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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/12/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 702/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2023 promossa da:
(c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Prato (PO) Via Bruno Buozzi n. 4/4 presso lo studio dell'Avv. Paolo Gentili che lo rappresenta e difende ATTORE CONTRO
, con sede in Vaiano (PO), Loc. Faltugnano, C.F. Controparte_1
, in persona del pro tempore elettivamente P.IVA_1 CP_2 Controparte_3 domiciliata in Prato, Viale Montegrappa 306 presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Paloscia che la rappresenta e difende CONVENUTO Avente ad oggetto: Usucapione CONCLUSIONI La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
- per parte attrice, come da atto di citazione e memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 1;
- per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. con atto di citazione notificato il 22.02.2023 ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1 Prato la (di seguito ”) chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “NEL MERITO: accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte del Sig. della porzione di quota del terreno posto in Vaiano (PO), località Parte_1 Faltugnano così come meglio evidenziata nella planimetria allegata (All.4), rappresentata nella totalità al Catasto Terreni del Comune di Vaiano al Foglio 29 particella 5, partita 421, come da descrizione in premessa. In ogni caso con condanna di parte convenuta alla refusione, delle spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap in caso di opposizione;
con espressa riserva di proporre domande ed eccezioni conseguenti a domande riconvenzionali, eccezioni
o produzioni, formulate, ex art. 183, co. 5 e 6, c.p.c. 2. L'attore, residente in [...], ha esposto: a) di essere divenuto proprietario per successione testamentaria della madre di un immobile posto in Comune di Vaiano, Via di Faltugnano n. 29, contraddistinto al Foglio 29 particella 133, del suddetto Comune Cat. A/2, classe 2; b) di aver risieduto nell'immobile indicato fin dal 23.04.1986 ininterrottamente;
c) di aver esercitato il possesso, pubblico, pacifico ed interrotto da oltre 20 anni sul resede di proprietà della Parrocchia contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Vaiano al Foglio 29 particella 5, partita 421; d) di avere asfaltato, recintato in cemento armato ed elevato muretti di confine sul resede per crearvi parcheggi esclusivi, precisando che le suddette opere furono realizzate nel 1970, ripristinate dapprima nel 1999 e, in ultimo, nel 2021; e) di aver attuato sul suddetto terreno una signoria di fatto pagina 1 di 5 corrispondente al diritto di proprietà, utilizzandolo e manifestando il proprio animus domini, aggiungendo che l'attività svolta sull'area oggetto di causa si profila inconciliabile con la possibilità di godimento di quello stesso terreno da parte della . CP_1 3. Si è costituita in giudizio la , tramite comparsa, contestando integralmente quanto esposto CP_1 da parte attrice sostenendo che: i) il resede oggetto di causa costituisce il resto di una demolizione di alcuni casotti di sua proprietà; fra i due spazi utilizzati come parcheggio corre un vialetto che conduce al sottostante terreno di sua proprietà e da lei utilizzato in via esclusiva;
ii) la gettata di cemento non è stata posizionata dall'attore né dai suoi danti causa ma è proprio il basamento dei manufatti preesistenti;
iii) gli appezzamenti non sono recintati, risultano aperti al libero transito e non necessitano di alcuna manutenzione;
iv) la recinzione indicata ex adverso è costituita da un cordolo di pochi centimetri di dimensione, in parte rivestito di mattonelle di cotto, versante in pessimo stato di conservazione, che corre lungo i muretti perimetrali laterali, ma che tuttavia lascia i due appezzamenti completamente aperti;
v) le mattonelle in cotto sono state posizionate solo di recente e comunque in epoca posteriore al periodo necessario ad usucapire;
vi) solo per mera tolleranza aveva lasciato che l'attore parcheggiasse i propri automezzi nei suddetti spazi vii) la formulazione da parte dell'attore, prima dell'instaurazione della presente causa, di una proposta di acquisto del bene, si rivelava incompatibile con l'avvenuta usucapione.
3.1. Ritenendo, quindi, infondata la domanda attorea, ha richiesto:” Voglia l'Ill. mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, per quanto in narrativa, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese di lite.”
4. Il Giudice ha assegnato i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI co c.p.c. L'istruttoria si è svolta mediante produzioni documentali e l'assunzione di prove testimoniali. All'udienza del 14.04.2025, fatte precisare le conclusioni alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
͒ ͒ ͒ 5. Oggetto della domanda di usucapione sono due porzioni di un resede, collocati dinanzi all'abitazione dell'attore, facenti parte della particella contrassegnata al Catasto Terreni del Comune di Vaiano al Foglio 29 particella 5, partita 421. Quanto alla delimitazione dell'appezzamento, in assenza di misure precise, occorre rimandare alla rappresentazione grafica contenuta nella planimetria dimostrativa allegata quale documento 4), prodotta fin dalla fase introduttiva del giudizio. La corrispondenza di tale rappresentazione grafica al reale stato di fatto dei luoghi non appare contestata in giudizio e, pertanto, può ritenersi accertata in applicazione del principio giuridico della non contestazione (espressamente sancito nell'art. 115 c.p.c.)
Così individuate le parti del terreno occorre passare all'esame delle restanti questioni di merito. 5.1 Parte attrice ha esposto di avere posseduto in modo esclusivo il resede e di averlo utilizzato adibendolo a parcheggio delle proprie autovetture e di quelle dei propri ospiti, asfaltandolo, apponendo del cemento armato ed elevando dei muretti di confine, così come risulta raffigurato nella fotografia , prodotta come allegato 5) alla citazione. Sulla scorta delle attività di utilizzo e godimento, esercitate in modo pubblico, pacifico ed esclusivo, protrattesi per più di venti anni, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'acquisto delle Parte_1 particelle di terreno per usucapione. A tale riguardo ha chiesto ed ottenuto lo sfogo di prove testimoniali, focalizzate principalmente sull'utilizzo di tali parti di terreno da parte della sua famiglia, sulle modalità di godimento, sulle opere eseguite e sulla durata nel tempo dell'uso avvenuto con animus domini. La parrocchia convenuta ha spiegato che oggetto dell'assunta usucapione sarebbero due parti di terreno, coperte da cemento, in mezzo alle quali vi è un vialetto che conduce ad un fondo di proprietà della medesima. Sia tali spazi che il terreno sottostante sono accessibili liberamente dalla strada. Dal punto di vista catastale le due porzioni oggetto di causa sono collegate al terreno sottostante e con esso danno luogo all'unica particella del catasto terreni 51 al foglio 29, intestata alla medesima . CP_1
pagina 2 di 5 La conformazione di tali spazi, collocati in posizione sopraelevata rispetto al terreno e la copertura di cemento si spiegano con l'originario stato dei luoghi della zona nella quale erano stati costruiti dei manufatti di proprietà della stessa , oggi distrutti, le cui fondamenta hanno costituito la base CP_1 di cemento che l'attore ha utilizzato come parcheggio. La parrocchia, ribadendo la titolarità delle particelle, ha contestato la sussistenza di un possesso idoneo ad usucapire;
ha semmai addotto di avere posto in essere nel tempo atti di tolleranza lasciando che l'attore, come anche altre persone, parcheggiassero in quelle zone i propri automezzi. 5.2 L' eccezione esplicitata fin dalla comparsa di risposta va intesa come volta ad impedire che possa configurarsi in capo alla controparte un possesso idoneo ad usucapire, in quanto prospetta la sussistenza di atti di tolleranza, logicamente e giuridicamente incompatibili con il possesso in quanto fondati su disponibilità e cortesia. Parte convenuta tramite la prova orale non ha però dimostrato i suddetti atti di tolleranza dato che il capitolo di prova ammesso non era in realtà mirato al perseguimento di tale finalità. Infatti Per_1
, parroco della parrocchia dei santi e di Faltugnano a partire dal Testimone_1 CP_1 CP_1
2013 fino alla fine di novembre 2020, ha riferito su una circostanza diversa. Costui ha dichiarato di avere rappresentato, a coniuge dell'attore, che le due piazzole erano di proprietà della Testimone_2 parrocchia, in quanto il certificato catastale nella sua disponibilità attestava tale situazione. La dichiarazione resa non ha particolare efficacia probatoria dato che la teste di riferimento non ha confermato tale colloquio;
pertanto non è possibile ritenere dimostrata la circostanza. 5.3 Ma in disparte da tale considerazione la questione di merito che si profila determinante ai fini della decisione riguarda la natura degli atti e delle attività materiali indicati da parte attrice in relazione ai quali occorre verificare se siano connotati dai caratteri necessari a contraddistinguere il possesso giuridicamente rilevante per l'usucapione del diritto di proprietà piena ed esclusiva. L'istruttoria svolta non ha comprovato la realizzazione di un'attività capace di dar luogo all'acquisto del diritto di proprietà per usucapione. Le testimonianze sfogate hanno fatto riferimento all'utilizzo dei due spazi come parcheggio ed all'esecuzione di opere di manutenzione.
5.4 Per ritenere integrato il corpus possessionis necessario a tale scopo, sarebbe occorsa la dimostrazione di comportamenti ed il compimento di attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale del godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che l'attività costituente il corpus possessionis richiesto ai fini della usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem (escludendo pertanto dal godimento altresì gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire). L'assunto poggia sull'art. 1140 c.c.: “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi “potere sulla cosa”, generico e non meglio definito, ma è un possesso qualificato . Anche se nell'ambito della presente controversia sia stato allegato un utilizzo continuativo nel tempo da parte dell'attore degli spazi adibendoli a parcheggio, non pare sufficiente averli destinati a tale scopo per sostenere l'usucapione, senza al contempo escludere terzi dall'uso di dette aree. Si osserva inoltre che il contenuto del godimento allegato, per come è stato descritto, non necessariamente si prospetta conforme al diritto di proprietà che l'attore ha inteso usucapire e potrebbe avere una minore consistenza e corrispondere invece ad altro diritto reale di godimento. L' art. 1140 c.c., infatti, per quanto riguarda l'elemento materiale del possesso, rinvia al contenuto del diritto reale che, nel singolo caso concreto, fornisce al possesso l'immagine su cui modellarsi. 5.5 L'art. 832 c.c. stabilisce: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Il requisito della “pienezza” implica un potere generale ed assoluto di godimento e di disposizione della cosa. Tale requisito è uno degli elementi discriminanti della proprietà rispetto ai diritti reali minori: pagina 3 di 5 mentre la prima comprende la generalità delle forme di godimento e di disposizione della cosa, i secondi conferiscono specifiche facoltà. Il possesso ad immagine di proprietà richiede il compimento di un'attività avente contenuto notevolmente ampio e generale sulla cosa (c.d. possesso pieno). L' “esclusività” del godimento consiste nel potere del proprietario di escludere i terzi e si specifica in due poteri: la chiusura del fondo e l'opposizione all'accesso da parte di terzi. 5.6 Nella vicenda in esame, oltre a non essere provato il possesso sub specie di quello che caratterizza il diritto di proprietà, non ha trovato alcun riscontro anche l'esclusività del godimento, dato che nessuna azione volta ad impedire l'accesso di terzi risulta essere stata attuata da parte attrice. Le fotografie depositate raffigurano in verità spazi aperti non interclusi con opere atte a bloccare l'accesso ad eventuali estranei, Da quanto detto deriva che il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto (per il tempo richiesto dalla legge) una attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti (in primis gli intestatari catastali, non potendo coesistere due proprietà piene sulla medesima cosa) e da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti alle facoltà tipiche collegate a diritti reali minori di godimento. Infatti, a differenza della piena proprietà, che conferisce al proprietario un potere o facoltà di godimento e di disposizione aventi carattere generale, i diritti reali minori o limitati conferiscono al loro titolare solamente singole e specifiche facoltà limitate. 5.7 Nella fattispecie in esame è verificabile un godimento di fatto delle aree, limitato al parcheggio, e quindi un possesso avente contenuto minore, non esclusivo poiché l'attività materiale posta in essere dall'attore non era tale da escludere in primis la titolare catastale e, in generale, ogni altro soggetto da qualsiasi forma di godimento e di disposizione della res. 5.8 Infine il possesso è stato esercitato nel tempo nella consapevolezza piena da parte dell'attore che gli spazi erano di proprietà della parrocchia, come si evince dalla proposta di acquisto del resede formulata dall'attore in via ufficiale alla Parrocchia. Nel testo articolato della proposta è riepilogata l'origine di tali aree dato che è indicato che in loco erano presenti dei manufatti di proprietà della parrocchia che furono abbattuti proprio su richiesta di quest'ultima tramite assegnazione di incarico a Edil 80, anche se furono pagati con denaro di , madre di Orbene nel corpo della scrittura è Persona_2 Parte_1 menzionato anche il fatto che un precedente parroco, Don concesse il diritto al dante Persona_3 causa di di utilizzarli a suo piacimento. Parte_1 Benché tale documento non sia dotato di valenza probatoria in quanto contiene una offerta di acquisto e quindi deve qualificarsi come atto unilaterale menziona però la concessione da parte della parrocchia di un diritto di utilizzo degli spazi ricavati dalla demolizione che, traendo origine da una consegna o da un'attribuzione proveniente dal proprietario, mal si concilia con l'assunto esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore derivante da un acquisto a titolo originario. La disponibilità delle aree ed il loro utilizzo rivelano attività di godimento e di disposizione specifiche anziché generalizzate, rispetto al contenuto del diritto di proprietà (che presuppone e comporta un possesso c.d. pieno). Il godimento deriva più da una detenzione attribuita dall'avente diritto che da un possesso uti dominus;
il che non consente di ritenere perfezionato l'acquisto a titolo originario. 5.9 In materia la giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi di diritto:
“Non è configurabile quale possesso "ad usucapionem" il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno ricoperta di ghiaia come parcheggio e spazio di manovra, non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto la copertura dell'area con ghiaia non integra un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, mentre l'utilizzo a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza.” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10894 del 08/05/2013);
“Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un pagina 4 di 5 comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 24/08/2006). Neppure può essere trascurato che in nessuna delle fotografie allegate da parte attrice è visibile l'edificazione di opere atte ad apporre una chiusura capace di escludere qualsiasi soggetto diverso. Peraltro trattasi di interventi che non hanno comportato una trasformazione permanente delle aree. Infine, all'esito del giudizio, non risulta provato neppure l'ulteriore requisito della inerzia del soggetto proprietario ed intestatario catastale, dato che il parroco escusso ha indicato che nel corso del suo ufficio presso la chiesa aveva svolto un'indagine sui terreni appartenenti alla parrocchia, denotando quindi l'esistenza di un interesse ricognitivo e catalogativo delle proprietà della parrocchia presenti nella zona, anche di quelle non direttamente confinanti con la chiesa.
6. Alla luce dei motivi sopra esposti, deve concludersi che l'attore non abbia provato né l'elemento materiale del possesso richiesto ai fini della usucapione del diritto di proprietà piena ed esclusiva, né quello soggettivo. Non sono state avanzate domande di ordine subordinato aventi ad oggetto l'usucapione di un diritto reale, minore o limitato, di godimento. Le spese processuali vengono regolate secondo la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i parametri del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55, in relazione ai processi di cognizione davanti al tribunale, nello scaglione di valore da € 1100, 01 a € 5.200,00 per fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Respinge la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
[...] 5077,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a. nella misura di legge. Prato 6 dicembre 2025 Il GOT Maria Carmen Napolitano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott.ssa Maria Carmen Napolitano, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 702/2023 promossa da:
(c.f. , residente in [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Prato (PO) Via Bruno Buozzi n. 4/4 presso lo studio dell'Avv. Paolo Gentili che lo rappresenta e difende ATTORE CONTRO
, con sede in Vaiano (PO), Loc. Faltugnano, C.F. Controparte_1
, in persona del pro tempore elettivamente P.IVA_1 CP_2 Controparte_3 domiciliata in Prato, Viale Montegrappa 306 presso e nello studio dell'Avv. Gabriele Paloscia che la rappresenta e difende CONVENUTO Avente ad oggetto: Usucapione CONCLUSIONI La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14.04.2025 sulle seguenti conclusioni:
- per parte attrice, come da atto di citazione e memoria ex art. 183 VI co. c.p.c. n. 1;
- per parte convenuta, come da comparsa di costituzione e risposta. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. con atto di citazione notificato il 22.02.2023 ha convenuto innanzi al Tribunale di Parte_1 Prato la (di seguito ”) chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 CP_1 seguenti conclusioni: “NEL MERITO: accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione da parte del Sig. della porzione di quota del terreno posto in Vaiano (PO), località Parte_1 Faltugnano così come meglio evidenziata nella planimetria allegata (All.4), rappresentata nella totalità al Catasto Terreni del Comune di Vaiano al Foglio 29 particella 5, partita 421, come da descrizione in premessa. In ogni caso con condanna di parte convenuta alla refusione, delle spese e compensi professionali di causa, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cap in caso di opposizione;
con espressa riserva di proporre domande ed eccezioni conseguenti a domande riconvenzionali, eccezioni
o produzioni, formulate, ex art. 183, co. 5 e 6, c.p.c. 2. L'attore, residente in [...], ha esposto: a) di essere divenuto proprietario per successione testamentaria della madre di un immobile posto in Comune di Vaiano, Via di Faltugnano n. 29, contraddistinto al Foglio 29 particella 133, del suddetto Comune Cat. A/2, classe 2; b) di aver risieduto nell'immobile indicato fin dal 23.04.1986 ininterrottamente;
c) di aver esercitato il possesso, pubblico, pacifico ed interrotto da oltre 20 anni sul resede di proprietà della Parrocchia contraddistinto al Catasto Terreni del Comune di Vaiano al Foglio 29 particella 5, partita 421; d) di avere asfaltato, recintato in cemento armato ed elevato muretti di confine sul resede per crearvi parcheggi esclusivi, precisando che le suddette opere furono realizzate nel 1970, ripristinate dapprima nel 1999 e, in ultimo, nel 2021; e) di aver attuato sul suddetto terreno una signoria di fatto pagina 1 di 5 corrispondente al diritto di proprietà, utilizzandolo e manifestando il proprio animus domini, aggiungendo che l'attività svolta sull'area oggetto di causa si profila inconciliabile con la possibilità di godimento di quello stesso terreno da parte della . CP_1 3. Si è costituita in giudizio la , tramite comparsa, contestando integralmente quanto esposto CP_1 da parte attrice sostenendo che: i) il resede oggetto di causa costituisce il resto di una demolizione di alcuni casotti di sua proprietà; fra i due spazi utilizzati come parcheggio corre un vialetto che conduce al sottostante terreno di sua proprietà e da lei utilizzato in via esclusiva;
ii) la gettata di cemento non è stata posizionata dall'attore né dai suoi danti causa ma è proprio il basamento dei manufatti preesistenti;
iii) gli appezzamenti non sono recintati, risultano aperti al libero transito e non necessitano di alcuna manutenzione;
iv) la recinzione indicata ex adverso è costituita da un cordolo di pochi centimetri di dimensione, in parte rivestito di mattonelle di cotto, versante in pessimo stato di conservazione, che corre lungo i muretti perimetrali laterali, ma che tuttavia lascia i due appezzamenti completamente aperti;
v) le mattonelle in cotto sono state posizionate solo di recente e comunque in epoca posteriore al periodo necessario ad usucapire;
vi) solo per mera tolleranza aveva lasciato che l'attore parcheggiasse i propri automezzi nei suddetti spazi vii) la formulazione da parte dell'attore, prima dell'instaurazione della presente causa, di una proposta di acquisto del bene, si rivelava incompatibile con l'avvenuta usucapione.
3.1. Ritenendo, quindi, infondata la domanda attorea, ha richiesto:” Voglia l'Ill. mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, per quanto in narrativa, respingere la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto. Vinte le spese di lite.”
4. Il Giudice ha assegnato i termini per il deposito di memorie ex art. 183 VI co c.p.c. L'istruttoria si è svolta mediante produzioni documentali e l'assunzione di prove testimoniali. All'udienza del 14.04.2025, fatte precisare le conclusioni alle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
͒ ͒ ͒ 5. Oggetto della domanda di usucapione sono due porzioni di un resede, collocati dinanzi all'abitazione dell'attore, facenti parte della particella contrassegnata al Catasto Terreni del Comune di Vaiano al Foglio 29 particella 5, partita 421. Quanto alla delimitazione dell'appezzamento, in assenza di misure precise, occorre rimandare alla rappresentazione grafica contenuta nella planimetria dimostrativa allegata quale documento 4), prodotta fin dalla fase introduttiva del giudizio. La corrispondenza di tale rappresentazione grafica al reale stato di fatto dei luoghi non appare contestata in giudizio e, pertanto, può ritenersi accertata in applicazione del principio giuridico della non contestazione (espressamente sancito nell'art. 115 c.p.c.)
Così individuate le parti del terreno occorre passare all'esame delle restanti questioni di merito. 5.1 Parte attrice ha esposto di avere posseduto in modo esclusivo il resede e di averlo utilizzato adibendolo a parcheggio delle proprie autovetture e di quelle dei propri ospiti, asfaltandolo, apponendo del cemento armato ed elevando dei muretti di confine, così come risulta raffigurato nella fotografia , prodotta come allegato 5) alla citazione. Sulla scorta delle attività di utilizzo e godimento, esercitate in modo pubblico, pacifico ed esclusivo, protrattesi per più di venti anni, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'acquisto delle Parte_1 particelle di terreno per usucapione. A tale riguardo ha chiesto ed ottenuto lo sfogo di prove testimoniali, focalizzate principalmente sull'utilizzo di tali parti di terreno da parte della sua famiglia, sulle modalità di godimento, sulle opere eseguite e sulla durata nel tempo dell'uso avvenuto con animus domini. La parrocchia convenuta ha spiegato che oggetto dell'assunta usucapione sarebbero due parti di terreno, coperte da cemento, in mezzo alle quali vi è un vialetto che conduce ad un fondo di proprietà della medesima. Sia tali spazi che il terreno sottostante sono accessibili liberamente dalla strada. Dal punto di vista catastale le due porzioni oggetto di causa sono collegate al terreno sottostante e con esso danno luogo all'unica particella del catasto terreni 51 al foglio 29, intestata alla medesima . CP_1
pagina 2 di 5 La conformazione di tali spazi, collocati in posizione sopraelevata rispetto al terreno e la copertura di cemento si spiegano con l'originario stato dei luoghi della zona nella quale erano stati costruiti dei manufatti di proprietà della stessa , oggi distrutti, le cui fondamenta hanno costituito la base CP_1 di cemento che l'attore ha utilizzato come parcheggio. La parrocchia, ribadendo la titolarità delle particelle, ha contestato la sussistenza di un possesso idoneo ad usucapire;
ha semmai addotto di avere posto in essere nel tempo atti di tolleranza lasciando che l'attore, come anche altre persone, parcheggiassero in quelle zone i propri automezzi. 5.2 L' eccezione esplicitata fin dalla comparsa di risposta va intesa come volta ad impedire che possa configurarsi in capo alla controparte un possesso idoneo ad usucapire, in quanto prospetta la sussistenza di atti di tolleranza, logicamente e giuridicamente incompatibili con il possesso in quanto fondati su disponibilità e cortesia. Parte convenuta tramite la prova orale non ha però dimostrato i suddetti atti di tolleranza dato che il capitolo di prova ammesso non era in realtà mirato al perseguimento di tale finalità. Infatti Per_1
, parroco della parrocchia dei santi e di Faltugnano a partire dal Testimone_1 CP_1 CP_1
2013 fino alla fine di novembre 2020, ha riferito su una circostanza diversa. Costui ha dichiarato di avere rappresentato, a coniuge dell'attore, che le due piazzole erano di proprietà della Testimone_2 parrocchia, in quanto il certificato catastale nella sua disponibilità attestava tale situazione. La dichiarazione resa non ha particolare efficacia probatoria dato che la teste di riferimento non ha confermato tale colloquio;
pertanto non è possibile ritenere dimostrata la circostanza. 5.3 Ma in disparte da tale considerazione la questione di merito che si profila determinante ai fini della decisione riguarda la natura degli atti e delle attività materiali indicati da parte attrice in relazione ai quali occorre verificare se siano connotati dai caratteri necessari a contraddistinguere il possesso giuridicamente rilevante per l'usucapione del diritto di proprietà piena ed esclusiva. L'istruttoria svolta non ha comprovato la realizzazione di un'attività capace di dar luogo all'acquisto del diritto di proprietà per usucapione. Le testimonianze sfogate hanno fatto riferimento all'utilizzo dei due spazi come parcheggio ed all'esecuzione di opere di manutenzione.
5.4 Per ritenere integrato il corpus possessionis necessario a tale scopo, sarebbe occorsa la dimostrazione di comportamenti ed il compimento di attività materiali tali da integrare l'esercizio fattuale del godimento del bene avente ampiezza corrispondente al contenuto che caratterizza il diritto di piena ed esclusiva proprietà. In particolare, la giurisprudenza ha precisato che l'attività costituente il corpus possessionis richiesto ai fini della usucapione del diritto di proprietà deve essere tale da escludere dal godimento del bene qualsivoglia altro soggetto diverso dal possessore ad usucapionem (escludendo pertanto dal godimento altresì gli intestatari catastali dell'immobile da usucapire). L'assunto poggia sull'art. 1140 c.c.: “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”. Il possesso, dunque, con particolare riferimento all'elemento materiale dello stesso, non è un qualsiasi “potere sulla cosa”, generico e non meglio definito, ma è un possesso qualificato . Anche se nell'ambito della presente controversia sia stato allegato un utilizzo continuativo nel tempo da parte dell'attore degli spazi adibendoli a parcheggio, non pare sufficiente averli destinati a tale scopo per sostenere l'usucapione, senza al contempo escludere terzi dall'uso di dette aree. Si osserva inoltre che il contenuto del godimento allegato, per come è stato descritto, non necessariamente si prospetta conforme al diritto di proprietà che l'attore ha inteso usucapire e potrebbe avere una minore consistenza e corrispondere invece ad altro diritto reale di godimento. L' art. 1140 c.c., infatti, per quanto riguarda l'elemento materiale del possesso, rinvia al contenuto del diritto reale che, nel singolo caso concreto, fornisce al possesso l'immagine su cui modellarsi. 5.5 L'art. 832 c.c. stabilisce: “Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico”. Il requisito della “pienezza” implica un potere generale ed assoluto di godimento e di disposizione della cosa. Tale requisito è uno degli elementi discriminanti della proprietà rispetto ai diritti reali minori: pagina 3 di 5 mentre la prima comprende la generalità delle forme di godimento e di disposizione della cosa, i secondi conferiscono specifiche facoltà. Il possesso ad immagine di proprietà richiede il compimento di un'attività avente contenuto notevolmente ampio e generale sulla cosa (c.d. possesso pieno). L' “esclusività” del godimento consiste nel potere del proprietario di escludere i terzi e si specifica in due poteri: la chiusura del fondo e l'opposizione all'accesso da parte di terzi. 5.6 Nella vicenda in esame, oltre a non essere provato il possesso sub specie di quello che caratterizza il diritto di proprietà, non ha trovato alcun riscontro anche l'esclusività del godimento, dato che nessuna azione volta ad impedire l'accesso di terzi risulta essere stata attuata da parte attrice. Le fotografie depositate raffigurano in verità spazi aperti non interclusi con opere atte a bloccare l'accesso ad eventuali estranei, Da quanto detto deriva che il soggetto che proponga domanda di usucapione della proprietà di una cosa ha l'onere di allegare specificamente e di provare rigorosamente di aver compiuto (per il tempo richiesto dalla legge) una attività sulla cosa avente caratteri tali da escludere totalmente il godimento e la disposizione della cosa da parte di altri soggetti (in primis gli intestatari catastali, non potendo coesistere due proprietà piene sulla medesima cosa) e da rivelare un godimento generale della cosa, non limitato a singole e specifiche attività corrispondenti alle facoltà tipiche collegate a diritti reali minori di godimento. Infatti, a differenza della piena proprietà, che conferisce al proprietario un potere o facoltà di godimento e di disposizione aventi carattere generale, i diritti reali minori o limitati conferiscono al loro titolare solamente singole e specifiche facoltà limitate. 5.7 Nella fattispecie in esame è verificabile un godimento di fatto delle aree, limitato al parcheggio, e quindi un possesso avente contenuto minore, non esclusivo poiché l'attività materiale posta in essere dall'attore non era tale da escludere in primis la titolare catastale e, in generale, ogni altro soggetto da qualsiasi forma di godimento e di disposizione della res. 5.8 Infine il possesso è stato esercitato nel tempo nella consapevolezza piena da parte dell'attore che gli spazi erano di proprietà della parrocchia, come si evince dalla proposta di acquisto del resede formulata dall'attore in via ufficiale alla Parrocchia. Nel testo articolato della proposta è riepilogata l'origine di tali aree dato che è indicato che in loco erano presenti dei manufatti di proprietà della parrocchia che furono abbattuti proprio su richiesta di quest'ultima tramite assegnazione di incarico a Edil 80, anche se furono pagati con denaro di , madre di Orbene nel corpo della scrittura è Persona_2 Parte_1 menzionato anche il fatto che un precedente parroco, Don concesse il diritto al dante Persona_3 causa di di utilizzarli a suo piacimento. Parte_1 Benché tale documento non sia dotato di valenza probatoria in quanto contiene una offerta di acquisto e quindi deve qualificarsi come atto unilaterale menziona però la concessione da parte della parrocchia di un diritto di utilizzo degli spazi ricavati dalla demolizione che, traendo origine da una consegna o da un'attribuzione proveniente dal proprietario, mal si concilia con l'assunto esercizio del diritto di proprietà da parte dell'attore derivante da un acquisto a titolo originario. La disponibilità delle aree ed il loro utilizzo rivelano attività di godimento e di disposizione specifiche anziché generalizzate, rispetto al contenuto del diritto di proprietà (che presuppone e comporta un possesso c.d. pieno). Il godimento deriva più da una detenzione attribuita dall'avente diritto che da un possesso uti dominus;
il che non consente di ritenere perfezionato l'acquisto a titolo originario. 5.9 In materia la giurisprudenza di legittimità ha elaborato i seguenti principi di diritto:
“Non è configurabile quale possesso "ad usucapionem" il comportamento consistente nell'uso di una striscia di terreno ricoperta di ghiaia come parcheggio e spazio di manovra, non essendo detta condotta di per sé espressione di un'attività materiale incompatibile con l'altrui diritto di proprietà e non avendo la relativa esteriorizzazione la valenza inequivoca di una signoria di fatto sul bene, in quanto la copertura dell'area con ghiaia non integra un'opera permanente di trasformazione, idonea a precludere la potestà dominicale del proprietario, mentre l'utilizzo a scopo di parcheggio può risultare transitoriamente consentito per mera tolleranza.” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 10894 del 08/05/2013);
“Ai fini della configurabilità del possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un pagina 4 di 5 comportamento possessorio continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di un diritto reale, manifestato con il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria, in contrapposizione all'inerzia del titolare.” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18392 del 24/08/2006). Neppure può essere trascurato che in nessuna delle fotografie allegate da parte attrice è visibile l'edificazione di opere atte ad apporre una chiusura capace di escludere qualsiasi soggetto diverso. Peraltro trattasi di interventi che non hanno comportato una trasformazione permanente delle aree. Infine, all'esito del giudizio, non risulta provato neppure l'ulteriore requisito della inerzia del soggetto proprietario ed intestatario catastale, dato che il parroco escusso ha indicato che nel corso del suo ufficio presso la chiesa aveva svolto un'indagine sui terreni appartenenti alla parrocchia, denotando quindi l'esistenza di un interesse ricognitivo e catalogativo delle proprietà della parrocchia presenti nella zona, anche di quelle non direttamente confinanti con la chiesa.
6. Alla luce dei motivi sopra esposti, deve concludersi che l'attore non abbia provato né l'elemento materiale del possesso richiesto ai fini della usucapione del diritto di proprietà piena ed esclusiva, né quello soggettivo. Non sono state avanzate domande di ordine subordinato aventi ad oggetto l'usucapione di un diritto reale, minore o limitato, di godimento. Le spese processuali vengono regolate secondo la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, applicando i parametri del D.M. Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55, in relazione ai processi di cognizione davanti al tribunale, nello scaglione di valore da € 1100, 01 a € 5.200,00 per fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, istruttoria e decisionale,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: Respinge la domanda avanzata da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
Condanna parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
[...] 5077,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a. nella misura di legge. Prato 6 dicembre 2025 Il GOT Maria Carmen Napolitano
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