CA
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/02/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1628/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, con l'avv. Vincenzo Cuomo e l'avv. Cristiano Cuomo
Appellante contro
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_2
Giorgio Pinello e l'avv. Lorenzo Scofone
Appellata
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n.
1328/23 pubblicata in data 29/06/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
In via preliminare accertare e dichiarare che la polizza n.064/09/5886274 posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo e' inesistente perché sostituita dapprima con la polizza n. 064/09/6207277 e successivamente con la polizza n. 064/09/6207276 e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo.
Nel merito - dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per
CP_ inesistenza del diritto di credito risultando l' comunale decaduto dalla garanzia assicurativa per essersi avvalso della polizza ben oltre il di sei mesi dalla data di definizione del rapporto, coincidente con la ultimazione dei lavori, risalente al
16/05/2005.
Dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari.
Per l'appellata Controparte_1
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
voglia, per tutti i motivi in atti, respingere l'appello avversario perché inammissibile;
carente di interesse e comunque infondato in rito, in fatto ed in diritto e non provato confermando integralmente la sentenza del
Tribunale di Verona n. 1328/2023 di condanna, in ogni caso, per i motivi tutti in atti, di
(P.IVA: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla la somma Controparte_2
capitale di euro 184.633,34, oltre agli interessi come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal 19/05/2016 sino al soddisfo, ed oltre alle spese effettivamente sostenute, al compenso per la procedura monitoria come liquidato, alle spese e competenze del presente giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso ex D.M. n. 55/2014, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 24/2022 emesso il 07.01.2022, il Tribunale di Verona ingiungeva a il pagamento in favore della società Parte_1 CP_2
pag. 2/11 della somma di euro 184.633,34 oltre agli interessi legali ed alle Controparte_2
spese della procedura monitoria.
a sostegno del ricorso monitorio deduceva l'avvenuta Controparte_2
escussione da parte del della polizza fideiussoria n. 5886274, Parte_2
stipula tra (poi fusa per incorporazione in Parte_3 [...]
e in data 31.5.2001 in favore del CP_2 Parte_1 [...]
, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore in Parte_2 relazione alla buona esecuzione delle obbligazioni rinvenienti dal contratto d'appalto n.
1745 rep. del 12.06.2001 e dichiarava di agire in surroga e regresso nonché ai sensi degli artt.6 e 7 delle condizioni di garanzia.
Giudizio di primo grado
Avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2022 del Tribunale di Verona,
[...]
proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Parte_1 giudice adito, l'inesistenza del credito in ragione del progressivo svincolo della polizza fideiussoria azionata in sede monitoria, assumendo che la polizza azionata monitoriamente era stata sostituita dapprima con la polizza n. 064/09/6207277 e successivamente con la polizza n. 064/09/6207276, con massimale ridotto “in corrispondenza dei relativi stati di avanzamento” lavori, non escusso nel termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Rilevava inoltre la prescrizione del diritto di credito garantito, dieci anni da computarsi dall'atto di significazione di risoluzione del
31.3.2005 ovvero dalla delibera comunale di risoluzione contrattuale intervenuta il
23.6.2005 . chiedeva il rigetto dell'opposizione contestandone la Controparte_2
fondatezza. La convenuta disconosceva formalmente le polizze “sostitutive” dimesse in copia dall'opponente e rilevava in ogni caso la mancata allegazione e prova del meccanismo di svincolo progressivo del massimale in proporzione alle opere eseguite.
Contestava la eccepita decadenza e prescrizione rilevando che la richiesta di pagamento del del 3.12.2015 era stato ricevuto dalla debitrice principale e dalla garante in Pt_2
data 10.12.2015 e che la pretesa era stata reiterata con nota del Comune del 16.3.2016.
Con la sentenza n. 1328/2023 pubblicata il 29.06.2023 il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
pag. 3/11 Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1328/2023 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello Parte_1
e la riforma della sentenza di primo grado previa sospensione dell'esecutività della sentenza.
Si è costituita subentrata a in forza Controparte_1 Controparte_2 dell'atto di scissione parziale e proporzionale di in Controparte_2
del 21.06.2023, chiedendo il rigetto dei motivi di gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione all'allegazione di inesistenza della polizza posta a fondamento della pretesa di Rappresentava di aver depositato nel giudizio di primo grado Controparte_2
copia delle polizze n. 064/09/6207277 e n. 064/09/6207276, che dimostravano che il massimale garantito, a seguito del progressivo svincolo, era stato definitivamente determinato in euro 46.158,34. Tali polizze successive avevano natura sostitutiva come comprovato dalla modulistica utilizzata e tenuto conto che lo svincolo progressivo della polizza fideiussoria in base all'avanzamento dell'esecuzione era automatico e l'emissione delle polizze da parte della società assicurativa certificava che i SAL e la documentazione era stata consegnata.
Rappresentava come nel giudizio di primo grado si era limitata Controparte_2
a disconoscere le polizze senza proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e senza produrre la documentazione in originale. Rilevava come il disconoscimento delle scritture può provenire solo dalle parti del processo e poichè le polizze sostitutive erano state sottoscritte dall'agente titolare dell dovevano considerarsi Parte_4
scritture provenienti da terzi.
Secondo motivo di impugnazione.
pag. 4/11 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per aver escluso l'estinzione della polizza fideiussoria n. 064/09/5886274 non applicando le previsioni normative di cui all'art. 28 della L. 109/1994, la quale fa riferimento al termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
L'appellante rilevava come risolveva il contratto in data Parte_1
31.03.2005 per grave inadempimento della stazione appaltante ed altresì il
[...]
dichiarava la risoluzione del contratto con deliberazione n. 132 R.D. del Parte_2
23.06.2005 evidenziando come, in base a tali presupposti, era stato determinato in data
16/05/2005 lo stato di consistenza, ai sensi dell'art. 119/DPR 554/99 che assumeva la veste di verbale di ultimazione dei lavori eseguiti fino a tale data.
Il giudice di prime cure doveva pertanto dichiarare la decadenza dell' CP_4
dalla garanzia assicurativa per essersi avvalso della polizza oltre il termine di sei mesi dalla ultimazione dei lavori in data 16.05.2005.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui non ha rilevato il decorso del termine di dieci anni dalla data di risoluzione del rapporto di cui alla delibera n. 132 del 23.06.2005 del . Parte_2
L'appellante assumeva che nel caso di specie l'obbligazione principale assumeva la specifica funzione di garanzia del contratto di fideiussione poiché in base all'articolo 5 della legge n.295/1978 la clausola del contratto autonomo di garanzia che attribuisce all'assicuratore garante la facoltà, alternativa al versamento dell'indennizzo, di adempiere la stessa obbligazione di “facere” del debitore è nulla per contrarietà a norme imperative. Inoltre rilevava che il fideiussore doveva informare il debitore principale della sua intenzione di pagare il debito garantito al fine di consentirgli di paralizzare l'azione del creditore con le eccezioni proposte con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, determinando il venir meno del diritto alla ripetizione in caso di debito prescritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2940 c.c.
Ragioni della decisione
In relazione al primo motivo d'impugnazione va preliminarmente rilevato come a fronte della produzione della copia delle polizze n. 064/09/6207277 e n. 064/09/6207276 unitamente all'atto di opposizione (quali doc. 1 e 2), nella memoria di costituzione pag. 5/11 depositata da la convenuta espressamente e formalmente Controparte_2 ne disconosceva la conformità all'originale (”Preliminarmente si disconoscono formalmente le pretese polizze “sostitutive” nn. 064/09/6207277 e 064/09/6207276 invocate ex adverso, peraltro esibite solo in copia in stralcio di modo che neppure è verificabile se conforme all'eventuale relativo originale” cfr. comparsa pag. 5) senza che l'attrice opponente nella prima udienza, com'era suo onere, depositasse gli originali delle polizze. Invero l'attrice opponente solo nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. assumeva che “in relazione alla polizze progressivamente svincolate, si fa rilevare che l'originale delle polizze, ope legis, venivano inviati alla stazione appaltante per la loro validità e pertanto possono essere acquisite in via diretta dalla stazione appaltante e dalla stessa società assicuratrice dell'epoca”.
Ciò posto del tutto tardivamente l'appellante assume, per la prima volta nell'atto di appello, che le “copie originali di spettanza dell'appaltatore , erano e sono disponibili anche in forma cartacea e possono essere depositate , previa assunzione di provvedimento autorizzativo da parte di codesta Ecc.ma Corte, che preveda anche la custodia a cura della cancelleria “.
Dato atto che non sono stati tempestivamente depositi gli originali delle polizze va inoltre rilevato che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata,
l'appellante non ha in alcun modo allegato e dimostrato che le suindicate polizze avessero effettivamente natura sostitutiva della polizza azionata monitoriamente poiché, come indicato dal giudice di prime cure, non ha “offerto alcuna produzione documentale – né l'attestazione di svincolo di cui all'art. 4 delle condizioni di polizza,
Cont nè i né una stima del valore delle opere compiute, né altro elemento - da cui desumere l'operatività del meccanismo di svincolo progressivo del massimale in proporzione ai lavori eseguiti.”
Nè l'appellante ha svolto sul punto alcuna significativa censura limitandosi nell'atto di appello a reiterare le deduzioni rispetto alla asserita inefficacia del disconoscimento delle polizze e a genericamente a sostenere un automatico effetto sostitutivo delle medesime ( affermando che “la natura sostitutiva è insita nella stessa emissione delle successive polizze come risulta dal testo della modulistica utilizzata” e, apoditticamente, tale carattere viene conferito dalla stessa società emittente “che le ha formalmente ed pag. 6/11 efficacemente emesse a seguito della obbligatoria documentazione acquisita e ad essa consegnata, secondo il disposto degli artt.205 DPR 554/1999 ed art.37, comma 1, D.M.
145/2000”).
A fronte della precisa contestazione svolta dall'opposta era onere dell'opponente allegare e provare la stipula ed emissione delle polizze fideiussione di progressivo svincolo e prima ancora l'avvenuta consegna dei SAL attestanti l'avvenuta esecuzione sicchè il motivo risulta del tutto infondato.
Va parimenti respinto il secondo motivo d'impugnazione.
In relazione alla censura della sentenza per aver escluso l'estinzione della polizza fideiussoria non applicando le previsioni normative di cui all'art. 28 della l.
109/1994.che fa riferimento al termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori va preliminarmente osservato che l'appellante non si confronta con la decisione del giudice di prime cure che ha espressamente osservato come risulta circostanza non contestata che il mancato completamento delle opere sia dipeso da fatto imputabile all'impresa. Come osservato impropriamente la data ultimazione lavori viene ricondotta alla visita del 16.5.2005 “in conseguenza della quale “non è stato redatto lo Stato
Finale dei Lavori in quanto l'Impresa ha abbandonato il cantiere senza completare le opere oggetto di appalto ed instaurando contenzioso con il Comune di ”, Parte_2
evincendosi perciò che il collaudo - da effettuarsi secondo la stessa opponente entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori - sia mancato per fatto imputabile alla stessa appaltatrice, diverso dal vizio delle opere di cui alla giurisprudenza citata nei suoi atti ed ostativo alle operazioni (v. pag. 17 doc. 6 opposta)”.
La doglianza svolta sul punto dall'appellante si rivela priva di una specifica censura giuridica e logica alla motivazione della sentenza impugnata perché, piuttosto che esplicitare, in maniera puntuale, le ragioni per cui essa sarebbe errata (confrontandosi concretamente, dunque, con le sue argomentazioni in diritto e confutandole), sostanzialmente si limita a richiamare le stesse argomentazioni e le medesime deduzioni articolate nel primo grado e ritenute infondate.
In ogni caso va ulteriormente osservato che il verbale di sopralluogo del 16 maggio
2005 (doc. 5 fascicolo di primo grado appellante) è stato redatto ai sensi dell'articolo
119 del DPR 21/12/1999 n.554 per grave inadempimento dell'appaltatore e come ivi pag. 7/11 espressamente indicato corrisponde alla “determinazione dello stato di consistenza”. In proposito va sottolineato come nella disciplina di cui agli artt.119-121 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n.554 la risoluzione del contratto per grave inadempimento o ritardo dell'appaltatore comporta la stima dei lavori regolarmente eseguiti e che devono essere accreditati all'appaltatore da parte del direttore lavori, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali e macchinari da parte del responsabile del procedimento e che a tale attività è del tutto estranea la fase del collaudo preordinata, a norma dell'articolo 192 d.p.r. cit. a verificare e certificare l'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte e quanto stabilito dal contratto.
Vanno infine rigettate le censure dell'appellante rispetto al rigetto dell'eccezione di prescrizione nonché ai rilievi relativi all'omesso avviso ex articolo 1952 cod.civ. tenuto conto della previsione espressa dell'articolo 6 della polizza azionata monitoriamente
(che prevede espressamente che “ La ditta obbligata si impegna a rimborsare alla
Società a semplice richiesta tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione compresa quella prevista dall'art.1952 c.c. “ clausola specificamente approvata agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. “)
A fronte dell'accertato adempimento a parte di dell'obbligazione Controparte_2
di garanzia di cui alla polizza azionata monitoriamente, del tutto legittimamente la stessa si è surrogata nella posizione del creditore soddisfatto e, quindi, ha legittimamente agito in rivalsa nei confronti della debitrice principale, odierna appellante, nei limiti delle somme pagate, in forza di quanto previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione.
Come osservato dalla Suprema corte “ La più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda, peraltro, il momento del pagamento - cui (anche) il fideiussore "atipico" può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore -, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento. Se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 cod.civ. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone pag. 8/11 il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 cod.civ.. Il garante "autonomo", invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 cod.civ. unicamente nei confronti del debitore garantito (il più delle volte mediante il cosiddetto "conteggio automatico" a carico del debitore, quando questi ha anticipato alla banca le somme necessarie per il pagamento o quando sussista la possibilità di addebitare le somme su un conto corrente), senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento
(così Cass. n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007). L'effetto è di "autonomizzare" il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base, contrariamente a quanto accade per la fideiussione tipica: è a quest'ultima, infatti, che si riferisce il principio secondo il quale
"quando si estingue l'obbligazione principale, si estingue anche quella accessoria di garanzia. Pertanto, se il fideiussore paga un debito già estinto, per remissione, per pagamento o per altra causa, non può esercitare azione di regresso nei confronti del debitore principale" (così Cass. n. 2334/1967). Sarà il debitore principale ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di valuta, nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore- ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della malafede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Va in proposito ricordato che l'art. 20 della Convenzione UNCITRAL, sulle garanzie autonome e sulle lettere di credito, elaborata dalla Commissione delle Nazioni Unite sul commercio internazionale, tra le alternative riconosciute all'ordinante per neutralizzare il pericolo di un'abusiva escussione, prevede sia la possibilità di inibire al garante di pag. 9/11 trattenere o recuperare presso l'ordinante le somme pagate in base alla garanzia sia la possibilità di richiedere un provvedimento giudiziario che impedisca al beneficiario di riscuotere la garanzia).( così Cassazione SSUU n. 3947/2010)
Ciò posto, nel caso di specie la domanda di rimborso di è stata Controparte_2
correttamente esercita nei confronti di nell'esercizio del diritto di Parte_1
regresso di cui all'art. 6 del contratto di garanzia ("La ditta obbligata si impegna a rimborsare alla Società a semplice richiesta tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione compresa quella prevista dall'art.1952 c.c. “ clausola specificamente approvata agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. “),
Quanto al richiamo al rimedio dell'exceptio doli, peraltro introdotto dall'appellante per la prima volta solo in comparsa conclusionale, va evidenziato come l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'exceptio doli, il garante non possa limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, come nel caso di specie, ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. Cass. civ. n.
16213/2015; n.16345/2018).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
pag. 10/11 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1328/23 pubblicata in data 29/06/2023 del Tribunale di Verona lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1
rifondere a in persona del legale rappresentante p. t. le spese di lite Controparte_1
del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario,
IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1628/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Caterina Caniato Consigliere
Dott. Martina Gasparini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore, con l'avv. Vincenzo Cuomo e l'avv. Cristiano Cuomo
Appellante contro
(C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_2
Giorgio Pinello e l'avv. Lorenzo Scofone
Appellata
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n.
1328/23 pubblicata in data 29/06/2023 del Tribunale di Verona
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
In via preliminare accertare e dichiarare che la polizza n.064/09/5886274 posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo e' inesistente perché sostituita dapprima con la polizza n. 064/09/6207277 e successivamente con la polizza n. 064/09/6207276 e per l'effetto dichiarare nullo e revocare il decreto ingiuntivo.
Nel merito - dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto per
CP_ inesistenza del diritto di credito risultando l' comunale decaduto dalla garanzia assicurativa per essersi avvalso della polizza ben oltre il di sei mesi dalla data di definizione del rapporto, coincidente con la ultimazione dei lavori, risalente al
16/05/2005.
Dichiarare nullo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari.
Per l'appellata Controparte_1
Si chiede che la Corte d'Appello Ecc.ma- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- previi gli opportuni accertamenti;
- emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
voglia, per tutti i motivi in atti, respingere l'appello avversario perché inammissibile;
carente di interesse e comunque infondato in rito, in fatto ed in diritto e non provato confermando integralmente la sentenza del
Tribunale di Verona n. 1328/2023 di condanna, in ogni caso, per i motivi tutti in atti, di
(P.IVA: , in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, a pagare alla la somma Controparte_2
capitale di euro 184.633,34, oltre agli interessi come previsti in contratto, nella misura pari al saggio ufficiale di sconto aumentato di tre punti a far data dal 19/05/2016 sino al soddisfo, ed oltre alle spese effettivamente sostenute, al compenso per la procedura monitoria come liquidato, alle spese e competenze del presente giudizio oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% del compenso ex D.M. n. 55/2014, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
MOTIVAZIONE
Fatto
Con decreto ingiuntivo n. 24/2022 emesso il 07.01.2022, il Tribunale di Verona ingiungeva a il pagamento in favore della società Parte_1 CP_2
pag. 2/11 della somma di euro 184.633,34 oltre agli interessi legali ed alle Controparte_2
spese della procedura monitoria.
a sostegno del ricorso monitorio deduceva l'avvenuta Controparte_2
escussione da parte del della polizza fideiussoria n. 5886274, Parte_2
stipula tra (poi fusa per incorporazione in Parte_3 [...]
e in data 31.5.2001 in favore del CP_2 Parte_1 [...]
, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore in Parte_2 relazione alla buona esecuzione delle obbligazioni rinvenienti dal contratto d'appalto n.
1745 rep. del 12.06.2001 e dichiarava di agire in surroga e regresso nonché ai sensi degli artt.6 e 7 delle condizioni di garanzia.
Giudizio di primo grado
Avverso il decreto ingiuntivo n. 24/2022 del Tribunale di Verona,
[...]
proponeva opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del Parte_1 giudice adito, l'inesistenza del credito in ragione del progressivo svincolo della polizza fideiussoria azionata in sede monitoria, assumendo che la polizza azionata monitoriamente era stata sostituita dapprima con la polizza n. 064/09/6207277 e successivamente con la polizza n. 064/09/6207276, con massimale ridotto “in corrispondenza dei relativi stati di avanzamento” lavori, non escusso nel termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Rilevava inoltre la prescrizione del diritto di credito garantito, dieci anni da computarsi dall'atto di significazione di risoluzione del
31.3.2005 ovvero dalla delibera comunale di risoluzione contrattuale intervenuta il
23.6.2005 . chiedeva il rigetto dell'opposizione contestandone la Controparte_2
fondatezza. La convenuta disconosceva formalmente le polizze “sostitutive” dimesse in copia dall'opponente e rilevava in ogni caso la mancata allegazione e prova del meccanismo di svincolo progressivo del massimale in proporzione alle opere eseguite.
Contestava la eccepita decadenza e prescrizione rilevando che la richiesta di pagamento del del 3.12.2015 era stato ricevuto dalla debitrice principale e dalla garante in Pt_2
data 10.12.2015 e che la pretesa era stata reiterata con nota del Comune del 16.3.2016.
Con la sentenza n. 1328/2023 pubblicata il 29.06.2023 il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
pag. 3/11 Giudizio di appello
Contro la sentenza n. 1328/2023 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello Parte_1
e la riforma della sentenza di primo grado previa sospensione dell'esecutività della sentenza.
Si è costituita subentrata a in forza Controparte_1 Controparte_2 dell'atto di scissione parziale e proporzionale di in Controparte_2
del 21.06.2023, chiedendo il rigetto dei motivi di gravame e la Controparte_1
conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 25 febbraio 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Primo motivo di impugnazione
Con il primo motivo di appello lamenta l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in relazione all'allegazione di inesistenza della polizza posta a fondamento della pretesa di Rappresentava di aver depositato nel giudizio di primo grado Controparte_2
copia delle polizze n. 064/09/6207277 e n. 064/09/6207276, che dimostravano che il massimale garantito, a seguito del progressivo svincolo, era stato definitivamente determinato in euro 46.158,34. Tali polizze successive avevano natura sostitutiva come comprovato dalla modulistica utilizzata e tenuto conto che lo svincolo progressivo della polizza fideiussoria in base all'avanzamento dell'esecuzione era automatico e l'emissione delle polizze da parte della società assicurativa certificava che i SAL e la documentazione era stata consegnata.
Rappresentava come nel giudizio di primo grado si era limitata Controparte_2
a disconoscere le polizze senza proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e senza produrre la documentazione in originale. Rilevava come il disconoscimento delle scritture può provenire solo dalle parti del processo e poichè le polizze sostitutive erano state sottoscritte dall'agente titolare dell dovevano considerarsi Parte_4
scritture provenienti da terzi.
Secondo motivo di impugnazione.
pag. 4/11 Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per aver escluso l'estinzione della polizza fideiussoria n. 064/09/5886274 non applicando le previsioni normative di cui all'art. 28 della L. 109/1994, la quale fa riferimento al termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori.
L'appellante rilevava come risolveva il contratto in data Parte_1
31.03.2005 per grave inadempimento della stazione appaltante ed altresì il
[...]
dichiarava la risoluzione del contratto con deliberazione n. 132 R.D. del Parte_2
23.06.2005 evidenziando come, in base a tali presupposti, era stato determinato in data
16/05/2005 lo stato di consistenza, ai sensi dell'art. 119/DPR 554/99 che assumeva la veste di verbale di ultimazione dei lavori eseguiti fino a tale data.
Il giudice di prime cure doveva pertanto dichiarare la decadenza dell' CP_4
dalla garanzia assicurativa per essersi avvalso della polizza oltre il termine di sei mesi dalla ultimazione dei lavori in data 16.05.2005.
Terzo motivo di impugnazione.
Con il terzo motivo lamenta l'erroneità della sentenza nel punto in cui non ha rilevato il decorso del termine di dieci anni dalla data di risoluzione del rapporto di cui alla delibera n. 132 del 23.06.2005 del . Parte_2
L'appellante assumeva che nel caso di specie l'obbligazione principale assumeva la specifica funzione di garanzia del contratto di fideiussione poiché in base all'articolo 5 della legge n.295/1978 la clausola del contratto autonomo di garanzia che attribuisce all'assicuratore garante la facoltà, alternativa al versamento dell'indennizzo, di adempiere la stessa obbligazione di “facere” del debitore è nulla per contrarietà a norme imperative. Inoltre rilevava che il fideiussore doveva informare il debitore principale della sua intenzione di pagare il debito garantito al fine di consentirgli di paralizzare l'azione del creditore con le eccezioni proposte con l'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, determinando il venir meno del diritto alla ripetizione in caso di debito prescritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2940 c.c.
Ragioni della decisione
In relazione al primo motivo d'impugnazione va preliminarmente rilevato come a fronte della produzione della copia delle polizze n. 064/09/6207277 e n. 064/09/6207276 unitamente all'atto di opposizione (quali doc. 1 e 2), nella memoria di costituzione pag. 5/11 depositata da la convenuta espressamente e formalmente Controparte_2 ne disconosceva la conformità all'originale (”Preliminarmente si disconoscono formalmente le pretese polizze “sostitutive” nn. 064/09/6207277 e 064/09/6207276 invocate ex adverso, peraltro esibite solo in copia in stralcio di modo che neppure è verificabile se conforme all'eventuale relativo originale” cfr. comparsa pag. 5) senza che l'attrice opponente nella prima udienza, com'era suo onere, depositasse gli originali delle polizze. Invero l'attrice opponente solo nella seconda memoria ex art.183 c.p.c. assumeva che “in relazione alla polizze progressivamente svincolate, si fa rilevare che l'originale delle polizze, ope legis, venivano inviati alla stazione appaltante per la loro validità e pertanto possono essere acquisite in via diretta dalla stazione appaltante e dalla stessa società assicuratrice dell'epoca”.
Ciò posto del tutto tardivamente l'appellante assume, per la prima volta nell'atto di appello, che le “copie originali di spettanza dell'appaltatore , erano e sono disponibili anche in forma cartacea e possono essere depositate , previa assunzione di provvedimento autorizzativo da parte di codesta Ecc.ma Corte, che preveda anche la custodia a cura della cancelleria “.
Dato atto che non sono stati tempestivamente depositi gli originali delle polizze va inoltre rilevato che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata,
l'appellante non ha in alcun modo allegato e dimostrato che le suindicate polizze avessero effettivamente natura sostitutiva della polizza azionata monitoriamente poiché, come indicato dal giudice di prime cure, non ha “offerto alcuna produzione documentale – né l'attestazione di svincolo di cui all'art. 4 delle condizioni di polizza,
Cont nè i né una stima del valore delle opere compiute, né altro elemento - da cui desumere l'operatività del meccanismo di svincolo progressivo del massimale in proporzione ai lavori eseguiti.”
Nè l'appellante ha svolto sul punto alcuna significativa censura limitandosi nell'atto di appello a reiterare le deduzioni rispetto alla asserita inefficacia del disconoscimento delle polizze e a genericamente a sostenere un automatico effetto sostitutivo delle medesime ( affermando che “la natura sostitutiva è insita nella stessa emissione delle successive polizze come risulta dal testo della modulistica utilizzata” e, apoditticamente, tale carattere viene conferito dalla stessa società emittente “che le ha formalmente ed pag. 6/11 efficacemente emesse a seguito della obbligatoria documentazione acquisita e ad essa consegnata, secondo il disposto degli artt.205 DPR 554/1999 ed art.37, comma 1, D.M.
145/2000”).
A fronte della precisa contestazione svolta dall'opposta era onere dell'opponente allegare e provare la stipula ed emissione delle polizze fideiussione di progressivo svincolo e prima ancora l'avvenuta consegna dei SAL attestanti l'avvenuta esecuzione sicchè il motivo risulta del tutto infondato.
Va parimenti respinto il secondo motivo d'impugnazione.
In relazione alla censura della sentenza per aver escluso l'estinzione della polizza fideiussoria non applicando le previsioni normative di cui all'art. 28 della l.
109/1994.che fa riferimento al termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori va preliminarmente osservato che l'appellante non si confronta con la decisione del giudice di prime cure che ha espressamente osservato come risulta circostanza non contestata che il mancato completamento delle opere sia dipeso da fatto imputabile all'impresa. Come osservato impropriamente la data ultimazione lavori viene ricondotta alla visita del 16.5.2005 “in conseguenza della quale “non è stato redatto lo Stato
Finale dei Lavori in quanto l'Impresa ha abbandonato il cantiere senza completare le opere oggetto di appalto ed instaurando contenzioso con il Comune di ”, Parte_2
evincendosi perciò che il collaudo - da effettuarsi secondo la stessa opponente entro il termine di sei mesi dall'ultimazione dei lavori - sia mancato per fatto imputabile alla stessa appaltatrice, diverso dal vizio delle opere di cui alla giurisprudenza citata nei suoi atti ed ostativo alle operazioni (v. pag. 17 doc. 6 opposta)”.
La doglianza svolta sul punto dall'appellante si rivela priva di una specifica censura giuridica e logica alla motivazione della sentenza impugnata perché, piuttosto che esplicitare, in maniera puntuale, le ragioni per cui essa sarebbe errata (confrontandosi concretamente, dunque, con le sue argomentazioni in diritto e confutandole), sostanzialmente si limita a richiamare le stesse argomentazioni e le medesime deduzioni articolate nel primo grado e ritenute infondate.
In ogni caso va ulteriormente osservato che il verbale di sopralluogo del 16 maggio
2005 (doc. 5 fascicolo di primo grado appellante) è stato redatto ai sensi dell'articolo
119 del DPR 21/12/1999 n.554 per grave inadempimento dell'appaltatore e come ivi pag. 7/11 espressamente indicato corrisponde alla “determinazione dello stato di consistenza”. In proposito va sottolineato come nella disciplina di cui agli artt.119-121 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n.554 la risoluzione del contratto per grave inadempimento o ritardo dell'appaltatore comporta la stima dei lavori regolarmente eseguiti e che devono essere accreditati all'appaltatore da parte del direttore lavori, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali e macchinari da parte del responsabile del procedimento e che a tale attività è del tutto estranea la fase del collaudo preordinata, a norma dell'articolo 192 d.p.r. cit. a verificare e certificare l'esecuzione dell'opera secondo le regole dell'arte e quanto stabilito dal contratto.
Vanno infine rigettate le censure dell'appellante rispetto al rigetto dell'eccezione di prescrizione nonché ai rilievi relativi all'omesso avviso ex articolo 1952 cod.civ. tenuto conto della previsione espressa dell'articolo 6 della polizza azionata monitoriamente
(che prevede espressamente che “ La ditta obbligata si impegna a rimborsare alla
Società a semplice richiesta tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione compresa quella prevista dall'art.1952 c.c. “ clausola specificamente approvata agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. “)
A fronte dell'accertato adempimento a parte di dell'obbligazione Controparte_2
di garanzia di cui alla polizza azionata monitoriamente, del tutto legittimamente la stessa si è surrogata nella posizione del creditore soddisfatto e, quindi, ha legittimamente agito in rivalsa nei confronti della debitrice principale, odierna appellante, nei limiti delle somme pagate, in forza di quanto previsto dall'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione.
Come osservato dalla Suprema corte “ La più rilevante differenza operativa tra la fideiussione e il contratto autonomo di garanzia non riguarda, peraltro, il momento del pagamento - cui (anche) il fideiussore "atipico" può essere tenuto immediatamente a semplice richiesta del creditore -, ma attiene soprattutto al regime delle azioni di rivalsa dopo l'avvenuto pagamento. Se, difatti, il pagamento non risulti dovuto per motivi attinenti al rapporto di base, il garante (dopo aver pagato a prima/semplice richiesta) che agisce in ripetizione con l'actio indebiti ex art. 2033 cod.civ. nei confronti dell'accipiens, cioè del creditore beneficiario, facendo valere le eccezioni di cui dispone pag. 8/11 il debitore principale, risponde in realtà come un fideiussore, atteggiandosi la clausola di pagamento in questione come una ordinaria clausola solve et repete ex art. 1462 cod.civ.. Il garante "autonomo", invece, una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti di quest'ultimo (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all'accipiens nel caso di escussione illegittima della garanzia, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 cod.civ. unicamente nei confronti del debitore garantito (il più delle volte mediante il cosiddetto "conteggio automatico" a carico del debitore, quando questi ha anticipato alla banca le somme necessarie per il pagamento o quando sussista la possibilità di addebitare le somme su un conto corrente), senza possibilità per il debitore di opporsi al pagamento richiesto dal garante né di eccepire alcunché, in sede di rivalsa, in merito all'avvenuto pagamento
(così Cass. n. 8324/2001; n. 7502/2004; n. 14853/2007). L'effetto è di "autonomizzare" il rapporto di garanzia rispetto al rapporto base, contrariamente a quanto accade per la fideiussione tipica: è a quest'ultima, infatti, che si riferisce il principio secondo il quale
"quando si estingue l'obbligazione principale, si estingue anche quella accessoria di garanzia. Pertanto, se il fideiussore paga un debito già estinto, per remissione, per pagamento o per altra causa, non può esercitare azione di regresso nei confronti del debitore principale" (così Cass. n. 2334/1967). Sarà il debitore principale ordinante, vittoriosamente escusso dal garante che abbia pagato al beneficiario, ad agire in rivalsa, se il pagamento non era dovuto alla stregua del rapporto di base (ad esempio, per il pregresso e puntuale adempimento della medesima obbligazione), sulla base del rapporto di valuta, nei confronti del beneficiario, il quale ha ricevuto dal garante una prestazione non dovuta, mentre la stessa azione di rivalsa del garante verso il debitore- ordinante viene esclusa quando il primo abbia adempiuto nonostante disponesse di prove evidenti della malafede del beneficiario, salva in tal caso la possibilità di agire contro il beneficiario stesso con la condictio indebiti, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (Va in proposito ricordato che l'art. 20 della Convenzione UNCITRAL, sulle garanzie autonome e sulle lettere di credito, elaborata dalla Commissione delle Nazioni Unite sul commercio internazionale, tra le alternative riconosciute all'ordinante per neutralizzare il pericolo di un'abusiva escussione, prevede sia la possibilità di inibire al garante di pag. 9/11 trattenere o recuperare presso l'ordinante le somme pagate in base alla garanzia sia la possibilità di richiedere un provvedimento giudiziario che impedisca al beneficiario di riscuotere la garanzia).( così Cassazione SSUU n. 3947/2010)
Ciò posto, nel caso di specie la domanda di rimborso di è stata Controparte_2
correttamente esercita nei confronti di nell'esercizio del diritto di Parte_1
regresso di cui all'art. 6 del contratto di garanzia ("La ditta obbligata si impegna a rimborsare alla Società a semplice richiesta tutte le somme da questa versate in forza della presente polizza per capitale interessi e spese con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione compresa quella prevista dall'art.1952 c.c. “ clausola specificamente approvata agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. “),
Quanto al richiamo al rimedio dell'exceptio doli, peraltro introdotto dall'appellante per la prima volta solo in comparsa conclusionale, va evidenziato come l'inopponibilità delle eccezioni di merito derivanti dal rapporto principale, che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione, comporta che, ai fini dell'exceptio doli, il garante non possa limitarsi ad allegare circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di un'eccezione che il debitore garantito potrebbe opporre al creditore, come nel caso di specie, ma debba far valere una condotta abusiva del creditore, il quale, nel chiedere la tutela giudiziale del proprio diritto, abbia fraudolentemente taciuto, nella prospettazione della fattispecie, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto azionato ed aventi efficacia modificativa o estintiva dello stesso, ovvero abbia esercitato tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento, o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o ancora contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui (cfr. Cass. civ. n.
16213/2015; n.16345/2018).
Conclusioni e spese
La sentenza appellata merita integrale conferma.
Le spese processuali del presente grado vanno poste ad integrale carico dell'appellante atteso il rigetto dell'impugnazione e vengono liquidate, secondo il dm n.55/2014, secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale effettivamente svolte, in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA.
pag. 10/11 Segue al rigetto dell'appello l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n.
115/02 nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente decidendo sull'appello avverso la sentenza n.
1328/23 pubblicata in data 29/06/2023 del Tribunale di Verona lo respinge e per l'effetto:
1) conferma la sentenza appellata;
2) condanna in persona del legale rappresentante p.t. a Parte_1
rifondere a in persona del legale rappresentante p. t. le spese di lite Controparte_1
del presente grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi oltre rimborso forfettario,
IVA se dovuta e CPA;
3) dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/02 a carico dell'appellante in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 26 febbraio 2025
IL PRESIDENTE dott. Caterina Passarelli
L'ESTENSORE
dott. Martina Gasparini
pag. 11/11