Sentenza 9 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2002, n. 12115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12115 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLI12 1 15 /02 IN NOM DEL POLO TALIA O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente R.G.N. 18650/99 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Cron.29725 Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud.18/02/02 Dott. Giuseppe CELLERINO - Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NA RI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 rappresentato difeso dagli avvocati CARLO DE 726 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 6853/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 18/01/99 - R.G.N. 166/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'Accoglimento del ricorso. -2- AN NA IA
contro
INPS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 23 luglio 1997 NA IA AN, vedova di TO De AS, deceduto in data 28 gennaio 1996, conveniva in giudizio davanti al Pretore di Torino l'INPS chiedendo che lo stesso venisse condannato a erogarle la pensione di reversibilità a decorrere dal 1° febbraio 1996 previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 43 della legge 8 agosto 1995 n. 335 nella parte in cui questo prevede l'incumulabilità di tale prestazione con la rendita vitalizia ai superstiti liquidata in base alle norme contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per lo stesso evento invalidante. Il Pretore, ritenendo che nella fattispecie non sussistesse l'ipotesi del divieto di cumulo previsto dall'art. 1 comma 43 citato, con sentenza in data 24 ottobre 1997 accoglieva la domanda della AN condannando l'INPS a corrisponderle la richiesta pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia e l'anzianità. Su appello dell'INPS il Tribunale di Torino con sentenza in data 14 dicembre 1998 / 18 gennaio 1999 riformava la sentenza pretorile previo rigetto della domanda della AN, osservando che nell'ipotesi in cui la pensione di reversibilità sia stata liquidata in conseguenza dello stesso infortunio o della stessa malattia professionale ossia in conseguenza della morte del lavoratore verificatasi per lo stesso infortunio o per la stessa malattia professionale che aveva dato luogo alla rendita vitalizia, come nella specie, sarebbe da escludere il cumulo tra le due prestazioni fino alla concorrenza della pensione di reversibilità. Il Tribunale riteneva, altresì, che l'offerta interpretazione non configgesse con gli artt. 3, 36 e 38 Cost. essendosi proposto il legislatore, nel generale interesse solidaristico, il fine di evitare duplicazioni di trattamenti previdenziali o assistenziali. 1 La AN ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo la ricorrente deduce che il Tribunale, in violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 43 della legge 8 agosto 1995 n. 335 e dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 nonché degli artt. 3, 36 e 38 Cost. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. aveva rifiutato la tesi interpretativa secondo cui il divieto di cumulo non opererebbe tra pensione di reversibilità per la vecchiaia o l'anzianità e la pensione di invalidità o di inabilità, attesa la diversa struttura e natura delle due prestazioni previdenziali . Il ricorso è fondato. L'art. 1 comma 43 della legge 8 agosto 1995 n. 335 prevede il divieto di cumulo delle prestazioni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, con la rendita vitalizia liquidata ex D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 per lo stesso evento invalidante sino a concorrenza della rendita stessa, con la conseguenza che il soggetto che goda di tale rendita, pur potendo richiedere una prestazione a carico dell'assicurazione generale in ragione della percentuale di invalidità, riconosciuta per la prestazione non cumulabile, non può, tuttavia, ottenere che venga posta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria la quota della prestazione corrispondente all'ammontare della rendita medesima. Tale disposizione, la cui “ratio” è quella di evitare che per uno stesso evento invalidante si possano conseguire pluralità di prestazioni assicurative e / o previdenziali in dispregio a una razionale utilizzazione delle risorse finanziarie destinate a soddisfare, in attuazione dell'art. 38 Cost. le esigenze di soggetti che versino in stato di bisogno, non è applicabile nell'ipotesi in cui il cumulo non 2 riguarda prestazioni erogate per lo stesso evento invalidante, inteso questo come evento costituente lo stesso titolo e non già la mera occasione dell'erogazione della prestazione previdenziale o assistenziale (v. Cass.22 dicembre 2000 n. 16129; Cass. 22 dicembre 2001 n. 16105). Nella specie, perciò, il divieto di cumulo tra la pensione di reversibilità della AN, alla medesima liquidabile in relazione alla pensione di anzianità di cui era titolare il coniuge, e la rendita vitalizia, liquidata alla medesima in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito dallo stesso coniuge, non era operante, ai sensi dell'art. 1 comma 43 della legge n. 335 del 1995, in quanto le due prestazioni non originavano dallo stesso evento invalidante ma trovavano la loro fonte ințitoliitoli diversi. La prima, infatti, trovava titolo nella maturata anzianità contributiva, mentre la seconda era stata determinata dall'infortunio sul lavoro subito dal coniuge della AN con esiti mortali eziologicamente attribuiti a tale infortunio. La morte del coniuge, perciò, lungi dal costituire ai sensi dell'art. 1 comma 43 citato lo stesso evento invalidante, era stata, invece, la mera e identica occasione per l'erogazione delle due diverse prestazioni. Pertanto in accoglimento del proposto ricorsola sentenza impugnata va cassata . Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell'art. 384 primo comma secondo alinea c.p.c. la domanda proposta da NA IA AN nei confronti dell'INPS con ricorso depositato il 23 luglio 1997 davanti al Pretore di Torino va accolta. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito. Le spese seguono la soccombenza per il presente giudizio e vanno liquidate come da dispositivo,con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Cabibbo, antistatario.
P.Q.M.
3 La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda proposta da NA IA AN nei confronti dell'INPS davanti al Pretore di Torino con ricorso depositato in data 23 luglio 1997, new termin di cui al dispositivo della sentenze or quel potte Aw data 24 otto me 1997, letters a) eb) Compensa le spese del giudizio di merito. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio in euro.14,44. oltre euro 2000,00 (duemila/00) per onorari da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Cabibbo. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Matale p r o Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 9 960 2882 IL CANCELLIERECANCELLIECuck par