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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 138/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BELLE BRUNELLA, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 843/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250018155575000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22 dicembre 2025 è pervenuta a questa Corte una proposta di conciliazione fuori udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, sottoscritta dalle parti del presente giudizio. Nella proposta conciliativa l'Ufficio ha indicato un importo complessivo dovuto pari a euro 2.299,31, comprensivo degli interessi maturati fino al 10 gennaio 2026, con specificazione degli interessi ulteriormente dovuti per ciascun giorno a decorrere dall'11 gennaio 2026 e fino alla data effettiva del pagamento, da aggiungere alle somme già quantificate.
L'accordo prevede, inoltre, che il pagamento sarà effettuato in n. 3 rate trimestrali di pari importo.
La prima rata dovrà essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo, mediante modello F24, con l'indicazione del codice ufficio T8B e del codice atto 20053544001.
Le rate successive alla prima saranno corrisposte entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Le parti, nella medesima istanza, hanno congiuntamente chiesto che la Corte dichiari l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della proposta di conciliazione sottoscritta dalle parti e della volontà comune di definire la controversia con modalità conciliativa ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, la Corte rileva che l'accordo raggiunto è conforme ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
La conciliazione, intervenuta fuori udienza, produce gli effetti indicati dall'art. 48 citato, comportando l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, come previsto anche dall'art. 46 dello stesso decreto legislativo.
Tenuto conto della natura conciliativa della definizione e della concorde richiesta delle parti, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di conciliazione fuori udienza.
Compensa le spese. Così deciso, in Firenze nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BELLE BRUNELLA, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 843/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze - Via Santa Caterina D'Alessandria 23 50129 Firenze FI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120250018155575000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 134/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 22 dicembre 2025 è pervenuta a questa Corte una proposta di conciliazione fuori udienza ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, sottoscritta dalle parti del presente giudizio. Nella proposta conciliativa l'Ufficio ha indicato un importo complessivo dovuto pari a euro 2.299,31, comprensivo degli interessi maturati fino al 10 gennaio 2026, con specificazione degli interessi ulteriormente dovuti per ciascun giorno a decorrere dall'11 gennaio 2026 e fino alla data effettiva del pagamento, da aggiungere alle somme già quantificate.
L'accordo prevede, inoltre, che il pagamento sarà effettuato in n. 3 rate trimestrali di pari importo.
La prima rata dovrà essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo, mediante modello F24, con l'indicazione del codice ufficio T8B e del codice atto 20053544001.
Le rate successive alla prima saranno corrisposte entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
Le parti, nella medesima istanza, hanno congiuntamente chiesto che la Corte dichiari l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto della proposta di conciliazione sottoscritta dalle parti e della volontà comune di definire la controversia con modalità conciliativa ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 546/1992, la Corte rileva che l'accordo raggiunto è conforme ai requisiti richiesti dalla normativa di riferimento e determina il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio.
La conciliazione, intervenuta fuori udienza, produce gli effetti indicati dall'art. 48 citato, comportando l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, come previsto anche dall'art. 46 dello stesso decreto legislativo.
Tenuto conto della natura conciliativa della definizione e della concorde richiesta delle parti, appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di conciliazione fuori udienza.
Compensa le spese. Così deciso, in Firenze nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026.