Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/05/2025, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I C A T A N I A Sezione Lavoro
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Laura Renda, a seguito dell'udienza del 13 maggio 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 11386/2024 promossa da
, nato a [...] il [...] C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Salvatore Agnello e Giuseppe Leonardi, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in Controparte_1 persona del proprio legale rappresentante pro-tempore;
-convenuto contumace-
Avente ad oggetto: indennità sostitutiva di ferie
Conclusioni: sostituita l'udienza di discussione del 13 maggio 2025 dal deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente concludeva come da atti depositati nel termine assegnato.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 4 dicembre 2024, il ricorrente in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Catania in funzione di giudice unico del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del sig. al pagamento delle ferie residue quantificate Parte_1 in numero 36 giorni per l'importo complessivo di €. 2.360,59 o nel diverso importo che sarà stabilito
a seguito di CTU oltre interessi e rivalutazione dal mese di ottobre 2011 e sino alla data di soddisfo
e conseguentemente condannare l' Controparte_1
, in persona del proprio legale rappr.te pro-tempore, al pagamento
[...]
dei superiori importi. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei sottoscritti procuratori anticipatari”.
1
impiegato liv. B1.
Aggiungeva di avere impugnato la risoluzione del rapporto di lavoro richiedendo contestualmente le differenze retributive per mansioni superiori e l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute.
Riferiva che la Corte di Appello di Catania – sezione lavoro - con sentenza num. 1006/2019 pubblicata in data 28.10.2019, in parziale accoglimento dell'appello, aveva condannato l' al CP_1 pagamento dell'indennità per ferie non godute, calcolata in base all'inquadramento del ricorrente nella categoria B1, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Precisava che la sentenza di appello era passata in giudicato per la mancata proposizione di impugnazione nei termini di legge.
Evidenziava che la quantificazione delle ferie maturate e non godute non era mai stata contestata CP_ dall' convenuto.
Riferiva, altresì, di avere inoltrato tramite PEC delle diffide ad adempiere, rimaste tuttavia prive di riscontro.
Concludeva asserendo di essere creditore nei confronti dell' dell'importo complessivo di euro CP_1
2.360,59 oltre interessi e rivalutazione dal mese di ottobre 2011 sino alla data di soddisfo.
1.2 L' convenuto non si costituiva in giudizio, nonostante la regolare notificazione del ricorso CP_1
e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
1.3. Con ordinanza del 7 marzo 2025 parte ricorrente veniva invitata ad esplicitare i criteri di calcolo della pretesa indennità sostitutiva delle ferie non godute, con eventuale riconteggio di quanto reclamato, considerato che l'importo richiesto per la indicata causale, quantificato in seno al ricorso in euro 2.360,59, era stato calcolato in ragione della contestuale pretesa di inquadramento in livello
C, laddove la Corte d'Appello con la sentenza n. 1006/2019, passata in giudicato, aveva sì riconosciuto il diritto del ricorrente alla indennità sostitutiva delle ferie, ma parametrata all'inquadramento nella categoria B1, avendo rigettato la domanda volta ad ottenere l'inquadramento nel livello superiore.
1.4. Con note autorizzate del 28 aprile 2025 parte ricorrente precisava che l'inquadramento del ricorrente corrispondeva al B1 del Collettivo Regionale di Lavoro del comparto non dirigenziale della
Regione Siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e non al C1; per cui a precisazione di quanto richiesto in seno al ricorso ricalcolava l'importo spettante per le ferie maturate e non godute in euro 2.124,54 (euro 57,42 x 37 giorni).
2 1.5. La causa istruita solo documentalmente è stata rinviata all'udienza di discussione del 13 maggio
2025 trattata ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale udienza è stata trattenuta per la decisione ed infine definita nei termini che seguono.
***
2 Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia dell' che non Controparte_1 ha ritenuto di costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.
3. Il presente procedimento ha ad oggetto la quantificazione dell'indennità sostitutiva di ferie e la CP_ conseguente condanna dell' convenuto al pagamento della relativa indennità e ciò sulla base di quanto accertato nella sentenza n. 1006/2019 emessa dalla Corte di Appello di Catania – sezione lavoro pubblicata in data 28.10.2019.
3.1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il ricorrente, infatti, sulla base di pregresso decisum ha chiesto la condanna dell' al pagamento delle ferie Controparte_1 maturate e non godute quantificate in 36 giorni per l'importo complessivo di euro 2.360,59, ricalcolato poi, con le note autorizzate del 28 aprile 2025, in euro 2.124,54 oltre interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo, per le ragioni di cui all'ordinanza del 7 marzo 2025, testualmente richiamata in fatto.
3.2. Così ricostruito l'oggetto del presente giudizio, al fine di decidere in ordine alla domanda di condanna al pagamento della chiesta indennità, occorre tenere conto di quanto accertato e comandato nella suindicata sentenza della Corte di Appello di Catania – sezione lavoro, passata in giudicato (cfr. doc. n. 1 e 2 fascicolo di parte ricorrente).
La Corte con la richiamata pronuncia, in parziale accoglimento dell'appello, ha infatti rilevato “14. È invece fondata la censura riguardante il mancato riconoscimento dell'indennità per ferie non godute.
Va infatti osservato che nelle buste paga prodotte le ferie e i permessi non sono stati contabilizzati, né l'ente appellato ha prodotto in giudizio i registri delle presenze o altra documentazione equipollente, sicché può ritenersi sufficiente quanto risulta dal documento n. 23 (richiesta di congedo nella quale sono indicate le ferie residue), che l'ente non ha peraltro mai negato di aver ricevuto, in assenza di una specifica contestazione sulla pretesa nella comparsa di costituzione di primo grado.
Va di contro respinta l'eccezione di prescrizione quinquennale, reiterata in questa fase dall'appellato, posto che il rapporto è cessato il 31.12.2011 e il ricorso di primo grado è stato notificato il 2.8.2012.
15. In parziale accoglimento del gravame, l'ente appellato va pertanto condannato al pagamento dell'indennità per ferie non godute, da calcolarsi secondo il trattamento economico indicato nelle buste paga in atti e l'inquadramento B1 indicato nel contratto di assunzione, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di pubblico impiego, dalla
3 cessazione del rapporto al soddisfo” (cfr. pag. 11 della cit. sentenza n. 1006/2019 di Corte di Appello di Catania).
3.3. Ora, nel caso di specie, a fronte dell'accertamento giudiziale del diritto di parte ricorrente di ricevere l'indennità sostitutiva di ferie, contenuto nella richiamata sentenza n. 1006/2019 della Corte di Appello di Catania e a fronte dell'accertamento del numero di giorni di ferie residue come emergente dall'allegato 23 (in questa sede all. n. 6 al ricorso) l'ente convenuto, su cui gravava l'onere di dimostrare il fatto estintivo della pretesa attorea, è rimasto contumace, non dimostrando l'avvenuto adempimento all'obbligazione.
L'assenza di prova del fatto estintivo e l'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro e del diritto all'indennità sostitutiva di ferie, inducono a ritenere comprovato il diritto del lavoratore a ricevere la suddetta indennità.
3.4. Ciò posto in ordine all'an del diritto del ricorrente all'indennità sostitutiva per cui è causa, ai fini della quantificazione il ricorrente con le note del 28 aprile 2025 ha ricalcolato l'importo dell'indennità spettante, tenuto conto dell'inquadramento nel livello B1, nel seguente modo: retribuzione della mensilità di dicembre 2011 pari ad euro 1.493,08 da cui discende un importo giornaliero di euro 57,42
(euro 1.493,08/26) per cui euro 57,42 x 37 (numero di ferie residue risultanti dall'allegato 6) = euro
2.124,54.
Va tuttavia rilevato che dall'allegato 6 i giorni di ferie ammontano a 36 e che lo stesso ricorrente in seno al ricorso ha chiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva per 36 giorni di ferie e non 37, per cui l'importo spettante è pari ad euro 2.067,12 (euro 57,42 x 36 giorni) e non a euro 2.124,54.
3.5. Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto nei limiti della domanda e pertanto l' deve essere condannata al pagamento in favore di parte Controparte_1
ricorrente della somma di euro 2.067,12 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di pubblico impiego, dalla cessazione del rapporto al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato ex D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto espletata dalla parte, vanno poste a carico di parte convenuta, con distrazione a favore dei procuratori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- condanna l' , in persona del suo legale pro tempore, a versare Controparte_1
in favore di la somma complessiva di euro 2.067,12, oltre alla maggior somma tra Parte_1
interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al soddisfo;
4 - condanna l' , in persona del suo legale pro tempore, al Controparte_1
pagamento, in favore di delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.029,50 Parte_1
per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 %, oltre IVA e CPA, così come per legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Catania il 14 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Laura Renda
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