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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 20/10/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 647/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]in C.da Galioto snc, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giulio
Magnifico;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
VI in C.da Galioto snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Catia Lombardo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 4.06.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 20.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.04.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 24.08.2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di VI, Numero 24,
Parte II, Serie A, Anno 2004, optando per il regime della separazione dei beni e precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
26.10.2007) e hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 10.04.2025 e confermate all'udienza dell' 1.7.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 4.06.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse delle figli, e Per_1
stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso Per_2 dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza dell' 1.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._2
VI, in data 24.08.2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello
Stato Civile del Comune di VI, Atto n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2004; - omologa le condizioni di separazione inerenti alle figlie ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 10.04.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell' 1.7.2025;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. V.G. sopra indicato, avente ad oggetto separazione personale, promossa congiuntamente da
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]in C.da Galioto snc, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Giulio
Magnifico;
e da
(C.F.: , nato a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
VI in C.da Galioto snc, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Catia Lombardo;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 4.06.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza emessa in data 20.07.2025 ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10.04.2025, i coniugi e Parte_1 Parte_2 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Enna, in data 24.08.2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di VI, Numero 24,
Parte II, Serie A, Anno 2004, optando per il regime della separazione dei beni e precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]) e (nato il Persona_1 Persona_2
26.10.2007) e hanno chiesto la pronuncia di separazione personale stante il venir meno dell'affectio coniugalis e il sopraggiungere di condizioni che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e della comunione matrimoniale.
La pronuncia di separazione personale è stata chiesta dai coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 10.04.2025 e confermate all'udienza dell' 1.7.2025, con note scritte depositate entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., da intendersi qui integralmente trascritte.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127-ter c.p.c., sono state depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione ed è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473-bis. 51 comma 3 c.p.c.
In data 4.06.2025 il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole alla pronuncia della separazione consensuale.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alla legge e all'interesse delle figli, e Per_1
stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze indicate in ricorso Per_2 dalle parti e che le stesse hanno confermato all'udienza dell' 1.7.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., insistendo nel ricorso a firma congiunta per la pronuncia di un provvedimento di separazione consensuale e dichiarando, altresì, che non intendono riconciliarsi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M., così statuisce:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio concordatario in C.F._2
VI, in data 24.08.2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell' Ufficio dello
Stato Civile del Comune di VI, Atto n. 24, Parte II, Serie A, Anno 2004; - omologa le condizioni di separazione inerenti alle figlie ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 10.04.2025, confermate con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell' 1.7.2025;
- ordina all' Ufficiale dello stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- nulla sulle spese.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 19.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta