Inammissibile
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/07/2025, n. 6588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6588 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06588/2025REG.PROV.COLL.
N. 01779/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1779 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - SEZ. VII n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Cons. Sergio Zeuli e udito per le parti l’avvocato -OMISSIS-;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La parte ricorrente agisce per la revocazione della sentenza di questa sezione del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- che ha parzialmente accolto l’appello avverso la sentenza del TAR dell’Emila Romagna, Bologna n -OMISSIS- che, a sua volta, aveva rigettato il ricorso con cui la stessa aveva impugnato il provvedimento della Rettrice dell’Università degli Studi di -OMISSIS- del -OMISSIS- che gli aveva irrogato la sanzione disciplinare della destituzione senza perdita del diritto a pensioni e/o assegni.
A supporto del gravame, la parte, già professore associato per il SSD ICAR/14 – Composizione architettonica e urbana, Dipartimento di Architettura Università degli Studi di -OMISSIS-, espone le seguenti circostanze:
- ha sempre ricoperto prestigiosi incarichi, risultando altresì vincitore del concorso per un posto di professore ordinario nel suddetto SSD;
- la nomina veniva impugnata dinanzi al TAR Emilia Romagna che, con sentenza-OMISSIS-, accoglieva il ricorso, annullando la nomina;
- in ottemperanza a questa decisione, l’amministrazione procedeva ad una rivalutazione dei titoli, all’esito della quale l’esponente risultava nuovamente vincitore;
- a seguito di segnalazione anonima, la Commissione per il servizio ispettivo dell’Ateneo avviava un procedimento e, con nota del -OMISSIS-, comunicava una situazione di incompatibilità ai sensi della legge n.240/2010, in quanto il ricorrente, benché a tempo pieno, svolgeva abitualmente attività professionale;
- con nota dell’-OMISSIS-, la Rettrice dell’Università degli Studi di -OMISSIS- comunicava l’avvio di un procedimento disciplinare, che si concludeva l’1 agosto successivo, come sopra ricordato, con l’irrogazione della sanzione della destituzione;
- in questo provvedimento l’Università contestava la violazione dell’art.88 comma I lett. c) del R.D. n.1592/1933, richiamato dall’art.10 della legge n.240/2010 ossia la commissione di abituali irregolarità;
- il ricorrente impugnava il provvedimento dinanzi al TAR Emilia-Romagna che, con sentenza -OMISSIS-, confermava la legittimità della sanzione;
- interposto l’appello al Consiglio di Stato, quest’ultimo, con sentenza n. -OMISSIS- annullava parzialmente la sentenza per difetto di motivazione con riferimento alla mancanza di proporzionalità tra illecito contestato e sanzione irrogata, rilevando che il provvedimento non aveva esplicitato, in modo esauriente, le ragioni per le quali era stata inflitta una misura così grave;
- nel merito, il Consiglio di Stato ciò non di meno, confermava, nei suoi aspetti essenziali, il fatto storico contestato, e la sua addebitabilità al ricorrente, ossia gli elementi che avevano condotto all’emanazione del provvedimento disciplinare nei suoi confronti;
- su queste ultime circostanze, a dire della parte ricorrente, la sentenza del Consiglio di Stato sarebbe inficiata dall’errata percezione dei presupposti di fatto e degli atti del giudizio almeno con riferimento a tre elementi del giudizio.
Tanto premesso ne chiede la revocazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.395 n.4 c.p.c. e 106 c.p.a. per i seguenti motivi:
SULLA FASE RESCINDENTE. SUSSISTENZA DI ERRORI DI FATTO REVOCATORI EX ART 395 N 4 cpa
PRIMO MOTIVO: Sulla illegittimità del provvedimento per eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; carenza di motivazione e carenza di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità e di congruità della sanzione; Violazione dell’art. 97 Cost. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 89 – 87 lettera A-C e D e dell’art. 6 della legge 240 del 2010. Sulla pregiudiziale penale. Sulla violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 3/ 1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato)
SECONDO MOTIVO: sulla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 comma V del DPR 382 del 1980, dell’art. 6 comma IX e XII della Legge 240 del 2010, dell’art. 3 comma iv del Regolamento Di Ateneo. Sulla illegittimità del provvedimento per eccesso di potere per travisamento dei fatti; contraddittorietà e illogicità. Eccesso di potere per carenza istruttoria e carenza di motivazione
TERZO MOTIVO. Sulla illegittimità del provvedimento per eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; carenza di motivazione e carenza di istruttoria. Violazione del principio di proporzionalità e di congruità della sanzione; Violazione dell’art. 97 Cost. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 89 – 87 lettera A-C e D e dell’art. 6 della legge 240 del 2010
IV Accoglimento del ricorso in fase rescissoria.
2. L’Università degli Studi di -OMISSIS- si è costituita in giudizio, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso.
DIRITTO
3. Il primo motivo di ricorso, in sede rescissoria, contesta alla sentenza impugnata di essere incorsa in un errore di percezione nella ricostruzione del fatto che ha condotto alla sanzione disciplinare.
La parte ricorrente sostiene che i due elementi su cui si fondava la condanna, ossia lo svolgimento da parte sua di attività libero-professionale, e l’incarico di docenza presso l’Università di -OMISSIS-, sarebbero venuti in meno in ragione del decreto di archiviazione emesso dal GIP del Tribunale di -OMISSIS- “perché il fatto non sussiste”, e che di tale sopravvenienza, che pure risultava dagli atti, il giudice d’appello non avrebbe tenuto conto, ignorando la relativa documentazione, e così incorrendo in errore revocatorio.
3.1. Il motivo è infondato.
3.1.1. Anche a voler prescindere dalla circostanza che gli atti relativi al suddetto procedimento penale hanno avuto ingresso nel processo conclusosi con la sentenza revocanda solo in occasione dell’udienza di discussione, e dunque in limine litis , si osserva che, in ogni caso, essi sono stati oggetto di valutazione da parte del giudice, contrariamente a quanto dedotto.
La sentenza fa puntuale menzione di essi alle pagg.12. e 13. In quei passaggi motivazionali, il giudicante ritiene quegli elementi non rilevanti, o comunque non dirimenti, ai fini della decisione.
In particolare - dopo avere richiamato i presupposti della richiesta di archiviazione, in relazione ai quali ricorda che essa è alternativa all’esercizio dell’azione penale e che viene formulata dal P.M. quando non vi siano elementi sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio, nonché il carattere non giurisdizionale del decreto di archiviazione di cui agli artt.409 e 554 c.p.p. . che, a differenza della sentenza, “non dà luogo a preclusioni di alcun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata” – esclude per tali motivi che quelle sopravvenienze siano idonee ad inficiare i fatti storici, costituenti illecito disciplinare, per come ricostruiti dal provvedimento irrogativo della sanzione.
3.1.2. Dunque, contrariamente a quanto dedotto dalla doglianza in esame, entrambi i documenti sono stati oggetto di valutazione da parte del giudice – peraltro, a pag.10 del ricorso, tale circostanza è ammessa, nella parte in cui si afferma che la sentenza ha ritenuto “l’irrilevanza” dei suddetti documenti- pertanto può escludersi che la sentenza abbia omesso di prenderli in considerazione, e tanto meno che, malgrado la tardività della loro produzione, abbia ignorato di rilevare la loro presenza in atti.
4. Il secondo motivo di ricorso contesta alla sentenza d’appello di essere incorsa in un ulteriore errore revocatorio, nella parte in cui ha ritenuto che lo svolgimento di attività libero- professionale da parte del ricorrente fosse dimostrato in atti, senza avvedersi che dai documenti da questi prodotti - in particolare dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2012-2021 e dagli esiti della visita ispettiva disposta dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti, conclusasi con l’archiviazione - che, per errore, non sarebbero stati esaminati, o comunque non sarebbero stati correttamente letti dal giudice d’appello, emergeva la contraria verità, ossia che la detta attività non era mai stata svolta.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Risulta dalla motivazione che la sentenza revocanda ha compiutamente esaminato tutti i documenti acquisiti in atti; rilevando, in particolare, quanto alle dichiarazioni dei redditi presentate dal ricorrente, che esse, al contrario di quanto da lui ribadito anche in questa sede, dimostrano la percezione di redditi da lavoro autonomo, e che inoltre, in più di un’occasione egli stesso ha indirettamente dichiarato di svolgere attività libero-professionale, in costanza del rapporto di impiego con l’Ateneo.
4.1.2. Quanto agli esiti delle ispezioni disposte dall’Ordine, la sentenza revocanda, dopo aver dato atto del fatto che il ricorrente non firmava formalmente i progetti, svolgendo attività di supervisione, ha tuttavia evidenziato il ruolo rilevante da lui svolto nell’associazione di professionisti.
Quest’ultimo dato, oltre a quello che comprova che questi, nel corso del tempo, ha percepito redditi di lavoro autonomo, sono stati ritenuti dal giudicante elementi idonei a comprovare l’attività libero-professionale da costui indebitamente svolta, della quale, ancorché fosse condotta in forma associata, è stata affermata l’incompatibilità rispetto al ruolo di professore a tempo pieno, “indipendentemente dall’entità dei compensi percepiti”.
4.1.3. Infine, il giudicante non ha ritenuto rilevante l’archiviazione disposta dal Consiglio dell’ordine, dopo aver rilevato, dalla lettura dell’atto, che l’istruttoria che l’aveva preceduta riguardava uno specifico documento, ed una specifica violazione, e che dunque la sua portata non avrebbe potuto estendersi all’intera attività contestata al prevenuto.
5. Il terzo motivo di ricorso contesta alla sentenza revocanda di essere incorsa, con riferimento all’attività di docenza da lui svolta presso l’Università di -OMISSIS-, in errore revocatorio, consistente nell’avere, il Consiglio di Stato, individuato una fattispecie diversa da quella in concreto contestata, e comunque nel non aver rilevato che l’importo percepito non costituiva un vero e proprio compenso, ma una semplice remunerazione per l’attività di ricerca da lui svolta presso quell’Ateneo.
5.1. Il motivo è infondato.
5.1.1. La sentenza revocanda ha puntualmente valutato le suddette doglianze – che oggi, in sostanza, la parte ricorrente ripropone tal quali - ritenendo irrilevante che la collaborazione non fosse una libera docenza- perché – ha sottolineato il giudicante – non esistendo una convenzione tra le due università, qualsiasi collaborazione non era autorizzata e dunque passibile di rimprovero in sede disciplinare.
5.1.2. Quanto al compenso percepito – in considerazione della sua entità, pari a euro 2644,00 mensili, lo ha ritenuto una vera e propria retribuzione, escludendone la prospettata qualificazione di mera indennità, e/o rimborso spese non avente natura di corrispettivo.
5.1.3. In definitiva, anche in questo caso, come nei precedenti, non é riscontrabile un errore di percezione, dovuto ad un abbaglio del giudicante, che era invece necessario per ritenere fondata l’azione dal punto di vista rescindente.
6. Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per insussistenza dell’errore revocatorio e dunque per carenza dei presupposti della fase rescindente.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso in revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte resistente costituita, che si liquidano in complessivi euro 4000,00 (euroquattromila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Brunella Bruno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.