Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 838
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Sentenza 29 maggio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, presieduta dal dott. Deli Luca, con la relazione della dott.ssa Marina Righi. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente ha chiesto lo scioglimento del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento a favore della moglie e l'assenza di obblighi economici post-divorzio, sostenendo di trovarsi in difficoltà economiche. La parte resistente ha anch'essa richiesto lo scioglimento del matrimonio, ma si è opposta alla revoca dell'assegno, affermando di non aver mai ricevuto i pagamenti stabiliti in precedenza.

Il giudice ha accolto la richiesta di scioglimento del matrimonio, riconoscendo la cessazione dell'affectio maritalis, ma ha rigettato la richiesta di retrodatazione della revoca dell'assegno di mantenimento al 2018, argomentando che la revoca non può avere efficacia retroattiva e che l'obbligo di pagamento era sussistente al momento della separazione. La sentenza stabilisce che la revoca dell'assegno sarà efficace dalla data del ricorso, confermando la necessità di rispettare le disposizioni precedenti fino a quel momento. Le spese legali sono state compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Treviso, sentenza 29/05/2025, n. 838
    Giurisdizione : Trib. Treviso
    Numero : 838
    Data del deposito : 29 maggio 2025

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