violenza o clandestinità è cessata).
Venendo all'accertamento della lesione tutelabile, che può assumere i caratteri ora dello spoglio ora della turbativa o molestia, deve preliminarmente rilevarsi che la linea di confine tra le due fattispecie si rintraccia, in concreto, non sul piano quantitativo, ma su quello qualitativo, avuto riguardo alla natura dell'aggressione.
Invero, se lo spoglio configura una lesione che si traduce in un effetto privativo (totale o parziale) del potere di fatto sulla cosa, la molestia (o turbativa) incide sull'attività di godimento, limitandola in maniera più o meno incisiva, ma non comprimendola nel suo contenuto essenziale fino ad eliminarla del tutto (cfr. sul punto Cass. n. 6956/1995).
Legittimato all'esperimento delle azioni possessorie è, per l'appunto, colui che esercita il potere di fatto sulla cosa, nei termini delineati dall'art. 1140 cc;
la sussistenza di tale presupposto costituisce l'accertamento, per così dire, preliminare che il Giudice adito in sede possessoria è chiamato a compiere.
Infatti, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale il giudizio possessorio, instaurato a seguito dell'esercizio dell'azione di reintegrazione, così come quella di manutenzione, richieda la prova dell'esistenza del possesso al momento dello spoglio e/o della molestia.
Ciò chiarito in linea generale ed essendo nel caso di specie la domanda spiegata da Parte_1 rivolta contro un ente comunale, pacificamente inquadrabile nel concetto di p.a., è opportuno indagare sulla proponibilità della stessa dinanzi al giudice ordinario, nella cui cognizione non rientrano le azioni possessorie contro la pubblica amministrazione quando vengono in rilievo atti riconducibili, anche in via mediata, all'esercizio di poteri autoritativi.
Invero, secondo l'indirizzo interpretativo consolidato, “le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della Pubblica Amministrazione (e di chi agisca per conto di essa) solo quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti (di fronte ai quali le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interessi legittimi, tutelabili, quindi, davanti al giudice amministrativo), ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali. Ne consegue che, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 37, primo comma, c.p.c. (cfr., ex multis, Cass., S.U., n. 6189/2003).
Affinché possa essere esperita, dinanzi al giudice ordinario, un'azione di reintegra nel possesso nei confronti della p.a., è necessario dunque che si versi in ipotesi di mero comportamento materiale della pubblica amministrazione, “non connesso, neppure implicitamente, all'esercizio di poteri d'imperio", facendosi così valere un diritto soggettivo
(cfr. Cass., S.U., n. 24025/2004; Cass., S.U., n. 20346/2005; Cass., S.U., n. 24025/2006; Cass.,
S.U., n. 23398/2006).
Più precisamente, è stato affermato che “il criterio di riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudici speciali si individua nel c.d. "petitum" sostanziale, che si risolve nell'irrilevanza delle formule giuridiche utilizzate dall'attore e delle richieste rivolte al giudice adito ed in una valorizzazione della causa petendi, cioè della situazione giuridica soggettiva di cui si chiede tutela, mentre il tema dell'ammissibilità di una determinata azione nei confronti della P.A. appartiene al merito della controversia, venendo in considerazione solo allorquando sia positivamente risolta la questione della giurisdizione del giudice ordinario;
pertanto, proposta azione possessoria, il giudice ordinario deve pregiudizialmente accertare la consistenza della situazione giuridica dedotta in giudizio e, qualora riscontri che oggetto della tutela richiesta non è una situazione possessoria ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, deve dichiarare il difetto di giurisdizione, senza porsi il problema della proponibilità di quel tipo di tutela nei confronti della P.A." (cfr. Cass., S.U.,,
n. 10375/2007).
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza più recente, secondo cui "le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della Pubblica
Amministrazione (e dei soggetti che agiscono per conto di essa) soltanto quando il comportamento perseguito dalla medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti – di fronte ai quali
-
le posizioni soggettive del privato hanno natura non di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile, quindi, davanti al giudice amministrativo · ma si concretizzi e si risolva in una mera attività materiale, disancorata e non sorretta da atti o provvedimenti amministrativi formali, mentre, ove dette azioni siano proposte in relazione a comportamenti attuati in esecuzione di poteri pubblici o comunque di atti amministrativi, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. La Suprema Corte, inoltre, rammenta che la giurisdizione si determina sulla base della domanda, dovendosi guardare, ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, non già alla prospettazione compiuta dalle parti, bensì al petitum sostanziale: quest'ultimo deve essere identificato, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, quanto, soprattutto, in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, da individuarsi con riguardo ai fatti allegati” (in questi termini, Cass., S.U., n. 4997/2018, richiamando, per molti versi,
Cass., S.U., n. 285/2012).
Con specifico riguardo al caso sub iudice, devono in primo luogo disattendersi le deduzioni svolte dal ricorrente in ordine alla mancata comunicazione dell'ordinanza di demolizione n. 27/Dir. Del 14.6.2018 avverso la quale egli ha proposto ricorso al Presidente della
Regione siciliana (affare n. 39/2020, cfr. allegati alla comparsa di costituzione del [...] CP 1 ), circostanza questa incompatibile con la mancata conoscenza dell'atto -.
Sul punto deve, a ben vedere, osservarsi che l'ordinanza 27/ Dir. Del 14.6.2018, emessa ai sensi dell'art. 33 d.P.R. n. 380/2001 in materia di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità, ha comminato al ricorrente la sanzione pecuniaria per le opere "ulteriori” rispetto all'immobile abusivo realizzato (ossia in cancello) ordinandogli la rimessione in pristino con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine si sessanta giorni, la stessa sarebbe stata eseguita dall'amministrazione.
Tale atto, dunque, ha un contenuto in parte diverso dall'ordinanza n. 45/Dir del 25.9.2018, adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 in materia di interventi (comportanti la realizzazione di un organismo edilizio) eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, che ha ordinato la demolizione del manufatto abusivo con l'avvertimento che, in caso di inottemperanza nel termine di novanta giorni, il bene, l'area di sedime - su cui ricade verosimilmente quella oggetto del presente giudizio e quella necessaria secondo le vigenti norme urbanistiche sarebbero stati acquisiti di
-
diritto e a titolo gratuito al patrimonio del comune, come poi di fatto è avvenuto.
Dunque, la mancata espressa inclusione del cancello e dell'area su cui lo stesso insisteva
(oggetto di causa) al patrimonio del comune può ricondursi o alla differente tipologia dell'opera – rientrante, come si è visto, nell'ambito applicativo dell'art. 33 e non dell'art. 31
-
d.P.R. n. 380/2001 – ovvero può ritenersi inclusa nell'area di sedime oggetto dell'ordinanza
-
n. 45/Dir.
In ogni caso, versandosi in ipotesi di inottemperanza ad un'ordinanza di rimessione in pristino - la cui natura, indipendentemente dall'acquisizione dell'area al patrimonio, è quella di un atto vincolato tipico, che viene emanato una volta accertata la difformità delle opere eseguite, in esito al procedimento amministrativo a ciò finalizzato (cfr., C.d.s., n.
4665/2023) - e indipendentemente dalla conoscenza di siffatti atti da parte del ricorrente – che non pare discutibile avuto riguardo alla produzione dell'ente comunale e che non può in ogni caso essere fatta valere in questa sede -, non può in alcun modo sostenersi che venga in rilievo un "mero comportamento" della P.A., non sorretto da alcun provvedimento formale, costituendo l'ordinanza rimasta ineseguita l'epilogo del procedimento amministrativo a suo tempo iniziato con il diniego di concessione edilizia in sanatoria.
Peraltro, dato dirimente ai fini della soluzione della fattispecie sub iudice è che la demolizione del cancello è stata posta in essere dal comune in quanto lo stesso, oltre ad essere realizzato in assenza dei titoli abilitativi necessari, ricadeva all'interno della fascia di inedificabilità assoluta ex art. 15 L.R. n. 78/76, in un'area posta a distanza inferiore ai 150 metri dalla battigia.
L'inedificabilità della fascia costiera è un principio fondamentale della legislazione statale e, per questo, le opere abusivamente realizzate nella fascia di inedificabilità di 150 metri dalla battigia devono ritenersi insanabili, rivestendo il vincolo carattere assoluto e inderogabile.
Ed infatti, ai sensi del d.P.R. n. 380/2001, la demolizione/rimessione in pristino di opere abusive realizzata in zona vincolata è obbligatoria, non potendosi dunque esercitare alcun possesso tutelabile su tali aree.
È utile invocare a tale riguardo l'art. 1145 cc, ai sensi del quale “il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto" (co. 1), consentendo, d'altra parte, la medesima previsione normativa l'azione di spoglio rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico, unicamente nei rapporti tra privati (co. 2).
Tale conclusione trova conferma in una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui "in tema di riparto tra giurisdizioni, laddove il comportamento dell'Amministrazione sia ricollegabile a un formale provvedimento, la giurisdizione dovrà essere incardinata innanzi al Giudice amministrativo indipendentemente dalla legittimità o meno del provvedimento ovvero dal corretto esercizio del potere autoritativo" (Cass., S.U., n. 27198/2023; cfr., anche, Cass., S.U., n. 4607/2023; Cass. S.U., n. 17532/2023, che ha concluso “per la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di rapporto giuridico riconducibile all'esercizio del potere amministrativo, avente ad oggetto il corretto utilizzo del territorio, precisando che "ai fini della individuazione del plesso giurisdizionale, nel cui alveo è stata riportata la lite, è stata valorizzata la riconducibilità mediata del rapporto dedotto in giudizio all'esercizio del potere amministrativo avente ad oggetto l'uso del territorio").
Ad avviso di chi giudica, Parte_1 Pt 1 a fronte dell'esercizio del potere autoritativo a tutela di un bene pubblico espressamente attribuito all'ente comunale dalla legge – la cui legittimità va affermata anche in relazione ai successivi atti emessi dal CP 1
[...] e contestati dal ricorrente, tra i quali la determinazione del Dirigente della
Direzione V Lavori Pubblici ed Urbanistica n. 550 del 19.7.2023, che ha affidato i lavori di taglio e smontaggio del cancello abusivamente realizzato - non vanta alcuna posizione di diritto soggettivo, bensì di interesse legittimo, tutelabile davanti al giudice amministrativo. In forza delle argomentazioni svolte va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, non potendosi pervenire conclusioni differenti mediante l'audizione degli informatori indicati nel ricorso introduttivo, trattandosi di area su cui, come si è detto, non può configurarsi alcun possesso tutelabile, non potendo essere il potere di fatto sul bene esercitato in spregio alle norme urbanistiche fondamentali.
È opportuno dare conto, infine, della inammissibilità dell'intervento ad adiuvandum spiegato da Controparte_2 che non ha neanche dedotto l'interesse giuridico a tutela del quale si è costituito nel presente giudizio, limitandosi ad allegare di essere proprietario di immobile contiguo a quello del ricorrente, non potendosi siffatta posizione giuridica, in assenza di elementi a monte sul piano assertivo, ricavare dalla documentazione offerta dal ricorrente e, segnatamente, dalle sentenze n. 206/2011 del Tribunale di Palermo, né la n.
976/2017 della Corte d'appello di Palermo, che hanno regolato i confini e i rapporti proprietari tra il ricorrente e l'interveniente; né l'interesse che ha mosso quest'ultimo può rintracciarsi in quello pubblico alla legittimità dell'azione amministrativa, come dal medesimo affermato ovvero nella vicinanza tra i fondi.
Le spese di lite si liquidano in dispositivo in applicazione della regola della soccombenza, senza che ricorrano i presupposti di cui all'art. 96 cpc, lasciando a carico di [...] CP 2 quelle dal medesimo anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa: dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo in relazione al ricorso per la reintegra nel possesso proposto da Parte 1 in favore di quello amministrativo;
in persona del Sindaco pro condanna il ricorrente a rifondere al Controparte_1 tempore, le spese di lite e le liquida in € 1.900,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, come per legge;
lascia a carico dell'interveniente le spese dallo stesso anticipate.
Termini Imerese, 10 aprile 2025
Il Giudice
Maria Margiotta
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.