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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 05/06/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4/2022 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 4 giugno 2025.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 4/2022 R.G.
T R A
elettivamente domiciliata in Barrafranca, viale della Pace, n.37 presso lo studio Parte_1
dell'avv.to G. Giunta, che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce CP_1
per procura generale alle liti.
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di disoccupazione agricola/opposizione ad avviso di addebito.
All'udienza odierna sulle conclusioni precisate dai procuratori della parte ricorrente la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 2.01.2022 parte ricorrente esponeva di avere svolto l'attività di bracciante agricolo negli anni dal 2011 al 2015 per i periodi che in ricorso specificava, alle dipendenze della azienda agricola di titolarità di ; di avere inoltrato nei termini di Persona_1
legge domanda di corresponsione dell'indennità di disoccupazione agricola/ malattia per gli anni in questione;
che l' , in un primo momento erogava la prestazione salvo a richiederne la restituzione CP_1
in esito a pretese verifiche ispettive.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme erogate e la conseguente illegittimità
della chiesta ripetizione attraverso gli avvisi di addebito opposti notificati il 24.22.2021:
, prestazione 2800 DSAGR N. 2012556506871,
per l'importo complessivo di € 4.894,67 (comprensivo di interessi legali, oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 1/2011 al 12/2011;
, prestazione 2800 DSAGR N. 2013591608330,
per l'importo complessivo di € 7.202,61 (comprensivo di interessi legali, oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 1/2012 al 12/2012;
, prestazione 2800 DSAGR N. 2014626812236,
per l'importo complessivo di € 7.072,54 (comprensivo di interessi legali, oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 1/2013 al 12/2013;
, prestazione 2800 DSAGR N. 2015661505853,
per l'importo complessivo di € 7.041,44 (comprensivo di interessi legali, oneri di riscossione e spese di notifica), riferito al periodo dal 1/2014 al 12/2014.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'odierna udienza trattata ex art 127 ter cpc la causa è stata decisa.
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In via preliminare, si osserva come tutte le eccezioni afferenti alla regolarità formale degli avvisi di addebito opposti sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere proposte nel termine di venti giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 617 c.p.c..
Destituita di fondamento è l'eccezione facente leva sulla supposta pendenza di giudizio avverso atto di accertamento ai sensi dell'art 24, comma 4 del d.lgs. n.46/99, il quale dispone espressamente che
“se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a
ruolo è eseguita in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice”. Nel caso di specie con il precedente giudizio citato in ricorso (iscritto al n.517/2019 R.G.) non è stato impugnato l'atto di accertamento ed il provvedimento amministrativo di disconoscimento/cancellazione delle giornate lavorative agricole, ma altri avvisi di addebito. Né parte ricorrente versa in atti copia di altri eventuali ricorsi (che neppure cita) da cui poter desumere la fondatezza del motivo di ricorso.
Ciò posto, il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento ovvero in materia di indennità di disoccupazione agricola e prestazioni connesse
(laddove debba preliminarmente accertarsi la sussistenza del rapporto subordinato in agricoltura,
come nel caso di specie in cui è in contestazione la sussistenza dei presupposti di esistenza del preteso diritto all'indennità di disoccupazione, come si evince alla pag 2 della memoria di costituzione dell' ), grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. CP_1
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a CP_1
seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12
giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
Anche laddove manchi un provvedimento di disconoscimento, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che "... nel settore dell'agricoltura, il diritto ... alle prestazioni previdenziali, al momento
del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una
complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo
oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione
dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al r.d. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive
modificazioni e integrazioni o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (che, a norma dell'art. 4 d.lg.lt. 9 aprile 1946 n.212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della
formazione degli elenchi)" (Cass. civ. sez. lav.
5.6.2003 n. 9004; conf. 23.8.2004 n. 16585).
La giurisprudenza ha evidenziato che “sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere
le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la
suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente,
in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie
dedotta in giudizio” (Cass. cit.), ricordando altresì che “il giudice del merito... non può limitarsi a
decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione (anche perchè
quest'ultima, al pari dei suddetti verbali ispettivi e alla stregua di ogni altra attività di indagine
compiuta dalla p.a., ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto in ordine alla provenienza
dell'atto dal pubblico funzionario e alla veridicità degli accertamenti compiuti, ma non in riferimento
al contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi o,
addirittura, dall'interessato), ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la
comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla
causa (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
rigettava la domanda del lavoratore iscritto negli elenchi, rilevando l'esistenza di contraddizioni
nelle dichiarazioni delle parti in merito al rapporto dedotto, idonee a vincere la presunzione di valore
probatorio della certificazione amministrativa, dichiarazioni in relazione alle quali il lavoratore non
solo non aveva fornito la prova della effettività del rapporto, ma non aveva svolto alcuna
contestazione)” (Cass. civ. Sez. lav.
5.6.2003 n.9004; conf. 23.8.2004 n. 16585; da ultimo, cfr. Cass.
civ. sez. lav., 02.6. 2012, n. 13877).
Ebbene, l'istituto resistente ha prodotto verbale ispettivo.
CP_ Si osserva infatti come “i verbali ispettivi dell' non avendo il valore probatorio di un
accertamento precostituito in relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, non
possono esimere il giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo”
(Cassazione civile sez. lav., 1 marzo 2000, n. 2275).
Dall'esame del suddetto verbale (ditta Bilardi) risulta come gli ispettori abbiano registrato numerose anomalie ed irregolarità nella gestione societaria. Si è in particolare riscontrato un divario tra il volume d'affari dichiarato da una parte e le emergenze documentali e non, sottoposte all'attenzione dei verbalizzanti, dall'altra e diverse lacune e contraddizioni nelle dichiarazioni rese dai pretesi dipendenti ed assunte nel corso dell'accertamento. L'ispezione si è pertanto conclusa con il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato asseritamente instaurati dalla ditta in oggetto per la mancanza di qualsiasi struttura aziendale ed economica.
A fronte di tali specifici elementi, da cui emerge che la ditta in questione non ha svolto effettivamente attività agricola con dipendenti ne termini denunciati, gli oneri allegatori e probatori gravanti sulla parte ricorrente non possono non assumere particolare pregnanza.
Di contro, la prova testimoniale articolata in ricorso, al di là del generico riferimento allo svolgimento di attività lavorativa negli anni indicati, alle dipendenze del non contiene alcuna menzione Per_1
degli esatti periodi in cui si sono svolte le supposte prestazioni di lavoro.
Non è nemmeno specificata l'articolazione oraria giornaliera della prestazione di lavoro ma si è
indicato solo il numero complessivo di ore. Non sono state fornite indicazioni circa l'entità della supposta retribuzione, né si è chiarito quali fossero le modalità di pagamento (il relativo capitolo sul punto è assai generico).
Come se non bastasse, si indica un solo teste.
Si sarebbe pertanto trattato di acclarare la fondatezza degli assunti attorei, demandandola ad un unico teste, chiamato a deporre, come detto, su capitoli generici ed incompleti.
Per tutte le ragioni esposte la prova orale non veniva ammessa dal decidente, giacchè ritenuta in idonea (anche in caso di eventuale positivo esperimento) a superare le risultanze dei superiori accertamenti. Non soccorre poi la documentazione prodotta (buste paga, modelli DMAG) trattandosi di atti provenienti dal preteso datore di lavoro sottoposto ad indagini ispettive, oltre che a procedimento penale.
Laddove, come nel caso, emergono elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, infatti, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso va rigettato non potendosi dire adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sul preteso lavoratore e va confermato l'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione della complessità delle questioni trattate.
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso confermando gli avvisi di addebito opposti e compensa le spese.
Enna, 4 giugno 2025.