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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/11/2025, n. 10813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10813 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. 26054/2021 R.G.
Tribunale di Napoli Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N ZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 26054/2021 R.G., vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in alla via Cimarosa 84, presso lo studio dell'avv. Umberto Pt_1
Alberti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTORE
E
Controparte_1
[...]
elettivamente domiciliati in alla via Morghen 181, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pt_1
Ottaviano, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
CONVENUTI
Oggetto: accesso al fondo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato il Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale
[...] Controparte_1
e chiedendo che, accertata l'impossibilità di provvedere alla CP_1 riparazione del muro - facciata del fabbricato/condominio di , Parte_1 sovrastante i terrazzi di pertinenza degli appartamenti siti in alla Via Gesù e Pt_1
Maria 10, di proprietà di ed in al Vico Lungo Pontecorvo Controparte_1 Pt_1
47 di proprietà di in mancanza di accesso ai predetti terrazzi, i resistenti CP_1
fossero condannati a consentire l'accesso alle rispettive proprietà per il montaggio e l'installazione sui terrazzi di un ponteggio, fissando un termine per l'accesso ed una penale per ogni giorno di ritardo dalla data così individuata.
Si costituivano in giudizio e , instando per il Controparte_1 CP_1 rigetto delle domande attoree.
Disposto il mutamento del rito, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., espletata
CTU sui luoghi di causa, con ordinanza del 12-5-2025 veniva formulata la seguente proposta conciliativa: “
1. il condominio eseguirà i lavori di cui all'oggetto di causa senza accedere all'interno delle abitazioni dei convenuti mediante l'utilizzo di corde statiche e senza installare alcun tipo di ponteggio e piattaforma aerea;
2. laddove necessario, gli operatori potranno accedere unicamente ai terrazzi di proprietà dei convenuti redigendo apposito verbale nel quale sarà indicato: a) giorno ed orario in cui dovrà svolgersi l'accesso; b) persone ai quali è consentito l'accesso; c) motivo dell'accesso e lavori da eseguire;
d) accertamento dello stato dei luoghi prima e dopo
l'esecuzione del lavoro da svolgersi. Si precisa, altresì, che la durata temporale dell'accesso ai terrazzi potrà avvenire per un massimo di 45 giorni, fatti salvi i giorni di sospensione causa maltempo debitamente attestati dalla direzione dei lavori del
.
3. riconoscimento di una indennità a ciascun condomino per il passaggio Parte_1
e l'occupazione, esclusivamente del terrazzo, di € 500,00 per l'intera durata dell'esecuzione dei lavori.
4. le spese di CTU, liquidate in € 3290,00 oltre accessori, saranno poste a carico del;
5. la compensazione totale Parte_1 Parte_1
delle spese di lite tra le parti”.
All'udienza del 21-11-2025 i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, aderivano alla suddetta proposta e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n.
14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in conformità a quanto disposto nella proposta conciliativa e richiesto dalle parti. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico del Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del Parte_1
[...]
Napoli, 21-11-2025
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi
Tribunale di Napoli Sezione VI Civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, sezione VI civile, dott.ssa Silvia Blasi, ha pronunciato
S E N T E N ZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 26054/2021 R.G., vertente
TRA
Parte_1 elettivamente domiciliato in alla via Cimarosa 84, presso lo studio dell'avv. Umberto Pt_1
Alberti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
ATTORE
E
Controparte_1
[...]
elettivamente domiciliati in alla via Morghen 181, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Pt_1
Ottaviano, che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti.
CONVENUTI
Oggetto: accesso al fondo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato il Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi a questo tribunale
[...] Controparte_1
e chiedendo che, accertata l'impossibilità di provvedere alla CP_1 riparazione del muro - facciata del fabbricato/condominio di , Parte_1 sovrastante i terrazzi di pertinenza degli appartamenti siti in alla Via Gesù e Pt_1
Maria 10, di proprietà di ed in al Vico Lungo Pontecorvo Controparte_1 Pt_1
47 di proprietà di in mancanza di accesso ai predetti terrazzi, i resistenti CP_1
fossero condannati a consentire l'accesso alle rispettive proprietà per il montaggio e l'installazione sui terrazzi di un ponteggio, fissando un termine per l'accesso ed una penale per ogni giorno di ritardo dalla data così individuata.
Si costituivano in giudizio e , instando per il Controparte_1 CP_1 rigetto delle domande attoree.
Disposto il mutamento del rito, assegnati i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c., espletata
CTU sui luoghi di causa, con ordinanza del 12-5-2025 veniva formulata la seguente proposta conciliativa: “
1. il condominio eseguirà i lavori di cui all'oggetto di causa senza accedere all'interno delle abitazioni dei convenuti mediante l'utilizzo di corde statiche e senza installare alcun tipo di ponteggio e piattaforma aerea;
2. laddove necessario, gli operatori potranno accedere unicamente ai terrazzi di proprietà dei convenuti redigendo apposito verbale nel quale sarà indicato: a) giorno ed orario in cui dovrà svolgersi l'accesso; b) persone ai quali è consentito l'accesso; c) motivo dell'accesso e lavori da eseguire;
d) accertamento dello stato dei luoghi prima e dopo
l'esecuzione del lavoro da svolgersi. Si precisa, altresì, che la durata temporale dell'accesso ai terrazzi potrà avvenire per un massimo di 45 giorni, fatti salvi i giorni di sospensione causa maltempo debitamente attestati dalla direzione dei lavori del
.
3. riconoscimento di una indennità a ciascun condomino per il passaggio Parte_1
e l'occupazione, esclusivamente del terrazzo, di € 500,00 per l'intera durata dell'esecuzione dei lavori.
4. le spese di CTU, liquidate in € 3290,00 oltre accessori, saranno poste a carico del;
5. la compensazione totale Parte_1 Parte_1
delle spese di lite tra le parti”.
All'udienza del 21-11-2025 i procuratori delle parti, muniti dei relativi poteri, aderivano alla suddetta proposta e chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
2. Nel caso di specie sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Come è noto, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice (Cass. 2063/2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (Cass. n.
14775 del 2004). Più di recente, tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che deve essere dichiarata, anche d'ufficio, cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. 19845/2019).
Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. e la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite.
3. Le spese di lite vanno integralmente compensate, in conformità a quanto disposto nella proposta conciliativa e richiesto dalle parti. Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico del Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunziando ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
3) Pone le spese di CTU definitivamente a carico del Parte_1
[...]
Napoli, 21-11-2025
Il giudice monocratico dott. ssa Silvia Blasi