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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1647/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Castrovillari, Via G. Carducci n. 7, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Domenico Lo Polito che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, via R. Montagna 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: rapporto di lavoro a tempo indeterminato, risoluzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. In via principale, accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità, l'invalidità del provvedimento di depennamento della Prof.ssa Pt_1
oltreché del provvedimento di licenziamento/revoca del contratto di lavoro a tempo
indeterminato e di ogni altro atto presupposto e connesso e conseguenziale e
conseguentemente disporre il ripristino del contratto di lavoro a tempo indeterminato
venuto meno con i provvedimenti impugnati;
2. In subordine, per tutte le ragioni sopra
esposte, accertare che il provvedimento di depennamento e di risoluzione contrattuale
1 unilaterale sono stati operati in netto contrasto ed in netta violazione delle norme sul
legittimo affidamento del privato nonché sulle norme di potere di revoca in autotutela
della P.A. e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o annullabili gli atti di depennamento e di
risoluzione contrattuale con conseguente ripristino e reintegro della Prof.ssa nel Pt_1
posto e nel luogo di lavoro a lei spettante.
3. Condannare parte resistente al pagamento
delle spese ed onorari di lite come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto,
rigettare tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle
spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c.…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Vicenza dal 2016; di essere docente presso l'IC
“Tommaso Cornelio” di Rovito;
che, a seguito della sentenza n. 1725/2021 del Consiglio
di Stato, l' aveva disposto il depennamento della ricorrente dalla GAE;
che, CP_2
ancora in via conseguenziale, l' aveva provveduto alla risoluzione del contratto a Parte_2
tempo indeterminato, trasformato in contratto a tempo determinato con scadenza al
30.6.2024; che il contratto a tempo indeterminato non era stato sottoposto ad alcuna condizione risolutiva o riserva;
che il comportamento della P.A., che si configurava in termini di licenziamento, era stato contrario ai principi di buona fede e correttezza;
che l'ammissione con riserva nelle GAE non imponeva l'assunzione della ricorrente, alla quale l'Amministrazione aveva proceduto per libera determinazione;
che la sentenza del
Consiglio di Stato non aveva carattere vincolante per l'Amministrazione; che, per il tempo decorso, si era ingenerato l'affidamento della ricorrente in ordine alla stabilizzazione del 2 rapporto di lavoro;
che non era stato valutato l'interesse pubblico al depennamento ed alla conversione del rapporto di lavoro. Su tali premesse sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione; che il contratto a tempo indeterminato era conseguente all'inserimento nelle GAE;
che non sussisteva legittimo affidamento della ricorrente in ordine alla definitività del contratto a tempo indeterminato.
Su tali premesse sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito dell'ordinanza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha formulato istanza cautelare in corso di giudizio, rigettata con motivazione che deve confermarsi anche all'esito della cognizione piena della controversia.
Occorre difatti considerare che la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie con riserva e che in sede di giurisdizione amministrativa è stato negato il diritto all'iscrizione nelle graduatorie.
Nel contratto di lavoro oggetto di giudizio del 3.9.2019 si legge che la docente era Pt_1
stata individuata quale destinataria della proposta di contratto di lavoro “… in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria …”, sicché la mancata iscrizione (avvenuta inizialmente con riserva) nelle graduatorie deve comportare il venir meno del contratto, subordinato all'iscrizione medesima.
3 Né, si aggiunge, può dirsi sussistente affidamento della ricorrente circa la spettanza del posto di lavoro, dovendosi invece affermare che la ricorrente era consapevole della provvisorietà dell'inserimento nelle graduatorie e, in via conseguenziale, del contratto di lavoro stipulato, che trovava il suo presupposto nel detto inserimento.
Le argomentazioni di parte ricorrente, anche in riferimento ai precedenti giurisprudenziali portati dalla parte, non sono tali da determinare una diversa valutazione, occorrendo confermare che
- la circostanza per cui nel contratto a tempo indeterminato non è stata inserita una condizione risolutiva o una riserva legate all'esito del procedimento amministrativo non rileva in senso decisivo, atteso che la ricorrente è stata individuata quale destinataria della proposta contrattuale in ragione dell'inserimento in graduatoria, sicché deve dirsi che l'inserimento in graduatoria costituisce il presupposto del contratto, non occorrendo alcuna ulteriore indicazione nel contratto circa l'effetto risolutivo conseguente al depennamento dalle GAE. Il venir meno del presupposto indicato non può che comportare il venir meno del contratto che non sarebbe stato stipulato senza l'inserimento della ricorrente in graduatoria;
- per quanto appena detto, deve anche escludersi che l'Amministrazione abbia concluso il contratto per libera determinazione, trattandosi in realtà di scelta vincolata conseguente all'inserimento della ricorrente in graduatoria, con valutazione che assorbe ogni ulteriore sull'interesse pubblico sotteso alla revoca del contratto;
- in ordine al consolidamento della posizione lavorativa conseguente agli anni di lavoro,
le argomentazioni di parte ricorrente non hanno rilevanza decisiva per l'accoglimento della domanda, atteso che il giudizio deve vertere sul contratto di lavoro stipulato tra le parti, non mancandosi di rilevare il potenziale effetto distorsivo del consolidamento di posizioni lavorative in assenza del presupposto per il solo decorso del tempo per lo svolgimento del giudizio in diversi gradi;
4 - deve escludersi l'affidamento della ricorrente alla stabilità del suo posto di lavoro, attesa la consapevolezza, fin dall'inizio, della pendenza del giudizio in ordine al suo inserimento in graduatoria e del conseguente possibile venir meno del presupposto del contratto stipulato.
La domanda, dunque, deve rigettarsi.
La peculiarità delle questioni affrontate e sussistenza di precedenti contrari, come indicati dalla parte ricorrente, determinano la compensazione delle spese di lite, anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 16.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1647/2024 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Castrovillari, Via G. Carducci n. 7, presso Parte_1
lo studio dell'Avv. Domenico Lo Polito che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, via R. Montagna 13,
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena
Cianflone - resistente
Oggetto: rapporto di lavoro a tempo indeterminato, risoluzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1. In via principale, accertare e dichiarare la nullità,
l'illegittimità, l'invalidità del provvedimento di depennamento della Prof.ssa Pt_1
oltreché del provvedimento di licenziamento/revoca del contratto di lavoro a tempo
indeterminato e di ogni altro atto presupposto e connesso e conseguenziale e
conseguentemente disporre il ripristino del contratto di lavoro a tempo indeterminato
venuto meno con i provvedimenti impugnati;
2. In subordine, per tutte le ragioni sopra
esposte, accertare che il provvedimento di depennamento e di risoluzione contrattuale
1 unilaterale sono stati operati in netto contrasto ed in netta violazione delle norme sul
legittimo affidamento del privato nonché sulle norme di potere di revoca in autotutela
della P.A. e, per l'effetto, dichiarare nulli e/o annullabili gli atti di depennamento e di
risoluzione contrattuale con conseguente ripristino e reintegro della Prof.ssa nel Pt_1
posto e nel luogo di lavoro a lei spettante.
3. Condannare parte resistente al pagamento
delle spese ed onorari di lite come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto
procuratore …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del
ricorso proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto,
rigettare tutte le domande ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle
spese di giudizio, disponendone la liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c.…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere stata inserita nelle graduatorie ad esaurimento per la Provincia di Vicenza dal 2016; di essere docente presso l'IC
“Tommaso Cornelio” di Rovito;
che, a seguito della sentenza n. 1725/2021 del Consiglio
di Stato, l' aveva disposto il depennamento della ricorrente dalla GAE;
che, CP_2
ancora in via conseguenziale, l' aveva provveduto alla risoluzione del contratto a Parte_2
tempo indeterminato, trasformato in contratto a tempo determinato con scadenza al
30.6.2024; che il contratto a tempo indeterminato non era stato sottoposto ad alcuna condizione risolutiva o riserva;
che il comportamento della P.A., che si configurava in termini di licenziamento, era stato contrario ai principi di buona fede e correttezza;
che l'ammissione con riserva nelle GAE non imponeva l'assunzione della ricorrente, alla quale l'Amministrazione aveva proceduto per libera determinazione;
che la sentenza del
Consiglio di Stato non aveva carattere vincolante per l'Amministrazione; che, per il tempo decorso, si era ingenerato l'affidamento della ricorrente in ordine alla stabilizzazione del 2 rapporto di lavoro;
che non era stato valutato l'interesse pubblico al depennamento ed alla conversione del rapporto di lavoro. Su tali premesse sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione; che il contratto a tempo indeterminato era conseguente all'inserimento nelle GAE;
che non sussisteva legittimo affidamento della ricorrente in ordine alla definitività del contratto a tempo indeterminato.
Su tali premesse sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito dell'ordinanza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La parte ricorrente ha formulato istanza cautelare in corso di giudizio, rigettata con motivazione che deve confermarsi anche all'esito della cognizione piena della controversia.
Occorre difatti considerare che la ricorrente è stata inserita nelle graduatorie con riserva e che in sede di giurisdizione amministrativa è stato negato il diritto all'iscrizione nelle graduatorie.
Nel contratto di lavoro oggetto di giudizio del 3.9.2019 si legge che la docente era Pt_1
stata individuata quale destinataria della proposta di contratto di lavoro “… in quanto inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola primaria …”, sicché la mancata iscrizione (avvenuta inizialmente con riserva) nelle graduatorie deve comportare il venir meno del contratto, subordinato all'iscrizione medesima.
3 Né, si aggiunge, può dirsi sussistente affidamento della ricorrente circa la spettanza del posto di lavoro, dovendosi invece affermare che la ricorrente era consapevole della provvisorietà dell'inserimento nelle graduatorie e, in via conseguenziale, del contratto di lavoro stipulato, che trovava il suo presupposto nel detto inserimento.
Le argomentazioni di parte ricorrente, anche in riferimento ai precedenti giurisprudenziali portati dalla parte, non sono tali da determinare una diversa valutazione, occorrendo confermare che
- la circostanza per cui nel contratto a tempo indeterminato non è stata inserita una condizione risolutiva o una riserva legate all'esito del procedimento amministrativo non rileva in senso decisivo, atteso che la ricorrente è stata individuata quale destinataria della proposta contrattuale in ragione dell'inserimento in graduatoria, sicché deve dirsi che l'inserimento in graduatoria costituisce il presupposto del contratto, non occorrendo alcuna ulteriore indicazione nel contratto circa l'effetto risolutivo conseguente al depennamento dalle GAE. Il venir meno del presupposto indicato non può che comportare il venir meno del contratto che non sarebbe stato stipulato senza l'inserimento della ricorrente in graduatoria;
- per quanto appena detto, deve anche escludersi che l'Amministrazione abbia concluso il contratto per libera determinazione, trattandosi in realtà di scelta vincolata conseguente all'inserimento della ricorrente in graduatoria, con valutazione che assorbe ogni ulteriore sull'interesse pubblico sotteso alla revoca del contratto;
- in ordine al consolidamento della posizione lavorativa conseguente agli anni di lavoro,
le argomentazioni di parte ricorrente non hanno rilevanza decisiva per l'accoglimento della domanda, atteso che il giudizio deve vertere sul contratto di lavoro stipulato tra le parti, non mancandosi di rilevare il potenziale effetto distorsivo del consolidamento di posizioni lavorative in assenza del presupposto per il solo decorso del tempo per lo svolgimento del giudizio in diversi gradi;
4 - deve escludersi l'affidamento della ricorrente alla stabilità del suo posto di lavoro, attesa la consapevolezza, fin dall'inizio, della pendenza del giudizio in ordine al suo inserimento in graduatoria e del conseguente possibile venir meno del presupposto del contratto stipulato.
La domanda, dunque, deve rigettarsi.
La peculiarità delle questioni affrontate e sussistenza di precedenti contrari, come indicati dalla parte ricorrente, determinano la compensazione delle spese di lite, anche per la fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 16.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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