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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4849/2024, promosso con ricorso depositato in data 18.10.2024 da:
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lia Amadio, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Conegliano (TV) in Via Garibaldi, 29/L;
- ricorrente -
Contro
(c.f.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ghiro giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Conegliano (TV) in Corte delle Rose n. 36;
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25.3.25 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
sposati l'8 giugno 1989 a UE RE (Argentina). Atto di matrimonio registrato nel Comune di Conegliano
(TV) nel 1993 al numero 67 parte II serie C. Con trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile per le dovute annotazione.
2- revocare l'assegno di mantenimento a favore della signora a decorrere da gennaio 2018 Parte_2
per i motivi indicati in narrativa.
3- Dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile
4- Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario iva e cpa come per legge con liquidazione ex art.
82 DPR 115/2022
Per parte resistente: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato a UE RE (Argentina) il 08.06.1989, tra i signori
[...]
e registrato nel Comune di Conegliano nell'anno 1993, al n. 67 parte II serie C., CP_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare l'emananda sentenza margine dell'atto di matrimonio.
Compensazione delle spese della procedura.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2024, il signor esponeva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
a UE RE (Argentina) con la signora in data 8/06/1989 e che dalla loro unione era nata CP_1
la figlia il 18/04/1990, economicamente autosufficiente. Persona_1
L'affectio maritalis veniva progressivamente meno e ciò portava alla proposizione di un ricorso per separazione consensuale, che il Tribunale di Treviso omologava con sentenza n. 2052/2014 del
16/09/2014, che prevedeva un assegno di mantenimento a favore della signora di € 180,00 CP_1
mensili a carico del marito.
Dall'udienza di comparizione davanti al Presidente nella causa di separazione non interveniva alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra loro. Il signor proponeva, pertanto, ricorso per lo scioglimento del matrimonio chiedendo la Parte_1
revoca dell'assegno di mantenimento stabilito a favore della signora a decorrere da Parte_2
gennaio 2018, deducendo che dopo la separazione non era più riuscito a trovare un lavoro stabile, in ragione dell'età avanzata e delle sue precarie condizioni di salute, tanto che, dal 2022 , egli riceve l'assegno sociale dall'Inps di circa 680 euro al mese, che costituisce la sua unica fonte di sostentamento.
Precisava il ricorrente di non avere proprietà né in Italia, né all'estero.
Tale situazione economica, già dal 2018, non gli avrebbe consentito di versare l'assegno a favore della moglie e, per tale ragione, il sig. chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento a favore Parte_1
della signora a decorrere da gennaio 2018. Parte_2
Si costituiva in giudizio la signora la quale pur contestando le deduzioni avversarie, sia rispetto CP_1
alle precarie condizione di salute del ricorrente, sia rispetto alla situazione patrimoniale ed all'incapacità dello stesso di lavorare, aderiva alla richiesta del marito di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, precisando di non essere proprietaria di beni immobili in Argentina, né di percepire altra forma di reddito.
La resistente si opponeva, invece, alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento a far data dal 2018, puntualizzando la circostanza che l'ex marito non le aveva mai versato alcuna somma in ottemperanza all'obbligo di mantenimento statuito nella sentenza di separazione.
Concludeva la resistente chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza formulare alcuna richiesta economica nei confronti del sig. . Parte_1
I coniugi, in data 20/02/2025, comparivano davanti al Giudice che, in tale sede, sentite separatamente le parti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status e sulla revoca dell'assegno di mantenimento.
* * *
Dall'atto di matrimonio (doc. 3 parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a
UE RE l'8.06.1989 e che l'atto è stato registrato nel Comune di Conegliano (TV), al n. 67, parte II,
Serie C, anno 1993. Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione, avvenuta in data 31.01.2013.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Merita accoglimento la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento della sig.ra posto a CP_1
carico dell'ex marito disposto con la sentenza di separazione n. 2052/2014 pronunciata in Parte_1
data 16/09/2014, a cui peraltro la stessa nulla ha opposto, rinunciando espressamente a qualunque pretesa economica nei confronti dell'ex marito.
Deve invece essere rigettata la richiesta di retrodatare l'efficacia della revoca al 2018, non sussistendone i presupposti di fatto, oltre che di diritto.
La sentenza che revoca l'assegno di mantenimento coniugale, in genere, non ha efficacia retroattiva, ma opera dal momento della sua pronuncia o dalla data della domanda.
In linea di principio, la revoca dell'assegno di mantenimento non può avere efficacia retroattiva e non può comportare la restituzione di somme già versate. L'obbligo di pagamento, infatti, si estingue dal momento in cui la sentenza di revoca è efficace.
In alcuni casi eccezionali la giurisprudenza ha previsto una certa retroattività della revoca, qualora si accerti che il diritto all'assegno di mantenimento non sussisteva sin dall'inizio, ad esempio per mancanza di necessità o per l'esistenza di un reddito autonomo del coniuge beneficiario, oppure si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell'obbligato, già esistenti al tempo della pronuncia.
Nei casi contemplati dalla citata giurisprudenza, tuttavia (e tra questi anche la pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite n. 32914, del 8 novembre 2022, citata dal ricorrente), la parte onerata aveva ottemperato all'obbligo di pagamento dell'assegno ed agiva in giudizio chiedendo la revoca dell'assegno ex tunc e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Nel caso de quo, la circostanza che il sig. non abbia mai corrisposto alla moglie l'assegno di Parte_1
mantenimento è pacifica, incontestata, ed incondizionatamente ammessa dal ricorrente. I presupposti per il pagamento dell'assegno, così come previsto in sentenza di separazione, all'epoca erano sussistenti e nessuna allegazione in senso contrario è stata fatta.
Di conseguenza non sussiste alcun motivo per revocare la previsione dell'assegno a far data dal 2018.
La revoca sarà quindi efficace dalla data del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a UE RE l'8.06.1989 tra
[...]
, nato il [...] in [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], iscritto nel Registro degli Atti CP_1
di Matrimonio del Comune di Conegliano (TV), al n. 67, parte II, Serie C, anno 1993;
- revoca l'assegno di mantenimento della sig.ra posto a carico del sig. CP_1 Parte_1
disposto con la sentenza di separazione n. 2052/2014 pronunciata dal Tribunale di
[...]
Treviso in data 16/09/2014 a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso,
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conegliano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25.3.25.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott. Deli Luca – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per lo scioglimento del matrimonio R.G. n. 4849/2024, promosso con ricorso depositato in data 18.10.2024 da:
(c.f.: ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lia Amadio, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa sito a Conegliano (TV) in Via Garibaldi, 29/L;
- ricorrente -
Contro
(c.f.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ghiro giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Conegliano (TV) in Corte delle Rose n. 36;
- resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 25.3.25 sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
1- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra il signor e la signora Parte_1 Controparte_1
sposati l'8 giugno 1989 a UE RE (Argentina). Atto di matrimonio registrato nel Comune di Conegliano
(TV) nel 1993 al numero 67 parte II serie C. Con trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile per le dovute annotazione.
2- revocare l'assegno di mantenimento a favore della signora a decorrere da gennaio 2018 Parte_2
per i motivi indicati in narrativa.
3- Dichiararsi che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile
4- Con vittoria di spese, compenso professionale, rimborso forfettario iva e cpa come per legge con liquidazione ex art.
82 DPR 115/2022
Per parte resistente: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio celebrato a UE RE (Argentina) il 08.06.1989, tra i signori
[...]
e registrato nel Comune di Conegliano nell'anno 1993, al n. 67 parte II serie C., CP_1 Parte_1
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare l'emananda sentenza margine dell'atto di matrimonio.
Compensazione delle spese della procedura.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/10/2024, il signor esponeva di aver contratto matrimonio civile Parte_1
a UE RE (Argentina) con la signora in data 8/06/1989 e che dalla loro unione era nata CP_1
la figlia il 18/04/1990, economicamente autosufficiente. Persona_1
L'affectio maritalis veniva progressivamente meno e ciò portava alla proposizione di un ricorso per separazione consensuale, che il Tribunale di Treviso omologava con sentenza n. 2052/2014 del
16/09/2014, che prevedeva un assegno di mantenimento a favore della signora di € 180,00 CP_1
mensili a carico del marito.
Dall'udienza di comparizione davanti al Presidente nella causa di separazione non interveniva alcuna riconciliazione tra i coniugi, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra loro. Il signor proponeva, pertanto, ricorso per lo scioglimento del matrimonio chiedendo la Parte_1
revoca dell'assegno di mantenimento stabilito a favore della signora a decorrere da Parte_2
gennaio 2018, deducendo che dopo la separazione non era più riuscito a trovare un lavoro stabile, in ragione dell'età avanzata e delle sue precarie condizioni di salute, tanto che, dal 2022 , egli riceve l'assegno sociale dall'Inps di circa 680 euro al mese, che costituisce la sua unica fonte di sostentamento.
Precisava il ricorrente di non avere proprietà né in Italia, né all'estero.
Tale situazione economica, già dal 2018, non gli avrebbe consentito di versare l'assegno a favore della moglie e, per tale ragione, il sig. chiedeva la revoca dell'assegno di mantenimento a favore Parte_1
della signora a decorrere da gennaio 2018. Parte_2
Si costituiva in giudizio la signora la quale pur contestando le deduzioni avversarie, sia rispetto CP_1
alle precarie condizione di salute del ricorrente, sia rispetto alla situazione patrimoniale ed all'incapacità dello stesso di lavorare, aderiva alla richiesta del marito di pronuncia dello scioglimento del matrimonio, precisando di non essere proprietaria di beni immobili in Argentina, né di percepire altra forma di reddito.
La resistente si opponeva, invece, alla richiesta del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento a far data dal 2018, puntualizzando la circostanza che l'ex marito non le aveva mai versato alcuna somma in ottemperanza all'obbligo di mantenimento statuito nella sentenza di separazione.
Concludeva la resistente chiedendo la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza formulare alcuna richiesta economica nei confronti del sig. . Parte_1
I coniugi, in data 20/02/2025, comparivano davanti al Giudice che, in tale sede, sentite separatamente le parti, si riservava di riferire al Collegio per la decisione sullo status e sulla revoca dell'assegno di mantenimento.
* * *
Dall'atto di matrimonio (doc. 3 parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile a
UE RE l'8.06.1989 e che l'atto è stato registrato nel Comune di Conegliano (TV), al n. 67, parte II,
Serie C, anno 1993. Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione, avvenuta in data 31.01.2013.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Merita accoglimento la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento della sig.ra posto a CP_1
carico dell'ex marito disposto con la sentenza di separazione n. 2052/2014 pronunciata in Parte_1
data 16/09/2014, a cui peraltro la stessa nulla ha opposto, rinunciando espressamente a qualunque pretesa economica nei confronti dell'ex marito.
Deve invece essere rigettata la richiesta di retrodatare l'efficacia della revoca al 2018, non sussistendone i presupposti di fatto, oltre che di diritto.
La sentenza che revoca l'assegno di mantenimento coniugale, in genere, non ha efficacia retroattiva, ma opera dal momento della sua pronuncia o dalla data della domanda.
In linea di principio, la revoca dell'assegno di mantenimento non può avere efficacia retroattiva e non può comportare la restituzione di somme già versate. L'obbligo di pagamento, infatti, si estingue dal momento in cui la sentenza di revoca è efficace.
In alcuni casi eccezionali la giurisprudenza ha previsto una certa retroattività della revoca, qualora si accerti che il diritto all'assegno di mantenimento non sussisteva sin dall'inizio, ad esempio per mancanza di necessità o per l'esistenza di un reddito autonomo del coniuge beneficiario, oppure si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto ex tunc delle sole condizioni economiche dell'obbligato, già esistenti al tempo della pronuncia.
Nei casi contemplati dalla citata giurisprudenza, tuttavia (e tra questi anche la pronuncia della Cassazione
a Sezioni Unite n. 32914, del 8 novembre 2022, citata dal ricorrente), la parte onerata aveva ottemperato all'obbligo di pagamento dell'assegno ed agiva in giudizio chiedendo la revoca dell'assegno ex tunc e la restituzione delle somme indebitamente corrisposte.
Nel caso de quo, la circostanza che il sig. non abbia mai corrisposto alla moglie l'assegno di Parte_1
mantenimento è pacifica, incontestata, ed incondizionatamente ammessa dal ricorrente. I presupposti per il pagamento dell'assegno, così come previsto in sentenza di separazione, all'epoca erano sussistenti e nessuna allegazione in senso contrario è stata fatta.
Di conseguenza non sussiste alcun motivo per revocare la previsione dell'assegno a far data dal 2018.
La revoca sarà quindi efficace dalla data del presente ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato a UE RE l'8.06.1989 tra
[...]
, nato il [...] in [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], iscritto nel Registro degli Atti CP_1
di Matrimonio del Comune di Conegliano (TV), al n. 67, parte II, Serie C, anno 1993;
- revoca l'assegno di mantenimento della sig.ra posto a carico del sig. CP_1 Parte_1
disposto con la sentenza di separazione n. 2052/2014 pronunciata dal Tribunale di
[...]
Treviso in data 16/09/2014 a decorrere dalla data del deposito del presente ricorso,
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Conegliano di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- spese compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25.3.25.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi