Sentenza 31 ottobre 2024
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 26/01/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 18/2026
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
NR OR Presidente Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere Natale LONGO Consigliere Stefania PETRUCCI Consigliere BE NI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello in materia pensionistica iscritti al n. 62143 del registro di segreteria, promossi da
-CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, rappresentato e difeso dal Col.t.lSSMI Antonio Rolando (ai sensi dell'art. 158 del D.lgs. 26/08/2016, n. 174 e alla luce dell'art. 17, comma 7, della delega di funzioni del Comandante Generale n. 253634 in data 31/08/2023), domiciliato in Via Rodolfo Lanciani n. 11, 00162 Roma,
- appellante -
contro omissis, nato a [...] (omissis) il omissis, cf. omissis, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Cardaropoli, c.f. [...], presso il cui studio in Salerno al C.so V. Emanuele n. 58 è elettivamente domiciliato, fax 081969297 e pec avvantoniocardaropoli@pec.ordineforense.salerno.it
- appellato –
e nei confronti di
-INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.
21, in persona del rappresentante legale pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lidia Carcavallo (codice fiscale
[...]; p.e.c. avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),
EL ER (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), NA IC
(codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice fiscale [...]; p.e.c.
avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it), e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell’Avvocatura centrale dell’Istituto (fax 06/59056512)
-appellante incidentaleper la riforma previa sospensione della sentenza n. 531/2024 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, depositata in data 31 ottobre 2024, non notificata;
VISTI gli atti di appello;
ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;
UDITI nell’udienza del 15 gennaio 2026, con l’assistenza del segretario di udienza Dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, la relatrice Consigliere BE IC, il Capitano RE GR, in delega, per la parte appellante, l’Avv. Antonio Cardaropoli per TI e l’Avv. NA IC per l’INPS.
Svolgimento del processo 1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania di questa Corte, considerato il notevole lasso di tempo intercorso tra l’attribuzione della pensione al omissis (risalente all’anno 2006 “per riforma”, con successiva modifica della causa del congedo per perdita del grado “per rimozione”) e l’accertamento dell’indebito pensionistico, comunicatogli dall’INPS a distanza di ben dodici anni (in data 27.9.2018), ha accolto il ricorso del pensionato.
Secondo il giudice territoriale l’indebito pensionistico “pari ad euro 253.335,02 per maggiori importi pensionistici corrisposti dalla data di collocamento in congedo, inizialmente per riforma (28.11.2006) al 28.2.2014, data della sospensione della pensione, in conseguenza effettuando ritenute cautelari mensili”, non sarebbe imputabile a dolo dell’interessato, sussistendo una situazione di affidamento incolpevole in ordine alla definitività dei pagamenti per l’ingiustificata ed eccessiva inerzia dell’Amministrazione.
Il primo giudice ha dunque concluso affermando che “Alla declaratoria di irripetibilità delle maggiori somme riscosse dal ricorrente, fa seguito la pronuncia di restituzione delle ritenute cautelari, ma senza interessi e rivalutazione, non spettanti per costante giurisprudenza, non essendo collegati ad un credito legittimamente maturato, ma al diritto di ritenzione dell’indebito.
L’Ente previdenziale dovrà essere manlevato dal datore di lavoro che abbia dato causa all’erronea attribuzione della prestazione.”
Le spese del giudizio sono state compensate.
2. Con atto di appello, notificato in data 19 marzo 2025, il Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza ha evidenziato la sussistenza di una pronuncia di questa Sezione (sent. n.
118/2018) attinente ai fatti di causa, con rigetto delle richieste del omissis , il quale con l’odierno ricorso avrebbe impugnato un provvedimento dell’Amministrazione conseguente a quello già scrutinato dalla magistratura contabile nella citata decisione.
Ha censurato la sentenza affidandosi a due motivi di doglianza:
- “1. Nullità della sentenza per violazione dell’art. 155 codice giustizia contabile e del diritto al contraddittorio (art. 24 Cost.) e di difesa (art.
111 Cost.)”
Secondo l’appellante la sentenza sarebbe nulla in quanto emessa in assenza di notifica del Decreto di fissazione dell’udienza di discussione della causa al Comando Generale della Guardia di Finanza, che, pur essendo stato chiamato in causa su ordine del giudice di prime cure, non si sarebbe costituito in giudizio non essendo mai venuto a conoscenza della data di udienza, con compromissione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, per cui sarebbe necessario rimettere la controversia al giudice di primo grado per la rinnovazione del giudizio.
2. “Violazione di legge ed errata interpretazione delle norme di diritto in tema di legittimo affidamento e buona fede nonché di ripetibilità dell’indebito oggettivo (art. 97 Cost., art. 1 L. 241/1990 e art. 2033 c.c.)”
Secondo l’appellante la sentenza gravata sarebbe errata, difettando la buona fede del pensionato, consapevole che la definitiva spettanza del proprio diritto a pensione avrebbe potuto essere sottoposta a condizioni per i fatti commessi prima del pensionamento, oggetto di un procedimento penale/disciplinare pendente. La condizione soggettiva del pensionato sarebbe comunque recessiva a fronte del diritto-dovere della Amministrazione di chiedere la restituzione di somme indebitamente erogate.
L’appellante ha dunque chiesto la riforma della sentenza gravata, con vittoria delle spese di lite del doppio grado. Ha formulato istanza di sospensione cautelare della sentenza, considerati, per il fumus boni iuris, i motivi di appello, fondati sul grave difetto di motivazione della sentenza impugnata, mentre, con riferimento al periculum in mora, ha rilevato il grave ed irreparabile danno che l’Amministrazione subirebbe ove dovesse eseguire immediatamente la pronuncia, per l’erogazione di un importo di non trascurabile entità, recuperabile con notevoli costi nel caso di vittoria nel merito della Amministrazione.
3. Con atto di appello incidentale, notificato in data 16 maggio 2025 e depositato il successivo 20 maggio, si è costituito in giudizio l’INPS, censurando la sentenza per i seguenti motivi:
-“Violazione degli artt. 162 d.P.R. n. 1092/1973 – revoca della pensione per perdita del grado – errata sussunzione della fattispecie di causa in quella di ripetizione di indebito per differenza tra il rateo provvisorio e quello definitivo di pensione– errata applicazione dei principi resi dalla Sezioni Riunite in tema di indebito previdenziale (sent. n.
2/2012/QM).
Violazione del dovere di conoscenza del proprio precedente – sentenza n. 118/2018 della sezione I di appello della Corte dei conti, con cui è stato dichiarato insussistente il diritto a pensione in capo al omissis, al novembre 2006 – precedente accertamento dell’inesistenza, in capo al pensionato, del legittimo affidamento sulla spettanza della pensione”.
Secondo la difesa dell’INPS il primo giudice avrebbe errato nel sussumere la fattispecie di causa in quella di ripetizione di indebito per differenza tra il rateo provvisorio e quello definitivo di pensione.
Inoltre, la ricordata sentenza n. 118/2018 di questa Sezione, di cui il primo giudice avrebbe dovuto tener conto, avrebbe sancito l’insussistenza del diritto a pensione in capo al omissis, di qualsiasi legittimo affidamento circa la spettanza della pensione ed anche la non rilevanza della definitività del trattamento pensionistico in esame.
Per la difesa dell’INPS “lo stato soggettivo accertato dal Giudice di appello nella sentenza…non può che rilevare anche nel presente giudizio, attinente al recupero dei ratei indebitamente percepiti dal pensionato, dal momento della liquidazione della pensione (nel novembre 2006) fino al momento di sospensione della stessa, nel febbraio 2014.”.
La pendenza del giudizio sulla revoca della pensione, sfociato nella ricordata sentenza n. 118/2018, avrebbe inciso sulle tempistiche di recupero, inducendo le amministrazioni appellanti a non porre in ripetizione l’indebito.
Con riferimento all’atto di appello del Comando della Guardia di Finanza, per la difesa dell’INPS il profilo attinente alla declaratoria di contumacia, contenuta nella sentenza impugnata, dovrebbe ritenersi assorbito dalla fondatezza del secondo motivo di appello.
In subordine, l’INPS ha reiterato la richiesta di manleva dell’ente, in caso di reiezione del gravame e di quello dell’amministrazione militare, che non avrebbe proposto appello sul punto.
In merito all’istanza cautelare, la difesa dell’INPS si è rimessa alle valutazioni del Collegio, segnalando la sussistenza del fumus boni iuris per la fondatezza del gravame.
Ha concluso per l’accoglimento del gravame, con riforma dell’impugnata sentenza.
4. Con memoria, depositata in data 24 maggio 2025, si è costituito in giudizio il omissis contestando l’appello avversario, non potendo addebitarsi al pensionato (primo motivo) la mancata evocazione in giudizio del datore di lavoro GdF, la cui presenza, non necessaria, era stata chiesta dall’INPS solamente in manleva. L’INPS, tuttavia, non avendo ottemperato all’Ordinanza n. 196/2003 del giudice campano, che fissava in 60 giorni il termine per chiamare in causa la GdF, sarebbe decaduto dalla relativa facoltà, e, conseguentemente, dall’esercizio dell’azione di regresso nei confronti della GdF, senza alcuna conseguenza sulla posizione del pensionato, estraneo al rapporto tra i due enti.
Anche il secondo motivo sarebbe infondato per il lungo lasso di tempo intercorso tra l’erogazione della pensione e il provvedimento di presunto indebito, considerata la buona fede del pensionato.
Con riferimento all’istanza cautelare, la difesa del pensionato ha chiesto il rigetto per la carenza del fumus, evincibile dai motivi di ricorso, e del periculum, per l’assenza di un danno grave e soprattutto irreparabile derivante dalla esecuzione della sentenza, considerato inoltre che l’appellante GdF risponderebbe esclusivamente in via di regresso nei confronti dell’INPS.
Ha dunque concluso per il rigetto della domanda cautelare e dell’appello, ed, in subordine, per la conferma della sentenza gravata nella parte in cui ha dichiarato irripetibile l’indebito e disposto la restituzione delle ritenute già operate sulla pensione dell’appellato.
5. Con memoria, per l’udienza del 5 giugno 2025 fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la difesa del pensionato ha insistito per il rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza gravata, meglio illustrando le tesi difensive.
6. Con Ordinanza resa a verbale dell’udienza del 5 giugno 2025 il giudizio sulla domanda cautelare è stato rinviato all’udienza del 15 gennaio 2026, per l’assenza in aula del rappresentante dell’appellante.
7. Con memoria di costituzione, in vista dell’odierna udienza, la difesa del pensionato ha rilevato l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dall’INPS, in quanto introdurrebbe un riesame di fatti già vagliati dal primo giudice, in violazione dell’art. 170 del c.g.c.. Il precedente costituito dalla sentenza n. 118/2018 di questa Sezione afferirebbe alla diversa fattispecie della modificazione del titolo della cessazione dal servizio. L’appello sarebbe comunque infondato nel merito considerata l’erronea gestione della posizione del pensionato da parte dell’INPS sin dalla fase amministrativa ed il legittimo affidamento del pensionato sulla natura definitiva dell’attribuzione. Ha concluso per l’inammissibilità dell’appello e per il rigetto del gravame, con conferma della sentenza gravata.
8. Con successiva memoria la difesa del omissis ha ribadito le tesi difensive e le già rassegnate conclusioni.
9. All’esito della camera di consiglio odierna, il Collegio, con separata Ordinanza, ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari rappresentate in atti e pertanto ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
10. All’odierna udienza i patroni delle parti presenti, ribadite le rispettive tesi difensive, si sono riportati alle rassegnate conclusioni.
Motivi della decisione 11. Preliminarmente il Collegio dispone la riunione degli appelli in quanto proposti avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del codice di giustizia contabile.
12. Il Collegio rileva che è assorbente su tutte la questione, evidenziata sia nell’appello principale della Guardia di Finanza che nell’appello incidentale proposto dall’INPS, relativa alla sussistenza di un precedente giudicato di questa Sezione n. 118/2018, risalente al 19 marzo 2018, idoneo a riflettere i propri effetti anche sull’odierno giudizio in quanto vertente tra le medesime parti in causa ed attinente all’insussistenza del diritto a pensione dell’interessato, a seguito del provvedimento di perdita del grado, intervenuto con decorrenza retroattiva: ciò con effetti anche sulla consapevolezza del omissis di un diritto previdenziale non pieno, ma tuttavia ampiamente condizionato da eventi esterni, così da non poter fondare il suo legittimo affidamento, invece ritenuto sussistente dal giudice territoriale nella fattispecie in esame.
La censura è fondata.
Con la precedente decisione n. 118/2018 questa Sezione ha infatti respinto l’appello del omissis e confermato la sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania n. 273 del 26 maggio 2016.
Dalla lettura di quest’ultima sentenza emerge, in dettaglio, che il pensionato ha impugnato i provvedimenti a lui indirizzati- ovvero la nota prot. n. 0044600/14 del Comandante p.t. del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza in data 28.1.2014 di “comunicazione di revoca del trattamento di quiescenza e ripetizione delle somme percepite a decorrere dalla data del congedo, a seguito di determinazione di perdita del grado per “rimozione”, adottata dal Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, a carico del M.C. in congedo assoluto per “riforma” omissis…”e il provvedimento con il quale l’INPS ha disposto la sospensione del trattamento di quiescenza.
La sentenza del giudice territoriale, confermata, come detto, dalla citata sentenza n. 118/2018, ha, in particolare, affermato che “i provvedimenti di perdita del grado per rimozione dovuta a motivi disciplinari operano, quindi, anche nei confronti di coloro che siano già cessati dal servizio permanente per inabilità con diritto a pensione, in quanto il sopravvenire della sanzione disciplinare della destituzione travolge, irrimediabilmente, il riconoscimento del precedente titolo giuridico al trattamento di quiescenza.
Di talché deve ritenersi insussistente qualsiasi fondamento giuridico che possa sorreggere la pretesa al mantenimento e conservazione della pensione primitivamente conseguita per infermità”.
Il giudice di secondo grado, nella ricordata sentenza n. 118/2018, ha inoltre precisato che “alla data del decreto n. 24750 del 18.4.2007, che riconosceva all’appellante la pensione per infermità, lo stesso era già stato destinatario dell’Ordinanza applicativa di misure cautelari del GIP presso il Tribunale di Salerno del 28.12.2006 e, pertanto, era, senza ombra di dubbio, a conoscenza dell’esistenza della pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti”.
Il giudice di appello ha ricostruito in dettaglio la disciplina che regola la materia, precisando che ”Nel caso di specie…si verte nella…ipotesi…regolata da disciplina speciale, di un diritto al trattamento pensionistico soggetto, ab origine, ad una sorta di condizione risolutiva espressa…”.
Ciò che conta, infatti, è che, al momento del pensionamento, il militare, per la pendenza di un processo penale o disciplinare, fosse ben consapevole che la definitiva spettanza del proprio diritto a pensione era sottoposta a condizione, con riguardo alla valutazione che, dei fatti dallo stesso commessi, precedenti al pensionamento, sarebbe risultata all’esito del procedimento penale e/o disciplinare. E, nel caso di specie, come innanzi evidenziato, essendo già stato attinto da ordinanza applicativa di misure cautelari alla data del decreto di concessione della pensione per infermità, non v’è dubbio che, per il omissis, ricorresse il predetto presupposto. Non rileva, peraltro, la eventuale circostanza che il trattamento pensionistico sia qualificato come definitivo, atteso che detta
“definitività” attiene, evidentemente, a conteggi relativi ad un trattamento pensionistico, che, tuttavia, nel suo “an”, resta, per legge, condizionato all’esito del procedimento penale e/o disciplinare...”
Non può dunque accogliersi la tesi della difesa del omissis per cui il precedente costituito dalla ricordata sentenza n. 118/2018 afferirebbe unicamente alla diversa fattispecie della modificazione del titolo della cessazione dal servizio e della sua decorrenza sul trattamento pensionistico, contenendo invece un principio di più ampia portata, idoneo a riflettersi sullo stato di buona fede e dunque di legittimo affidamento del pensionato.
Come ha rilevato l’INPS, il pensionato era, infatti, già al momento di liquidazione del trattamento pensionistico, consapevole della sottoposizione dello stesso al rischio di revoca, essendo, già al momento del collocamento in pensione privilegiata, sottoposto a procedimento penale per i fatti relativi al servizio.
Il giudice di primo grado non ha invece tenuto conto del giudicato di cui si è detto, considerando solo il “notevole lasso di tempo intercorso tra l’attribuzione della pensione e l’accertamento dell’indebito”, senza peraltro avvedersi del fatto che il tempo è solo uno degli elementi da cui poter desumere il legittimo affidamento del pensionato, dovendo, necessariamente, procedersi alla valutazione di tutti gli altri elementi ricorrenti nel caso concreto (come precisato dalla Corte dei conti, Sezioni Riunite, sent. n. 2/2012/QM), invece totalmente ignorati dal primo giudice (alcun accenno è stato fatto, ad esempio, ai provvedimenti attinenti al procedimento disciplinare o al preavviso di sospensione e recupero delle somme erogate che, medio tempore, sono stati comunicati al omissis e che avrebbero dovuto indurlo a considerarne gli effetti di travolgimento sul trattamento pensionistico, anche di privilegio, in godimento).
Va dunque rigettata l’eccezione di inammissibilità formulata dalla difesa del omissis, ai sensi dell’art. 170 del c.g.c., poiché l’INPS, attraverso lo strumento dell’impugnazione, mirerebbe a reintrodurre un esame dei fatti già vagliati nel corso del primo grado di giudizio.
È vero invece il contrario, in quanto il giudice di primo grado ha ignorato le sentenze già emesse da questa magistratura contabile, pur se riassunte nelle premesse del provvedimento impugnato, ed i principi di diritto da esse già enucleati valevoli anche con riferimento al caso concreto, in quanto idonei ad escludere una condizione soggettiva di legittimo affidamento e buona fede in capo al pensionato.
Peraltro, qualora la tematica volesse comunque ricondursi a questioni di mero fatto, la deducibilità ne è sempre consentita in appello, per condivisibile giurisprudenza, in difetto di motivazione, che il giudice territoriale non risulta aver fornito sul punto (Corte conti, SS.RR.,
sentenza n. 10/QM/2000).
Ed ancora, ad abundantiam, si richiama «l’orientamento del Giudice di legittimità secondo cui il Giudice è tenuto a conoscere i propri precedenti (Cass.
5360/2009, 30780/2011, 24740/2015)», già condiviso da questa Sezione con la sentenza n. 211/2022.
Conseguentemente, non potendo ritenersi sussistente una condizione di affidamento incolpevole del pensionato sulla definitività dei pagamenti descritta invece dal giudice territoriale, deve essere disposta la riforma della sentenza gravata.
Le spese, anche con riferimento alla fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti nel giudizio iscritto al n. 62143 del registro di segreteria dal Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza e dall’INPS
- Dispone la riunione degli appelli, ai sensi dell’art. 184 del c.g.c.;
- Accoglie, in parte, gli appelli, con conseguente riforma della sentenza di primo grado;
- Condanna la parte appellata al pagamento delle spese legali in favore del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza e dall’INPS nell’importo, rispettivamente di euro 500,00 ed euro 1.500,00 oltre spese, IVA, e cpa, se dovuti.
- Nulla per le spese di giustizia.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 15 gennaio 2026.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
f.to BE NI f.to NR OR DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26/01/2026
IL DIRIGENTE
f.to Massimo BIAGI