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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/05/2025, n. 806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 806 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4629/2024 promossa da:
con l'Avv. MARANGONI ANNA MARIA RITA Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. GOLDANIGA GABRIELE Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali .
OGGETTO : opposizione ex art. 617 cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto( derivante dal decreto ingiuntivo nei confronti del relativo a somme dovute in favore della società Parte_1 CP_1
) il conveniva in giudizio la società
[...] Parte_1 Controparte_1
, eccependo la nullità dell'atto di precetto , nonché la nullità della procura alle liti ad esso collegata , chiedendo di accertare anche l'illegittimità dell'esposizione IVA calcolata sul compenso liquidato e chiedendo il risarcimento danni ex art 96 cpc per lite temeraria .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore , la quale contestava integralmente quanto eccepito e dedotto da parte attrice , chiedendo la conferma dell'atto di Parte_1 precetto opposto ed il rigetto di tutte le domande .
Alla prima udienza del presente giudizio , parte attrice chiedeva l'ammissione di alcune istanze istruttorie , mentre parte convenuta riteneva le stesse inutili e dilatorie per la decisione del presente giudizio .
Lo scrivente giudicante , a scioglimento della riserva , riteneva la causa matura per la decisione , rinviando la stessa per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma all'udienza del con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
pagina 1 di 3 Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisone . L'opposizione ex art. 617 cpc è infondata e va pertanto rigettata . Il titolo esecutivo relativo al presente giudizio è costituito dal decreto ingiuntivo n.1997/2024 , emesso in data 23.7.2024 , dichiarato provvisoriamente esecutivo in considerazione dei requisiti necessari per la sua emissione e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo . Il predetto decreto risulta regolarmente notificato , unitamente all'atto di precetto oggetto del presente giudizio , in data 25.7.2024 all'indirizzo PEC dell'amministratore pro- tempore del
[...]
. Parte_1
In relazione al difetto di rappresentanza processuale contestato da parte opponente , relativa alla mancata indicazione delle parti , non sussistono ragioni di natura giuridica o probatoria . Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla genericità della procura alle liti , la predetta eccezione non è fondata , in considerazione della chiara indicazione della denominazione della parte conferente con l'indicazione dei poteri attribuiti ai difensori , con l'individuazione del procedimento a cui si riferisce . In relazione all'eccepita illeggibilità del legale rappresentante , si evidenzia come la difficoltà nella lettura della firma non rende invalido l'atto , a patto che l'identità del sottoscrittore sia ricavabile da altri elementi come nel caso in esame ( Cass sez. unite nr. 4810/2005 ) . Per quanto concerne la violazione e la falsa applicazione della Circolare del 6/12/1994 N. 203 AGENZIA DELLE ENTRATE , parte attrice sostiene che la convenuta avrebbe eseguito una “ partita di giro “ in relazione ad una presunta detrazione dell'IVA da parte della società convenuta , quale soggetto sostituto d'imposta , comportando un indebito arricchimento . A tale riguardo , occorre rilevare che se l'IVA risulta già versata e detratta , non può essere richiesta nuovamente , se invece l'IVA non è stata ancora versata , il creditore può richiederla ed includerla nell'atto di precetto . Potrebbe , quindi , essere possibile che , come nel caso in esame , il cliente non abbia versata alcuna somma , non avendo beneficiato della detrazione IVA , potendo quindi l'intero importo ( comprensivo di IVA ). In sostanza non vi è una prova concreta ed effettiva che il pagamento sia stato effettuato che l'IVA non sia più dovuta .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone :
1. Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 617 cpc
2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta che si liquidano per compensi professionali in Controparte_1
€ 5.077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA
Bergamo , 27/5/2025 IL GIUDICE
( dr. Giuseppe Liotta )
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4629/2024 promossa da:
con l'Avv. MARANGONI ANNA MARIA RITA Parte_1
ATTORE/I contro on l'Avv. GOLDANIGA GABRIELE Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali .
OGGETTO : opposizione ex art. 617 cpc
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto( derivante dal decreto ingiuntivo nei confronti del relativo a somme dovute in favore della società Parte_1 CP_1
) il conveniva in giudizio la società
[...] Parte_1 Controparte_1
, eccependo la nullità dell'atto di precetto , nonché la nullità della procura alle liti ad esso collegata , chiedendo di accertare anche l'illegittimità dell'esposizione IVA calcolata sul compenso liquidato e chiedendo il risarcimento danni ex art 96 cpc per lite temeraria .
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore , la quale contestava integralmente quanto eccepito e dedotto da parte attrice , chiedendo la conferma dell'atto di Parte_1 precetto opposto ed il rigetto di tutte le domande .
Alla prima udienza del presente giudizio , parte attrice chiedeva l'ammissione di alcune istanze istruttorie , mentre parte convenuta riteneva le stesse inutili e dilatorie per la decisione del presente giudizio .
Lo scrivente giudicante , a scioglimento della riserva , riteneva la causa matura per la decisione , rinviando la stessa per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma all'udienza del con termine fino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di memorie difensive finali .
pagina 1 di 3 Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisone . L'opposizione ex art. 617 cpc è infondata e va pertanto rigettata . Il titolo esecutivo relativo al presente giudizio è costituito dal decreto ingiuntivo n.1997/2024 , emesso in data 23.7.2024 , dichiarato provvisoriamente esecutivo in considerazione dei requisiti necessari per la sua emissione e per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo . Il predetto decreto risulta regolarmente notificato , unitamente all'atto di precetto oggetto del presente giudizio , in data 25.7.2024 all'indirizzo PEC dell'amministratore pro- tempore del
[...]
. Parte_1
In relazione al difetto di rappresentanza processuale contestato da parte opponente , relativa alla mancata indicazione delle parti , non sussistono ragioni di natura giuridica o probatoria . Per quanto riguarda l'eccezione relativa alla genericità della procura alle liti , la predetta eccezione non è fondata , in considerazione della chiara indicazione della denominazione della parte conferente con l'indicazione dei poteri attribuiti ai difensori , con l'individuazione del procedimento a cui si riferisce . In relazione all'eccepita illeggibilità del legale rappresentante , si evidenzia come la difficoltà nella lettura della firma non rende invalido l'atto , a patto che l'identità del sottoscrittore sia ricavabile da altri elementi come nel caso in esame ( Cass sez. unite nr. 4810/2005 ) . Per quanto concerne la violazione e la falsa applicazione della Circolare del 6/12/1994 N. 203 AGENZIA DELLE ENTRATE , parte attrice sostiene che la convenuta avrebbe eseguito una “ partita di giro “ in relazione ad una presunta detrazione dell'IVA da parte della società convenuta , quale soggetto sostituto d'imposta , comportando un indebito arricchimento . A tale riguardo , occorre rilevare che se l'IVA risulta già versata e detratta , non può essere richiesta nuovamente , se invece l'IVA non è stata ancora versata , il creditore può richiederla ed includerla nell'atto di precetto . Potrebbe , quindi , essere possibile che , come nel caso in esame , il cliente non abbia versata alcuna somma , non avendo beneficiato della detrazione IVA , potendo quindi l'intero importo ( comprensivo di IVA ). In sostanza non vi è una prova concreta ed effettiva che il pagamento sia stato effettuato che l'IVA non sia più dovuta .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone :
1. Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 617 cpc
2. Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta che si liquidano per compensi professionali in Controparte_1
€ 5.077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA
Bergamo , 27/5/2025 IL GIUDICE
( dr. Giuseppe Liotta )
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